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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9156/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 9156/2021 promossa da:
, con l'avv. TRAMACERE GIORGIO Parte_1
ATTORE contro con l'avv. CASTELLUCCIO GRAZIA Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito , deducendo quanto segue. Controparte_1 CP_1
In data 30.7.2018, l'attore si trovava quale passeggero sul veicolo AG TE condotto dal sig. allorquando, tale veicolo subiva un incidente con un'altra vettura (doc. 1). CP_2
A seguito di tale incidente, il sig. subiva gravi lesioni, pertanto, veniva sottoposto ad Parte_1 un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della gamba sinistra con un fissatore circolare di IL oltre all'applicazione di una minerva ortopedica a causa di una frattura cervicale (doc. 2). Inoltre, in data 24.8.2018 veniva sottoposto ad un intervento di revisione del fissatore esterno con l'aggiunta di un filo di CH (docc. 2 e 3).
In data 7.8.2019, la perizia medico legale stabiliva che al sig. veniva riscontrato “un Parte_1 politraumatismo contusivo, produttivo di: un'infrazione dello spigolo antero-inferiore di C2;
1 una frattura somatica di D3, con cuneizzazione;
una frattura dello spigolo antero-inferiore di
D4; una contusione polmonare;
una frattura della gamba sinistra, biossea, pluriframmentaria, scomposta ed esposta. Le fratture hanno imposto dei trattamenti con Minerva ortopedica, busto rigido e fissatore circolare di . Ne è derivato un periodo d'invalidità biologica Pt_2 temporanea, da riassumere secondo le usuali fasce valutative medico-legali, in misura assoluta per 60 (sessanta) giorni, coincidenti col ricovero ospedaliero, e in misura parziale al 75% per
200 (duecento) giorni, considerati i periodi di immobilizzazione e tutela con il fissatore esterno, il corsetto e il collare rigido, al 50% per 40 (quaranta) giorni e al 25% per 35 (trentacinque) giorni, per la ripresa completa del carico. Residua un danno biologico permanente, da stimare intorno al 22 (ventidue) %, con effetto usurante” (doc. 6).
A fronte delle richieste risarcitorie, in data 14.11.2019, la compagnia assicurativa del proprietario del veicolo, corrispondeva all'attore la somma di 30.000,00 euro (docc. 7, 7a e 8). Tale CP_1 importo veniva incassato dall'attore a titolo di acconto sull'importo maggiormente dovuto.
In data 19.2.2020 l'attore inviava a mezzo pec invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nei confronti della Compagnia assicurativa ed al Comune di Paratico, in qualità di proprietario del veicolo;
tale invito rimaneva privo di riscontro.
Deduceva di aver subito delle lesioni di grave entità, le quali avrebbero comportato un'alterazione delle normali abitudini di vita oltre ad un danno biologico permanente nella misura del 22 % e un danno biologico temporaneo di 355 giorni.
L'attore chiedeva di condannare a corrispondergli l'importo di 54.041,04 euro oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, o alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
successivamente, ha ridotto l'importo in
44.466,74 euro oltre interessi e rivalutazione.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva la congruità dell'importo di 30.000,00 CP_1 euro corrisposto in favore del sig. posto che la perizia medica di parte attrice risulta Parte_1 smentita dalla relazione medico legale effettuata dal dott. (doc. 1), il quale ha determinato Per_1 le lesioni riportate dall'attore a seguito dell'incidente, nei seguenti termini: I.P. 18 %; ITT 41 giorni;
ITP 75% 173 giorni;
ITP 50% 30 giorni;
ITP 50% 30 giorni;
ITP 25% 90 giorni e nessun incidenza specifica sulle capacità di lavoro.
La convenuta chiedeva di respingere ogni domanda attorea, ritenendo congrua l'offerta di
30.000,00 euro.
La causa è stata istruita mediante esame testimoniale e CTU sul seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. esperite le indagini ritenute Parte_1 necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: 1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2)
2 accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo;
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; d) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro
(in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta dal periziando al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;
e) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra e quantifichi le eventuali spese future da sostenersi;
f) se l'attività abituale praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti;
g) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della condizione soggettiva del danneggiato”. Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Al momento dell'incidente verificatosi in data 30.7.2018, il sig. era a bordo del Parte_1 veicolo AG TE in qualità di terzo trasportato (doc. 1) ed il veicolo era assicurato con
CP_1
Il sig. ha diritto ad ottenere il risarcimento da parte di in qualità di terzo Parte_1 CP_1 trasportato. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi - se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti” (Cass. Civ., sez.
