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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 802 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DE MICHELE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termoli, Via Molise n. 19, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
Controparte_1
Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI-
PUBBLICO MINISTERO in Sede;
- CONVENUTO-
OGGETTO: Mutamento di sesso pagina 1 di 8 CONCLUSIONI. Per parte attrice: “1) accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e contestualmente, dichiarare il nulla osta ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2) disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed il prenome di;
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Per_1
Comune di Termoli di effettuare la rettifica, l'adeguamento, la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il prenome sia Pt_1 Per_1 perciò rettificato, letto ed inteso in;
4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla Per_1 parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto ”; Per_1 Controparte_3
PUBBLICO MINISTERO: “Parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024, nata a [...] il Parte_1
02.03.1958, ha esposto:
- di aver mostrato sin dall'infanzia un malessere associato alla propria identità di genere;
difatti, pur preferendo praticare giochi tradizionalmente maschili e indossare abiti maschili, la stessa, specie durante l'adolescenza, aveva avvertito il dovere di conformarsi a quanto le chiedevano la famiglia e il contesto sociale, subendo soprattutto il condizionamento della propria madre, che aveva finito per condizionare fortemente, stante il proprio carattere rigido e forte, ogni sua espressione di ribellione;
- di aver conosciuto a 16 anni con il quale in data 18 marzo del 1979 Persona_2 contraeva matrimonio, “più che altro per fuggire dal rigido condizionamento della propria famiglia di origine”; dal matrimonio nascevano due figli, nata a Controparte_1
Campobasso il 09.01.1980, e nato a [...] il [...], ma neppure Controparte_2 la maternità e il ménage familiare riuscivano a darle un senso di completezza, tant'è vero che nel 1987 i coniugi decidevano di separarsi prima consensualmente e poi giudizialmente;
- che nel 2019 si trasferiva a Termoli, iniziando anche ad occuparsi della madre, affetta da
Alzheimer; in quel tempo, dopo anni di sofferenza ed inquietudini, la ricorrente raggiungeva la ferma ed irrevocabile consapevolezza di non identificarsi con il genere femminile, dando finalmente risposta al suo profondo malessere;
- nel 2022 decideva di intraprendere il percorso per la transizione di genere, comunicandolo ai propri figli ed alla propria famiglia di origine, con il supporto dell'Arcigay e del SAIFIP,
Servizio per l'Adeguamento tra identità fisica e psichica dell'Ospedale San Camillo- Forlanini pagina 2 di 8 in Roma;
- con certificato del 29.09.2024, il dott. , dirigente medico del Centro Persona_3
Salute Mentale e delle Dipendenze del Distretto sociosanitario di Termoli, certificava che la
“signora è affetta da disforia di genere”, evidenziando che “a livello di Parte_1 salute mentale, non emerge alcuna altra comorbidità ed a parere dello scrivente è opportuno quanto prima procedere alla determinazione del genere corretto sia legalmente che con la terapia endocrinologica”; che, successivamente, tale diagnosi veniva confermata anche dal
SAIFIP dell'Ospedale San Camillo forlanini in Roma;
- in data 24.10.2024, la iniziava l'assunzione della terapia ormonale per la Parte_1 transizione al genere maschile, prescritta dal Policlinico Umberto I di Roma, continuando parallelamente il percorso psicologico presso il CSM di Termoli.
Tanto premesso, la ricorrente ha dunque formulato domanda diretta ad ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso, rappresentando di avere seriamente ed univocamente intrapreso il percorso di acquisizione della nuova identità di genere e ha chiesto che il
Tribunale esprima il nulla osta al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
2. All'udienza del 20.3.2025, con la partecipazione del PM in Sede, la ricorrente, liberamente interrogata dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo. Ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione in atti, la causa è stata rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c.
******
Il Collegio osserva quanto segue.
3. La domanda di rettificazione del sesso anagrafico e del prenome della richiedente è fondata e va accolta.
Come emerge dalla documentazione prodotta in atti, parte ricorrente ha intrapreso e portato a termine un percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica dell'azienda ospedaliera. All'esito, è emerso a carico della ricorrente un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”
(OMS 2018) già denominata Disforia di Genere prima della pronuncia dell'OMS del 2018. La ricorrente presenta, infatti, un'evidente identificazione con il sesso maschile e tale pagina 3 di 8 identificazione non risulta legata a qualche presunto vantaggio culturale;
inoltre, come si legge nella relazione del dott. e della dott.ssa “considerata la situazione attuale ed il Per_4 CP_4 disagio arrecato dall'Incongruenza di genere, appare importante l'inizio di una terapia ormonale mascolinizzante”. Conformemente, anche nella relazione del dott. Persona_3
, dirigente medico del si dà conto dell'opportunità di procedere
[...] Parte_2 quanto prima alla terapia endocrinologica, oltre alla correzione, anche legale, della determinazione del genere, in relazione alla situazione di “inadeguatezza, frustrazione e distimia correlata alla disforia di genere” della paziente.
Difatti, a ottobre 2024 la ricorrente ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, con controlli regolari e prescrizione di prosieguo del sostegno psicologico volto all'elaborazione dei vissuti legati alla terapia ormonale. D'altronde, come dalla stessa riferito in udienza, Parte_1
l'identificazione al maschile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato hanno permesso alla ricorrente di attenuare i disagi relativi all'incongruenza di genere nonostante il desiderio di poter effettuare gli interventi di modificazione dei caratteri sessuali sia rimasto immutato nel tempo.
Da quanto precede emerge senz'altro una diagnosi certa e inequivoca di incongruenza di genere, effettuata all'esito di approfonditi esami e colloqui specialistici. Inoltre, dagli atti prodotti si evince altresì che sono state escluse, a carico dell'interessata, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta (cfr. relazione dott. ). Per_3
Anche l'esame orale della ricorrente ha confermato la pienezza e definitività di identificazione nel genere maschile della stessa. Difatti, la ha riferito che “[…] ho Parte_1 cominciato a pensare che quel mio disturbo e sensazione di stranezza che provavo potessero dipendere non dal fatto di non essere una madre idonea o altro, ma che esisteva altro dentro di me nonostante il volermi adeguare e cioè che ero un maschio. Mi sono trasferito a Termoli per iniziare un percorso per me e ho iniziato a contattare qualche centro;
ero comunque già seguito da uno psichiatra perché avevo gravi crisi di ansia;
sono rimasto bloccato a Termoli e subito dopo la pandemia, mi sono rivolta all'arcigay center di Roma, intorno al 2023.
Ero in piena crisi e da allora sono seguito online da una terapeuta del centro;
non mi sono fermato qui: ho contattato il CSM di Termoli e con il dott. sono approdato al Saifip di Roma e poi ho iniziato il Per_3 percorso terapeutico e farmacologico. Da quando prendo la terapia non ho più stati d'ansia o comunque riesco a controllarli meglio. Dal 25 aprile 2024 sono sotto terapia ormonale;
ho deciso di intervenire chirurgicamente sul mio corpo: questo aspetto mi ha sempre creato un grande problema e ho bisogno di togliere questo ingombro pagina 4 di 8 che non mi fa uscire, andare al mare, ecc. Ho fatto anche tutte le visite preliminari ma per intervenire sono in attesa della pronuncia del Tribunale”.
Orbene, alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che deve essere accolta la richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile.
Sul punto, infatti, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), nonché, da ultimo, la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n.143 del 23/07/2024.
Invero, con la sentenza n. 221/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso all'intervenuta modificazione, attraverso interventi chirurgici, dei caratteri sessuali primari, in riferimento agli art. 2, 3, 32 e, in relazione all'art. 8 Cedu, 117, comma 1, Cost., precisando, in motivazione, che l'intervento chirurgico di normoconformazione è solo eventuale, non necessario;
ma, ai fini della rettifica, neppure è sufficiente il solo elemento volontaristico, in quanto il giudice è tenuto ad un rigoroso accertamento sia della serietà e della univocità dell'intento del richiedente, sia della natura ed entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali espressione della effettiva transizione dell'identità di genere.
Con la sentenza n. 15138/2915, d'altro canto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha, quindi, escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno pagina 5 di 8 dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Da ultimo, con la sentenza n.143 del 23/07/2024, la Corte costituzionale ha affermato che
“è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da Parte_1 femmina a maschio. Tali elementi consentono dunque di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere. pagina 6 di 8 Sussistono quindi i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità delle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto, inoltre, il prenome ” va sostituito Pt_1 con “ ”. Per_1
Infine, quanto alla richiesta di emissione di nulla osta ai trattamenti chirurgici a cui la ricorrente intende sottoporsi, ritiene il Tribunale che, a mente della pronuncia della Corte costituzionale n. 143/2024, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di pronunciamento alcuno, in senso autorizzativo, del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali;
pertanto, la ricorrente, ottenuta la rettificazione dell'attribuzione di sesso in forza della presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni o nulla osta del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
5. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e del , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_5 assorbita, così dispone:
− in accoglimento della domanda, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(Atto N. 138 parte 1 serie A - anno 1958 - Comune di Campobasso) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato “ ” il prenome della nata debba invece intendersi Pt_1 scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
− ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
− dichiara irripetibili le spese di lite.
