CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 559/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via S.lucia 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001057565000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02480202300001297000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420230005156363000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190010644045000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190012837229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190012837229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420200010019817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210005033174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420220001882477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 617/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Brindisi avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202300001297000 notificata in data 15.05.2024, l'intimazione di pagamento n.02420243001057565000 notificata in data 15.05.2024 e la cartella di pagamento n.02420230005156363000 notificata in data 15.05.2024.
2. Si costituisce in giudizio, resistendo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
3. All'esito dell'udienza la causa è decisa contestualmente come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deduce parte ricorrente la nullità delle cartelle sottese ai primi due atti impugnati, tutte relative a tasse automobilistiche (cartella n.02420190010644045000, relativa a tassa automobilistica del 2013 per €453,35, notificata il 21/11/2021, cartella n.02420190012837229000 relativa a tassa automobilistica del 2014 per
€535,75 notificata il 05/10/2021, cartella n.024202010019817000 relativa a tassa automobilistica del 2015 per €48,89 notificata il 14/02/2022, cartella n.02420210005033174000 relativa a tassa automobilistica del
2016 per €481,98 notificata l'08/11/2022, cartella n. 02420220001882477000 relativa a tassa automobilistica del 2017 per €761,19 notificata l'08/11/2022, per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
2. Deduce, inoltre, che la pretesa creditoria contenuta negli atti impugnati è illegittima in quanto il presunto diritto di credito vantato dall'Ente Impositore Regione Puglia è prescritto per decorso del termine previsto dalla legge. Rileva che, ai sensi dell'art. 5 D.L. n.953 del 1982, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Osserva che, quand'anche si ritenesse effettivamente eseguita la notifica dell'avviso di accertamento, come indicata negli atti impugnati, in ogni caso le cartelle di pagamento impugnate o sottese agli atti impugnati sono state notificate successivamente alla maturazione dell'ulteriore termine triennale di prescrizione e, pertanto, il diritto di credito dell'ente è prescritto con conseguente decadenza dell'agente della riscossione dall'esercizio dell'azione di riscossione.
3.Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte adita, in ragione della competenza che si assume radicata in Bari, sede dell'ente impositore. A tal proposito si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, trattandosi di impugnazione degli atti di riscossione,
è competente l'organo giudiziario provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione (Cass. n. 28064 del 31/10/2019).
4. Passando all'esame delle doglianze, da trattare unitariamente in ragione dell'intima connessione, si osserva che parte ricorrente si limita a contestare la notifica degli atti di accertamento presupposti, ma non delle cartelle esattoriali emesse a seguito dei medesimi e costituenti atti presupposti rispetto al fermo e all'intimazione oggetto di impugnazione (e, d'altra parte, la convenuta ha prodotto le relate costituenti prova della notifica delle cartelle medesime nelle date rispettivamente indicate).
4.1. Stante l'incontroversa avvenuta notifica delle cartelle nelle date indicate, non rileva l'eventuale termine prescrizionale maturato tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica delle cartelle, poiché le stesse non risultano impugnate nei termini, con conseguente irretrattabilità del credito tributario cui gli atti si riferiscono e impossibilità di far valere qualsiasi evento estintivo del credito.
4.2. Per quanto riguarda invece il termine decorso dopo le date di notifica delle cartelle (da valutarsi fino alla data di notifica degli ulteriori atti impugnati, ad eccezione che per la cartella recante il credito fiscale relativo all'annualità 2018, pure impugnata) la prescrizione non può ritenersi maturata in ragione del mancato decorso del termine di cui all'art. 5 D.L. n.953 del 1982, maggiorato della sospensione ex artt. 67 e 68 d.l.
n. 78 2020, connessa al periodo emergenziale pandemico.
5.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato.
6. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Sezione I, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 559/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via S.lucia 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001057565000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02480202300001297000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420230005156363000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190010644045000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190012837229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190012837229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420200010019817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210005033174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420220001882477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 617/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Brindisi avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202300001297000 notificata in data 15.05.2024, l'intimazione di pagamento n.02420243001057565000 notificata in data 15.05.2024 e la cartella di pagamento n.02420230005156363000 notificata in data 15.05.2024.
2. Si costituisce in giudizio, resistendo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
3. All'esito dell'udienza la causa è decisa contestualmente come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deduce parte ricorrente la nullità delle cartelle sottese ai primi due atti impugnati, tutte relative a tasse automobilistiche (cartella n.02420190010644045000, relativa a tassa automobilistica del 2013 per €453,35, notificata il 21/11/2021, cartella n.02420190012837229000 relativa a tassa automobilistica del 2014 per
€535,75 notificata il 05/10/2021, cartella n.024202010019817000 relativa a tassa automobilistica del 2015 per €48,89 notificata il 14/02/2022, cartella n.02420210005033174000 relativa a tassa automobilistica del
2016 per €481,98 notificata l'08/11/2022, cartella n. 02420220001882477000 relativa a tassa automobilistica del 2017 per €761,19 notificata l'08/11/2022, per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
2. Deduce, inoltre, che la pretesa creditoria contenuta negli atti impugnati è illegittima in quanto il presunto diritto di credito vantato dall'Ente Impositore Regione Puglia è prescritto per decorso del termine previsto dalla legge. Rileva che, ai sensi dell'art. 5 D.L. n.953 del 1982, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Osserva che, quand'anche si ritenesse effettivamente eseguita la notifica dell'avviso di accertamento, come indicata negli atti impugnati, in ogni caso le cartelle di pagamento impugnate o sottese agli atti impugnati sono state notificate successivamente alla maturazione dell'ulteriore termine triennale di prescrizione e, pertanto, il diritto di credito dell'ente è prescritto con conseguente decadenza dell'agente della riscossione dall'esercizio dell'azione di riscossione.
3.Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte adita, in ragione della competenza che si assume radicata in Bari, sede dell'ente impositore. A tal proposito si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, trattandosi di impugnazione degli atti di riscossione,
è competente l'organo giudiziario provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione (Cass. n. 28064 del 31/10/2019).
4. Passando all'esame delle doglianze, da trattare unitariamente in ragione dell'intima connessione, si osserva che parte ricorrente si limita a contestare la notifica degli atti di accertamento presupposti, ma non delle cartelle esattoriali emesse a seguito dei medesimi e costituenti atti presupposti rispetto al fermo e all'intimazione oggetto di impugnazione (e, d'altra parte, la convenuta ha prodotto le relate costituenti prova della notifica delle cartelle medesime nelle date rispettivamente indicate).
4.1. Stante l'incontroversa avvenuta notifica delle cartelle nelle date indicate, non rileva l'eventuale termine prescrizionale maturato tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica delle cartelle, poiché le stesse non risultano impugnate nei termini, con conseguente irretrattabilità del credito tributario cui gli atti si riferiscono e impossibilità di far valere qualsiasi evento estintivo del credito.
4.2. Per quanto riguarda invece il termine decorso dopo le date di notifica delle cartelle (da valutarsi fino alla data di notifica degli ulteriori atti impugnati, ad eccezione che per la cartella recante il credito fiscale relativo all'annualità 2018, pure impugnata) la prescrizione non può ritenersi maturata in ragione del mancato decorso del termine di cui all'art. 5 D.L. n.953 del 1982, maggiorato della sospensione ex artt. 67 e 68 d.l.
n. 78 2020, connessa al periodo emergenziale pandemico.
5.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato.
6. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Sezione I, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.