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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Aida Sabbato Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1161/2023 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro d'Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Via Della Tenuta di Sant'Agata n. 3
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Di Folco e dall'Avv. Luca CP_1
Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Isola del Liri, Via Colle San Lorenzo n. 1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 192/2023 pubblicata il 15/3/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.8.2018 adiva il Tribunale di Cassino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. accertare e
1 per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento del ricorrente nel livello 3, posizione parametrale A, del ccnl “N AN (aziende private)”, a far tempo dal 01 gennaio 2007 o dalla data che risulterà di giustizia;
b. accertare e dichiarare definitivamente acquisito in favore del ricorrente l'inquadramento ed il trattamento di cui al livello 4, posizione parametrale A, o, in via gradata, al livello 4, posizione parametrale B, del ccnl “N AN (aziende private)”, a far data dal 01 gennaio 2007 o dalla data che risulterà di giustizia;
c. condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive intercorrenti tra il trattamento goduto dal ricorrente in forza dell'inquadramento nel livello 3, posizione parametrale A, del ccnl
“N AN (aziende private)” ed il trattamento previsto per la categoria che il Giudice riterrà acquisita in favore del lavoratore, dalla data di decorrenza del superiore inquadramento e nella misura di cui ai minimi tabellari del contratto collettivo applicato, con quantificazione demandata ad un successivo e separato giudizio;
d. in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria;
e. condannare la società alla regolarizzazione contributiva del ricorrente”, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande il ricorrente esponeva: - di aver prestato lavoro subordinato per
Reclas S.p.A. dal 9.1.1997, cui era succeduta ex art. 2112 c.c. dal 1.11.2004 la
[...]
con qualifica di operaio inquadrato nel livello 3, posizione parametrale Controparte_2
A, del CCNL Nettezza AN (Aziende Private); - di aver svolto stabilmente presso lo stabilimento di mansioni di addetto alla pesatura degli automezzi in entrata ed in uscita per il Parte_2 conferimento ed il trasporto all'esterno di rifiuti;
- di aver svolto l'attività di registrazione dei
“movimenti in entrata” e dei “movimenti in uscita” degli automezzi mediante compilazione di appositi formulari;
- di aver utilizzato in autonomia il programma di gestione aziendale in dotazione all'ufficio pesa cui accedeva con password personale;
- di aver avuto accesso all'archivio informatico dei contratti con gli enti conferenti, dove inseriva i dati (targa automezzo, numero e data di emissione del formulario, peso rilevato alla bascula) nell'apposita maschera del software, verificando altresì le autorizzazioni degli autotrasportatori;
- di rispondere del proprio operato esclusivamente al capoturno, addetto alla gestione dell'intera area impianto;
- che le mansioni svolte erano riconducibili nel livello 4, posizione parametrale A o, in via subordinata, posizione parametrale B, di cui al CCNL;
- di avere pertanto diritto al superiore inquadramento dall'1.1.2007, data di inizio di validità del contratto collettivo e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Riportava a sostegno le declaratorie contrattuali rilevanti e deduceva, comparandole, di aver svolto mansioni riconducibili, per la loro connotazione, al quarto livello del CCNL, con posizione parametrale “A”. Evidenziava il tratto distintivo delle prestazioni dell'operatore di quarto livello, in quanto non solo addetto ad “attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure
2 prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate” (livello 3), ma quale operaio che, “oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore” (livello 4); sottolineava come la documentazione in atti facesse emergere che l'istante, oltre alla registrazione dei dati relativi al carico e scarico dei rifiuti attraverso l'utilizzo del terminale in dotazione, provvedesse alla loro elaborazione.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva fino al 1.11.2004; l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, per essersi già pronunciata tra le parti sulla medesima questione, con rigetto della domanda del ricorrente, la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 7706/2011, passata in giudicato;
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al superiore inquadramento e quinquennale del diritto alle differenze retributive rivendicate;
nel merito, l'infondatezza della domanda essendo le mansioni del ricorrente riconducibili al 3° livello professionale nel quale era stato contrattualmente inquadrato, in quanto l'addetto alla pesa svolge un'attività meramente esecutiva e ripetitiva, senza alcuna autonomia operativa, consistente, oltre che nella pesa degli automezzi, nel mero inserimento di dati prestabiliti nell'apposita scheda, senza alcuna possibilità di modifica o elaborazione, essendo riservate agli addetti dell'ufficio carico e scarico le operazioni di elaborazioni dati. Concludeva per il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 192/2023 del 15.3.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Cassino accoglieva il ricorso e così statuiva “- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello professionale, posizione parametrale B, del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del 5.4.2008 a far data dal 1.5.2008 e nella posizione parametrale A del medesimo livello a far data dal 1.5.2013; - per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il trattamento corrispostogli in ragione dell'inquadramento contrattuale nel 3° livello professionale posizione parametrale A e quello spettante in ragione del superiore inquadramento, a far data dal 1.5.2008, nel 4° livello professionale posizione parametrale B e, a far data dal 1.5.2013, nella posizione parametrale A del medesimo livello professionale, oltre interessi e rivalutazione come per legge e regolarizzazione contributiva”, condannava altresì la società convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale innanzi tutto respingeva le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, rilevava che nel ricorso era stato chiesto il riconoscimento
3 delle mansioni superiori ed il pagamento delle differenze retributive a far data dall'1.1.2007, sicché la domanda era stata correttamente proposta contro la quale datore di lavoro del Parte_1 ricorrente dal novembre 2004. In merito all'eccezione di violazione del ne bis in idem, evidenziava il
Tribunale che la sentenza n. 7706/2011 della Corte d'Appello di Roma aveva respinto il ricorso proposto dal nei confronti della in data 27.9.2004 per l'inquadramento nel CP_1 Parte_1 medesimo livello rivendicato con il presente ricorso, sulla base delle medesime mansioni, sia pure con riferimento ad un diverso segmento temporale;
tuttavia, l'eccezione di “giudicato” non era accoglibile in quanto, nel caso di specie, era intervenuta una sopravvenienza che impediva l'effetto preclusivo del precedente giudicato: infatti, le domande proposte si fondavano sul CCNL del
5.4.2008, successivo a quello 30.4.2003 posto alla base del precedente ricorso, contenente una descrizione del profilo professionale rilevante diversa da quella contenuta nel testo contrattuale precedente.
