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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 23567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23567 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
upt-6' il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO cha concluso chiedendo V t NT A udito il nsore a Co Penale Sent. Sez. 5 Num. 23567 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 02/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, sul ricorso del Pubblico Ministero e sull'appello incidentale dell'imputato, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto quest'ultimo da tutte le imputazioni, ha ritenuto responsabile il ricorrente, n.q. di amministratore unico della Adua s.r.l. dal 14 gennaio 2010 al 13 maggio 2013, del solo reato di cui all'art. 223, commi 1 e 2, n.2, I.fall. per aver omesso, sistematicamente a far data dall'anno di imposta 2007 e con continuità, il pagamento di debiti tributari e previdenziali delle società, così ponendo in essere operazioni dolose per effetto delle quali aveva cagionato il fallimento della predetta società dichiarato il 22 febbraio 2018. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per essazione l'imputato ) articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta, reiterando un motivo già posto a fondamento dell'appello incidentale, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine all'omessa pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto attesa l'insanabile nullità della procedura fallimentare culminata con sentenza di fallimento. Deduce che la procedura fallimentare è iniziata e si è poi svolta in epoca successiva al decesso dell'ultimo amministratore in carica e, quindi, quando la società era priva di un legale rappresentante. La notifica del ricorso introduttivo sarebbe quindi da considerarsi inesistente (o radicalmente nulla) e così anche, di conseguenza, la sentenza che ha definito un rapporto processuale in realtà mai nato. Tale inesistenza, da ravvisarsi nel fatto che la società era priva di amministratore in quanto deceduto prima dell'inizio della procedura fallimentare, comporterebbe dunque l'insussistenza del reato fallimentare o quantomeno — si chiede in subordine — la sospensione del processo. Il difensore dell'imputato, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale formulate nella requisitoria scritta, precisa in ogni caso che non è stata mai effettuata alcuna notifica tramite PEC alla società e ciò per il semplice fatto che l'indirizzo PEC "aduasrl@farubapec.it " - che a pag. 5 dell'istanza di fallimento datata 9/10/2017 la banca afferma essere quello della società interessata - in realtà era stato dichiarato "cessato" già nel gennaio 2017 con provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese, come si evincerebbe dall'ultima pagina della visura camerale allegata dalla stessa banca Mediocredito Italiano Spa acquisita nel corso del giudizio penale di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'articolo 479 cod. proc. pen. in ordine alla mancata sospensione del dibattimento atteso che la decisione sull'esistenza del reato dipenderebbe dalla risoluzione di una 1.1 controversia civile, concerne la nullità della procedura fallimentare, di particolare complessità) in parte qua, la sentenza, ad avviso della ricorrente, sarebbe anche manifestamente illogica avendo ritenuto erroneamente il procedimento civile già definito nonostante questo sia ancora pendente presso la Corte d'appello di Roma con udienza fissata al 26/10/2023. Sottolinea, in ultimo, l'inconfutabilità del fatto che la decisione sull'esistenza del reato imputato al ES dipenda dalla risoluzione di una controversia civile di particolare complessità e che per tale motivo «il dibattimento andava - e va - sospeso ai sensi dell'art. 479 c.p.p.». 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato non effettivo amministratore della società ma mero prestanome (per il periodo 2010/2013) e non responsabile di alcuna delle condotte imputate poste in essere in epoche nelle quali egli non rivestiva alcun ruolo nella compagine societaria. 2.4. Con l'ultimo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'errore della legge penale in relazione al riconoscimento dell'elemento psicologico in capo al ricorrente non essendo possibile comprendere, dalla stringata motivazione della Corte d'appello, per quale motivo sia stato ritenuto sussistente il dolo in capo all'imputato, CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ferma all'esito della decisione delle Sezioni Unite del 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale in quanto trattasi di provvedimento giurisdizionale richiamato dalla fattispecie penale. Essa, dunque, come si legge in motivazione, «vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale implicata dalla fattispecie». Precisano le Sezioni Unite che «quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge». Ne deriva, che «se l'atto giuridico è un provvedimento legislativo, richiamato, come spesso accade, in una fattispecie 2 penale, non potendo il giudice disapplicare la legge (art. 101 secondo comma Cost.), esso può essere sindacato solo in quanto se ne ravvisi un possibile contrasto con parametri costituzionali, abilitandosi in tal caso il giudice (salva la percorribilità di una interpretazione costituzionalmente orientata) a sollevare incidente di costituzionalità (art. 1 I. cost. 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 I. 11 marzo 1953, n. 87). Se si tratta di un provvedimento amministrativo, esso può essere incidentalmente sindacato dal giudice penale, in quanto illegittimo, come quando è la sua inosservanza a costituire reato, [...] esclusa ogni rivalutazione dei presupposti di fatto assunti a base del provvedimento [...]. Se elemento della fattispecie è un atto negoziale privato [...] il giudice penale può escludere l'illiceità del fatto solo in presenza di un negozio nullo, ad esempio perché avente causa illecita, dato che in tal caso la relativa obbligazione non è idonea, in assoluto, a produrre effetti giuridici, e quindi nemmeno una condotta incriminabile, non bastando che esso sia solo annullabile, dovendo il negozio ritenersi produttivo di effetti giuridici fino a che esso non sia annullato dal giudice civile. [...] Nel caso, poi, che, come nella specie, si tratti di un provvedimento giudiziale, il giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza dell'atto e la sua validità formale [...] perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitività, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale)». La sentenza di fallimento, dunque, non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per gli eventuali errori, evidenziati nel ricorso per cui è causa, commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, errori da farsi valere nella sede loro propria, costituita dal reclamo avverso la pronunzia del Tribunale fallimentare da proporsi dinanzi alla Corte d'appello, «ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. b) cod.proc.pen.» (Sez. U, Niccoli, Rv. 239399-01. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, quando lo "status di fallito" sia sub iudice il giudice penale, pur non trattandosi propriamente di una questione pregiudiziale, ha la facoltà di disporre, ex art. 479 cod. proc. pen., la sospensione del dibattimento, alle condizioni ivi previste, ma l'imputato è tenuto «a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.» (da ultimo ed ex multis, Sez. 5, 3 n. 8607 del 16/12/2011, dep. 2012, Tombini, Rv. 251950 - 01). Nella specie, però, si osserva nella sentenza qui impugnata, sia che tale onere non era stato assolto avendo il giudice civile già definito la questione ritenendo che in materia non si verteva in tema di inesistenza della sentenza, bensì al più di nullità della stessa e che, quindi, la relativa domanda avrebbe dovuto essere formulata dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 18 I. fall., sia che nell'appello, proposto quindi dinanzi al giudice civile, il ricorrente aveva reiterato la medesima censura proposta in primo grado confondendo i concetti di inesistenza e nullità della sentenza di fallimento e individuando inesattamente, nel legale rappresentante e non nella società, il soggetto legittimato passivo del rapporto di processuale. Tale ragione della decisione non è stata contestata e il ricorrente si è limitato genericamente a ribadire l'opportunità della sospensione. La sentenza impugnata, dunque, fornisce un'argomentazione del tutto coerente e il relativo motivo di censura deve dunque ritenersi manifestamente infondato. 3. E' invece infondato il terzo motivo di ricorso. L'imputato, condannato per il reato di determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, risulta avere ricoperto la carica di amministratore unico della fallita dal 14 gennaio 2010 al 13 maggio 2013. Al medesimo viene addebitato di avere, sistematicamente, nel periodo in cui ha rivestito la carica, omesso di provvedere al pagamento dei debiti tributari e previdenziali facenti capo alla società, così determinandone il fallimento. Orbene, deve innanzitutto ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che l'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall. prevede due autonome fattispecie criminose: entrambe hanno riguardo alla condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento ed esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile per l'impresa che dipende non direttamente dalla distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante una pluralità di atti (appunto "un'operazione"), determinati il fallimento. Come chiarito da questa Corte di legittimità le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono ricomprendersi in esse anche il mancato versamento, con carattere di sistematicità, dei debiti tributari e dei contributi previdenziali che aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dei