Larino, alla camera di consiglio del 27.6.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Vacca
Il Presidente
Dott. Michele Russo
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 802 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DE MICHELE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termoli, Via Molise n. 19, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
Controparte_1
Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI-
PUBBLICO MINISTERO in Sede;
- CONVENUTO-
OGGETTO: Mutamento di sesso pagina 1 di 8 CONCLUSIONI. Per parte attrice: “1) accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e contestualmente, dichiarare il nulla osta ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2) disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed il prenome di;
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Per_1
Comune di Termoli di effettuare la rettifica, l'adeguamento, la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il prenome sia Pt_1 Per_1 perciò rettificato, letto ed inteso in;
4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla Per_1 parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto ”; Per_1 Controparte_3
PUBBLICO MINISTERO: “Parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024, nata a [...] il Parte_1
02.03.1958, ha esposto:
- di aver mostrato sin dall'infanzia un malessere associato alla propria identità di genere;
difatti, pur preferendo praticare giochi tradizionalmente maschili e indossare abiti maschili, la stessa, specie durante l'adolescenza, aveva avvertito il dovere di conformarsi a quanto le chiedevano la famiglia e il contesto sociale, subendo soprattutto il condizionamento della propria madre, che aveva finito per condizionare fortemente, stante il proprio carattere rigido e forte, ogni sua espressione di ribellione;
- di aver conosciuto a 16 anni con il quale in data 18 marzo del 1979 Persona_2 contraeva matrimonio, “più che altro per fuggire dal rigido condizionamento della propria famiglia di origine”; dal matrimonio nascevano due figli, nata a Controparte_1
Campobasso il 09.01.1980, e nato a [...] il [...], ma neppure Controparte_2 la maternità e il ménage familiare riuscivano a darle un senso di completezza, tant'è vero che nel 1987 i coniugi decidevano di separarsi prima consensualmente e poi giudizialmente;
- che nel 2019 si trasferiva a Termoli, iniziando anche ad occuparsi della madre, affetta da
Alzheimer; in quel tempo, dopo anni di sofferenza ed inquietudini, la ricorrente raggiungeva la ferma ed irrevocabile consapevolezza di non identificarsi con il genere femminile, dando finalmente risposta al suo profondo malessere;
- nel 2022 decideva di intraprendere il percorso per la transizione di genere, comunicandolo ai propri figli ed alla propria famiglia di origine, con il supporto dell'Arcigay e del SAIFIP,
Servizio per l'Adeguamento tra identità fisica e psichica dell'Ospedale San Camillo- Forlanini pagina 2 di 8 in Roma;
- con certificato del 29.09.2024, il dott. , dirigente medico del Centro Persona_3
Salute Mentale e delle Dipendenze del Distretto sociosanitario di Termoli, certificava che la
“signora è affetta da disforia di genere”, evidenziando che “a livello di Parte_1 salute mentale, non emerge alcuna altra comorbidità ed a parere dello scrivente è opportuno quanto prima procedere alla determinazione del genere corretto sia legalmente che con la terapia endocrinologica”; che, successivamente, tale diagnosi veniva confermata anche dal
SAIFIP dell'Ospedale San Camillo forlanini in Roma;
- in data 24.10.2024, la iniziava l'assunzione della terapia ormonale per la Parte_1 transizione al genere maschile, prescritta dal Policlinico Umberto I di Roma, continuando parallelamente il percorso psicologico presso il CSM di Termoli.
Tanto premesso, la ricorrente ha dunque formulato domanda diretta ad ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso, rappresentando di avere seriamente ed univocamente intrapreso il percorso di acquisizione della nuova identità di genere e ha chiesto che il
Tribunale esprima il nulla osta al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
2. All'udienza del 20.3.2025, con la partecipazione del PM in Sede, la ricorrente, liberamente interrogata dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo. Ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione in atti, la causa è stata rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c.
******
Il Collegio osserva quanto segue.
3. La domanda di rettificazione del sesso anagrafico e del prenome della richiedente è fondata e va accolta.
Come emerge dalla documentazione prodotta in atti, parte ricorrente ha intrapreso e portato a termine un percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica dell'azienda ospedaliera. All'esito, è emerso a carico della ricorrente un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”
(OMS 2018) già denominata Disforia di Genere prima della pronuncia dell'OMS del 2018. La ricorrente presenta, infatti, un'evidente identificazione con il sesso maschile e tale pagina 3 di 8 identificazione non risulta legata a qualche presunto vantaggio culturale;
inoltre, come si legge nella relazione del dott. e della dott.ssa “considerata la situazione attuale ed il Per_4 CP_4 disagio arrecato dall'Incongruenza di genere, appare importante l'inizio di una terapia ormonale mascolinizzante”. Conformemente, anche nella relazione del dott. Persona_3
, dirigente medico del si dà conto dell'opportunità di procedere
[...] Parte_2 quanto prima alla terapia endocrinologica, oltre alla correzione, anche legale, della determinazione del genere, in relazione alla situazione di “inadeguatezza, frustrazione e distimia correlata alla disforia di genere” della paziente.
