Ordinanza collegiale 5 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 8 marzo 2022
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico n. 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno K10/-OMISSIS- di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- in data 14.04.2016 ai sensi dell'art. 9, co. 1, let. f, della legge 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 14 aprile 2016, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- inoltrava, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, istanza telematica di concessione della cittadinanza italiana (protocollo n. K10/-OMISSIS-).
Dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell’istruttoria emergeva che a carico della moglie del richiedente, sig.ra -OMISSIS- nata il -OMISSIS- (già destinataria di un provvedimento di diniego K10/-OMISSIS-), risultavano le seguenti vicende penali:
- 30 settembre 2015: segnalata all'A.G. dai NAS di Bologna per violazione degli artt. 650 c.p. e 112 comma 1 D.lgs 206/05 (produzione/distribuzione di prodotti pericolosi);
- 1° dicembre 2016: deferita all'A.G. dal GdF di Rimini per violazioni degli artt. 648 е 474 с.p. (ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi), con decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. emesso in data -OMISSIS- dal Tribunale di Rimini;
Inoltre, il rapporto informativo della Questura di Forlì in data 19 dicembre 2017 relativo alla moglie dell'istante, evidenziava a carico del Sig. -OMISSIS- connazionale convivente dei coniugi, una denuncia all'A.G. per violazione dell'art.474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Nel corso del contraddittorio procedimentale si precisava:
a) che in relazione alla segnalazione del 30 settembre 2015 (ex artt. 650 c.p. e 112 comma 1 D.lgs 206/05) è stata emessa sentenza dal Tribunale Ordinario di Rimini con cui l’interessata è stata condannata per il reato ascrittole al capo b) e assolta per il reato di cui al capo a), sentenza impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Rimini;
b) in relazione alla segnalazione del 1° dicembre 2016 (ex artt. 648 e 474 c.p.) è stata emessa sentenza di condanna non definitiva (ancora ricorribile in Cassazione);
c) per quanto attiene i pregiudizi a carico del connazionale convivente, sig. -OMISSIS- risultava cancellato dall'abitazione di proprietà della richiedente;
Nel descritto contesto procedimentale, con il provvedimento impugnato il Ministero dell’Interno, dava per superato il capo c) relativo al sig. -OMISSIS- ma, in ragione della presenza dei menzionati pregiudizi penali in capo alla moglie del richiedente, respingeva la richiesta di cittadinanza presentata dal ricorrente.
Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha contestato la legittimità del predetto provvedimento reiettivo lamentando, in sostanza, il mancato svolgimento da parte dell’amministrazione di una completa istruttoria volta a considerare da un lato la sua condotta complessiva e il suo inserimento nel mondo del lavoro e, dall’altro, la misura del disvalore insito nei precedenti penali posti a carico della sig.ra -OMISSIS-.
A suo avviso, infatti, l’attuale quadro normativo non attribuirebbe alcun automatismo ostativo all’esistenza di un precedente penale (tanto meno se commesso da un familiare), in quanto permarrebbe in capo all’amministrazione il dovere di effettuare una valutazione sulla probabilità che lo straniero rispetti i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale.
Di qui la richiesta, previa sospensiva, di annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ha versato nel fascicolo di causa memoria difensiva e gli atti del procedimento.
Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2022 l’istanza cautelare è stata respinta.
In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente ha depositato memoria difensiva corredata da ulteriore documentazione attestante il suo inserimento nel nostro paese.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, svoltasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- vive in Italia da 27 anni, dispone di una casa di proprietà, non è mai risultato imputato né tanto meno condannato in alcun procedimento penale (vedi certificati in atti), ha due figli cittadini italiani che dichiara pienamente integrati, lavora stabilmente nella stessa azienda -OMISSIS-Lavorazioni srl dal 28 ottobre 1999.
Come esposto in narrativa gli è stata negata la concessione della cittadinanza:
- per la sussistenza di un decreto penale di condanna a carico della moglie;
- per una segnalazione per contravvenzione di norme sul commercio, anch’essa a carico della moglie; In entrambe le vicende il ricorrente è risultato del tutto estraneo.
Il provvedimento reiettivo in contestazione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
“ VALUTATO che le vicende di rilievo penale che riguardano la moglie del richiedente sono sintomatiche di una mancata integrazione nella comunità nazionale dell'intero nucleo familiare nel quale l'istante è inserito, elementi che non si basano solo sulla responsabilità penale, ma su una serie
di presupposti da cui dedurre le espressioni di una condotta non incline alla accettazione dei valori condivisi dal comune sentire;
RITENUTO, come da orientamento della giurisprudenza, che il rapporto di parentela affinità indica l'esistenza di un legame stabile e, quindi, duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico;
RITENUTO, inoltre, che la presenza in Italia del nucleo familiare rappresenta un elemento di stabilità che genera strette interrelazioni tra il richiedente e il contesto sociale di riferimento, manifestando il progetto di radicamento dello straniero nel territorio italiano e che, diversamente, non possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare;”.
Ad avviso del Collegio il ricorso merita accoglimento alla luce dei principi recentemente affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7003 dell’11 agosto 2025.
Deve invero osservarsi che nella fattispecie non è in discussione l’ampiezza del potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione nella vicenda in esame (il cui esercizio deve essere comunque soggetto ad un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, garante della effettività del diritto di difesa, ancorché limitato alla tipologia di vizi corrispondente alla latitudine della sfera di discrezionalità).
Nel caso di specie ciò che lamenta il ricorrente è piuttosto il fatto che tale potere discrezionale è stato esercitato sulla base di elementi non idonei, con valutazione illogica.
A fronte dell’univoco riscontro di plurimi elementi denotanti un corretto ed armonico inserimento nella comunità nazionale, l’amministrazione ha invero ritenuto ostativa la circostanza della modesta condanna riportata dal coniuge.
Sul punto deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può automaticamente formularsi un giudizio di insussistenza delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui, dovendosi piuttosto valutare correttamente e logicamente se un tale fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera strettamente personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi ed univoci elementi denotanti, al contrario, il corretto inserimento del coniuge nella comunità nazionale (si veda in tal senso, esemplificativamente, la sentenza di questa Sezione n. 2992/2023, che ha ritenuto “ del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ”).
Nel caso di specie è mancata del tutto una simile, corretta valutazione.
L’affermazione dell’amministrazione sopra riportata e posta a fondamento del provvedimento impugnato ha invero riguardato gli interessi lesi dall’incriminazione per la quale il coniuge ha riportato condanna, ma nulla in concreto evidenzia sulla potenzialità trasmissive (rispetto a terzi, ancorché in ambito familiare) del valore sintomatico della stessa, tale da sovvertire il giudizio di pieno inserimento risultante invece dai fattori personali documentati nel procedimento.
Di qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso ai fini del riesame secondo le menzionate coordinate ermeneutiche.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla ai fini precisati in motivazione il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.