Rigettava infine l'eccezione di nullità del ricorso per avere parte ricorrente omesso di quantificare le differenze retributive richieste, in violazione dei requisiti contenutistici prescritti dall'art. 414 c.p.c., in quanto dalla lettura complessiva del ricorso era possibile evincere in modo inequivocabile il diritto fatto valere, sia pure con accertamento limitato al solo an debeatur, il provvedimento giurisdizionale invocato, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda.
Nel merito, il Tribunale, dando per acquisite le mansioni svolte dal lavoratore come indicate nel ricorso introduttivo, accertate nella sentenza del 2008, confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi e dalle allegazioni dela stessa società convenuta, descriveva nel dettaglio le attività ulteriori rispetto al rilevamento del peso degli automezzi in entrata e in uscita;
quindi, rilevava come, nonostante il raffronto tra le due declaratorie invocate per il terzo ed il quarto livello facesse emergere un confine labile tra i due profili professionali, tuttavia, il criterio discretivo “non può allora che risiedere nell'unico elemento di netta differenziazione tra i due profili professionali citati, poiché
l'operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, solo ove svolga anche l'ulteriore attività di “registrazione di carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore” sarà inquadrabile nel 4° anziché nel 3° livello professionale. Proprio sul significato da attribuire a tale attività di “registrazione” si incentra la contrapposizione delle avverse prospettazioni e, in definitiva, l'essenza stessa della presente controversia”.
Ad avviso del primo giudice, quindi, il senso da attribuire alla locuzione “registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore ” di cui alla previsione contrattuale del rivendicato 4° livello, era quello corrispondente al significato
4 lessicale del termine “registrazione” ossia “un'attività meramente esecutiva e riproduttiva, consistente nella rilevazione del dato grezzo e nel suo mero inserimento in un apposito supporto documentale predisposto allo scopo” e si differenziava dalla “elaborazione” intesa come attività di valutazione critica, riorganizzazione e sviluppo del dato grezzo raccolto. La conferma della volontà negoziale delle parti collettive si poteva ricavare dall'evidenziata integrazione nella descrizione del profilo professionale del 4° livello invocato, avvenuta con il CCNL del 5.4.2008, attraverso l'inserimento del riferimento alla “modulistica” accanto ai “registri”, per designare i supporti documentali dell'attività di registrazione. Infatti, il Tribunale rilevava che il modulo, della tipologia di quelli utilizzati dal ricorrente e prodotti in atti consiste proprio in un formulario o schema rigidamente predeterminato nei suoi elementi contenutistici e che non contempla la diversa e più complessa attività di elaborazione dei dati (il teste , che svolgeva mansioni di elaborazione Tes_1 dei dati, aveva infatti riferito di essere inquadrato al 6° livello).
Il primo giudice, pertanto, accoglieva la domanda rilevando che “l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, comprendendo anche l'attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica, che in alcun modo può degradare ad “attività connessa” a quella di pesatura, perché dotata di un proprio indiscutibile autonomo rilievo, essendo semmai strumentale alla più complessa attività di elaborazione dei dati svolta dagli addetti all'ufficio carico e scarico, a sua volta strumentale alle operazioni di fatturazione della società, va ricondotta al 4° livello professionale”.
Quanto alla posizione parametrale, “poiché è emerso inequivocabilmente che il ricorrente ha sempre svolto alle dipendenze della società convenuta le mansioni sopra descritte, dalla applicazione delle disposizioni contrattuali menzionate discende il suo diritto ad essere inquadrato nel 4° livello professionale a far data dal 1.5.2008, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione unico del personale, nella posizione parametrale B, mentre la posizione parametrale A può ritenersi acquisita a far data dal 1.5.2013, vale a dire al compimento del quinquennio di permanenza nella posizione parametrale B del 4° livello professionale CCNL del 5.4.2008”.
Infine, rigettava integralmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta poiché il termine quinquennale, iniziato a decorrere a far data dall'1.5.2008, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione unico del personale, al momento dell'entrata in vigore della L.
n. 92 del 2012 non era ancora compiuto. Pertanto, alla luce del principio enunciato dalla Suprema
Corte con la decisione n. 26246/2022, la prescrizione sarebbe cominciata a decorrere ex novo solo a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 18.5.2023, proponeva appello la Pt_1
censurando la sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi:
[...]