III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477) e ancora “in conformità a quanto disposto dall'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209 del 2005), il terzo trasportato, al fine di essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità
3 dell'incidente onde individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti” (Cass. Civ. Sez. III,
30 luglio 2015, n. 16181).
A seguito dell'incidente il sig. ha riportato le seguenti lesioni: infrazione dello spigolo Parte_3 antero-inferiore (limitante somatica inferiore) del soma di C2; frattura del soma di D3 con successiva deformazione a cuneo;
contusione polmonare;
frattura esposta pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi tibiale sinistra, trattata con posizionamento di fissatore esterno di e fili di Il nesso di causalità è stato accertato dal CTU che ha affermato “tali Pt_2 Per_2 lesioni sono da intendersi, sul piano clinico e medico-legale, come conseguenza coerente del traumatismo patito, e dunque ad esso ne vanno ascritti con nesso di causalità”.
In relazione alle tempistiche di convalescenza post-traumatica, il CTU, sulla base della documentazione clinica analizzata e delle informazioni anamnestiche raccolte in sede di visita, ha determinato sul piano medico legale: “l'integrazione di un periodo di inabilità temporanea biologica totale per un periodo di 40 giorni (corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero per il trattamento del complesso fratturativo patito e per l'effettuazione della prima riabilitazione); è poi da considerarsi un periodo di invalidità temporanea biologica parziale, valutata al 75% per
213 giorni (corrispondenti al periodo di posizionamento del fissatore esterno, tra il 30.07.2018 ed il 28.02.2019), nonché sempre in forma parziale al 50% per 30 giorni ed al 25% per ulteriori
30 giorni (onde permettere il progressivo recupero funzionale)” inoltre, il Ctu attestava che
“Attualmente, risulta obiettivabile un quadro menomativo algico-disfunzionale, nei termini meglio precisati all'interno dell'esame obiettivo della visita medico-legale, e di fatto costituito da esiti di frattura delle vertebre C2 e D3, nonché esiti di frattura esposta pluriframmentaria della diafisi tibiale prossimale sinistra ed esiti di contusione polmonare. Tale menomazione, sempre avendo conto dei riflessi disfunzionali descritti nella sezione anamnestico-obiettiva della presente relazione, è idonea nell'integrare una diminuzione permanente dell'integrità psico- fisica della persona (danno biologico permanente) che, avendo riguardo delle indicazioni di letteratura medico-legali esistenti , risulta valutabile nella misura del 20% (venti percento), secondo il ragionamento meglio esplicato in relazione”.
Il CTU ha ritenuto che: “relativamente alla sofferenza psicofisica correlata al danno permanente, è possibile in questo caso esprimere una valutazione che, avendo a riguardo le indicazioni di letteratura medico-legale esistenti circa la valutazione della voce in oggetto comporta una quantificazione (in una scala da 1 a 5) pari a circa 1/5, tenuto conto delle riferite ripercussioni/rinunce nella quotidianità del Periziato” (cfr. CTU pag. 17). In merito alle difficoltà riscontrate dal sig. nell'ambito della vita quotidiana e di relazione ed al fatto Parte_1 che la menomazione ha comportato la rinuncia ad attività di svago ed a occasioni di socialità che era solito praticare prima dell'incidente rilevano le deposizioni testimoniali assunte. I testi escussi hanno confermato che l'attore a seguito del sinistro deve avvalersi dall'assistenza e dell'ausilio dei parenti per le attività basilari quotidiane per la cura della persona (il teste Tes_1
4 sentito sul cap. 1 della memoria istruttoria attore: “è vero, in particolare va aiutato per Parte_1 indossare la calza elastica sulla gamba che ha subito l'intervento. La gamba è la sinistra”; la teste