creditori, rende prevedibile il conseguente dissesto della società, fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non 4 giustificabile in termini di interesse per l'impresa». (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; Sez. 5, n. 12426 del 2014, Beretta, Rv. 259997 - 01; Sez. 5, n. 29586 del 2014, Belleri, Rv. 260492 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 2014, Prandini, Rv. 261684 - 01; Sez. 5, n. 15281 del 2017, Bottigliari, Rv. 270046 - 01; Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). La fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto previsto dall'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Orbene, nella vicenda per cui è causa, il ricorrente in primo luogo assume la propria estraneità rispetto alla condotta causativa del dissesto e deduce che il debito fiscale, iniziatosi a formare già nel 2009, era diminuito nel periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore. Tale assunto, però, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non trova riscontro in quanto evidenziato puntualmente nella sentenza impugnata che, in parte qua, viene contestata genericamente senza che risultino elementi contrari e specifici che consentano di ritenere travisate le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. La Corte d'appello, infatti, ha sottolineato che «l'esatta lettura .dei documenti dell'Agenzia delle entrate quale si ricava anche solamente dal dato costituito dall'importo complessivo dei tributi della fallita non pagati dal 2009 al 2017, pari a euro 5.556.212,25, rende corretto quanto evidenziato dal Pubblico Ministero ovvero che buona parte di tale somma si era formata nel periodo in cui il ES aveva ricoperto la carica di amministratore della Adua srl» e che « il rilevante importo dei tributi non pagati nel corso di due soli anni (oltre quattro milioni di euro) rendeva evidente, a ben vedere sin dagli anni 2010 e 2011 il perfezionarsi e poi l'aggravarsi dell'irreversibile stato di dissesto della società» e ciò anche in considerazione che dalla relazione del curatore non risultano né poste attive, né cespiti patrimoniali, né libri contabili. Inesatta — precisa poi correttamente la Corte — è la doglianza secondo cui la responsabilità per il reato per cui è causa dovrebbe ricadere esclusivamente sull'ultimo amministratore della fallita e ciò in quanto il reato addebitato all'imputato è reato di evento costituito dallo stato di dissesto determinativo del fallimento. Tale motivazione non presenta alcuna manifesta illogicità e le doglianze proposte sono dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito. 5 Parimenti meramente assertivo è l'assunto secondo cui l'imputato sarebbe stato una mera "testa di legno" nei tre anni in cui ha coperto la carica di amministratore formale ed esso viene peraltro smentito proprio da quanto dedotto dal ricorrente a sua discolpa là dove evidenzia che nel periodo in cui ha amministrato la società il debito si sarebbe ridotto. Tale affermazione, infatti, mette in risalto la circostanza che l'imputato non era all'oscuro delle vicende societarie, ma pienamente consapevole di esse. In merito a siffatta censura corretto ed esaustivo è poi il rilievo della Corte d'appello in ordine alla mancanza di prova della natura meramente formale dell'incarico non avendo il ricorrente neanche indicato chi sarebbe stato l'amministratore di fatto negli anni in cui egli ha ricoperto il ruolo di amministratore formale. 3. Il quarto motivo di ricorso si appunta sull'elemento soggettivo del reato. Le due ipotesi criminose di cui all' art. 223, comma 2, n. 2, L. fall. che non presentano, come si è visto, sostanziali differenze dal punto di vista oggettivo, divergono, invece, quanto all' elemento soggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente e il dolo è specifico, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose (che è la fattispecie criminosa per cui è causa) il fallimento è la conseguenza della condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena, Rv. 184359). Il dolo, dunque, è generico. La Corte d'appello ha tenuto ben presente siffatta distinzione e ha sottolineato che l'entità dell'evasione fiscale, la sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali, l'accumularsi dei debiti contratti, il protrarsi di tale condotta per numerose annualità consecutive, la mancanza di poste attive e di cespiti patrimoniali rendevano evidente che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, che aveva condotto a un'esposizione fortissima, era stato il frutto di una consapevole scelta ges .tionale attuata sin dall'inizio dell'attività societaria e protratta fino al fallimento. Corretta è dunque, alla luce dei principi dianzi riportati la qualificazione di dolosa data al protratto, sistematico e esteso inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società. /i , Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 2 febbraio 2024 9i j. Il Conigliere e tensore A na Ma9 r 04A,I/\;3 Corte Sunrcrnadi Cassazione Stz. VA Penale ncelleria Roma, h '2024'
