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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79344/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79344/2017 promossa da:
(CF ) nonché Parte_1 C.F._1 Parte_2
(PIVA ), in persona del lrpt Dott.ssa , con sede in
[...] P.IVA_1 Parte_3
Roma alla Via Teodoro Montincelli 12, tutti rappresentati e difesi giusta procure in calce al presente atto dall'Avv. Stefano Cappellu (CF ), presso il cui studio sono elettivamente C.F._2 domiciliati in Isernia alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff,) Int. b/24
OPPONENTI contro
- già Controparte_1 Controparte_2
e, quindi, già con sede legale in Roma, Via Lucrezia
[...] Controparte_3 Romana nn. 41/47, iscritta al REA presso la CCIIAA di Roma al n. 417224, CF e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. , P.IVA n. , e per essa la P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
, denominazione come assunta nella seduta Controparte_4 assembleare del 14.12.15 – verbale a rogito notaio di Roma rep. 37143, C.F. e P.IVA Persona_1
, con sede legale in Roma, Via Mario Carucci n. 131, nella sua qualità di mandataria con P.IVA_4 rappresentanza, in virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma del Notaio Per_1 di Roma, in data 22.01.2014, Rep. 32218, Racc. 15488, che agisce in persona di un Procuratore
[...]
Speciale Dott. , a tanto abilitato e dotato degli opportuni poteri, giusta procura Controparte_5 rilasciata dal Presidente del CdA Prof. con atto autenticato nella firma dal Notaio Parte_4 di Roma, in data 27.05.2015, Rep. 35644, Racc. 16687, registrata presso l'Agenzia Persona_1 delle Entrate di Roma 5 il 28.05.2015 al n. 7156 serie 1T – a sua volta abilitato e dotato degli opportuni poteri ai sensi dello Statuto Sociale vigente e della delibera del CdA della Società in data 06.05.2015, elett.te dom.ta in Salerno alla Via Michele Vernieri n°52, presso lo studio dell'Avv. Francesco Borza
(C.F.: ) dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
OPPOSTA società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_6 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa, quale mandataria giusta procura a P.IVA_5 rogito Notaio di Pordenone del 02/12/021 rep. 309339 racc. 39756, la Persona_2 CP_7
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale
[...]
pagina 1 di 3 Euro 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_6
p. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti P.IVA_7 per Atto Notaio di Verona del 26.07.2010, Rep. 67488, dall'Avv. Elio Ludini del Persona_3 Foro di Roma (C.F. ) il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. C.F._4 L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti Email_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e la , in qualità di fideiussori proponevano Parte_1 Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23074/2017, notificato in data 13/10/2017, con cui il Tribunale di Roma ingiungeva alla nonché al sig. ed alla Parte_6 Parte_1
, in qualità di fideiussori, in solido tra loro, il pagamento in Parte_5 favore della euro 82.084,86, oltre interessi come da domanda, nei limiti del tasso Controparte_8 soglia, nonché le spese della procedura liquidate in euro 1.630,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende. Motivi di opposizione: carenza di legittimazione attiva, tasso di mora e anatocismo, nullità delle fideiussioni.
Chiedevano: revocare, annullare e porre in non cale il decreto ingiuntivo n. 23074/2017, emesso in data 6/10/2017 dal Tribunale di Roma – Giudice Dott. Tricoli - notificato il 13/10/2017 opposto perché illegittimo e infondato in fatto come in diritto, per le eccezioni esposte in narrativa, con tutte le relative conseguenze di legge;
- in ogni caso, nel merito, previa qualificazione del contratto di leasing per cui è causa come leasing avente natura traslativa, rigettare e comunque accertare e dichiarare la insussistenza ed inesigibilità della avversa pretesa creditoria, sia nei confronti della obbligata principale sia nei confronti dei presunti fideiussori, anche in ragione del contro credito della utilizzatrice che si oppone in compensazione, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing per cui è causa nella parte in cui prevede la applicazione di interessi oltre soglia e, comunque, non specificamente convenuti, con conseguentemente rideterminazione delle somme indebitamente corrisposte dalla Parte_6 per le motivazioni di cui in narrativa;
- per l'effetto, rigettare e dichiarare la insussistenza della avversa pretesa in ragione del controcredito della da opporre in compensazione;
- in Parte_6 ogni caso, dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione prestata da
ed , alle relative conseguenze di legge;
- Parte_1 Parte_5 in ogni caso, dichiarare estinta la presunta garanzia di e della Parte_1 [...]