“è vero. preciso che bisogna anche aiutarlo ad indossare la calza elastica sulla Testimone_2 gamba sinistra. La gamba è piuttosto rigida fa fatica a piegarsi e bisogna aiutarlo a vestirsi. La mamma ha 87 anni e non riesce a piegarsi, pertanto lo aiutiamo io e mio marito. Ci alterniamo”, cfr verbale 6 febbraio 2023); non pratica più trekking ed escursioni con il fratello, né pratica più la caccia (il teste sentito sul cap. 4) “è vero. Facevamo camminate non Testimone_3 competitive”, sul cap. 5) “è vero.”; sul cap. 6 “è vero. mio fratello ha la passione per la caccia e non può più praticarla”; la teste sul cap. 4) “è vero. Era appassionato di caccia e di Testimone_2 funghi. Adesso non effettua più tali escursioni”, sul cap. 5) “è vero. erano gite organizzate dalla
Pro Loco del paese o paesi vicini, facevamo anche 10 chilometri camminando, lui veniva con noi, adesso non le fa più”, sul cap. 6) “è vero”); rinuncia ad uscire di casa sia per le difficoltà nel deambulare e per i capogiri che comportano difficoltà nel trovare l'equilibrio, sia per le ferite che hanno segni evidenti, circostanze che hanno ingenerato nell'attore un desiderio di isolamento dai soggetti estranei allo strettissimo nucleo familiare (il teste sentito sul cap. Testimone_3
7) “è vero. ci alterniamo ad uscire con lui. Può camminare ma è zoppicante e quindi usciamo con lui per distoglierlo da casa”, sul cap. 8) “è vero, non ha tanta autonomia. Penso che il capogiro sia conseguenza della frattura della vertebra”, sul cap. 9) “è vero. Lui non se la sente di uscire da solo. È rimasto inoltre scontroso, ed è peggiorato dopo l'incidente”; la teste sul Testimone_2 cap. 7) “vero, lui si vergogna ad uscire con la stampella e dopo circa dieci metri si deve appoggiare a noi. Di solito usciamo tutti e tre per una colazione od una merenda, per uffici non ci va se non accompagnato da mio marito”; sul ccap. 8) “è vero. Dice che gli viene un crampo alla gamba operata dopo circa dieci minuti, quindi, deve alzarsi e risedersi. Poco dopo l'uscita vuole tornare a casa perché si sente a disagio”; sul cap. 9) “è vero”). Pertanto, nel caso di specie, appaiono provate le circostanze idonee ad applicare una personalizzazione del danno da liquidarsi in misura pari a quanto già ritenuto dal CTU.
Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno per complessivi euro 25.558,75 (tali importi includono il danno morale posto che le Tabelle di Milano dal 2009 propongono la cd liquidazione unitaria del danno non patrimoniale).
Il danno da invalidità permanente va liquidato in complessivi euro 64.004,40 (5337,00
+10.667,4).
In conclusione, il danno non patrimoniale ammonta ad euro 89.563,15 somma da devalutarsi al
30 luglio 2018 e da maggiorarsi di interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla predetta data alla sentenza, poi da maggiorarsi di interessi legali dalla sentenza al saldo. All'importo cosi ottenuto vanno detratti euro 30.000 oltre interessi dal 18.2.2020 già corrisposti dall'assicurazione nonché euro 29.876,27 a titolo di indennità Inal.
5 In ultimo, l'odierno attore ha supportato spese mediche per € 768,38 (cfr. doc. 6), come riscontrato dal CTU (cfr. CTU pagg. 16-18) nonché le spese del CTP di euro 427,00 (doc.11).
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale tenuto conto dell'importo liquidato prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica.
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: attore ha supportato spese mediche per € 768,38 (cfr. doc. 6), come riscontrato dal CTU (cfr.
Accerta che il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta ad euro 89.563,15 somma da devalutarsi al 30 luglio 2018 e da maggiorarsi di interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla predetta data alla sentenza, poi da maggiorarsi di interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo predetto previa detrazione di euro 30.000 oltre interessi dal 18.2.2020 alla sentenza nonché di ulteriori euro 29.876,27 oltre interessi dalla ricezione alla sentenza.
