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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 31.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2156 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Salvi, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E
– INTIMATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti a partire dal mese di maggio 2023 fino a febbraio 2024 per complessivi Euro 4.000,00 intimava a Controparte_1
sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Morlupo (RM),
[...]
Via Monte Vario n.3 (già 48) piano 1 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 22.10.2021.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'intimata ma il Tribunale disponeva il mutamento del rito, ritenuta la modalità notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c. incompatibile con il procedimento sommari odi convalida di sfratto. Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza tenutasi in data 31.10.2024, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante mediante la produzione del contratto di locazione stipulato in data 22.10.2021, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c. stante la contumacia di parte convenuta.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di Euro 4.000,00 riferita alla morosità intimata, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così
decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a il rilascio, senza dilazione, dell'immobile Controparte_1
sito in Morlupo (RM), Via Monte Vario n.3 (già 48) piano 1;
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 4.000,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 1.750,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 31 ottobre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 31.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2156 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Salvi, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E
– INTIMATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti a partire dal mese di maggio 2023 fino a febbraio 2024 per complessivi Euro 4.000,00 intimava a Controparte_1
sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Morlupo (RM),
[...]
Via Monte Vario n.3 (già 48) piano 1 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 22.10.2021.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'intimata ma il Tribunale disponeva il mutamento del rito, ritenuta la modalità notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c. incompatibile con il procedimento sommari odi convalida di sfratto. Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza tenutasi in data 31.10.2024, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante mediante la produzione del contratto di locazione stipulato in data 22.10.2021, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c. stante la contumacia di parte convenuta.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di Euro 4.000,00 riferita alla morosità intimata, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così
decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a il rilascio, senza dilazione, dell'immobile Controparte_1
sito in Morlupo (RM), Via Monte Vario n.3 (già 48) piano 1;
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 4.000,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 1.750,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 31 ottobre 2024
Il Giudice O.P.