CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
TORIELLO MICHELE, AT
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 771/2021 depositato il 23/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1161/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101840-2019 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Comapiono le parti che si riportano ognuno per quanto di loro ragione ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante della Resistente_1
s.r.l. l'avviso di accertamento n. TVM030101840, relativo all'anno di imposta 2014, recuperando a tassazione l'IVA su alcuni servizi effettuati in favore di tour operator, che la società aveva ricondotto ai fini fiscali al trasporto internazionale di persone (con conseguente non imponibilità, ex art. 9 d.P.R. 29 ottobre
1972 n. 633, della tratta effettuata sul territorio nazionale, ed esclusione, ex articolo 7 del medesimo decreto, della tratta estera), e che l'Ufficio qualificava invece come noleggio di mezzi di trasporto, con conseguente applicazione dell'aliquota del 10% sull'imponibile complessivo.
La società presentava tempestivo ricorso, contestando – per quanto in questa sede ancora rileva - la correttezza della riqualificazione operata dall'Ufficio.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1161 del 15 settembre 2020, depositata il 23 settembre 2020, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che «le prestazioni eseguite dalla società ricorrente possano, effettivamente, essere ricondotte, ai fini fiscali, tra le prestazioni di trasporto e non già di noleggio di mezzi di trasporto. In favore di tale conclusione militano le seguenti circostanze: * il trasporto di persone risulta l'unica attività svolta dalla società ricorrente sin dalla sua costituzione, siccome evincibile dal codice di attività ATECO utilizzato (49.39.09), previsto per i '"pubblici servizi di linea ed autoservizi pubblici non di linea", classificato tra le attività di trasporto terrestre di passeggeri e non tra le attività di noleggio di mezzi di trasporto;
* dai contratti sottoscritti dalla società ricorrente con i tour operator prodotti in atti (cfr. contratto sottoscritto con la Società_1) si evince che le prestazioni a svolgersi da parte dell'autista vanno ben oltre la mera conduzione dell'automezzo, in quanto lo stesso: è responsabile della assistenza dei passeggeri nella discesa e nella risalita dal mezzo, deve vigilare sui bagagli ed assicurarsi che gli stessi siano stati caricati correttamente (cfr. art. 1l); deve conoscere il "codice di condotta" del tour operator, indicativo delle regole di comportamento richieste per una armoniosa cooperazione tra autista e direttore di viaggio, deve parlare almeno la lingua inglese di base (cfr. art. 13); in caso di inconvenienti o di un guasto la società di trasporto deve porre in essere "tutte le possibili iniziative per risolvere il problema" (cfr. art. 14); la società di trasporto ed i suoi dipendenti devono sempre sforzarsi di promuovere e proteggere gli interessi del tour operator (cfr. art. 15). Analoghe condizioni caratterizzano il contratto sottoscritto con l'altro tour operator Società_2. Dalle fatture emesse e qui versate in atti si evincono percorrenze e tempi di viaggio riferiti a ciascun automezzo, con la distinzione tra le tratte in territorio italiano e quelle all'estero, ed ancora la indicazione del codice attraverso il quale i tour operator, le aziende di trasporti e gli autisti desumono il percorso e le date di inizio del servizio».
Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sopra indicata: si ribadisce che le prestazioni in oggetto devono intendersi rese in esecuzione di una operazione che ai fini fiscali viene in rilievo quale noleggio di mezzi di trasporto, e non come trasporto di passeggeri: «
L'attività di noleggio non integra un contratto di trasporto, ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione, con i quali il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile (autobus) all'altra parte, per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo»; nella specie viene in rilievo una ipotesi di noleggio con conducente, nella quale il noleggiante mantiene, tramite suoi sottoposti (l'autista), la direzione tecnica del viaggio;
in tal senso milita, ad avviso dell'Ufficio appellante, la circostanza che «Nei contratti stipulati dalla società Resistente_1 con i tour operator [..] assume un ruolo centrale la fornitura degli autobus;
numerose clausole contrattuali riguardano le caratteristiche che devono avere gli autobus forniti ai tour operator»: dunque, la prestazione principale non era il trasporto, ma la fornitura degli autobus.
