Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 2647
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato rispetto della sequenza procedimentale e nullità degli atti per mancata notifica

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta fosse stata ritualmente notificata, escludendo quindi la nullità per mancata notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle pretese

    Considerata la rituale notifica della cartella di pagamento, la Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione fosse maturata alla data di notifica del sollecito impugnato.

  • Inammissibile
    Non debenza dei contributi per cessazione attività

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le pretese contributive, riservate al giudice del lavoro.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per le somme richieste dall'INPS

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in riferimento alle pretese contributive contenute negli avvisi di addebito, siccome riservate alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e della previdenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 2647
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2647
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo