Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2025, proposto da
ZI Di EF, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'esecuzione
della sentenza n. 3034/2024 del Tribunale di Torino, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LU LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3034 del 14.11.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 4 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli interessi legali.
La sentenza è stata ritualmente notificata il 29.11.2024 ed è passata in giudicato.
Stante la sua omessa esecuzione, il ricorrente è insorto avverso l’inottemperanza del Ministero con il ricorso in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che la difesa del ricorrente ha dichiarato per il ricorso in esame la cessazione della materia del contendere.
L’avvenuto pagamento, dichiarato dalla difesa di parte ricorrente, è satisfattivo della pretesa azionata, talché effettivamente fa cessare la materia del contendere.
Stante la rituale proposizione del ricorso e valutata la fondatezza del gravame, le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione resistente in base al principio di soccombenza virtuale. Ai fini della quantificazione del relativo importo rilevano la obiettiva semplicità e marcata serialità del ricorso in esame e l’esito della controversia.
L’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione (venuta meno solo a seguito della proposizione del ricorso) non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso fatto di molteplici ricorsi di analogo tenore, che vedono soccombente l’amministrazione anche in punto di spese di giudizio. Su tale premessa il Collegio ritiene di disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori del ricorrente, antistatari, la somma di euro 500 (cinquecento), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio.
Dispone l’invio della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU LL |
IL SEGRETARIO