5 1) “eccezione di giudicato – sussistenza di giudicato esterno – violazione del principio del
“ne bis in idem” - violazione art. 2909 c.c. – motivazione errata”: sosteneva la società appellante che il Tribunale erroneamente aveva omesso di considerare l'identità del presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 28/9/2018, rispetto a quello conclusosi con la sentenza n. 7706/2011 della Corte
d'Appello di Roma, con il quale il lavoratore aveva proposto la stessa domanda per il periodo antecedente. Secondo la S.A.F., diversamente da quanto dedotto nella sentenza gravata, il CCNL del
2008, come evincibile dal testo letterale della classificazione del personale, era identico a quello del
2003 e, dunque, non conteneva alcuna modifica rispetto alla precedente formulazione.
Aggiungeva che il precedente giudizio, con espresso riferimento al CCNL 2003, era giunto alla conclusione che l'attività di inserimento dati nel formulario accettazione rifiuti e di identificazioni rifiuti svolta dal ricorrente non era attività di registrazione carico e scarico dei rifiuti ma attività connessa alla pesatura, rientrante nel 3° livello di appartenenza. Si era in presenza di un giudicato formatosi su questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e che non poteva, quindi, essere riesaminato. Non sussistendo alcuna sopravvenienza di fatto e di diritto tale da mutare il contenuto del rapporto o modificarne il regolamento, stante la pacifica identità di mansioni svolte durante tutto il periodo, la domanda attorea era inammissibile e il
Tribunale erroneamente non aveva considerato la formazione del dedotto giudicato esterno;
2) “erroneità, illogicità, illegittimità della sentenza - erroneità, illogicità, illegittimità della motivazione – violazione art. 2103 c.c. – violazione CCNL Fise Assoambiente 2003, 2008, 2013,
1216”: deduceva la società appellante che, fermo restando che il lavoratore aveva sempre svolto le mansioni dichiarate da entrambe le parti e dai testi escussi, erroneamente il primo giudice aveva ritenuto sussistere un'estrema labilità tra le linee di confine del 3° e del 4° livello. Tra i vari elementi di differenziazione evidenziava, quindi, la complessità delle mansioni svolte, il livello di professionalità richiesto, il livello di autonomia concesso: in particolare, l'operaio di 3° livello compie attività meramente esecutive senza alcun margine di autonomia e possiede un livello di professionalità modesto, mentre l'operaio di 4° livello compie attività connotata da un considerevole grado di responsabilità ed autonomia e possiede un livello di professionalità adeguato, profili erroneamente non riscontrati dal primo giudice;
3) “erroneità, illogicità, illegittimità della sentenza - erroneità, illogicità, illegittimità della motivazione – violazione art. 2103 c.c. – violazione CCNL Fise Assoambiente 2003, 2008, 2013, 1216
- errata interpretazione dei CCNL 2003, 2008, 2013, 2016”: deduceva la società che il Tribunale, nell'accogliere la domanda attorea, aveva erroneamente equiparato il formulario di identificazione ed accettazione rifiuti al registro di carico e scarico dei rifiuti stessi, concludendo che la compilazione dei formulari di identificazione ed accettazione rifiuti integrava attività di registrazione;
aveva,
6 quindi, interpretato erroneamente il CCNL 2008 trascurando quanto statuito nelle sentenze n. 45/2008 del Tribunale di Cassino e n. 7706/2011 della Corte d'Appello di Roma, le quali avevano affermato che l'attività di inserimento dati in un modello precompilato non rientrava nella registrazione carico e scarico del rifiuto. Con la decisione impugnata il Tribunale aveva attribuito ad un lavoratore che svolgeva attività esclusivamente esecutiva (inserimento dato grezzo) un livello d'inquadramento previsto per attività connotate da considerevole grado di difficoltà, autonomia, responsabilità e professionalità (elaborazione dati);
4) “erroneità, illogicità, illegittimità della sentenza - erroneità, illogicità, illegittimità della motivazione – violazione art. 2103 c.c. – violazione CCNL Fise Assoambiente 2003, 2008, 2013, 1216
- errata identificazione del livello d'inquadramento rispetto ai livelli attribuiti ad altri lavoratori”: la società contestava l'erroneità della motivazione per aver affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore in quanto gli addetti all'ufficio carico e scarico risultavano inquadrati nel 6° livello. L'argomentazione, secondo parte appellante, era contraddittoria nell'ammettere che l'attività di carico e scarico dei rifiuti veniva gestita in altro reparto rispetto a quello dove era assegnato il ricorrente, errata ed illegittima poiché l'inquadramento assegnato dal datore di lavoro ad altri dipendenti non poteva assumere alcun rilievo nel giudizio;
in ogni caso, il teste Tes_1 menzionato in sentenza svolgeva funzioni di coordinatore degli altri dipendenti addetti all'ufficio carico e scarico e da ciò derivava l'attribuzione di un livello superiore;
5) “erroneità, illogicità, illegittimità della sentenza - erroneità, illogicità, illegittimità della motivazione – violazione art. 2103 c.c. – violazione CCNL Fise Assoambiente 2003, 2008, 2013, 1216
– Insussistenza della prova”: lamentava la società appellante che il lavoratore – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale - non aveva dimostrato il concreto espletamento delle mansioni superiori, non aveva né dedotto né provato di aver svolto attività di registro carico e scarico per cui la domanda risultava infondata in fatto e diritto;
6) “erroneità, illogicità, illegittimità della sentenza - erroneità, illogicità, illegittimità della motivazione – violazione art. 2103 c.c. – violazione CCNL Fise Assoambiente 2003, 2008, 2013, 1216
– errato procedimento di accertamento della mansione”: secondo la società il Tribunale aveva interpretato in maniera errata il dato contrattuale;
infatti, l'elemento che doveva differenziare le due declaratorie era l'attività di analisi critica del dato raccolto con la pesatura dell'automezzo: il livello rivendicato dal lavoratore non poteva concernere il mero inserimento del dato nel sistema informatico ma richiedeva l'analisi critica dello stesso.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “dichiarare improponibile, improcedibile e comunque inammissibile la domanda attorea stante la preclusione derivante da cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza del Tribunale di Cassino 45/2008 e della Corte d'Appello di Roma 7706/2011
7 ed, in conseguenza rigettarla;
- nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto”, con condanna della controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , rilevando preliminarmente come, alla luce dell'atto CP_1 di appello e dei motivi di gravame, risultavano passati in giudicato i capi di sentenza con cui il
Tribunale aveva rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, di prescrizione, nonché di nullità della richiesta di pagamento delle differenze retributive.
Nel merito, contestava la fondatezza delle avverse doglianze e, in ordine al primo motivo di appello, evidenziava come sin dalla prima difesa utile avesse fatto rilevare la sussistenza di un fondamentale elemento di novità che impediva gli effetti preclusivi invocati dall'odierno appellante, rappresentato dalla diversa formulazione della esemplificazione professionale da parte del CCNL del
5.4.2008 rispetto a quella prevista dall'art. 13 del CCNL del 3.4.2003, posto alla base del ricorso iscritto al n. 334/04 R.G. innanzi al Tribunale di Cassino.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, l'appellato sottolineava la correttezza delle argomentazioni svolte dal primo giudice e l'infondatezza delle censure mosse dalla società; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di gravame – con cui si deduce la violazione del precedente giudicato, che si assume esplicare effetti anche per il periodo cui si riferisce il presente giudizio - è infondato.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: «Parte resistente sostiene che le domande proposte dal ricorrente sono precluse dal passaggio in giudicato della sentenza n. 7706/2011 della
Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza n. 45/2008 del Tribunale di Cassino (cfr. all.ti 3 e 4 fasc. res.), la quale aveva rigettato il ricorso proposto da nei confronti CP_1 della in data 27.9.2004 per l'inquadramento nel medesimo livello rivendicato con il presente Pt_1 ricorso e la condanna della al pagamento delle conseguenti differenze retributive (cfr. ricorso Pt_1
n. 334/2004 r.g.l. sub all. 1 fasc. res.), sulla base delle medesime mansioni svolte, sia pure con riferimento ad un diverso segmento temporale.
La questione dell'efficacia preclusiva del giudicato nei rapporti di durata e della sua proiezione pro futuro è stata affrontata dalla Suprema Corte, che ha affermato il principio secondo cui, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di
8 fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Cass. civ. n. 37269/2021).
Nel caso di specie è intervenuta una sopravvenienza che impedisce l'effetto preclusivo del precedente giudicato: le odierne domande fondano sul CCNL del 5.4.2008 (all. 10 fasc. ric.), successivo a quello 30.4.2003 posto alla base del precedente ricorso (cfr. CCNL allegato alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente il 24.9.2020), e contenente una descrizione del profilo professionale rilevante nel presente giudizio diversa da quella contenuta nel testo contrattuale precedente, con particolare riguardo all'attività di registrazione carico/scarico rifiuti, che si arricchisce del riferimento alla “modulistica”, assente nella precedente formulazione, che contemplava unicamente i “registri”».
La decisione del primo giudice è del tutto condivisibile, in quanto conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia e alle risultanze dei contratti collettivi in atti.
E invero, costituisce ius receptum che «in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento» (v. Sez. L, 17 agosto 2018 n. 20765 e i precedenti ivi richiamati;
Sez. L, 18 agosto 2020, n. 17223; Sez. L, 29 novembre 2021, n. 37269; Sez. L, Ordinanza
n. 23120 del 2024).
In altri termini, la portata precettiva della decisione, intangibile quanto ai diritti già maturati, esplica i suoi effetti per il futuro rebus sic stantibus, ossia a situazione normativa e fattuale immutata.
Orbene, come rilevato dal Tribunale, nella presente controversia assume rilievo un contratto collettivo sopravvenuto a quelli rilevanti nell'ambito del precedente contenzioso.
E invero, dalla lettura della sentenza n. 45/2008 del Tribunale di Cassino, confermata dalla sentenza n. 7706/2011 della Corte d'Appello di Roma, emerge che nella causa instaurata dal CP_1 nei confronti della RECLAS S.p.A. e della onde ottenere il riconoscimento del diritto Parte_1 ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL a far data dal luglio 1997 hanno assunto rilievo il CCNL del 2.8.1995 e il CCNL del 30.4.2003. È unicamente a tali contratti, e alle declaratorie ivi contenute, che i giudici hanno fatto riferimento nella verifica della fondatezza della pretesa e nel confronto tra le attività in concreto svolte dal e le previsioni della contrattazione collettiva. CP_1
Nel presente giudizio rileva, invece, pacificamente, il CCNL sottoscritto il 5.4.2008.
9 Ferme tali premesse, sorprende come l'appellante – senza peraltro riportare il testo delle declaratorie e dei profili del CCNL del 5.4.2008, successivo a quello 30.4.2003 – abbia sostenuto che avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che «le odierne domande fondano sul CCNL del 5.4.2008, successivo a quello 30.4.2003 posto alla base del precedente ricorso, e contenente una descrizione del profilo professionale rilevante nel presente giudizio diversa da quella contenuta nel testo contrattuale precedente, con particolare riguardo all'attività di registrazione carico/scarico rifiuti, che si arricchisce del riferimento alla “modulistica”, assente nella precedente formulazione, che contemplava unicamente i “registri”», aggiungendo che non si comprende “da quale testo il
Tribunale l'abbia desunta”.
E invero, la deduzione difensiva secondo cui “Il CCNL del 2008, come si evince dal testo letterale della classificazione del personale, è identico al CCNL del 2003 e, dunque, contrariamente
a quanto affermato dal giudice di 1^ grado, non contiene alcuna diversa descrizione del profilo professionale che qui ci interessa e non contenendo alcun “arricchimento” o modifica con nuove mansioni” (così alla pagina 7 dell'atto di gravame) è smentita dall'esame del testo dei contratti collettivi versati in atti, come peraltro prodotti anche nel presente grado dalla società appellata.
Infatti, nel 4° livello dell'“Area impianti e laboratori” del CCNL 2008, posto alla base del presente giudizio, è previsto, tra i diversi profili, “l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle norme in vigore”.
Invece, nel 4° livello del CCNL 2003, rilevante nel precedente giudizio, era previsto, tra le esemplificazioni professionali riconducibili alla correlata declaratoria, “l'operaio addetto alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti”.
La specificazione operata dal CCNL del 2008 e la volontà delle parti sociali di attribuire rilievo, ai fini dell'inquadramento dei lavoratori nel 4° livello, anche all'attività di registrazione non solo su registri ma anche su “modulistica” prevista dalla legge - ove evidente è il riferimento al all'introduzione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), entrato in vigore poco prima la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, e al formulario di identificazione di identificazione rifiuti, cd. FIR, che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti eseguito da enti o imprese, ai sensi dell'art. 193 del predetto decreto legislativo - è senz'altro significativa e rappresenta inequivocabilmente una sopravvenienza di diritto, che ha modificato il regolamento del rapporto. Il che rende, evidentemente, inidoneo il precedente giudicato a produrre effetti sul periodo per cui è causa.
10 Infatti, una volta modificato il contratto collettivo, è alla stregua del nuovo regolamento del rapporto che devono essere valutate le mansioni poste in essere dal dipendente al fine di operarne il corretto inquadramento.
Peraltro, non deve sfuggire come, nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, ai fini della classificazione del personale, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr., ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 2972 del 08/02/2021; Sez. L,
Ordinanza n. 32526 del 2024).
Pertanto, le valutazioni espresse dal Tribunale di Cassino, nella sentenza n. 45/2008, confermata dalla sentenza n. 7706/2011 della Corte d'Appello di Roma, hanno “perso di attualità”, in quanto formulate in ordine a previsioni contrattuali significativamente difformi rispetto a quelle pregresse. Infatti, a fronte di una espressa previsione di segno contrario - che attribuisce rilievo anche alla registrazione su moduli e formulari previsti ex lege -, non è più possibile ricondurre l'attività di registrazione rilevante ai fini dell'inquadramento nel 4° livello unicamente a quella di tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti. Anche la nozione di “registrazione” adottata dalle predette pronunce, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, è suscettibile di rivisitazione alla luce dell'aggiunta introdotta dalle parti sociali, posto che l'indicazione dei supporti materiali su cui espletare l'attività di “registrazione” - in essi compresi i moduli previsti ex lege e, dunque, formulari dal contenuto sostanzialmente predeterminato nei suoi elementi - è indicativa del significato ad essa attribuita dal contratto collettivo del 2008.
2.2. Gli ulteriori motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
2.2.1. Occorre premettere che le attività svolte dal , come accertate dal Tribunale, non CP_1 sono contestate. E di tanto dà espressamente atto la alla pagina 10 dell'atto di gravame. Parte_1
In proposito si legge nella sentenza di primo grado, alle pagine 8 e 9: «Dalle allegazioni contenute nella stessa memoria di costituzione della società convenuta, dalle convergenti dichiarazioni rese dai testi escussi e dai documenti prodotti da parte ricorrente (formulario di identificazione rifiuto sub all. 3; formulario di accettazione sub all. 4; modelli sub all.ti 5 e 6) emerge che le mansioni disimpegnate dal ricorrente alle dipendenze della presso l'ufficio pesa Pt_1 dell'impianto di raccolta, preselezione e compostaggio dei rifiuti solidi urbani di sono Parte_2 sostanzialmente corrispondenti a quelle indicate nel ricorso introduttivo e già accertate nella
11 sentenza n. 45/2008 del Tribunale di Cassino.
Il sig. , oltre a rilevare il peso degli automezzi in entrata per il conferimento dei rifiuti CP_1
e di quelli in uscita per il trasporto all'esterno dei rifiuti mediante apposite bascule poste all'ingresso dell'impianto, svolge una ulteriore attività mediante il terminale in uso all'ufficio pesa ed il relativo software cui accede con password, attività che è utile descrivere nel dettaglio, atteso che proprio la sua corretta qualificazione alla stregua delle declaratorie e delle esemplificazioni dei profili professionali del CCNL applicato costituisce la reale questione controversa nel presente giudizio.