La società appellata ha depositato controdeduzioni, ribadendo che «mai ed in nessun caso la società ha effettuato il servizio di noleggio (inteso come locazione di mezzi), non rientrando tra le attività sociali, non essendo un'attività economicamente sostenibile in relazione alla propria organizzazione focalizzata, sin dall'avvio dell'attività, sul trasporto dei passeggeri e non certamente sulla locazione degli autobus, rivolgendosi ad una clientela del tutto opposta e, nemmeno in piccola parte sovrapponibile», e rimarcando la correttezza delle argomentazioni con le quali i primi giudici hanno sostenuto essersi in presenza di contratti di trasporto internazionale di persone.
All'odierna udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, illustrandone le argomentazioni a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le argomentazioni sviluppate dall'Ufficio nell'atto di appello non consentono di superare le ineccepibili conclusioni alle quali sono giunti i primi giudici: ed invero la documentazione in atti, che il contribuente ha allegato al ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento in oggetto, consente di ritenere che tra la società di trasporti corrente in Tricase ed i diversi tour operator sono intercorsi rapporti commerciali aventi ad oggetto il trasporto di persone nell'ambito di viaggi organizzati e commercializzati dai tour operator;
la società appellata ha assunto, nell'ambito di questi rapporti, la posizione del vettore del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 cod. civ., obbligandosi, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, a trasferire persone da un luogo a un altro, ed assumendo altresì, accanto a questa obbligazione principale, alcune obbligazioni accessorie (ad esempio trasportare i bagagli vigilando sugli stessi, ovvero assistere i passeggeri nella discesa e nella risalita dal mezzo).
La lettura dei documenti sottoscritti dalla società appellata e dai tour operator non consente di addivenire a conclusioni diverse: è vero che essi, come sottolineato dall'Ufficio appellante, dedicano ampio spazio alle caratteristiche che devono avere gli autobus forniti dalla Resistente_1 srl, ma questo non certo perché, come erroneamente ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, «la prestazione principale resa dalla società Resistente_1 era quella di fornire gli autobus», ma perché attraverso quel documento i tour operator vincolavano la società appellata al rispetto di precisi e rigorosi standard qualitativi.
Nell'ambito di quei generali accordi sono state, poi, concluse le singole operazioni commerciali illegittimamente riprese a tassazione: la lettura delle fatture convince, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, che ciascuna di esse fa riferimento a ben precisi viaggi, e, dunque, a ben precisi trasporti di persone che Resistente_1 srl, assumendosi la responsabilità della relativa esecuzione, ha effettuato nell'ambito di viaggi organizzati dai tour operator: appare significativo che in ogni fattura l'indicato oggetto della prestazione non sia affatto il noleggio, ma «l'effettuazione del seguente tour con l'autobus targato …
»; peraltro, come già ineccepibilmente rilevato dai primi giudici, le cui conclusioni sul punto non risultano neppure contrastate con i motivi di appello, le fatture consentono di ricavare percorrenze e tempi di viaggio dei diversi autobus, con la distinzione tra le tratte in territorio italiano e quelle all'estero, e recano l'indicazione di codici alfanumerici che consentono di identificare con precisione il servizio di trasporto al quale si fa riferimento (cfr. pag. 6 delle controdeduzioni depositate dall'appellato: «A titolo esemplificativo si è allegata al ricorso la fattura n. 208/2013, emessa a Società_1, con il codice TEETAV08/21F13a. Tale codice è così composto: “TE” periodo estivo (aprile-ottobre); “ETAV” riferimento del tour riportato sulla brochure del tour operator;
“08” il numero di anni di collaborazione con Società_1 “21F13” il giorno il mese e l'anno d'inizio del tour;
“a” identificativo del bus in caso in cui più autobus effettuino in parallelo il tour»).