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., per le Parte_5 motivazioni di cui in narrativa, alle relative conseguenze di legge.
Si costituiva e per essa contestando l'opposizione e Controparte_9 Controparte_4 chiedendone il rigetto.
Chiedeva: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori che il caso richiede, in ordine di gradualità così provvedere: 1) dichiarare la legittimazione attiva della opposta,
2) dichiarare la infondatezza di ogni avversa pretesa con conseguenziale rigetto di tutte le domande formulate, 3) confermare il decreto ingiuntivo opposto, 4) rigettare la spiegata domanda di compensazione, infondata in fatto e in diritto, 5) dichiarare prescritta ogni avversa pretesa, 6) condannare comunque ed in ogni caso il Sig. e la Parte_1 Parte_2 al pagamento in solido dell'importo di €82.084,86= oltre accessori e spese come da
[...]
pagina 2 di 3 decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva cessionaria del credito richiamando le difese della parte opposta Controparte_6
(cessionaria del credito).
Visto il provvedimento del 28.3.2018 con cui veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed in cui venivano respinte tutte le eccezioni sollevate da parte opponente;
Vista la CTU svolta nel giudizio, le cui conclusioni devono ritenersi meritevoli di accoglimento, ed in cui si legge “Verificata la regolarità del tasso leasing, del TEG e degli interessi di mora addebitati, la scrivente determina che: • la somma delle fatture documentate, dovute a canoni scaduti e non pagati, a spese inerenti alla gestione dell'immobile oggetto di locazione e agli interessi di mora fatturati e non pagati, prima della risoluzione del contratto (comunicata con raccomandata del 7/7/2016) ammontano, a 82.096,13€, • il totale degli interessi di mora relativi ai canoni scaduti e non pagati conteggiati fino al 22/06/2017 e annotati nell' estratto di saldaconto ex art. 50 TUB, ammontano a 11.200,83€. • Per un importo totale di 93.296,96€”.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 23074/2017;
- Condanna le parti opponenti al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 5.000,00
a favore della società opposta ed euro 1.000,00 a favore della intervenuta.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79344/2017 promossa da:
(CF ) nonché Parte_1 C.F._1 Parte_2
(PIVA ), in persona del lrpt Dott.ssa , con sede in
[...] P.IVA_1 Parte_3
Roma alla Via Teodoro Montincelli 12, tutti rappresentati e difesi giusta procure in calce al presente atto dall'Avv. Stefano Cappellu (CF ), presso il cui studio sono elettivamente C.F._2 domiciliati in Isernia alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff,) Int. b/24
OPPONENTI contro
- già Controparte_1 Controparte_2
e, quindi, già con sede legale in Roma, Via Lucrezia
[...] Controparte_3 Romana nn. 41/47, iscritta al REA presso la CCIIAA di Roma al n. 417224, CF e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. , P.IVA n. , e per essa la P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
, denominazione come assunta nella seduta Controparte_4 assembleare del 14.12.15 – verbale a rogito notaio di Roma rep. 37143, C.F. e P.IVA Persona_1
, con sede legale in Roma, Via Mario Carucci n. 131, nella sua qualità di mandataria con P.IVA_4 rappresentanza, in virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma del Notaio Per_1 di Roma, in data 22.01.2014, Rep. 32218, Racc. 15488, che agisce in persona di un Procuratore
[...]
Speciale Dott. , a tanto abilitato e dotato degli opportuni poteri, giusta procura Controparte_5 rilasciata dal Presidente del CdA Prof. con atto autenticato nella firma dal Notaio Parte_4 di Roma, in data 27.05.2015, Rep. 35644, Racc. 16687, registrata presso l'Agenzia Persona_1 delle Entrate di Roma 5 il 28.05.2015 al n. 7156 serie 1T – a sua volta abilitato e dotato degli opportuni poteri ai sensi dello Statuto Sociale vigente e della delibera del CdA della Società in data 06.05.2015, elett.te dom.ta in Salerno alla Via Michele Vernieri n°52, presso lo studio dell'Avv. Francesco Borza
(C.F.: ) dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
OPPOSTA società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_6 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa, quale mandataria giusta procura a P.IVA_5 rogito Notaio di Pordenone del 02/12/021 rep. 309339 racc. 39756, la Persona_2 CP_7
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale
[...]