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 1190,38 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite limitatamente alla fase decisoria, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice
NA SC
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 9156/2021 promossa da:
, con l'avv. TRAMACERE GIORGIO Parte_1
ATTORE contro con l'avv. CASTELLUCCIO GRAZIA Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito , deducendo quanto segue. Controparte_1 CP_1
In data 30.7.2018, l'attore si trovava quale passeggero sul veicolo AG TE condotto dal sig. allorquando, tale veicolo subiva un incidente con un'altra vettura (doc. 1). CP_2
A seguito di tale incidente, il sig. subiva gravi lesioni, pertanto, veniva sottoposto ad Parte_1 un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della gamba sinistra con un fissatore circolare di IL oltre all'applicazione di una minerva ortopedica a causa di una frattura cervicale (doc. 2). Inoltre, in data 24.8.2018 veniva sottoposto ad un intervento di revisione del fissatore esterno con l'aggiunta di un filo di CH (docc. 2 e 3).
In data 7.8.2019, la perizia medico legale stabiliva che al sig. veniva riscontrato “un Parte_1 politraumatismo contusivo, produttivo di: un'infrazione dello spigolo antero-inferiore di C2;
1 una frattura somatica di D3, con cuneizzazione;
una frattura dello spigolo antero-inferiore di
D4; una contusione polmonare;
una frattura della gamba sinistra, biossea, pluriframmentaria, scomposta ed esposta. Le fratture hanno imposto dei trattamenti con Minerva ortopedica, busto rigido e fissatore circolare di . Ne è derivato un periodo d'invalidità biologica Pt_2 temporanea, da riassumere secondo le usuali fasce valutative medico-legali, in misura assoluta per 60 (sessanta) giorni, coincidenti col ricovero ospedaliero, e in misura parziale al 75% per
200 (duecento) giorni, considerati i periodi di immobilizzazione e tutela con il fissatore esterno, il corsetto e il collare rigido, al 50% per 40 (quaranta) giorni e al 25% per 35 (trentacinque) giorni, per la ripresa completa del carico. Residua un danno biologico permanente, da stimare intorno al 22 (ventidue) %, con effetto usurante” (doc. 6).
A fronte delle richieste risarcitorie, in data 14.11.2019, la compagnia assicurativa del proprietario del veicolo, corrispondeva all'attore la somma di 30.000,00 euro (docc. 7, 7a e 8). Tale CP_1 importo veniva incassato dall'attore a titolo di acconto sull'importo maggiormente dovuto.
In data 19.2.2020 l'attore inviava a mezzo pec invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nei confronti della Compagnia assicurativa ed al Comune di Paratico, in qualità di proprietario del veicolo;
tale invito rimaneva privo di riscontro.
Deduceva di aver subito delle lesioni di grave entità, le quali avrebbero comportato un'alterazione delle normali abitudini di vita oltre ad un danno biologico permanente nella misura del 22 % e un danno biologico temporaneo di 355 giorni.
L'attore chiedeva di condannare a corrispondergli l'importo di 54.041,04 euro oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, o alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
successivamente, ha ridotto l'importo in
44.466,74 euro oltre interessi e rivalutazione.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva la congruità dell'importo di 30.000,00 CP_1 euro corrisposto in favore del sig. posto che la perizia medica di parte attrice risulta Parte_1 smentita dalla relazione medico legale effettuata dal dott. (doc. 1), il quale ha determinato Per_1 le lesioni riportate dall'attore a seguito dell'incidente, nei seguenti termini: I.P. 18 %; ITT 41 giorni;
ITP 75% 173 giorni;
ITP 50% 30 giorni;
ITP 50% 30 giorni;
ITP 25% 90 giorni e nessun incidenza specifica sulle capacità di lavoro.
La convenuta chiedeva di respingere ogni domanda attorea, ritenendo congrua l'offerta di
30.000,00 euro.
La causa è stata istruita mediante esame testimoniale e CTU sul seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. esperite le indagini ritenute Parte_1 necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: 1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2)
2 accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo;
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; d) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro
(in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta dal periziando al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;
e) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra e quantifichi le eventuali spese future da sostenersi;
f) se l'attività abituale praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti;
g) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della condizione soggettiva del danneggiato”. Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Al momento dell'incidente verificatosi in data 30.7.2018, il sig. era a bordo del Parte_1 veicolo AG TE in qualità di terzo trasportato (doc. 1) ed il veicolo era assicurato con
CP_1
Il sig. ha diritto ad ottenere il risarcimento da parte di in qualità di terzo Parte_1 CP_1 trasportato. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi - se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti” (Cass. Civ., sez.
