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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 4163/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
SEDE DI SIRACUSA Pt_2
All'udienza del 02/12/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Manenti Ferdinando e Parte_1 per l'avv. Diana Solonia in sostituzione dell'avv. Testa Antonella. Pt_2
Le parti discutono la causa e, considerato che l' ha depositato il provvedimento di Pt_2 sgravio delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Manenti chiede la condanna alle spese di con distrazione in suo Pt_2 favore dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi. L'avv. Salonia chiede la compensazione delle spese atteso il comportamento processuale dell'istituto
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 02/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4163/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manenti Ferdinando, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Testa Antonella , giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 59320230006262610000 dell' sede provinciale di Siracusa, Pt_2 notificato a mezzo raccomandata AR in data 19.9.2024 con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 5.102,32 relativamente ai seguenti periodi: da 012022 a
122022 per contributi IVS coltivatori diretti (azienda 076 110 91013890) oltre le somme aggiuntive ed ha chiesto al tribunale accertate l'infondatezza ed illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, dichiararlo integralmente nullo e privo di ogni effetto, per tutti i motivi esposti in ricorso.
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva depositata il 7/04/2024 ha dedotto Pt_2 che l'Istituto, ricevuta la notifica del ricorso giudiziario ed eseguiti i dovuti riscontri ha potuto verificare che effettivamente i presupposti che diedero luogo all'iscrizione per
2 l'anno 2020 del ricorrente (in quanto titolare di fondi già precedentemente detenuti nella propria disponibilità perché di proprietà del padre nello svolgimento della pregressa attività agricola, ufficialmente cessata il 30/6/2017, come da denuncia aziendale presentata in data
30/6/2011 e non più variata fino alla cessazione dell'azienda agricola,) non sono più di fatto sussistenti per l'anno 2022 in quanto annessi alle disponibilità del fratello NI che li ha inclusi nella propria attività aziendale. Pertanto, riservandosi di depositare provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito opposto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla prima udienza di discussione le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ma il giudice, atteso il mancato deposito del provvedimento di sgravio indicato da , ha rinviato altra udienza invitando a depositare Pt_2 Pt_2 documentazione atta a provare l'avvenuto sgravio delle somme.
In data 23/04/2025 l' ha depositato nel fascicolo telematico documentazione Pt_2 comprovante lo sgravio dei contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto.
All'udienza odierna il ricorrente, in considerazione dello sgravio totale dell'opposto avviso di addebito, ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite dell' che ha annullato i contributi soltanto dopo il deposito del ricorso. Pt_2
Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere Pt_2 con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio. Infatti, lo sgravio delle somme pretese con l'avviso di addebito opposto ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato ed il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio che può essere definito con dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d.
“soccombenza virtuale” in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442; Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661).
3 Esaminati i motivi di ricorso alla luce delle difese del resistente il ricorso è fondato.
Infatti, dai documenti prodotti dalle parti e per come ammesso dallo stesso istituto che ha annullato il debito portato dall'avviso di addebito opposto tenuto conto delle difese spiegate con il ricorso, emerge la fondatezza della domanda avanzata con il ricorso.
Nel caso de quo è pacifico che l'annullamento del debito contributivo per cui è causa è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento della parte convenuta che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare l'avviso di addebito con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite per metà, mentre per la residua parte seguono il principio della soccombenza virtuale, e devono essere poste a carico dell' e liquidate Pt_2 come in dispositivo in misura adeguata al valore della lite (euro 5102,32 in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente svolta dell'assenza di attività istruttoria ( Fase studio euro 213 fase introduttiva euro 213, fase di trattazione 426, fase decisionale 460. Così in totale 1312,00 da riconoscersi al 50%) . Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore che ha compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagamento in Pt_2 favore del ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro
656,00 (già ridotti al 50%) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA se dovute per legge, e rimborso contributo unificato di euro
43,00, con pagamento in favore del difensore avv. MANENTI FERDINANDO dichiaratosi antistatario. Compensa della residua metà delle spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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