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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 810/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Cirincione;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 ha proposto ricorso al fine di Parte_1 accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con il Controparte_3
in qualità di modello vivente, chiedendo l'inquadramento del suddetto rapporto nella
[...] quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., in analogia a quanto previsto dall' art. 3 dell' O.M. 17 gennaio 2000 n. 14, previa disapplicazione della normativa e delle delibere meglio specificate nell'atto introduttivo. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa come “modello vivente” presso
1 diversi licei artistici di Stato di (il “ ” ed il “ ), CP_2 Per_1 Persona_2 nonché presso l'Accademia di Belle Arti di , a decorrere dal 2002, con la stipula di una CP_2 serie di contratti di prestazione d'opera da svolgersi mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa connotati, a suo parere, dalle caratteristiche proprie del lavoro subordinato. Pertanto, ha chiesto, previa disapplicazione dell'O.M. 17 gennaio 2000 n. 14, in forza dell'art.36, co. 5 d.lgs. 165/2001, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito della reiterazione dei contratti di lavoro autonomo, richiedendo in forza dell'art. 28, co. 2, del d.lgs. 81/2015 la liquidazione di tale danno in misura pari a un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (cfr. ricorso).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini già esposti da questo stesso
Tribunale in diversa composizione (cfr., tra le altre, le sentenze allegate dalla ricorrente alle note del 25 agosto 2022).
Le modalità di reclutamento dei “modelli viventi” sono quelle definite dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000, emanata in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge n. 124/99. Quest'ultimo dispone che: “I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle
Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del All'onere derivante dallo svolgimento Controparte_4 della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano
2 stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma”.
L'Ordinanza Ministeriale 17 gennaio 2000, n. 14, a sua volta prevede, all'art. 3.1 (rubricato
“costituzione e disciplina del rapporto di lavoro”), che: “il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le Accademie di Belle Arti e con i Licei Artistici, si costituisce: A) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20 settimanali, per coloro che hanno una anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della Legge 124/99, pari a 5 anni o superiore, prestato come modello vivente, presso le Accademie di
Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato;
B) mediante contratto di prestazione d'opera, indipendentemente dal numero delle ore, per coloro che non hanno l'anzianità di servizio, come modello vivente, indicata alla precedente lett. a)”.
Come correttamente dedotto dalla ricorrente, dunque, esiste, presso le Accademie di Belle
Arti e presso i Licei Artistici dello Stato, un doppio canale di reclutamento dei “modelli viventi” che prevede la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20 settimanali, per coloro che hanno un'anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/99 pari a 5 anni o superiore, oppure, in difetto di tali presupposti, la stipula di contratti di prestazione d'opera.
Sennonché, una volta che il rapporto sia stato istituzionalizzato e canalizzato all'interno di un modello a carattere autonomo (co.co.co.), esso deve essere concretamente assoggettato alla disciplina che gli è propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Lo ricorda anche la Cassazione: “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento dei danno, alle condizioni
e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea" (Cass. n.
10951 dell'8.5.2018).
3 Nel caso di specie appare provato che la prestazione lavorativa della ricorrente abbia assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione.
Tanto, invero, può affermarsi sulla scorta della documentazione prodotta, dalla quale emerge chiaramente come la ricorrente sia stata sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale assunto a tempo determinato tanto con riferimento al contenuto della prestazione quanto alla relativa eterodirezione.
È pacifico, infatti, che la ricorrente fosse tenuta a rispettare gli orari imposti dalle esigenze didattiche, senza alcuna autonomia nel programmare e gestire il proprio orario di lavoro.
Ciò emerge con tutta evidenza dalla semplice lettura dei contratti stipulati tra le parti, i quali già prima facie dimostrano non soltanto una dettagliata calendarizzazione periodica dell'orario di lavoro in ossequio alle esigenze dei singoli professori di turno e delle varie classi, ma anche la tipologia della prestazione da rendere (figura modellata – figura disegnata).
Non può, quindi, seriamente negarsi che l'organizzazione scolastica fosse tale da svuotare del tutto di contenuto l'autonomia e l'organizzazione della prestazione lavorativa resa della
A ciò si aggiunga che quest'ultima attestava giornalmente la propria presenza in Pt_1 servizio sottoscrivendo appositi fogli firma controfirmati dal docente (cfr. allegati al ricorso).
I fatti appena considerati, evidenziando un sostanziale e pressoché totale assoggettamento gerarchico e disciplinare della ricorrente (anche, in punto di predeterminazione e controllo della quantità della prestazione resa, oltre che per quanto concerne il rispetto di specifici doveri di servizio), secondo questo giudice bastano per consentire un'operazione di riqualificazione del rapporto instaurato dalla lavoratrice presso i licei artistici e l' Accademia di Belle Arti di , per ciascuno dei periodi oggetto di causa, sotto il regime di un vero e CP_2 proprio rapporto di tipo subordinato.