pagina 1 di 3 Euro 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_6
p. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti P.IVA_7 per Atto Notaio di Verona del 26.07.2010, Rep. 67488, dall'Avv. Elio Ludini del Persona_3 Foro di Roma (C.F. ) il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. C.F._4 L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti Email_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e la , in qualità di fideiussori proponevano Parte_1 Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23074/2017, notificato in data 13/10/2017, con cui il Tribunale di Roma ingiungeva alla nonché al sig. ed alla Parte_6 Parte_1
, in qualità di fideiussori, in solido tra loro, il pagamento in Parte_5 favore della euro 82.084,86, oltre interessi come da domanda, nei limiti del tasso Controparte_8 soglia, nonché le spese della procedura liquidate in euro 1.630,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende. Motivi di opposizione: carenza di legittimazione attiva, tasso di mora e anatocismo, nullità delle fideiussioni.
Chiedevano: revocare, annullare e porre in non cale il decreto ingiuntivo n. 23074/2017, emesso in data 6/10/2017 dal Tribunale di Roma – Giudice Dott. Tricoli - notificato il 13/10/2017 opposto perché illegittimo e infondato in fatto come in diritto, per le eccezioni esposte in narrativa, con tutte le relative conseguenze di legge;
- in ogni caso, nel merito, previa qualificazione del contratto di leasing per cui è causa come leasing avente natura traslativa, rigettare e comunque accertare e dichiarare la insussistenza ed inesigibilità della avversa pretesa creditoria, sia nei confronti della obbligata principale sia nei confronti dei presunti fideiussori, anche in ragione del contro credito della utilizzatrice che si oppone in compensazione, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing per cui è causa nella parte in cui prevede la applicazione di interessi oltre soglia e, comunque, non specificamente convenuti, con conseguentemente rideterminazione delle somme indebitamente corrisposte dalla Parte_6 per le motivazioni di cui in narrativa;
- per l'effetto, rigettare e dichiarare la insussistenza della avversa pretesa in ragione del controcredito della da opporre in compensazione;
- in Parte_6 ogni caso, dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione prestata da
ed , alle relative conseguenze di legge;
- Parte_1 Parte_5 in ogni caso, dichiarare estinta la presunta garanzia di e della Parte_1 [...]
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., per le Parte_5 motivazioni di cui in narrativa, alle relative conseguenze di legge.
Si costituiva e per essa contestando l'opposizione e Controparte_9 Controparte_4 chiedendone il rigetto.
Chiedeva: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori che il caso richiede, in ordine di gradualità così provvedere: 1) dichiarare la legittimazione attiva della opposta,
2) dichiarare la infondatezza di ogni avversa pretesa con conseguenziale rigetto di tutte le domande formulate, 3) confermare il decreto ingiuntivo opposto, 4) rigettare la spiegata domanda di compensazione, infondata in fatto e in diritto, 5) dichiarare prescritta ogni avversa pretesa, 6) condannare comunque ed in ogni caso il Sig. e la Parte_1 Parte_2 al pagamento in solido dell'importo di €82.084,86= oltre accessori e spese come da
[...]
pagina 2 di 3 decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva cessionaria del credito richiamando le difese della parte opposta Controparte_6
(cessionaria del credito).
Visto il provvedimento del 28.3.2018 con cui veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed in cui venivano respinte tutte le eccezioni sollevate da parte opponente;
Vista la CTU svolta nel giudizio, le cui conclusioni devono ritenersi meritevoli di accoglimento, ed in cui si legge “Verificata la regolarità del tasso leasing, del TEG e degli interessi di mora addebitati, la scrivente determina che: • la somma delle fatture documentate, dovute a canoni scaduti e non pagati, a spese inerenti alla gestione dell'immobile oggetto di locazione e agli interessi di mora fatturati e non pagati, prima della risoluzione del contratto (comunicata con raccomandata del 7/7/2016) ammontano, a 82.096,13€, • il totale degli interessi di mora relativi ai canoni scaduti e non pagati conteggiati fino al 22/06/2017 e annotati nell' estratto di saldaconto ex art. 50 TUB, ammontano a 11.200,83€. • Per un importo totale di 93.296,96€”.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 23074/2017;
- Condanna le parti opponenti al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 5.000,00
a favore della società opposta ed euro 1.000,00 a favore della intervenuta.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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