Articolo 3 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 agosto 1904
Art. 3.

Nel caso che, per mancanza di aspiranti, non possa aver luogo la concessione di cui all'articolo 1, la somma di L. 125,000,000 ripartita nel modo indicato nell'articolo 2, sara' impiegata nella costruzione dell'acquedotto, escluse le opere di canalizzazione negli abitati, alle quali sara' provveduto a spese dei comuni che intendono eseguirle.

Per sopperire a tali spese potranno essere concessi ai comuni, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui all'interesse del 2 e mezzo per cento. La differenza tra questo saggio e il saggio normale sara' sostenuta dal bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Sara' poi provveduto a quanto occorre per l'esercizio dell'acquedotto, e per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, con altra legge, nella quale sara' pure stabilito con quali norme l'apertura all'esercizio potra' aver luogo parzialmente per provincia.

L'intero acquedotto sara' aperto all'esercizio non piu' tardi del 31 dicembre 1920.

Entrata in vigore il 9 agosto 1904