In ordine alle conseguenze di tale accertamento, deve riconoscersi il diritto della lavoratrice
“al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5072/2016, hanno, al riguardo, affermato che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai
4 criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Sulla scorta di tale indirizzo interpretativo, non essendovi allegazioni specifiche o prove della sussistenza di alcun danno ulteriore rispetto a quello “presumibile” in ragione dell'abusiva reiterazione dei contratti impugnati, la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente va accolta nei limiti previsti dall'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010.
La natura di fatto subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti induce, infatti, a considerare i rapporti intercorsi fra le stesse, come successivi rapporti di lavoro subordinato a termine, che, reiterati dal 2002 in poi, devono ritenersi illegittimi per l'evidente superamento del limite massimo di 36 mesi stabilito dalla legge.
Per la quantificazione deve farsi riferimento alla fattispecie (pro tempore vigente) di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. 81/2015 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, sì da ritenersi conforme a legge la determinazione del risarcimento in misura corrispondente a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto avuto riguardo al corrispondente inquadramento di un dipendente a tempo determinato, tenendo conto della natura pubblica e della notevole consistenza occupazionale del datore di lavoro, nonché della lunga durata complessiva del rapporto (ventennale).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarato il diritto di alla Parte_1 riqualificazione dei rapporti presso i licei artistici di Stato di “ ” e “ CP_2 Per_1 [...]
, nonché presso l' Accademia di Belle Arti di , per ciascuno dei Persona_2 CP_2 periodi cui si riferiscono i contratti agli atti, sotto il regime di un rapporto di tipo subordinato e, conseguentemente, il resistente va condannato al risarcimento, ai sensi dell'art. 36 CP_3 del D. L.vo 165/2001, del danno commisurato in 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di un dipendente inquadrato nella quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., con la qualifica di “modello vivente”, oltre interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della
5 ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso dalla propria assistita (art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
nella contumacia del Controparte_3 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura subordinata ex art. 2094 c.c. del rapporto intercorso tra ed il per ciascuno Parte_1 Controparte_3 dei periodi cui si riferiscono i contratti agli atti;
condanna il a risarcire alla ricorrente, ai sensi dell'art. Controparte_3
36 del d.lgs. n. 165/2001, il danno subito versandole un importo corrispondente a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di un dipendente inquadrato nella quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., con la qualifica di “modello vivente”, oltre interessi legali come per legge;
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_3
Giacomo Cirincione, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 810/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Cirincione;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 ha proposto ricorso al fine di Parte_1 accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con il Controparte_3
in qualità di modello vivente, chiedendo l'inquadramento del suddetto rapporto nella
[...] quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., in analogia a quanto previsto dall' art. 3 dell' O.M. 17 gennaio 2000 n. 14, previa disapplicazione della normativa e delle delibere meglio specificate nell'atto introduttivo. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa come “modello vivente” presso
1 diversi licei artistici di Stato di (il “ ” ed il “ ), CP_2 Per_1 Persona_2 nonché presso l'Accademia di Belle Arti di , a decorrere dal 2002, con la stipula di una CP_2 serie di contratti di prestazione d'opera da svolgersi mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa connotati, a suo parere, dalle caratteristiche proprie del lavoro subordinato. Pertanto, ha chiesto, previa disapplicazione dell'O.M. 17 gennaio 2000 n. 14, in forza dell'art.36, co. 5 d.lgs. 165/2001, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito della reiterazione dei contratti di lavoro autonomo, richiedendo in forza dell'art. 28, co. 2, del d.lgs. 81/2015 la liquidazione di tale danno in misura pari a un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (cfr. ricorso).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini già esposti da questo stesso
Tribunale in diversa composizione (cfr., tra le altre, le sentenze allegate dalla ricorrente alle note del 25 agosto 2022).
Le modalità di reclutamento dei “modelli viventi” sono quelle definite dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000, emanata in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge n. 124/99. Quest'ultimo dispone che: “I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle
Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del All'onere derivante dallo svolgimento Controparte_4 della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano
2 stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma”.
L'Ordinanza Ministeriale 17 gennaio 2000, n. 14, a sua volta prevede, all'art. 3.1 (rubricato
“costituzione e disciplina del rapporto di lavoro”), che: “il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le Accademie di Belle Arti e con i Licei Artistici, si costituisce: A) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20 settimanali, per coloro che hanno una anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della Legge 124/99, pari a 5 anni o superiore, prestato come modello vivente, presso le Accademie di
Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato;
B) mediante contratto di prestazione d'opera, indipendentemente dal numero delle ore, per coloro che non hanno l'anzianità di servizio, come modello vivente, indicata alla precedente lett. a)”.