Nel caso di automezzi in entrata per il conferimento di rifiuti nell'impianto (movimenti in entrata) il ricorrente, rilevato il peso lordo dell'automezzo e preso in consegna il formulario di identificazione dei rifiuti dall'autotrasportatore, accede all'archivio informatico dei contratti, inserisce il codice identificativo dello specifico ente produttore del rifiuto e, una volta apertasi la schermata relativa al contratto cui afferisce lo specifico trasporto, inserisce nella maschera i seguenti dati: numero del formulario di identificazione dei rifiuti e data di emissione;
targa dell'automezzo, di cui verifica la corrispondenza a quella dell'autotrasportatore autorizzato;
peso lordo e, una volta che il mezzo ha conferito i rifiuti ed è stato nuovamente pesato, tara e peso netto;
data e ora dello scarico. A questo punto il ricorrente stampa il c.d. formulario di accettazione dei rifiuti e ne consegna una copia all'autista (cfr. formulario di accettazione sub all. 4 fasc. ric.). Il ricorrente compila inoltre un rapportino giornaliero cartaceo, annotando accanto alla denominazione di ogni ente produttore il peso dei rifiuti scaricati (cfr. moduli sub all.ti 5 e 6 fasc. ric.).
Nel caso di trasporto dei rifiuti all'esterno dell'impianto (movimenti in uscita), il ricorrente effettua operazioni analoghe a quelle sopra descritte: rilevata la tara dell'automezzo vuoto all'ingresso e poi il peso lordo all'uscita, previo accesso all'archivio informatico dei contratti e apertura della schermata relativa al contratto cui afferisce lo specifico trasporto, vengono inseriti nell'apposita maschera i medesimi dati sopra indicati e viene quindi stampato il formulario di identificazione del rifiuto, recante l'indicazione della destinazione. Anche in questo caso viene compilato il rapportino giornaliero». Vi è da aggiungere che, una volta stampato il formulario che aveva previamente compilato, il vi apponeva “timbro e firma”, così come espressamente e CP_1 puntualmente allegato nell'originario ricorso e non contestato dalla società, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. (rilevandosi solo per completezza che anche il teste
, dipendente della società, che ha avuto cognizione diretta dei fatti di causa, ha Testimone_2 confermato che l'appellato firmava il formulario in precedenza riempito).
Come rilevato dal primo giudice, secondo la prospettazione del datore di lavoro, le mansioni innanzi descritte rientrerebbero nel 3° livello professionale del CCNL Servizi Ambientali del
12 5.4.2008, Area Impianti e Laboratori. La relativa declaratoria vi riconduce gli “operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”. Tra i diversi profili vi è quello dell'“operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore”.
Al superiore 4° livello professionale appartengono invece gli “operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”. Tra i profili esemplificativi rientra quello dell'“operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione di carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore”.
Una volta esaminate le declaratorie, e rilevato come le stesse presentano una linea di confine labile, il Tribunale ha ritenuto quanto segue: «Il criterio discretivo, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, non può allora che risiedere nell'unico elemento di netta differenziazione tra i due profili professionali citati, poiché l'operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, solo ove svolga anche l'ulteriore attività di “registrazione di carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore” sarà inquadrabile nel 4° anziché nel 3° livello professionale.
Proprio sul significato da attribuire a tale attività di “registrazione” si incentra la contrapposizione delle avverse prospettazioni e, in definitiva, l'essenza stessa della presente controversia.
Secondo l'assunto di parte resistente, che richiama a supporto della propria prospettazione
l'interpretazione della norma contrattuale fornita dalle sopra citate sentenze n. 45/2008 del
Tribunale di Cassino e n. 7706/2011 della Corte d'Appello di Roma, per “registrazione” non si può intendere il mero inserimento a terminale di dati sulla base di parametri predefiniti (compilazione di una scheda da consegnare all'autotrasportatore), ma piuttosto “la più articolata attività di elaborazione e sviluppo del dato stesso per addivenire ad una registrazione della complessiva attività
13 compiuta…la prima è una serie di operazioni ripetitive di inserimento dati, la seconda presuppone una elaborazione dei dati stessi per le finalità di successiva fatturazione” (cfr. C. App. n. 7706/2011 cit.).
Tale lettura della disposizione contrattuale non convince. In primo luogo, non può essere obliterato il significato lessicale dei termini utilizzati nella previsione contrattuale in esame. Altro è registrare un dato, altro elaborarlo. La registrazione è un'attività meramente esecutiva e riproduttiva, consistente nella rilevazione del dato grezzo e nel suo mero inserimento in un apposito supporto documentale predisposto allo scopo, ad esempio in un registro o in un modulo, senza alcuna attività di valutazione critica del dato inserito, né tantomeno di selezione, aggregazione, scomposizione, rettifica o riorganizzazione dello stesso. L'elaborazione consiste invece in un'attività di valutazione critica, riorganizzazione e sviluppo del dato grezzo raccolto, così da trasformarlo in un'informazione fruibile in funzione di un determinato scopo (nella specie, la successiva fatturazione della società) ed è dunque attività che si connota per un grado di autonomia e complessità maggiore della mera registrazione, perché teleologicamente orientata ad un risultato informativo specifico e compiuto.
Che il senso da attribuire alla locuzione “registrazione carico/scarico dei rifiuti” di cui alla citata previsione contrattuale collettiva sia quello corrispondente al significato lessicale del termine
“registrazione” lo conferma anche l'aggiunta, nel CCNL del 5.4.2008, del riferimento alla
“modulistica” accanto ai “registri”, per designare i supporti documentali dell'attività di registrazione. Il modulo, infatti, consiste in un formulario o schema più o meno rigidamente predeterminato nei suoi elementi contenutistici, come sono quelli utilizzati dal ricorrente e prodotti in atti. A parere di questo Giudicante, l'evidenziata integrazione nella descrizione del profilo professionale in esame non è dunque priva di rilievo e conforta una diversa interpretazione della volontà negoziale delle parti collettive rispetto a quella fornita nelle sentenze sopra citate».