Le considerazioni che precedono inducono a rigettare l'appello dell'Ufficio, pur se la particolare peculiarità della questione controversia induce a compensare tra le parti le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Toriello dott. Francesco Giardino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
TORIELLO MICHELE, AT
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 771/2021 depositato il 23/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1161/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101840-2019 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Comapiono le parti che si riportano ognuno per quanto di loro ragione ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante della Resistente_1
s.r.l. l'avviso di accertamento n. TVM030101840, relativo all'anno di imposta 2014, recuperando a tassazione l'IVA su alcuni servizi effettuati in favore di tour operator, che la società aveva ricondotto ai fini fiscali al trasporto internazionale di persone (con conseguente non imponibilità, ex art. 9 d.P.R. 29 ottobre
1972 n. 633, della tratta effettuata sul territorio nazionale, ed esclusione, ex articolo 7 del medesimo decreto, della tratta estera), e che l'Ufficio qualificava invece come noleggio di mezzi di trasporto, con conseguente applicazione dell'aliquota del 10% sull'imponibile complessivo.
La società presentava tempestivo ricorso, contestando – per quanto in questa sede ancora rileva - la correttezza della riqualificazione operata dall'Ufficio.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1161 del 15 settembre 2020, depositata il 23 settembre 2020, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che «le prestazioni eseguite dalla società ricorrente possano, effettivamente, essere ricondotte, ai fini fiscali, tra le prestazioni di trasporto e non già di noleggio di mezzi di trasporto. In favore di tale conclusione militano le seguenti circostanze: * il trasporto di persone risulta l'unica attività svolta dalla società ricorrente sin dalla sua costituzione, siccome evincibile dal codice di attività ATECO utilizzato (49.39.09), previsto per i '"pubblici servizi di linea ed autoservizi pubblici non di linea", classificato tra le attività di trasporto terrestre di passeggeri e non tra le attività di noleggio di mezzi di trasporto;
* dai contratti sottoscritti dalla società ricorrente con i tour operator prodotti in atti (cfr. contratto sottoscritto con la Società_1) si evince che le prestazioni a svolgersi da parte dell'autista vanno ben oltre la mera conduzione dell'automezzo, in quanto lo stesso: è responsabile della assistenza dei passeggeri nella discesa e nella risalita dal mezzo, deve vigilare sui bagagli ed assicurarsi che gli stessi siano stati caricati correttamente (cfr. art. 1l); deve conoscere il "codice di condotta" del tour operator, indicativo delle regole di comportamento richieste per una armoniosa cooperazione tra autista e direttore di viaggio, deve parlare almeno la lingua inglese di base (cfr. art. 13); in caso di inconvenienti o di un guasto la società di trasporto deve porre in essere "tutte le possibili iniziative per risolvere il problema" (cfr. art. 14); la società di trasporto ed i suoi dipendenti devono sempre sforzarsi di promuovere e proteggere gli interessi del tour operator (cfr. art. 15). Analoghe condizioni caratterizzano il contratto sottoscritto con l'altro tour operator Società_2. Dalle fatture emesse e qui versate in atti si evincono percorrenze e tempi di viaggio riferiti a ciascun automezzo, con la distinzione tra le tratte in territorio italiano e quelle all'estero, ed ancora la indicazione del codice attraverso il quale i tour operator, le aziende di trasporti e gli autisti desumono il percorso e le date di inizio del servizio».
Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sopra indicata: si ribadisce che le prestazioni in oggetto devono intendersi rese in esecuzione di una operazione che ai fini fiscali viene in rilievo quale noleggio di mezzi di trasporto, e non come trasporto di passeggeri: «
L'attività di noleggio non integra un contratto di trasporto, ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione, con i quali il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile (autobus) all'altra parte, per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo»; nella specie viene in rilievo una ipotesi di noleggio con conducente, nella quale il noleggiante mantiene, tramite suoi sottoposti (l'autista), la direzione tecnica del viaggio;
in tal senso milita, ad avviso dell'Ufficio appellante, la circostanza che «Nei contratti stipulati dalla società Resistente_1 con i tour operator [..] assume un ruolo centrale la fornitura degli autobus;
numerose clausole contrattuali riguardano le caratteristiche che devono avere gli autobus forniti ai tour operator»: dunque, la prestazione principale non era il trasporto, ma la fornitura degli autobus.