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
upt-6' il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO cha concluso chiedendo V t NT A udito il nsore a Co Penale Sent. Sez. 5 Num. 23567 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 02/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, sul ricorso del Pubblico Ministero e sull'appello incidentale dell'imputato, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto quest'ultimo da tutte le imputazioni, ha ritenuto responsabile il ricorrente, n.q. di amministratore unico della Adua s.r.l. dal 14 gennaio 2010 al 13 maggio 2013, del solo reato di cui all'art. 223, commi 1 e 2, n.2, I.fall. per aver omesso, sistematicamente a far data dall'anno di imposta 2007 e con continuità, il pagamento di debiti tributari e previdenziali delle società, così ponendo in essere operazioni dolose per effetto delle quali aveva cagionato il fallimento della predetta società dichiarato il 22 febbraio 2018. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per essazione l'imputato ) articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta, reiterando un motivo già posto a fondamento dell'appello incidentale, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine all'omessa pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto attesa l'insanabile nullità della procedura fallimentare culminata con sentenza di fallimento. Deduce che la procedura fallimentare è iniziata e si è poi svolta in epoca successiva al decesso dell'ultimo amministratore in carica e, quindi, quando la società era priva di un legale rappresentante. La notifica del ricorso introduttivo sarebbe quindi da considerarsi inesistente (o radicalmente nulla) e così anche, di conseguenza, la sentenza che ha definito un rapporto processuale in realtà mai nato. Tale inesistenza, da ravvisarsi nel fatto che la società era priva di amministratore in quanto deceduto prima dell'inizio della procedura fallimentare, comporterebbe dunque l'insussistenza del reato fallimentare o quantomeno — si chiede in subordine — la sospensione del processo. Il difensore dell'imputato, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale formulate nella requisitoria scritta, precisa in ogni caso che non è stata mai effettuata alcuna notifica tramite PEC alla società e ciò per il semplice fatto che l'indirizzo PEC "aduasrl@farubapec.it " - che a pag. 5 dell'istanza di fallimento datata 9/10/2017 la banca afferma essere quello della società interessata - in realtà era stato dichiarato "cessato" già nel gennaio 2017 con provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese, come si evincerebbe dall'ultima pagina della visura camerale allegata dalla stessa banca Mediocredito Italiano Spa acquisita nel corso del giudizio penale di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'articolo 479 cod. proc. pen. in ordine alla mancata sospensione del dibattimento atteso che la decisione sull'esistenza del reato dipenderebbe dalla risoluzione di una 1.1 controversia civile, concerne la nullità della procedura fallimentare, di particolare complessità) in parte qua, la sentenza, ad avviso della ricorrente, sarebbe anche manifestamente illogica avendo ritenuto erroneamente il procedimento civile già definito nonostante questo sia ancora pendente presso la Corte d'appello di Roma con udienza fissata al 26/10/2023. Sottolinea, in ultimo, l'inconfutabilità del fatto che la decisione sull'esistenza del reato imputato al ES dipenda dalla risoluzione di una controversia civile di particolare complessità e che per tale motivo «il dibattimento andava - e va - sospeso ai sensi dell'art. 479 c.p.p.». 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato non effettivo amministratore della società ma mero prestanome (per il periodo 2010/2013) e non responsabile di alcuna delle condotte imputate poste in essere in epoche nelle quali egli non rivestiva alcun ruolo nella compagine societaria. 2.4. Con l'ultimo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'errore della legge penale in relazione al riconoscimento dell'elemento psicologico in capo al ricorrente non essendo possibile comprendere, dalla stringata motivazione della Corte d'appello, per quale motivo sia stato ritenuto sussistente il dolo in capo all'imputato, CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ferma all'esito della decisione delle Sezioni Unite del 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale in quanto trattasi di provvedimento giurisdizionale richiamato dalla fattispecie penale. Essa, dunque, come si legge in motivazione, «vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale implicata dalla fattispecie». Precisano le Sezioni Unite che «quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge». Ne deriva, che «se l'atto giuridico è un provvedimento legislativo, richiamato, come spesso accade, in una fattispecie 2 penale, non potendo il giudice disapplicare la legge (art. 101 secondo comma Cost.), esso può essere sindacato solo in quanto se ne ravvisi un possibile contrasto con parametri costituzionali, abilitandosi in tal caso il giudice (salva la percorribilità di una interpretazione costituzionalmente orientata) a sollevare incidente di costituzionalità (art. 1 I. cost. 