A fronte di tali esaustive e condivisibili argomentazioni, coerenti con la descrizione dei profili del 3° e del 4° livello del CCNL 2008, la società appellante assume che l'attività di compilazione di formulari di accettazione dei rifiuti, pacificamente svolta dal , non rileverebbe ai fini CP_1 dell'inquadramento nel superiore livello in quanto non coincidente con la redazione del registro di carico e scarico e in quanto non comporterebbe l'elaborazione del dato. Inoltre, la società appellante assume che la distinzione tra il terzo e quarto livello risiederebbe nella diversa complessità delle mansioni svolte, nel differente livello di professionalità richiesto, nel livello di autonomia non omogeneo e nel livello di professionalità richiesto, “che negli operai di 3^ livello è assente”.
Senonché, tali argomentazioni ignorano la modifica introdotta dal CCNL 2008 in relazione ai profili rientranti nel 4° livello dell'“Area Impianti e Laboratori”.
14 E invero, dalla lettura delle previsioni contrattuali innanzi riportate emerge che – come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale - ciò che contraddistingue un operaio di 4° livello rispetto ad un operaio di 3° livello è la circostanza che il primo - presso gli impianti di smaltimento e le piattaforme ecologiche - oltre ad effettuare le attività di pesatura e di verifica della corrispondenza dei rifiuti rispetto alla tipologia ammessa nell'impianto, svolge anche attività di registrazione del carico/scarico dei rifiuti o su registri o su apposita modulistica previsti dalla normativa in vigore.
In proposito giova richiamare quanto, di recente, affermato dai giudici di legittimità in relazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di scrutinio (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3521 del
7.2.2024, richiamata di recente anche da Sez. L, Ordinanza n. 31200 del 2025).
È stato osservato, con specifico riferimento al CCNL per cui è causa e al confronto tra il terzo ed il quarto livello “Area impianti e laboratori”, che «le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l'assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività “di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”».
I giudici di legittimità hanno altresì evidenziato come «La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall'ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell'espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria. È evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali
“operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l'attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello.
D'altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento … alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore;
ed è indubbio che la normativa invocata dalla stessa società ricorrente, il d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, che l'attuale controricorrente pacificamente compilava e sottoscriveva».
Sul punto la S.C. ha chiarito: «L'art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006 prevede che i registri di carico e scarico sono “integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1”.
Come osservato da questa S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono
15 ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen.
28836 del 2008).
L'art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 1° aprile 1998, n. 145, ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa. Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta. È previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento (v.
Cass. n. 28569 del 2020).
Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore» (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3521/2024, cit.).
In definitiva, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in materia, che questo
Collegio senz'altro condivide, l'attività di registrazione che caratterizza il 4° livello è integrata anche dalla compilazione – previe le necessarie verifiche - e sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti (cd. FIR), rientranti nella modulistica di settore cui fa riferimento la previsione contrattuale innanzi riportata. Tale attività, infatti, non è riconducibile alle “altre operazioni connesse” a quelle di
“verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto”, in quanto nei profili esemplificativi del terzo livello, in via di esplicito coordinamento con i profili esemplificativi del quarto livello, dalle operazioni “connesse” si esclude espressamente “l'attività di registrazione di cui al livello superiore”, vale a dire, appunto il quarto livello.
Ebbene, non è revocabile in dubbio che rientra nella predetta attività di registrazione quella posta in essere dal utilizzando gli appositi modelli FIR: l'odierno appellato provvedeva, CP_1 infatti, anche attraverso l'uso del computer, all'inserimento in detti moduli di una serie di dati concernenti i rifiuti trasportati, personalmente verificati, e provvedeva poi a sottoscrivere i formulari, così assumendo anche la responsabilità delle annotazioni a lui riconducibili.
Tali conclusioni consentono di superare l'assunto della società secondo cui le mansioni svolte dall'appellato non sarebbero ascrivibili al superiore livello rivendicato in quanto la compilazione dei moduli FIR non corrisponderebbe all'attività di registrazione di carico/scarico dei rifiuti su appositi
16 registri, ritenuta dalla società appellante in ogni caso necessaria ai fini dell'inquadramento superiore: il che non è, come innanzi chiarito.
Vi è da aggiungere, per completezza – e ferma la condivisione del principio giurisprudenziale secondo cui la considerazione degli specifici profili professionali riveste rilievo preminente rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie – quanto segue.
non si limita a svolgere un'attività esecutiva “sulla base di procedure CP_1 prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica” (così come gli operai del terzo livello), ma è senz'altro in possesso di “una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti” (come gli addetti del quarto livello): assume in proposito rilievo l'utilizzo del software gestionale - condiviso dall'ufficio pesa e dall'ufficio carico/scarico - che consente l'accesso all'archivio e al registro dei contratti, che il concorre ad aggiornare CP_1 quotidianamente mediante l'inserimento dei dati rilevati, “effettuando controlli ed inserimenti” (cfr. deposizione del teste ); riveste altresì rilievo, ai fini delle Testimone_3 conoscenze acquisite, l'esperienza pregressa, sostanzialmente equivalente sotto il profilo fattuale, sebbene inquadrata in un livello inferiore in ragione delle diverse previsioni contrattuali, protratta per un tempo significativo senza che alcun rilievo fosse mosso al Vessella.