La società appellata ha depositato controdeduzioni, ribadendo che «mai ed in nessun caso la società ha effettuato il servizio di noleggio (inteso come locazione di mezzi), non rientrando tra le attività sociali, non essendo un'attività economicamente sostenibile in relazione alla propria organizzazione focalizzata, sin dall'avvio dell'attività, sul trasporto dei passeggeri e non certamente sulla locazione degli autobus, rivolgendosi ad una clientela del tutto opposta e, nemmeno in piccola parte sovrapponibile», e rimarcando la correttezza delle argomentazioni con le quali i primi giudici hanno sostenuto essersi in presenza di contratti di trasporto internazionale di persone.
All'odierna udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, illustrandone le argomentazioni a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le argomentazioni sviluppate dall'Ufficio nell'atto di appello non consentono di superare le ineccepibili conclusioni alle quali sono giunti i primi giudici: ed invero la documentazione in atti, che il contribuente ha allegato al ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento in oggetto, consente di ritenere che tra la società di trasporti corrente in Tricase ed i diversi tour operator sono intercorsi rapporti commerciali aventi ad oggetto il trasporto di persone nell'ambito di viaggi organizzati e commercializzati dai tour operator;
la società appellata ha assunto, nell'ambito di questi rapporti, la posizione del vettore del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 cod. civ., obbligandosi, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, a trasferire persone da un luogo a un altro, ed assumendo altresì, accanto a questa obbligazione principale, alcune obbligazioni accessorie (ad esempio trasportare i bagagli vigilando sugli stessi, ovvero assistere i passeggeri nella discesa e nella risalita dal mezzo).
La lettura dei documenti sottoscritti dalla società appellata e dai tour operator non consente di addivenire a conclusioni diverse: è vero che essi, come sottolineato dall'Ufficio appellante, dedicano ampio spazio alle caratteristiche che devono avere gli autobus forniti dalla Resistente_1 srl, ma questo non certo perché, come erroneamente ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, «la prestazione principale resa dalla società Resistente_1 era quella di fornire gli autobus», ma perché attraverso quel documento i tour operator vincolavano la società appellata al rispetto di precisi e rigorosi standard qualitativi.
Nell'ambito di quei generali accordi sono state, poi, concluse le singole operazioni commerciali illegittimamente riprese a tassazione: la lettura delle fatture convince, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, che ciascuna di esse fa riferimento a ben precisi viaggi, e, dunque, a ben precisi trasporti di persone che Resistente_1 srl, assumendosi la responsabilità della relativa esecuzione, ha effettuato nell'ambito di viaggi organizzati dai tour operator: appare significativo che in ogni fattura l'indicato oggetto della prestazione non sia affatto il noleggio, ma «l'effettuazione del seguente tour con l'autobus targato …
»; peraltro, come già ineccepibilmente rilevato dai primi giudici, le cui conclusioni sul punto non risultano neppure contrastate con i motivi di appello, le fatture consentono di ricavare percorrenze e tempi di viaggio dei diversi autobus, con la distinzione tra le tratte in territorio italiano e quelle all'estero, e recano l'indicazione di codici alfanumerici che consentono di identificare con precisione il servizio di trasporto al quale si fa riferimento (cfr. pag. 6 delle controdeduzioni depositate dall'appellato: «A titolo esemplificativo si è allegata al ricorso la fattura n. 208/2013, emessa a Società_1, con il codice TEETAV08/21F13a. Tale codice è così composto: “TE” periodo estivo (aprile-ottobre); “ETAV” riferimento del tour riportato sulla brochure del tour operator;
“08” il numero di anni di collaborazione con Società_1 “21F13” il giorno il mese e l'anno d'inizio del tour;
“a” identificativo del bus in caso in cui più autobus effettuino in parallelo il tour»).
Le considerazioni che precedono inducono a rigettare l'appello dell'Ufficio, pur se la particolare peculiarità della questione controversia induce a compensare tra le parti le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Toriello dott. Francesco Giardino