Come correttamente dedotto dalla ricorrente, dunque, esiste, presso le Accademie di Belle
Arti e presso i Licei Artistici dello Stato, un doppio canale di reclutamento dei “modelli viventi” che prevede la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20 settimanali, per coloro che hanno un'anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/99 pari a 5 anni o superiore, oppure, in difetto di tali presupposti, la stipula di contratti di prestazione d'opera.
Sennonché, una volta che il rapporto sia stato istituzionalizzato e canalizzato all'interno di un modello a carattere autonomo (co.co.co.), esso deve essere concretamente assoggettato alla disciplina che gli è propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Lo ricorda anche la Cassazione: “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento dei danno, alle condizioni
e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea" (Cass. n.
10951 dell'8.5.2018).
3 Nel caso di specie appare provato che la prestazione lavorativa della ricorrente abbia assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione.
Tanto, invero, può affermarsi sulla scorta della documentazione prodotta, dalla quale emerge chiaramente come la ricorrente sia stata sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale assunto a tempo determinato tanto con riferimento al contenuto della prestazione quanto alla relativa eterodirezione.
È pacifico, infatti, che la ricorrente fosse tenuta a rispettare gli orari imposti dalle esigenze didattiche, senza alcuna autonomia nel programmare e gestire il proprio orario di lavoro.
Ciò emerge con tutta evidenza dalla semplice lettura dei contratti stipulati tra le parti, i quali già prima facie dimostrano non soltanto una dettagliata calendarizzazione periodica dell'orario di lavoro in ossequio alle esigenze dei singoli professori di turno e delle varie classi, ma anche la tipologia della prestazione da rendere (figura modellata – figura disegnata).
Non può, quindi, seriamente negarsi che l'organizzazione scolastica fosse tale da svuotare del tutto di contenuto l'autonomia e l'organizzazione della prestazione lavorativa resa della
A ciò si aggiunga che quest'ultima attestava giornalmente la propria presenza in Pt_1 servizio sottoscrivendo appositi fogli firma controfirmati dal docente (cfr. allegati al ricorso).
I fatti appena considerati, evidenziando un sostanziale e pressoché totale assoggettamento gerarchico e disciplinare della ricorrente (anche, in punto di predeterminazione e controllo della quantità della prestazione resa, oltre che per quanto concerne il rispetto di specifici doveri di servizio), secondo questo giudice bastano per consentire un'operazione di riqualificazione del rapporto instaurato dalla lavoratrice presso i licei artistici e l' Accademia di Belle Arti di , per ciascuno dei periodi oggetto di causa, sotto il regime di un vero e CP_2 proprio rapporto di tipo subordinato.
In ordine alle conseguenze di tale accertamento, deve riconoscersi il diritto della lavoratrice
“al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5072/2016, hanno, al riguardo, affermato che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai
4 criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Sulla scorta di tale indirizzo interpretativo, non essendovi allegazioni specifiche o prove della sussistenza di alcun danno ulteriore rispetto a quello “presumibile” in ragione dell'abusiva reiterazione dei contratti impugnati, la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente va accolta nei limiti previsti dall'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010.
La natura di fatto subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti induce, infatti, a considerare i rapporti intercorsi fra le stesse, come successivi rapporti di lavoro subordinato a termine, che, reiterati dal 2002 in poi, devono ritenersi illegittimi per l'evidente superamento del limite massimo di 36 mesi stabilito dalla legge.
Per la quantificazione deve farsi riferimento alla fattispecie (pro tempore vigente) di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. 81/2015 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, sì da ritenersi conforme a legge la determinazione del risarcimento in misura corrispondente a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto avuto riguardo al corrispondente inquadramento di un dipendente a tempo determinato, tenendo conto della natura pubblica e della notevole consistenza occupazionale del datore di lavoro, nonché della lunga durata complessiva del rapporto (ventennale).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarato il diritto di alla Parte_1 riqualificazione dei rapporti presso i licei artistici di Stato di “ ” e “ CP_2 Per_1 [...]
, nonché presso l' Accademia di Belle Arti di , per ciascuno dei Persona_2 CP_2 periodi cui si riferiscono i contratti agli atti, sotto il regime di un rapporto di tipo subordinato e, conseguentemente, il resistente va condannato al risarcimento, ai sensi dell'art. 36 CP_3 del D. L.vo 165/2001, del danno commisurato in 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di un dipendente inquadrato nella quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., con la qualifica di “modello vivente”, oltre interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della
5 ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso dalla propria assistita (art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
nella contumacia del Controparte_3 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura subordinata ex art. 2094 c.c. del rapporto intercorso tra ed il per ciascuno Parte_1 Controparte_3 dei periodi cui si riferiscono i contratti agli atti;
condanna il a risarcire alla ricorrente, ai sensi dell'art. Controparte_3
36 del d.lgs. n. 165/2001, il danno subito versandole un importo corrispondente a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di un dipendente inquadrato nella quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., con la qualifica di “modello vivente”, oltre interessi legali come per legge;
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_3
Giacomo Cirincione, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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