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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4572/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Micali, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 settembre 2024, premesso di svolgere attività Parte_1 lavorativa di ausiliaria alle macchine per fisioterapia e riabilitazione, esponeva:
- di aver presentato, in data 23 giugno 2021, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- in data 14 luglio 2022 aveva presentato ricorso amministrativo, parzialmente accolto;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n. 3597/2023
R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta dal luglio 2021 e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato confermava la decorrenza del beneficio sanitario riconosciuto dalla data dell'1 luglio 2022;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, se da un lato il giudizio diagnostico valutativo espresso dal consulente era condivisibile, dall'altro lato era erroneo riguardo all'individuazione dell'esatta decorrenza del quadro patologico, come dedotto e allegato.
Rilevava, in particolare, che vi erano riscontri clinico strumentali di pubbliche strutture presenti in atti, risalenti al 2019, 2021 e 2022.
Osservava che il quadro probatorio che ne emergeva era documentalmente incontrovertibile e risalente addirittura a un'epoca precedente rispetto alla presentazione della domanda amministrativa.
Affermava, che, pertanto, la conclusione la decorrenza fissata dal ctu era arbitraria e contraria alla scienza medica.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che il suo stato patologico era tale da ridurre a meno di un terzo le sue capacità lavorative e che, per l'effetto, venisse riconosciuta la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa (23 giugno 2021) con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente alla rinuncia dell'incarico da parte del consulente, il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (giudizio iscritto al RG n. 3597/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la sussistenza del requisito sanitario utile alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'1 luglio 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente alla rinuncia dell'incarico da parte del consulente, il rinnovo della ctu.
ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“anacusia destra ed ipoacusia mista prevalentemente neurosensoriale a sinistra pantonale di grado medio per colesteatoma. cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. artrosi polidistrettuale ed esiti di artroprotesi di anca sn e osteoporosi diffusa. osas di grado lieve. sindrome ansioso-depressiva. insufficienza venosa arti inferiori (ceap 1). glaucoma in oo.”.
In particolare, il ctu ha osservato che la ricorrente “come riferito, presta servizio come ausiliaria in un centro di riabilitazione, una attività lavorativa, quindi, che comporta sforzi fisici e che è sicuramente limitata in atto dalle patologie di cui è affetta in particolare da quella osteoarticolare e cardiaca. Infatti il sovrappeso con le complicanze artrosiche a livello dorso-lombare, delle anche e delle ginocchia inficiano i movimenti in modo importante determinando una limitazione nella attività lavorativa svolta. Anche le altre patologie riscontrate concorrono in modo efficiente nella riduzione della capacità lavorativa diminuendo lo stato di attenzione e la reattività agli stimoli esterni”.
Il ctu ha, infine, precisato che “valutata l'attività lavorativa dell'istante, si rilevano gli estremi sanitari per accordare il beneficio richiesto”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha concluso rilevando “che le patologie di cui è affetta siano tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa e di guadagno in attività confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla domanda amministrativa (23/06/2021)”. Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 23 giugno 2021, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di declaratoria sul diritto alla prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite della lite, le spese del presente procedimento vengono compensate per un terzo e la restante quota nonché le spese del procedimento per atp vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma di € 1797,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1.168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4572/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Micali, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 settembre 2024, premesso di svolgere attività Parte_1 lavorativa di ausiliaria alle macchine per fisioterapia e riabilitazione, esponeva:
- di aver presentato, in data 23 giugno 2021, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- in data 14 luglio 2022 aveva presentato ricorso amministrativo, parzialmente accolto;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n. 3597/2023
R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta dal luglio 2021 e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato confermava la decorrenza del beneficio sanitario riconosciuto dalla data dell'1 luglio 2022;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, se da un lato il giudizio diagnostico valutativo espresso dal consulente era condivisibile, dall'altro lato era erroneo riguardo all'individuazione dell'esatta decorrenza del quadro patologico, come dedotto e allegato.
Rilevava, in particolare, che vi erano riscontri clinico strumentali di pubbliche strutture presenti in atti, risalenti al 2019, 2021 e 2022.
Osservava che il quadro probatorio che ne emergeva era documentalmente incontrovertibile e risalente addirittura a un'epoca precedente rispetto alla presentazione della domanda amministrativa.
Affermava, che, pertanto, la conclusione la decorrenza fissata dal ctu era arbitraria e contraria alla scienza medica.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che il suo stato patologico era tale da ridurre a meno di un terzo le sue capacità lavorative e che, per l'effetto, venisse riconosciuta la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa (23 giugno 2021) con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente alla rinuncia dell'incarico da parte del consulente, il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (giudizio iscritto al RG n. 3597/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la sussistenza del requisito sanitario utile alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'1 luglio 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente alla rinuncia dell'incarico da parte del consulente, il rinnovo della ctu.
ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“anacusia destra ed ipoacusia mista prevalentemente neurosensoriale a sinistra pantonale di grado medio per colesteatoma. cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. artrosi polidistrettuale ed esiti di artroprotesi di anca sn e osteoporosi diffusa. osas di grado lieve. sindrome ansioso-depressiva. insufficienza venosa arti inferiori (ceap 1). glaucoma in oo.”.
In particolare, il ctu ha osservato che la ricorrente “come riferito, presta servizio come ausiliaria in un centro di riabilitazione, una attività lavorativa, quindi, che comporta sforzi fisici e che è sicuramente limitata in atto dalle patologie di cui è affetta in particolare da quella osteoarticolare e cardiaca. Infatti il sovrappeso con le complicanze artrosiche a livello dorso-lombare, delle anche e delle ginocchia inficiano i movimenti in modo importante determinando una limitazione nella attività lavorativa svolta. Anche le altre patologie riscontrate concorrono in modo efficiente nella riduzione della capacità lavorativa diminuendo lo stato di attenzione e la reattività agli stimoli esterni”.
Il ctu ha, infine, precisato che “valutata l'attività lavorativa dell'istante, si rilevano gli estremi sanitari per accordare il beneficio richiesto”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha concluso rilevando “che le patologie di cui è affetta siano tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa e di guadagno in attività confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla domanda amministrativa (23/06/2021)”. Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 23 giugno 2021, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di declaratoria sul diritto alla prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite della lite, le spese del presente procedimento vengono compensate per un terzo e la restante quota nonché le spese del procedimento per atp vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma di € 1797,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1.168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO AN