Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2026, proposto da
BR Di CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Melillo, Ciro Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 05.12.2025, volta ad ottenere copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2470 del 01.03.2021 per Tasi 2015 e del relativo referto di notificazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. AB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2026, Di CI BR ha agito dinanzi a questo Tribunale per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo PEC in data 5 dicembre 2025 al Comune di Marano di Napoli.
L'istanza era finalizzata ad ottenere copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2470 del 01.03.2021 e del relativo referto di notificazione. La ricorrente ha motivato la propria richiesta evidenziando la necessità di acquisire tale documentazione per tutelare i propri interessi giuridici, in particolare per verificare la legittimità di una comunicazione di fermo amministrativo notificatale in data 18 novembre 2025, atto che presuppone la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta senza alcun riscontro, si è formato il silenzio-rifiuto avverso il quale è stato proposto il presente gravame, con richiesta di declaratoria del diritto di accesso e di condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei documenti, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marano di Napoli, il quale, con memoria difensiva, ha rappresentato di aver provveduto a riscontrare l'istanza in data 9 dicembre 2025, ma di aver inviato la comunicazione ad un destinatario errato per mero errore materiale. Ha inoltre dichiarato di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta alla difesa della ricorrente in data 22 gennaio 2026, successivamente alla notifica del ricorso, e di averla depositata agli atti del giudizio. Per tali ragioni, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con memoria del 4 marzo 2026, la parte ricorrente ha confermato di aver ricevuto la documentazione richiesta solo dopo l'instaurazione del giudizio, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio rileva che, a seguito dell'ostensione da parte del Comune di Marano di Napoli della documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 5 dicembre 2025, è venuto meno l'interesse della ricorrente ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa. L'adempimento dell'Amministrazione, sebbene tardivo e successivo all'instaurazione del presente giudizio, ha infatti soddisfatto l'interesse sostanziale che aveva mosso la parte istante. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.- Occorre ora procedere alla valutazione della fondatezza del ricorso ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso appare virtualmente fondato. L'art. 22 della Legge n. 241/1990 definisce il diritto di accesso come "principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza". Tale diritto spetta a chiunque abbia "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso".
Nel caso di specie, l'interesse della ricorrente è palese e risponde a tutti i requisiti di legge. La necessità di acquisire l'avviso di accertamento e la relativa relata di notifica è direttamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa avverso un provvedimento di fermo amministrativo, che su tali atti fonda la propria legittimità. L'interesse all'accesso, dunque, non è meramente esplorativo, ma è ancorato alla necessità di "curare o per difendere i propri interessi giuridici", come tutelato in via rafforzata dall'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 (TAR Calabria - Catanzaro num. 1229/ 2023) .
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso sussiste pienamente, essendo l'esclusione prevista dall'art. 24 della L. n. 241/1990 limitata ai soli atti preparatori nel corso di formazione del provvedimento. L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela a prescindere dall'instaurazione di un giudizio, proprio al fine di valutarne l'opportunità.
Quanto alla regolarità dell'istanza di accesso, si osserva che la stessa, sebbene inviata a mezzo PEC dal difensore, reca la specificazione di essere trasmessa "in nome per conto e nell'interesse della sig.ra Di CI BR (...) che sottoscrive la presente istanza anche per ratifica". Tale formula, unitamente all'allegazione del documento di identità della parte, rende l'istanza direttamente imputabile alla volontà della contribuente. La sottoscrizione per ratifica da parte dell'interessata sana ex tunc qualsiasi eventuale dubbio circa la carenza di una procura speciale al difensore per la fase procedimentale, rendendo irrilevante ogni eccezione sul punto. L'Amministrazione era, pertanto, pienamente tenuta a riscontrare una richiesta proveniente in modo inequivocabile dal soggetto titolare del diritto.
L'Amministrazione resistente è rimasta inerte per un periodo superiore ai trenta giorni previsti dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, dando così luogo alla formazione del silenzio-rifiuto. L'ostensione documentale è avvenuta solo in data 22 gennaio 2026, ovvero dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del presente ricorso, avvenuta il 17 gennaio 2026.
L'errore materiale addotto dall'Ente, consistente nell'invio della risposta a un destinatario errato, pur potendo denotare una originaria intenzione di adempiere, costituisce una disfunzione organizzativa interna che non può riverberarsi negativamente sulla posizione giuridica del cittadino, il quale, di fronte al silenzio dell'Amministrazione, si è visto costretto ad adire la via giurisdizionale per ottenere tutela.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso, se non fosse intervenuta l'ostensione documentale, sarebbe stato accolto. La soccombenza virtuale è dunque da attribuirsi all'Amministrazione resistente. Tuttavia, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti e, in particolare, della circostanza che l'Amministrazione ha manifestato, seppur in modo inefficace, un'intenzione di riscontro a pochi giorni dalla richiesta, nonché dell'immediato adempimento una volta venuta a conoscenza del gravame, il Collegio ravvisa la sussistenza di eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI LL, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
AB FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FE | TI LL |
IL SEGRETARIO