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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2647/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ND, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16048/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Inps Direzione Generale - Roma 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 09720249103059776000 CONTRIBUTI PREV Pag. 1 di 3 - SOLLECITO PAG. n. 09720249103059776000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210209100461000 LL
- AVV. ADDEBITO n. 39720140005190302000 INPS
- AVV. ADDEBITO n. 39720140014859062000 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1731/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n.
097 2024 9103059776 000, riferito come notificato a mezzo raccomandata il 23 settembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha ingiunto il versamento della complessiva somma di €
16.561,16 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza di una cartella di pagamento e due avvisi di addebito così meglio indicati:
1. cartella di pagamento n. 097 2021 0209100461 000, in ipotesi notificata il 17 gennaio 2023, a titolo di tassa automobilistica dovuta alla Regione Lazio in relazione al 2019 per un importo di
€ 343,89
2. avviso di addebito n. 397 2014 0005190302 000, in ipotesi notificato il 17 giugno 2014, a titolo di contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. per gli anni 2008-10 per un importo di € 8.033,00
3. avviso di addebito n. 397 2014 0014859062 000, in ipotesi notificato il 23 ottobre 2014, a titolo di contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. per gli anni 2008-10 per un importo di € 7.966,61. Adduce dunque di non avere mai ricevuto alcuna notifica precedente degli atti presupposti sostanzialmente lamentando il mancato rispetto della sequenza procedimentale ed eccependo la prescrizione quinquennale di tutte le pretese in questione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 335/1995, deducendo in subordine la non debenza delle somme richieste a titolo di contributi per via dell'avvenuta cessazione dell'attività di ristorazione fin dal 2006.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle somme richieste dall'I.N.P.S., riservate alla cognizione del giudice del lavoro. Ha inoltre eccepito la tardività dell'opposizione stante la ritualità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, come da documentazione prodotta, riguardante anche un preavviso di fermo amministrativo notificato in data
Pag. 2 di 3 23 febbraio 2024, così concludendo per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e richiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in riferimento alle pretese contributive contenute negli avvisi di addebito supra indicati ai nn. 2 e 3, siccome riservate, come è noto, alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e della previdenza. Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato in forza della seguente motivazione.
È sufficiente evidenziare che la cartella di pagamento n. 097 2021 0209100461 000, supra indicata sub
n. 1, è stata ritualmente notificata il 17 gennaio 2023 a mani proprie del destinatario, come da documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
Pertanto, nessuna prescrizione – neanche triennale – è maturata alla data del 23 settembre 2024, di notificazione del sollecito di pagamento qui impugnato. Ne conseguono l'infondatezza del ricorso e la condanna, secondo il principio della soccombenza, della parte ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro in riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2014 0005190302 000 e n. 397 2014 0014859062 000; respinge per il resto il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente
IC IG DE DR EN
Pag. 3 di 3
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ND, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16048/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Inps Direzione Generale - Roma 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 09720249103059776000 CONTRIBUTI PREV Pag. 1 di 3 - SOLLECITO PAG. n. 09720249103059776000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210209100461000 LL
- AVV. ADDEBITO n. 39720140005190302000 INPS
- AVV. ADDEBITO n. 39720140014859062000 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1731/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n.
097 2024 9103059776 000, riferito come notificato a mezzo raccomandata il 23 settembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha ingiunto il versamento della complessiva somma di €
16.561,16 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza di una cartella di pagamento e due avvisi di addebito così meglio indicati:
1. cartella di pagamento n. 097 2021 0209100461 000, in ipotesi notificata il 17 gennaio 2023, a titolo di tassa automobilistica dovuta alla Regione Lazio in relazione al 2019 per un importo di
€ 343,89
2. avviso di addebito n. 397 2014 0005190302 000, in ipotesi notificato il 17 giugno 2014, a titolo di contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. per gli anni 2008-10 per un importo di € 8.033,00
3. avviso di addebito n. 397 2014 0014859062 000, in ipotesi notificato il 23 ottobre 2014, a titolo di contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. per gli anni 2008-10 per un importo di € 7.966,61. Adduce dunque di non avere mai ricevuto alcuna notifica precedente degli atti presupposti sostanzialmente lamentando il mancato rispetto della sequenza procedimentale ed eccependo la prescrizione quinquennale di tutte le pretese in questione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 335/1995, deducendo in subordine la non debenza delle somme richieste a titolo di contributi per via dell'avvenuta cessazione dell'attività di ristorazione fin dal 2006.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle somme richieste dall'I.N.P.S., riservate alla cognizione del giudice del lavoro. Ha inoltre eccepito la tardività dell'opposizione stante la ritualità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, come da documentazione prodotta, riguardante anche un preavviso di fermo amministrativo notificato in data
Pag. 2 di 3 23 febbraio 2024, così concludendo per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e richiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in riferimento alle pretese contributive contenute negli avvisi di addebito supra indicati ai nn. 2 e 3, siccome riservate, come è noto, alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e della previdenza. Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato in forza della seguente motivazione.
È sufficiente evidenziare che la cartella di pagamento n. 097 2021 0209100461 000, supra indicata sub
n. 1, è stata ritualmente notificata il 17 gennaio 2023 a mani proprie del destinatario, come da documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
Pertanto, nessuna prescrizione – neanche triennale – è maturata alla data del 23 settembre 2024, di notificazione del sollecito di pagamento qui impugnato. Ne conseguono l'infondatezza del ricorso e la condanna, secondo il principio della soccombenza, della parte ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro in riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2014 0005190302 000 e n. 397 2014 0014859062 000; respinge per il resto il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente
IC IG DE DR EN
Pag. 3 di 3