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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 950/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
16/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/04/2025 da Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SABRINA NATALE C.F._1
), e da ( , rappresentata e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difesa dall'avv. SEBASTIANO D'AGOSTINO ( ), tendente ad ottenere la C.F._4 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Castel di Sasso (CE) in data 04/12/2010 Per_ dal quale sono nati tre figli: il 14/03/2011, il 17/03/2014 e il Per_1 Persona_2
29/07/2016; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati serbando reciproco rispetto;
Per_
2. i figli, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_4 Persona_2 coniugi, i quali si danno reciprocamente atto che tutte le questioni di maggiore importanza per i figli verranno prese congiuntamente dalla madre e dal padre;
3. i figli vivranno con la madre nella casa coniugale in locazione sita in Bellona alla Via Regina
Elena 45. La IG.ra provvederà al subingresso nel contratto di locazione intestato Parte_2
1 attualmente al IG. m e provvederà anche alla voltura delle utenze di acqua, Parte_1 luce, gas e immondizia;
4. il IG. potrà vedere e tenere presso di sé i figli durante i giorni feriali senza Parte_1 predeterminazione di giorni stabiliti previo accordo con la IG.ra , e dal venerdì Parte_2 sera alle 18.00 alla domenica sera alle 18.00 per fine settimana alterni. Ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00; dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo giorno ed infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per 15 gg. consecutivi, da concordare con la madre almeno due mesi prima;
5. il IG. lascerà la casa coniugale entro l'ultimo del mese successivo alla data Parte_1 del decreto di omologa del presente giudizio;
6. i coniugi stabiliscono in accordo tra loro che l'assegno unico per i figli pari a circa € 797,00 mensili sarà percepito da entrambi nella misura del 50% per un importo di € 398,50 ciascuno;
7. il IG. verserà alla IGnora , entro il giorno quindici di ogni Parte_1 Parte_2 mese, un assegno mensile a titolo di mantenimento per i figli minori pari ad euro 600,00 (euro seicento/00) di cui euro 200,00 per ciascun figlio da aggiornarsi automaticamente con gli indici
Istat; la predetta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico sulla Postepay Evolution intestata alla IG.ra , avente codice IBAN: [...]; Parte_2
8. i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) nella misura del 50% ciascuno;
9. il IG. è proprietario di un'autovettura Fiat 500 L tg FG317ZW che sta ancora Parte_1 pagando con rate mensili di € 330,00. Poiché il coniuge collocatario al momento non dispone di mezzi propri per acquistare un'autovettura , così da soddisfare i bisogni fondamentali per i figli minorenni, permettendone ed agevolandone gli spostamenti, come accompagnarli presso scuole, palestra e così via, si conviene concordemente che l'auto rimarrà nella disponibilità materiale della collocataria fino al mese successivo al decreto di omologazione della separazione consensuale dei predetti coniugi, per poi procedere alla sua vendita e alla ripartizione del ricavato tra i medesimi nella misura del 50% e, in tal guisa, consentire alla IG.ra Parte_2 di dotarsi di una propria autovettura;
10. i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni cambio di residenza e/o domicilio verrà tempestivamente comunicato;
2 11. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
12. i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo dei figli minori;
13. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
14. i difensori rinunciano al vincolo della solidarietà, in ragione della istanza di ammissione al gratuito patrocino richiesto dalla IGnora che ha chiesto di beneficiarne, essendo Parte_2 nelle condizioni reddituali previste per legge. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
17/11/1992 in Maddaloni (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL DI SASSO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie /, anno 2010);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 16/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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