Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Menichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento Numero -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-in data -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Firenze, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011, ha applicato a -OMISSIS- -OMISSIS-la misura di prevenzione del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio” facendole divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio (FI) per la durata di anni quattro con contestuale ingiunzione a lasciare il Comune di Campi Bisenzio (FI) entro 24 ore dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché di ogni atto presupposto e conseguente, con vittoria di spese e compensi professionali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. VA UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (numero -OMISSIS-) emesso dal Questore della Provincia di Firenze il -OMISSIS-, con il quale è stata applicata nei confronti della ricorrente la misura di prevenzione del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio”, comprendente il divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio (FI) per la durata di anni quattro.
L’adozione di detta misura è stata richiesta dai Carabinieri di Signa (FI) che, a loro volta, avevano segnalato al Questore come la donna, insieme ad altre due complici, era stata tratta in arresto l’-OMISSIS- per il delitto di rapina c.d. impropria, commesso in prossimità del Centro Commerciale “I Gigli”, ubicato nel territorio del Comune di Campi Bisenzio.
La donna, poi e sempre secondo il Questore, sarebbe gravata da numerosi precedenti di “polizia”, che permetterebbero di inquadrarla in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione non avrebbe considerato che, a meno di 24 ore dal suo arresto, la ricorrente, insieme alle altre due presunte corree, era stata rimessa in libertà dal Tribunale di Firenze per mancanza di gravità indiziaria del reato.
Non sarebbe stato provato che la ricorrente abbia aggredito un vigilante, così come non sarebbe sussistente il delitto ipotizzato (usare violenza o minaccia immediatamente dopo il furto per conseguire l’impunità o il profitto del reato).
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per travisamento del fatto e la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli art. 7 e sgg Legge 241/1990;
2. la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159 del 2011, il difetto dei presupposti, cioè della pericolosità sociale, dell’appartenenza alla categoria di cui all’art. 1 lettera c) e del pericolo per la sicurezza pubblica, in quanto la ricorrente, e le presunte complici, non avrebbe commesso alcuna rapina presso il Centro Commerciale “I Gigli” nel Comune di Campi Bisenzio.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 29 aprile 2025 e con ordinanza n. 223/2025 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, in quanto la “ ricorrente non comprova né allega alcuno specifico danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione del provvedimento gravato ”.
All’udienza del 26 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 E’ necessario chiarire che il provvedimento di foglio di via obbligatorio ora impugnato risulta motivato in quanto la ricorrente era stata imputata del reato previsto e punito dagli artt. 110, 628 comma 2 c.p. perché, l’-OMISSIS-, unitamente ad altre persone ed in concorso tra loro, “ per procurarsi un ingiusto profitto, si introducevano nel negozio OVS ubicato all’interno dell’esercizio commerciale denominato “I Gigli” sottraendo due capi di vestiario del valore di € 74,90, nascondendoli in una borsa; l’addetto alla sicurezza, -OMISSIS-, accortosi della sottrazione, le inseguiva e le raggiungeva dopo circa 50 metri. Al suo invito di restituire la merce trafugata, -OMISSIS--OMISSIS-lo minacciava di morte mentre -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-colpivano il sorvegliante con pugni e schiaffi ”.
Nell’impugnare il foglio di via obbligatorio la ricorrente sostiene l’insussistenza di tale ultimo episodio, ossia la rapina impropria a Campi Bisenzio, in quanto la stessa ricorrente, insieme alle altre due presunte corree, era stata rimessa in libertà dal Tribunale di Firenze per mancanza di gravità indiziaria del reato.
1.2 Sul punto l’Amministrazione ha evidenziato che, il provvedimento del GIP che ha disposto la rimessione in libertà, è il risultato di un giudizio sommario della fase cautelare e non fa venire meno la condotta materiale, che resta pienamente suscettibile di valutazione da parte dell'Autorità amministrativa.
1.3 Va, altresì, evidenziato che nell'ordinanza del Tribunale, se si manifestano dei dubbi in ordine al venire in essere dei presupposti della rapina, il complessivo comportamento viene inquadrato nell’ambito del furto, ossia di una condotta penalmente rilevante e come tale punibile.
1.4 In questo senso è anche la sentenza di assoluzione dal reato di rapina impropria depositata da ultimo dalla ricorrente, dal cui esame è possibile desumere come l’assoluzione sia stata dettata in considerazione della mancanza dell’elemento della minaccia, tipica della fattispecie della rapina, ma è evidente che tutti i comportamenti commessi apparivano quanto meno finalizzati a realizzare un tentativo di furto, fattispecie di reato quest’ultima che non ha portato ad un approfondimento istruttorio in ragione della mancata presentazione di una querela dalla parte offesa.
1.5 Tale condotta, unitamente ai precedenti a carico della ricorrente (rapina, furto aggravato, furto con destrezza, minaccia, violenza privata, atti persecutori, diffamazione e lesioni personali), confermano la propensione della ricorrente alla commissione di reati di natura riconducibile all’art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011.
1.6 Ne consegue che il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato in ordine alla specificazione delle circostanze che rivelano la pericolosità della ricorrente per la sicurezza e la tranquillità pubblica e urbana, così come richiesto dall’art. 2 del citato decreto.
1.7 Va ricordato che, in base ad una consolidata giurisprudenza amministrativa, un provvedimento del tipo di quello impugnato nel presente giudizio “ non deve fondarsi necessariamente su (soli) profili di rilevanza penale, che si atteggiano e rilevano in termini di relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo di cui si controverte (Consiglio. Stato, Sezione III, 27 ottobre 2021, n. 7186), tanto che “la valutazione di pericolosità sociale - sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad "elementi di fatto" - non postula necessariamente che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo episodio, purché significativo (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2014, n. 3128) (Consiglio di Stato, Sezione III, 17 agosto 2022, n. 7205)”.
1.8 Si è, infatti, affermato che nell’ambito del sindacato di legittimità che “ la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato in primo grado, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi”, non essendo necessario “l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli”, pur dovendo “osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011 ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2022, n. 6259; Consiglio di Stato, III Sez., 5 luglio 2024, n. 5993).
1.9 Altrettanto da respingere è l’argomentazione diretta a sostenere l’assenza di una comunicazione preventiva di avvio del procedimento che ha poi portato al provvedimento ora impugnato.
2. Sul punto l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che hanno impedito di far luogo all’avvio del procedimento, circostanza che risulta ancora più condivisibile alla luce della pluralità dei precedenti di polizia a carico del ricorrente.
2.1 E’ peraltro noto come in relazione a detta fattispecie si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato che “ la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 maggio 2020, n. 857; cfr. anche T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 24 luglio 2018, n. 249 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1185)”.
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
VA UT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UT | AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.