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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice ND EL EV ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Tra le parti:
- Avv. Rodino Parte_1
Contro
- Avv. Calzolari Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente giudizio chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 792/25, emesso in Parte_1 data 31/3/25 dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore della Controparte_1
, per l'importo di 62.600,00 euro, oltre interessi e spese di lite.
[...]
Tale decreto è stato emesso in forza delle fatture nn. 21/23 del 10/1/23, per un importo residuo di 26.000,00 euro, e 05/24 del 17/04/24 per un importo di 36.600,00 euro, a saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell'immobile di Via Aurelia 78 a Bogliasco, concordati secondo l'opponente con il contratto di subappalto, stipulato tra le parti il 27/6/22. La ditta opposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, che si esaminano di seguito.
1) Mancanza di prova del credito. L'opposizione si fonda sull'asserita inesistenza del credito. Tale tesi risulta smentita da uno degli sms del 2024, prodotti dal in cui il dichiarava CP_1 Pt_1 allo stesso, con valenza confessoria, che “le lavorazioni riconosciute sono per un totale di 180.000,00 compreso gli extra”. L'assenza di riferimenti all'Iva induce a ritenere che la somma di cui sopra sia relativa al valore capitale delle opere svolte. Poiché le parti hanno concordato all'udienza del 21/10/25 che in punto capitale ha pagato a Pt_1
128.688,52 euro, e considerando che il difensore dell'opponente nella stessa udienza ha CP_1 dichiarato che “… i lavori sono stati fatti e conclusi a regola d'arte.”, non resta che detrarre i due importi di cui sopra, pervenendosi così all' importo di 51.311,48 euro, applicando alla quale l'incontestata Iva al 22% si ottiene come risultato finale esattamente la somma chiesta con il decreto opposto. 2) Intervenuto saldo del credito. Il presunto saldo totale del credito del è stato fondato dal sulla produzione di un CP_1 Pt_1 contratto di subappalto, datato 27/6/22, che avrebbe circoscritto l'importo complessivo a 128.688,52 euro. La sottoscrizione dello stesso, che l'opponente ha cercato di riferire alla controparte, risulta tuttavia chiaramente diversa da tutte le firme del su tutti gli altri documenti da lui prodotti, senza che CP_1 il abbia depositato alcuna scrittura comparativa. Pt_1 Questo rilievo, oltre alla confessione del 2024 di cui sopra, rende inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'opponente in ordine all'apposizione della firma in esame. Nessun valore riduttivo del credito può perciò essere attribuito al contratto in esame, dovendosi ritenere che il contratto fu stipulato solo oralmente anche in relazione ai lavori extra.
3) Conferma del decreto e provvisoria esecutività. Il decreto ingiuntivo opposto deve, per le ragioni sopra esposte, essere confermato e munito della provvisoria esecutività.
4) Lite temeraria. Dalla confessione citata emerge il carattere temerario della lite a titolo di dolo da parte del , che Pt_1 era consapevole del messaggio whatsapp citato. Emerge anche la colpa grave del suo difensore, che a seguito della produzione di tale documento non ha conciliato la lite, rinunciando all'opposizione (v. infra 4). Trova quindi applicazione d'ufficio il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., con condanna del a Pt_1 pagare la somma, equitativamente determinata, di 7.000,00 euro, costituenti circa la metà della somma base dovuta a titolo di spese di lite.
4) Spese di lite. Le spese di lite dell'opposto, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata nel dispositivo e liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014. Si devono applicare poi gli aumenti in base al D.m. n. 55/14, ex art. 4:
- comma 1-bis del 30%, stante la redazione con le tecniche di consultazione lì indicate degli atti dell'opposto.
- comma 8, stante la manifesta fondatezza delle difese dello stesso, con aumento nella massima misura di un terzo, a causa della temerarietà delle doglianze altrui. Dalla temerarietà dell'opposizione consegue anche la riduzione al 25% dei compensi del difensore del , nella misura indicata nel dispositivo, ex art. 4, comma 9, del D.m. n. 55/14. Pt_1
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato in motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CO l'opponente a pagare alla controparte:
- 7.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
- le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 24.384,08 euro per compensi, oltre accessori di legge. DICHIARA RIDOTTO il compenso finale del difensore dell'opponente a 3.525,75 euro, oltre accessori di legge. Genova, 25/11/2025 Il Giudice
ND EL EV
- Avv. Rodino Parte_1
Contro
- Avv. Calzolari Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente giudizio chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 792/25, emesso in Parte_1 data 31/3/25 dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore della Controparte_1
, per l'importo di 62.600,00 euro, oltre interessi e spese di lite.