III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477) e ancora “in conformità a quanto disposto dall'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209 del 2005), il terzo trasportato, al fine di essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità
3 dell'incidente onde individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti” (Cass. Civ. Sez. III,
30 luglio 2015, n. 16181).
A seguito dell'incidente il sig. ha riportato le seguenti lesioni: infrazione dello spigolo Parte_3 antero-inferiore (limitante somatica inferiore) del soma di C2; frattura del soma di D3 con successiva deformazione a cuneo;
contusione polmonare;
frattura esposta pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi tibiale sinistra, trattata con posizionamento di fissatore esterno di e fili di Il nesso di causalità è stato accertato dal CTU che ha affermato “tali Pt_2 Per_2 lesioni sono da intendersi, sul piano clinico e medico-legale, come conseguenza coerente del traumatismo patito, e dunque ad esso ne vanno ascritti con nesso di causalità”.
In relazione alle tempistiche di convalescenza post-traumatica, il CTU, sulla base della documentazione clinica analizzata e delle informazioni anamnestiche raccolte in sede di visita, ha determinato sul piano medico legale: “l'integrazione di un periodo di inabilità temporanea biologica totale per un periodo di 40 giorni (corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero per il trattamento del complesso fratturativo patito e per l'effettuazione della prima riabilitazione); è poi da considerarsi un periodo di invalidità temporanea biologica parziale, valutata al 75% per
213 giorni (corrispondenti al periodo di posizionamento del fissatore esterno, tra il 30.07.2018 ed il 28.02.2019), nonché sempre in forma parziale al 50% per 30 giorni ed al 25% per ulteriori
30 giorni (onde permettere il progressivo recupero funzionale)” inoltre, il Ctu attestava che
“Attualmente, risulta obiettivabile un quadro menomativo algico-disfunzionale, nei termini meglio precisati all'interno dell'esame obiettivo della visita medico-legale, e di fatto costituito da esiti di frattura delle vertebre C2 e D3, nonché esiti di frattura esposta pluriframmentaria della diafisi tibiale prossimale sinistra ed esiti di contusione polmonare. Tale menomazione, sempre avendo conto dei riflessi disfunzionali descritti nella sezione anamnestico-obiettiva della presente relazione, è idonea nell'integrare una diminuzione permanente dell'integrità psico- fisica della persona (danno biologico permanente) che, avendo riguardo delle indicazioni di letteratura medico-legali esistenti , risulta valutabile nella misura del 20% (venti percento), secondo il ragionamento meglio esplicato in relazione”.
Il CTU ha ritenuto che: “relativamente alla sofferenza psicofisica correlata al danno permanente, è possibile in questo caso esprimere una valutazione che, avendo a riguardo le indicazioni di letteratura medico-legale esistenti circa la valutazione della voce in oggetto comporta una quantificazione (in una scala da 1 a 5) pari a circa 1/5, tenuto conto delle riferite ripercussioni/rinunce nella quotidianità del Periziato” (cfr. CTU pag. 17). In merito alle difficoltà riscontrate dal sig. nell'ambito della vita quotidiana e di relazione ed al fatto Parte_1 che la menomazione ha comportato la rinuncia ad attività di svago ed a occasioni di socialità che era solito praticare prima dell'incidente rilevano le deposizioni testimoniali assunte. I testi escussi hanno confermato che l'attore a seguito del sinistro deve avvalersi dall'assistenza e dell'ausilio dei parenti per le attività basilari quotidiane per la cura della persona (il teste Tes_1
4 sentito sul cap. 1 della memoria istruttoria attore: “è vero, in particolare va aiutato per Parte_1 indossare la calza elastica sulla gamba che ha subito l'intervento. La gamba è la sinistra”; la teste