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 I. 11 marzo 1953, n. 87). Se si tratta di un provvedimento amministrativo, esso può essere incidentalmente sindacato dal giudice penale, in quanto illegittimo, come quando è la sua inosservanza a costituire reato, [...] esclusa ogni rivalutazione dei presupposti di fatto assunti a base del provvedimento [...]. Se elemento della fattispecie è un atto negoziale privato [...] il giudice penale può escludere l'illiceità del fatto solo in presenza di un negozio nullo, ad esempio perché avente causa illecita, dato che in tal caso la relativa obbligazione non è idonea, in assoluto, a produrre effetti giuridici, e quindi nemmeno una condotta incriminabile, non bastando che esso sia solo annullabile, dovendo il negozio ritenersi produttivo di effetti giuridici fino a che esso non sia annullato dal giudice civile. [...] Nel caso, poi, che, come nella specie, si tratti di un provvedimento giudiziale, il giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza dell'atto e la sua validità formale [...] perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitività, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale)». La sentenza di fallimento, dunque, non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per gli eventuali errori, evidenziati nel ricorso per cui è causa, commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, errori da farsi valere nella sede loro propria, costituita dal reclamo avverso la pronunzia del Tribunale fallimentare da proporsi dinanzi alla Corte d'appello, «ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. b) cod.proc.pen.» (Sez. U, Niccoli, Rv. 239399-01. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, quando lo "status di fallito" sia sub iudice il giudice penale, pur non trattandosi propriamente di una questione pregiudiziale, ha la facoltà di disporre, ex art. 479 cod. proc. pen., la sospensione del dibattimento, alle condizioni ivi previste, ma l'imputato è tenuto «a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.» (da ultimo ed ex multis, Sez. 5, 3 n. 8607 del 16/12/2011, dep. 2012, Tombini, Rv. 251950 - 01). Nella specie, però, si osserva nella sentenza qui impugnata, sia che tale onere non era stato assolto avendo il giudice civile già definito la questione ritenendo che in materia non si verteva in tema di inesistenza della sentenza, bensì al più di nullità della stessa e che, quindi, la relativa domanda avrebbe dovuto essere formulata dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 18 I. fall., sia che nell'appello, proposto quindi dinanzi al giudice civile, il ricorrente aveva reiterato la medesima censura proposta in primo grado confondendo i concetti di inesistenza e nullità della sentenza di fallimento e individuando inesattamente, nel legale rappresentante e non nella società, il soggetto legittimato passivo del rapporto di processuale. Tale ragione della decisione non è stata contestata e il ricorrente si è limitato genericamente a ribadire l'opportunità della sospensione. La sentenza impugnata, dunque, fornisce un'argomentazione del tutto coerente e il relativo motivo di censura deve dunque ritenersi manifestamente infondato. 3. E' invece infondato il terzo motivo di ricorso. L'imputato, condannato per il reato di determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, risulta avere ricoperto la carica di amministratore unico della fallita dal 14 gennaio 2010 al 13 maggio 2013. Al medesimo viene addebitato di avere, sistematicamente, nel periodo in cui ha rivestito la carica, omesso di provvedere al pagamento dei debiti tributari e previdenziali facenti capo alla società, così determinandone il fallimento. Orbene, deve innanzitutto ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che l'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall. prevede due autonome fattispecie criminose: entrambe hanno riguardo alla condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento ed esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile per l'impresa che dipende non direttamente dalla distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante una pluralità di atti (appunto "un'operazione"), determinati il fallimento. Come chiarito da questa Corte di legittimità le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono ricomprendersi in esse anche il mancato versamento, con carattere di sistematicità, dei debiti tributari e dei contributi previdenziali che aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dei creditori, rende prevedibile il conseguente dissesto della società, fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non 4 giustificabile in termini di interesse per l'impresa». (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; Sez. 5, n. 12426 del 2014, Beretta, Rv. 259997 - 01; Sez. 5, n. 29586 del 2014, Belleri, Rv. 260492 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 2014, Prandini, Rv. 261684 - 01; Sez. 5, n. 15281 del 2017, Bottigliari, Rv. 270046 - 01; Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). La fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto previsto dall'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Orbene, nella vicenda per cui è causa, il ricorrente in primo luogo assume la propria estraneità rispetto alla condotta causativa del dissesto e deduce che il debito fiscale, iniziatosi a formare già nel 2009, era diminuito nel periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore. Tale assunto, però, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non trova riscontro in quanto evidenziato puntualmente nella sentenza impugnata che, in parte qua, viene contestata genericamente senza che risultino elementi contrari e specifici che consentano di ritenere travisate le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. La Corte d'appello, infatti, ha sottolineato che «l'esatta lettura .dei documenti dell'Agenzia delle entrate quale si ricava anche solamente dal dato costituito dall'importo complessivo dei tributi della fallita non pagati dal 2009 al 2017, pari a euro 5.556.212,25, rende corretto quanto evidenziato dal Pubblico Ministero ovvero che buona parte di tale somma si era formata nel periodo in cui il ES aveva ricoperto la carica di amministratore della Adua srl» e che « il rilevante importo dei tributi non pagati nel corso di due soli anni (oltre quattro milioni di euro) rendeva evidente, a ben vedere sin dagli anni 2010 e 2011 il perfezionarsi e poi l'aggravarsi dell'irreversibile stato di dissesto della società» e ciò anche in considerazione che dalla relazione del curatore non risultano né poste attive, né cespiti patrimoniali, né libri contabili. Inesatta — precisa poi correttamente la Corte — è la doglianza secondo cui la responsabilità per il reato per cui è causa dovrebbe ricadere esclusivamente sull'ultimo amministratore della fallita e ciò in quanto il reato addebitato all'imputato è reato di evento costituito dallo stato di dissesto determinativo del fallimento. Tale motivazione non presenta alcuna manifesta illogicità e le doglianze proposte sono dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito. 5 Parimenti meramente assertivo è l'assunto secondo cui l'imputato sarebbe stato una mera "testa di legno" nei tre anni in cui ha coperto la carica di amministratore formale ed esso viene peraltro smentito proprio da quanto dedotto dal ricorrente a sua discolpa là dove evidenzia che nel periodo in cui ha amministrato la società il debito si sarebbe ridotto. Tale affermazione, infatti, mette in risalto la circostanza che l'imputato non era all'oscuro delle vicende societarie, ma pienamente consapevole di esse. In merito a siffatta censura corretto ed esaustivo è poi il rilievo della Corte d'appello in ordine alla mancanza di prova della natura meramente formale dell'incarico non avendo il ricorrente neanche indicato chi sarebbe stato l'amministratore di fatto negli anni in cui egli ha ricoperto il ruolo di amministratore formale. 3. Il quarto motivo di ricorso si appunta sull'elemento soggettivo del reato. Le due ipotesi criminose di cui all' art. 223, comma 2, n. 2, L. fall. che non presentano, come si è visto, sostanziali differenze dal punto di vista oggettivo, divergono, invece, quanto all' elemento soggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente e il dolo è specifico, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose (che è la fattispecie criminosa per cui è causa) il fallimento è la conseguenza della condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena, Rv. 184359). Il dolo, dunque, è generico. La Corte d'appello ha tenuto ben presente siffatta distinzione e ha sottolineato che l'entità dell'evasione fiscale, la sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali, l'accumularsi dei debiti contratti, il protrarsi di tale condotta per numerose annualità consecutive, la mancanza di poste attive e di cespiti patrimoniali rendevano evidente che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, che aveva condotto a un'esposizione fortissima, era stato il frutto di una consapevole scelta ges .tionale attuata sin dall'inizio dell'attività societaria e protratta fino al fallimento. Corretta è dunque, alla luce dei principi dianzi riportati la qualificazione di dolosa data al protratto, sistematico e esteso inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società. /i , Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 2 febbraio 2024 9i j. Il Conigliere e tensore A na Ma9 r 04A,I/\;3 Corte Sunrcrnadi Cassazione Stz. VA Penale ncelleria Roma, h '2024'