Nelle mansioni svolte, come descritte dai testi, è senz'altro ravvisabile anche l'“autonomia operativa” propria del quarto livello, “connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”, dovendosi dare atto che il , nello svolgimento delle attività cui è addetto, assume CP_1 la responsabilità delle azioni compiute, sottoscrivendo i dati oggetto di sua personale verifica.
Del resto, con riferimento al profilo dell'autonomia, giova evidenziare quanto già rilevato dal
Tribunale, e cioè che il carattere generale e non dettagliato delle istruzioni cui deve conformarsi l'attività esecutiva – e dunque il correlato maggior grado di autonomia operativa nello svolgimento di tale attività – non è una caratteristica indefettibile del 4° livello, come segnalato chiaramente dalla locuzione “non necessariamente”, la quale lascia intendere che per tale livello professionale le istruzioni possono anche essere dettagliate.
In definitiva, l'attività svolta da rientra, nella vigenza del CCNL 2008, nel 4° CP_1 livello dell'“Area impianti e laboratori”, che non richiede necessariamente – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – la redazione del registro carico e scarico né un'attività di elaborazione dei dati oggetto di registrazione. A tale ultimo proposito giova evidenziare che il significato letterale del termine “registrazione” corrisponde all'annotazione, ovvero all'inserimento, in un apposito supporto
17 documentale (ad esempio in un registro o in un modulo), dei dati rilevati, senza alcuna attività di valutazione critica degli stessi, né tantomeno di selezione, aggregazione, scomposizione, rettifica o riorganizzazione di più dati. Ben diversa è l'attività di elaborazione, che consiste invece in un'attività di valutazione critica, riorganizzazione e sviluppo del dato grezzo raccolto, così da trasformarlo in un'informazione fruibile in funzione di un determinato scopo ed è dunque attività che si connota per un grado di autonomia e complessità ben maggiore della mera registrazione, perché teleologicamente orientata ad un risultato informativo specifico e compiuto (ad esempio ai fini della fatturazione).
La diversa interpretazione fornita nel precedente giudicato, come innanzi chiarito, non è in questa sede vincolante, in quanto l'interpretazione del significato di una parola o di una espressione usata in un contratto collettivo non può che essere orientata dalle modifiche allo stesso apportate nel tempo. E in proposito, proprio in considerazione delle modifiche introdotte dal CCNL 2008, sono del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto, di seguito riportate: «che il senso da attribuire alla locuzione “registrazione carico/scarico dei rifiuti” di cui alla citata previsione contrattuale collettiva sia quello corrispondente al significato lessicale del termine “registrazione” lo conferma anche l'aggiunta, nel CCNL del 5.4.2008, del riferimento alla “modulistica” accanto ai
“registri”, per designare i supporti documentali dell'attività di registrazione. Il modulo, infatti, consiste in un formulario o schema più o meno rigidamente predeterminato nei suoi elementi contenutistici, come sono quelli utilizzati dal ricorrente e prodotti in atti. A parere di questo
Giudicante, l'evidenziata integrazione nella descrizione del profilo professionale in esame non è dunque priva di rilievo e conforta una diversa interpretazione della volontà negoziale delle parti collettive rispetto a quella fornita nelle sentenze sopra citate».
Da ultimo, con riferimento al quarto motivo di gravame, giova evidenziare che il riferimento operato dalla sentenza impugnata all'inquadramento del teste non ha affatto il significato Tes_1 che l'appellante gli attribuisce: “Afferma il Tribunale che il ricorrente ha diritto all'inquadramento superiore in quanto gli addetti all'ufficio carico e scarico sono inquadrati nel 6° livello
d'inquadramento” (così alla pagina 27 dell'atto di gravame).
Il punto della sentenza censurato è quello in cui il primo giudice, dopo aver chiarito il significato del termine “registrazione” nell'ambito del CCNL 2008, ha aggiunto: «La diversa e più complessa attività di elaborazione dei dati, come emerso dall'istruttoria espletata e come già accertato nelle summenzionate sentenze, è invece svolta dagli addetti all'ufficio carico e scarico (cfr. deposizione del teste , addetto a tale ufficio), distinto dall'ufficio pesa cui è addetto il ricorrente (cfr. Tes_1 sul punto la deposizione del teste . Non è allora senza significato che a tale più complessa Tes_4 attività corrisponda un inquadramento superiore a quello rivendicato dal ricorrente. Il teste
, addetto all'ufficio carico e scarico con mansioni non di mero inserimento e registrazione, Tes_1
18 ma di elaborazione dei dati (“…”), ha riferito di essere inquadrato nel 6° livello, ben due livelli al di sopra di quello rivendicato dal ricorrente nel presente giudizio».
Rileva il Collegio che l'argomentazione testé riportata, e che l'appellante censura nel quarto motivo di gravame, evidenziando in particolare che il teste era il coordinatore dell'ufficio Tes_1 carico/scarico, sicché rivestiva un livello superiore ai “suoi sottoposti”, costituisce un'osservazione di mero rinforzo, che certamente non fonda, di per sé, l'accertamento effettuato dal primo giudice, operato, come risulta dalla narrativa che precede e dall'esame dei precedenti motivi, in relazione alle declaratorie contrattuali, con specifico riferimento alle mansioni svolte dal lavoratore, e non in base all'applicazione di un principio di parità di trattamento, mai affermato. La censura, pertanto, non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata.
In definitiva, l'appello va respinto.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza della società appellante e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività difensive effettivamente espletate e dei parametri vigenti.
Occorre altresì dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
– della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Aida Sabbato
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