“è vero. preciso che bisogna anche aiutarlo ad indossare la calza elastica sulla Testimone_2 gamba sinistra. La gamba è piuttosto rigida fa fatica a piegarsi e bisogna aiutarlo a vestirsi. La mamma ha 87 anni e non riesce a piegarsi, pertanto lo aiutiamo io e mio marito. Ci alterniamo”, cfr verbale 6 febbraio 2023); non pratica più trekking ed escursioni con il fratello, né pratica più la caccia (il teste sentito sul cap. 4) “è vero. Facevamo camminate non Testimone_3 competitive”, sul cap. 5) “è vero.”; sul cap. 6 “è vero. mio fratello ha la passione per la caccia e non può più praticarla”; la teste sul cap. 4) “è vero. Era appassionato di caccia e di Testimone_2 funghi. Adesso non effettua più tali escursioni”, sul cap. 5) “è vero. erano gite organizzate dalla
Pro Loco del paese o paesi vicini, facevamo anche 10 chilometri camminando, lui veniva con noi, adesso non le fa più”, sul cap. 6) “è vero”); rinuncia ad uscire di casa sia per le difficoltà nel deambulare e per i capogiri che comportano difficoltà nel trovare l'equilibrio, sia per le ferite che hanno segni evidenti, circostanze che hanno ingenerato nell'attore un desiderio di isolamento dai soggetti estranei allo strettissimo nucleo familiare (il teste sentito sul cap. Testimone_3
7) “è vero. ci alterniamo ad uscire con lui. Può camminare ma è zoppicante e quindi usciamo con lui per distoglierlo da casa”, sul cap. 8) “è vero, non ha tanta autonomia. Penso che il capogiro sia conseguenza della frattura della vertebra”, sul cap. 9) “è vero. Lui non se la sente di uscire da solo. È rimasto inoltre scontroso, ed è peggiorato dopo l'incidente”; la teste sul Testimone_2 cap. 7) “vero, lui si vergogna ad uscire con la stampella e dopo circa dieci metri si deve appoggiare a noi. Di solito usciamo tutti e tre per una colazione od una merenda, per uffici non ci va se non accompagnato da mio marito”; sul ccap. 8) “è vero. Dice che gli viene un crampo alla gamba operata dopo circa dieci minuti, quindi, deve alzarsi e risedersi. Poco dopo l'uscita vuole tornare a casa perché si sente a disagio”; sul cap. 9) “è vero”). Pertanto, nel caso di specie, appaiono provate le circostanze idonee ad applicare una personalizzazione del danno da liquidarsi in misura pari a quanto già ritenuto dal CTU.
Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno per complessivi euro 25.558,75 (tali importi includono il danno morale posto che le Tabelle di Milano dal 2009 propongono la cd liquidazione unitaria del danno non patrimoniale).
Il danno da invalidità permanente va liquidato in complessivi euro 64.004,40 (5337,00
+10.667,4).
In conclusione, il danno non patrimoniale ammonta ad euro 89.563,15 somma da devalutarsi al
30 luglio 2018 e da maggiorarsi di interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla predetta data alla sentenza, poi da maggiorarsi di interessi legali dalla sentenza al saldo. All'importo cosi ottenuto vanno detratti euro 30.000 oltre interessi dal 18.2.2020 già corrisposti dall'assicurazione nonché euro 29.876,27 a titolo di indennità Inal.
5 In ultimo, l'odierno attore ha supportato spese mediche per € 768,38 (cfr. doc. 6), come riscontrato dal CTU (cfr. CTU pagg. 16-18) nonché le spese del CTP di euro 427,00 (doc.11).
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale tenuto conto dell'importo liquidato prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica.
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: attore ha supportato spese mediche per € 768,38 (cfr. doc. 6), come riscontrato dal CTU (cfr.
Accerta che il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta ad euro 89.563,15 somma da devalutarsi al 30 luglio 2018 e da maggiorarsi di interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla predetta data alla sentenza, poi da maggiorarsi di interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo predetto previa detrazione di euro 30.000 oltre interessi dal 18.2.2020 alla sentenza nonché di ulteriori euro 29.876,27 oltre interessi dalla ricezione alla sentenza.
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 1190,38 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite limitatamente alla fase decisoria, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice
NA SC
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