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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA AC - Presidente - Sent. n. sez. 47/2026 TT EN CC - 14/01/2026 AN TT R.G.N. 32002/2025 EMANUELA GA - Relatore - GI OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze nel procedimento nei confronti di MO IC NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva nell’interesse di MO con la quale si chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 1. Con ordinanza in data 8 luglio 2025 la Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 455/2025, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da MO IC NT in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 28/01/2015 al 11/12/2015 in forza dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 15/12/2014, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, commesso avvalendosi del metodo mafioso di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 12-quinquies D.L. 306/92 e 7 D.L. 152/91 (Capo 5 e Capo 11), imputazioni rispetto alle quali era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Roma, in data 01/03/2021, perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al Capo 11), e per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui al Capo 5), con pronuncia divenuta definitiva in data 07/11/2023, a seguito del rigetto dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica, da parte della Corte d’appello di Roma. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4235 Anno 2026 Presidente: AC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 14/01/2026 2 2. La sentenza rescindente aveva annullato l’ordinanza quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio, tenuto conto che l’autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione, e che il giudizio in ordine al comportamento ostativo alla riparazione non era stato correttamente formulato non potendo essere valutati, in termini di causa sinergica rispetto alla detenzione ingiustamente subita da un soggetto, comportamenti di terzi, quanto al capo 5) e, quanto all'intestazione delle quote societarie di EUROFIORI s.r.l., di cui al capo 11), sebbene il giudice dell'assoluzione avesse escluso la fittizietà della intestazione alla luce del fatto che ogni iniziativa assunta dal MOLLICA in quel contesto societario era da inquadrarsi in un rapporto di subordinazione/dipendenza rispetto a terzi, ha censurato il giudizio espresso dalla corte territoriale che aveva ritenuto di richiamare gli elementi valorizzati dal giudice della cautela affermando che essi non erano stati smentiti in sede di giudizio, essendo, l'esito assolutorio, dipeso da una fisiologica, diversa interpretazione giuridica degli stessi elementi, giudizio questo censurato nella sentenza rescindente. All’esito del giudizio di rinvio, la corte territoriale, dopo avere ricapitolato i principi che regolano la materia, ha accolto la domanda riparatoria limitatamente al danno da privazione della libertà, liquidando la somma dovuta mediante criterio “aritmetico”. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc.pen. Nello specifico, si lamenta come la corte territoriale, in veste di giudice del rinvio, abbia disatteso il vincolo conformativo imposto dalla sentenza rescindente. Il giudice del rinvio avrebbe infatti proceduto ad una rinnovata valutazione del quadro indiziario, in violazione della valutazione circoscritta alla verifica della sussistenza di condotte extraprocessuali idonee ad escludere il diritto alla riparazione, così come delimitata dal Giudice rescindente, e sovrapponendosi dunque indebitamente al Giudice della cognizione. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge relativa all’art. 314 cod.proc.pen. 3 La Corte d’appello avrebbe infatti omesso di valutare dati oggettivi, costituiti dalla contiguità colposa del MO con altri soggetti indagati, dalla gestione di fatto della società “EUROFIORI s.r.l.” e dalla condotta elusiva al momento della esecuzione della misura cautelare, idonei una condotta complessiva dell’imputato che, pur non penalmente rilevante, avrebbe tuttavia concorso a generare l’apparenza delittuosa, giustificando dunque la successiva adozione della misura cautelare. Tali circostanze, avrebbero di fatto vanificato l’eventuale funzione riparatoria sottesa al riconoscimento di tale indennizzo, e ne avrebbero dissolto la relativa ratio sottesa. 3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si censura il vizio motivazionale in ordine al parziale accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice del rinvio avrebbe infatti aderito in via del tutto automatica a quanto stabilito in sede rescindente, senza tuttavia specificare il perimetro entro il quale tale adesione si sarebbe verificata, mancando tuttavia di porre in essere un riesame nel merito, come richiesto dalla sentenza di annullamento. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. La difesa di MO ha depositato memoria con cui chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. La corte territoriale ha compiuto un duplice errore: ha del tutto eluso il giudizio che era demandatole dalla sentenza rescindente ed ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in forza di un automatismo che è contrario ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. È sufficiente leggere l’ordinanza impugnata là dove ripercorre la vicenda processuale del MO a pag. 3, e, poi, richiama, a pag. 4, i provvedimenti cautelare emessi nei suoi confronti, indi, dopo avere premesso, al § 10, i principi che regolano la riparazione dell’ingiusta detenzione, al successivo § 11, si limita a dire: “visti i principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio e gli argomenti posti a fondamento della sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Roma, ritiene che non sussistano elementi per riconoscere in capo al MO una condotta extraprocessuale gravemente negligente tale da aver dato causa alla misura cautelare applicata e alla sua successiva esecuzione”. Come evidenziato anche dal Procuratore generale, la Corte di appello ha sostanzialmente riconosciuto il diritto all'indennizzo dall'assoluzione per i reati contestati in modo automatico, senza verificare l’incidenza del comportamento del MO rispetto alla causazione dell'evento dell'applicazione della misura e senza considerare che la condotta colposa rilevante ai fini del diniego dell’indennizzo può 4 essere anche “tesa ad altri risultati” nella prospettiva delineata dalle Sezioni Unite in materia. Con recente e condivisa pronuncia, Questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024, dep. 2025) ha escluso ogni automatismo tra pronunzia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa riparazione, in quanto non corrisponde alla voluntas legis (art. 314 cod.proc. pen.) essendo l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». Nel sistema delineato dagli artt. 314 cod.proc.pen., il compito del giudice della riparazione è la individuazione, ove ne ricorrano eventualmente gli estremi, di eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertà personale (S.U. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) e deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituisce compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. L’ordinanza impugnata, che ha riconosciuto il diritto alla riparazione in forza degli argomenti posti a base della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, da cui ha tratto l’affermata assenza di elementi per riconoscere in capo al MO una condotta tale da avere dato causa alla detenzione, va annullata, sussistendo i vizi denunciati dalla parte ricorrente, con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame nel quale, escluso ogni automatismo, dovrà compiere la valutazione che già la precedente sentenza di annullamento aveva demandato al giudice della riparazione e che l’ordinanza impugnata non ha compiuto. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le Parti quanto al giudizio di legittimità. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA AC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva nell’interesse di MO con la quale si chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 1. Con ordinanza in data 8 luglio 2025 la Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 455/2025, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da MO IC NT in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 28/01/2015 al 11/12/2015 in forza dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 15/12/2014, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, commesso avvalendosi del metodo mafioso di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 12-quinquies D.L. 306/92 e 7 D.L. 152/91 (Capo 5 e Capo 11), imputazioni rispetto alle quali era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Roma, in data 01/03/2021, perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al Capo 11), e per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui al Capo 5), con pronuncia divenuta definitiva in data 07/11/2023, a seguito del rigetto dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica, da parte della Corte d’appello di Roma. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4235 Anno 2026 Presidente: AC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 14/01/2026 2 2. La sentenza rescindente aveva annullato l’ordinanza quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio, tenuto conto che l’autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione, e che il giudizio in ordine al comportamento ostativo alla riparazione non era stato correttamente formulato non potendo essere valutati, in termini di causa sinergica rispetto alla detenzione ingiustamente subita da un soggetto, comportamenti di terzi, quanto al capo 5) e, quanto all'intestazione delle quote societarie di EUROFIORI s.r.l., di cui al capo 11), sebbene il giudice dell'assoluzione avesse escluso la fittizietà della intestazione alla luce del fatto che ogni iniziativa assunta dal MOLLICA in quel contesto societario era da inquadrarsi in un rapporto di subordinazione/dipendenza rispetto a terzi, ha censurato il giudizio espresso dalla corte territoriale che aveva ritenuto di richiamare gli elementi valorizzati dal giudice della cautela affermando che essi non erano stati smentiti in sede di giudizio, essendo, l'esito assolutorio, dipeso da una fisiologica, diversa interpretazione giuridica degli stessi elementi, giudizio questo censurato nella sentenza rescindente. All’esito del giudizio di rinvio, la corte territoriale, dopo avere ricapitolato i principi che regolano la materia, ha accolto la domanda riparatoria limitatamente al danno da privazione della libertà, liquidando la somma dovuta mediante criterio “aritmetico”. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc.pen. Nello specifico, si lamenta come la corte territoriale, in veste di giudice del rinvio, abbia disatteso il vincolo conformativo imposto dalla sentenza rescindente. Il giudice del rinvio avrebbe infatti proceduto ad una rinnovata valutazione del quadro indiziario, in violazione della valutazione circoscritta alla verifica della sussistenza di condotte extraprocessuali idonee ad escludere il diritto alla riparazione, così come delimitata dal Giudice rescindente, e sovrapponendosi dunque indebitamente al Giudice della cognizione. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge relativa all’art. 314 cod.proc.pen. 3 La Corte d’appello avrebbe infatti omesso di valutare dati oggettivi, costituiti dalla contiguità colposa del MO con altri soggetti indagati, dalla gestione di fatto della società “EUROFIORI s.r.l.” e dalla condotta elusiva al momento della esecuzione della misura cautelare, idonei una condotta complessiva dell’imputato che, pur non penalmente rilevante, avrebbe tuttavia concorso a generare l’apparenza delittuosa, giustificando dunque la successiva adozione della misura cautelare. Tali circostanze, avrebbero di fatto vanificato l’eventuale funzione riparatoria sottesa al riconoscimento di tale indennizzo, e ne avrebbero dissolto la relativa ratio sottesa. 3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si censura il vizio motivazionale in ordine al parziale accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice del rinvio avrebbe infatti aderito in via del tutto automatica a quanto stabilito in sede rescindente, senza tuttavia specificare il perimetro entro il quale tale adesione si sarebbe verificata, mancando tuttavia di porre in essere un riesame nel merito, come richiesto dalla sentenza di annullamento. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. La difesa di MO ha depositato memoria con cui chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. La corte territoriale ha compiuto un duplice errore: ha del tutto eluso il giudizio che era demandatole dalla sentenza rescindente ed ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in forza di un automatismo che è contrario ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. È sufficiente leggere l’ordinanza impugnata là dove ripercorre la vicenda processuale del MO a pag. 3, e, poi, richiama, a pag. 4, i provvedimenti cautelare emessi nei suoi confronti, indi, dopo avere premesso, al § 10, i principi che regolano la riparazione dell’ingiusta detenzione, al successivo § 11, si limita a dire: “visti i principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio e gli argomenti posti a fondamento della sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Roma, ritiene che non sussistano elementi per riconoscere in capo al MO una condotta extraprocessuale gravemente negligente tale da aver dato causa alla misura cautelare applicata e alla sua successiva esecuzione”. Come evidenziato anche dal Procuratore generale, la Corte di appello ha sostanzialmente riconosciuto il diritto all'indennizzo dall'assoluzione per i reati contestati in modo automatico, senza verificare l’incidenza del comportamento del MO rispetto alla causazione dell'evento dell'applicazione della misura e senza considerare che la condotta colposa rilevante ai fini del diniego dell’indennizzo può 4 essere anche “tesa ad altri risultati” nella prospettiva delineata dalle Sezioni Unite in materia. Con recente e condivisa pronuncia, Questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024, dep. 2025) ha escluso ogni automatismo tra pronunzia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa riparazione, in quanto non corrisponde alla voluntas legis (art. 314 cod.proc. pen.) essendo l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». Nel sistema delineato dagli artt. 314 cod.proc.pen., il compito del giudice della riparazione è la individuazione, ove ne ricorrano eventualmente gli estremi, di eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertà personale (S.U. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) e deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituisce compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. L’ordinanza impugnata, che ha riconosciuto il diritto alla riparazione in forza degli argomenti posti a base della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, da cui ha tratto l’affermata assenza di elementi per riconoscere in capo al MO una condotta tale da avere dato causa alla detenzione, va annullata, sussistendo i vizi denunciati dalla parte ricorrente, con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame nel quale, escluso ogni automatismo, dovrà compiere la valutazione che già la precedente sentenza di annullamento aveva demandato al giudice della riparazione e che l’ordinanza impugnata non ha compiuto. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le Parti quanto al giudizio di legittimità. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA AC