Difatti, a ottobre 2024 la ricorrente ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, con controlli regolari e prescrizione di prosieguo del sostegno psicologico volto all'elaborazione dei vissuti legati alla terapia ormonale. D'altronde, come dalla stessa riferito in udienza, Parte_1
l'identificazione al maschile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato hanno permesso alla ricorrente di attenuare i disagi relativi all'incongruenza di genere nonostante il desiderio di poter effettuare gli interventi di modificazione dei caratteri sessuali sia rimasto immutato nel tempo.
Da quanto precede emerge senz'altro una diagnosi certa e inequivoca di incongruenza di genere, effettuata all'esito di approfonditi esami e colloqui specialistici. Inoltre, dagli atti prodotti si evince altresì che sono state escluse, a carico dell'interessata, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta (cfr. relazione dott. ). Per_3
Anche l'esame orale della ricorrente ha confermato la pienezza e definitività di identificazione nel genere maschile della stessa. Difatti, la ha riferito che “[…] ho Parte_1 cominciato a pensare che quel mio disturbo e sensazione di stranezza che provavo potessero dipendere non dal fatto di non essere una madre idonea o altro, ma che esisteva altro dentro di me nonostante il volermi adeguare e cioè che ero un maschio. Mi sono trasferito a Termoli per iniziare un percorso per me e ho iniziato a contattare qualche centro;
ero comunque già seguito da uno psichiatra perché avevo gravi crisi di ansia;
sono rimasto bloccato a Termoli e subito dopo la pandemia, mi sono rivolta all'arcigay center di Roma, intorno al 2023.
Ero in piena crisi e da allora sono seguito online da una terapeuta del centro;
non mi sono fermato qui: ho contattato il CSM di Termoli e con il dott. sono approdato al Saifip di Roma e poi ho iniziato il Per_3 percorso terapeutico e farmacologico. Da quando prendo la terapia non ho più stati d'ansia o comunque riesco a controllarli meglio. Dal 25 aprile 2024 sono sotto terapia ormonale;
ho deciso di intervenire chirurgicamente sul mio corpo: questo aspetto mi ha sempre creato un grande problema e ho bisogno di togliere questo ingombro pagina 4 di 8 che non mi fa uscire, andare al mare, ecc. Ho fatto anche tutte le visite preliminari ma per intervenire sono in attesa della pronuncia del Tribunale”.
Orbene, alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che deve essere accolta la richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile.
Sul punto, infatti, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), nonché, da ultimo, la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n.143 del 23/07/2024.
Invero, con la sentenza n. 221/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso all'intervenuta modificazione, attraverso interventi chirurgici, dei caratteri sessuali primari, in riferimento agli art. 2, 3, 32 e, in relazione all'art. 8 Cedu, 117, comma 1, Cost., precisando, in motivazione, che l'intervento chirurgico di normoconformazione è solo eventuale, non necessario;
ma, ai fini della rettifica, neppure è sufficiente il solo elemento volontaristico, in quanto il giudice è tenuto ad un rigoroso accertamento sia della serietà e della univocità dell'intento del richiedente, sia della natura ed entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali espressione della effettiva transizione dell'identità di genere.
Con la sentenza n. 15138/2915, d'altro canto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha, quindi, escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno pagina 5 di 8 dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Da ultimo, con la sentenza n.143 del 23/07/2024, la Corte costituzionale ha affermato che
“è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da Parte_1 femmina a maschio. Tali elementi consentono dunque di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere. pagina 6 di 8 Sussistono quindi i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità delle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto, inoltre, il prenome ” va sostituito Pt_1 con “ ”. Per_1
Infine, quanto alla richiesta di emissione di nulla osta ai trattamenti chirurgici a cui la ricorrente intende sottoporsi, ritiene il Tribunale che, a mente della pronuncia della Corte costituzionale n. 143/2024, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di pronunciamento alcuno, in senso autorizzativo, del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali;
pertanto, la ricorrente, ottenuta la rettificazione dell'attribuzione di sesso in forza della presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni o nulla osta del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
5. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e del , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_5 assorbita, così dispone:
− in accoglimento della domanda, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(Atto N. 138 parte 1 serie A - anno 1958 - Comune di Campobasso) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato “ ” il prenome della nata debba invece intendersi Pt_1 scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
− ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
− dichiara irripetibili le spese di lite.
Larino, alla camera di consiglio del 27.6.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Vacca
Il Presidente
Dott. Michele Russo
pagina 8 di 8