[...]
Tale decreto è stato emesso in forza delle fatture nn. 21/23 del 10/1/23, per un importo residuo di 26.000,00 euro, e 05/24 del 17/04/24 per un importo di 36.600,00 euro, a saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell'immobile di Via Aurelia 78 a Bogliasco, concordati secondo l'opponente con il contratto di subappalto, stipulato tra le parti il 27/6/22. La ditta opposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, che si esaminano di seguito.
1) Mancanza di prova del credito. L'opposizione si fonda sull'asserita inesistenza del credito. Tale tesi risulta smentita da uno degli sms del 2024, prodotti dal in cui il dichiarava CP_1 Pt_1 allo stesso, con valenza confessoria, che “le lavorazioni riconosciute sono per un totale di 180.000,00 compreso gli extra”. L'assenza di riferimenti all'Iva induce a ritenere che la somma di cui sopra sia relativa al valore capitale delle opere svolte. Poiché le parti hanno concordato all'udienza del 21/10/25 che in punto capitale ha pagato a Pt_1
128.688,52 euro, e considerando che il difensore dell'opponente nella stessa udienza ha CP_1 dichiarato che “… i lavori sono stati fatti e conclusi a regola d'arte.”, non resta che detrarre i due importi di cui sopra, pervenendosi così all' importo di 51.311,48 euro, applicando alla quale l'incontestata Iva al 22% si ottiene come risultato finale esattamente la somma chiesta con il decreto opposto. 2) Intervenuto saldo del credito. Il presunto saldo totale del credito del è stato fondato dal sulla produzione di un CP_1 Pt_1 contratto di subappalto, datato 27/6/22, che avrebbe circoscritto l'importo complessivo a 128.688,52 euro. La sottoscrizione dello stesso, che l'opponente ha cercato di riferire alla controparte, risulta tuttavia chiaramente diversa da tutte le firme del su tutti gli altri documenti da lui prodotti, senza che CP_1 il abbia depositato alcuna scrittura comparativa. Pt_1 Questo rilievo, oltre alla confessione del 2024 di cui sopra, rende inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'opponente in ordine all'apposizione della firma in esame. Nessun valore riduttivo del credito può perciò essere attribuito al contratto in esame, dovendosi ritenere che il contratto fu stipulato solo oralmente anche in relazione ai lavori extra.
3) Conferma del decreto e provvisoria esecutività. Il decreto ingiuntivo opposto deve, per le ragioni sopra esposte, essere confermato e munito della provvisoria esecutività.
4) Lite temeraria. Dalla confessione citata emerge il carattere temerario della lite a titolo di dolo da parte del , che Pt_1 era consapevole del messaggio whatsapp citato. Emerge anche la colpa grave del suo difensore, che a seguito della produzione di tale documento non ha conciliato la lite, rinunciando all'opposizione (v. infra 4). Trova quindi applicazione d'ufficio il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., con condanna del a Pt_1 pagare la somma, equitativamente determinata, di 7.000,00 euro, costituenti circa la metà della somma base dovuta a titolo di spese di lite.
4) Spese di lite. Le spese di lite dell'opposto, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata nel dispositivo e liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014. Si devono applicare poi gli aumenti in base al D.m. n. 55/14, ex art. 4:
- comma 1-bis del 30%, stante la redazione con le tecniche di consultazione lì indicate degli atti dell'opposto.
- comma 8, stante la manifesta fondatezza delle difese dello stesso, con aumento nella massima misura di un terzo, a causa della temerarietà delle doglianze altrui. Dalla temerarietà dell'opposizione consegue anche la riduzione al 25% dei compensi del difensore del , nella misura indicata nel dispositivo, ex art. 4, comma 9, del D.m. n. 55/14. Pt_1
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato in motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CO l'opponente a pagare alla controparte:
- 7.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
- le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 24.384,08 euro per compensi, oltre accessori di legge. DICHIARA RIDOTTO il compenso finale del difensore dell'opponente a 3.525,75 euro, oltre accessori di legge. Genova, 25/11/2025 Il Giudice
ND EL EV