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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2155/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. AMBROSETTI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'OI NN
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Si insiste, pertanto, affinchè il Tribunale di Pavia adito pronunci ordinanza di natura ordinatoria con cui provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione della causa innanzi al giudice competente per territorio, indicato nel Tribunale di Busto Arsizio, previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 699/25 – RG 1514/25 opposto e con liquidazione in favore dell'attrice opponente delle anticipazioni (C.U. e spese forfettizzate) sostenute per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali relative al presente grado all'esito del giudizio di merito.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
In ossequio al provvedimento del Giudice reso in data 4.9.2025 e attesa la pronta adesione all'eccepita incompetenza territoriale resa in sede di comparsa di costituzione, la convenuta opposta indica nel Tribunale di Milano il Giudice competente e, in ogni caso, si rimette.
pagina 1 di 3 Fermo restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 in punto di spese, ritiene che le medesime debbano essere liquidate dal Giudice della causa di riassunzione al termine del giudizio tenendo conto del suo esito finale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in via monitoria dinanzi al Tribunale di Pavia, Controparte_1 premesso di aver eseguito, in favore di di HI (Mi), Via Milite Ignoto Parte_2
n.5, lavori edili in relazione ai quali ha emesso la fattura n.83 del 12.12.2023 di € 81.227,06; che detta somma non veniva versata;
CP_
per la emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti della detta società.
Avverso il decreto, n. 699/2025 del 16/17 aprile 2025 propone opposizione la società ingiunta deducendo: in via preliminare la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Pavia, che alcun collegamento possiede con il Tribunale di Pavia;
che, infatti, la ricorrente ha sede in Milano, mentre la sede della ricorrente in monitoria, si trova in
Castellanza e pertanto nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.
Contesta, nel merito, la debenza degli importi richiesti in pagamento rilevando che la fattura, Cont immediatamente contestata, era stata emessa a fronte di opere non eseguite da e/o non interamente e puntualmente eseguite e che pertanto nulla era dovuto all'odierna opposta, a fronte del palese inadempimento della società appaltatrice e dei danni che da tale condotta ne sono derivati.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la società ricorrente rilevando, fin da subito di aderire, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. alla eccezione formulata.
Rileva, in particolare, che la adizione del Tribunale di Pavia era da ricondurre al fatto che fattura n.83/2023 azionata reca, quale dato del “Cessionario/ committente (cliente), il seguente identificativo fiscale Via Milite Ignoto 5 HI (MI)”; Parte_2 che trattasi di refuso riconducibile agli uffici contabili, che aveva quindi portato ad incardinare il giudizio avanti il Tribunale di Pavia, circoscrizione nella cui competenza territoriale ricade, come noto, il Comune di HI pur essendo in provincia di Milano;
Nel merito rileva, peraltro contesta le doglianze di controparte.
Il giudice, in sede di verifiche preliminari, considerato che la adesione alla eccezione di incompetenza comporta che la sede indicata rimane ferma ex art. 38; che nel caso di specie, peraltro, si era di fronte a opposizione a decreto ingiuntivo;
che ciò comporta declaratoria di nullità del decreto in quanto emanato da giudice incompetente;
disponeva la trasformazione del rito in semplificato ex art. 281 decies c.c.; fissava quindi udienza in trattazione scritta, per la decisione sul punto. pagina 2 di 3 Alla udienza del 12.11.2025, sostituita da note scritte, il giudice pertanto, riservava il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
La adesione di parte opposta alla eccezione incompetenza territoriale esime il sottoscritto giudice da una analisi approfondita e puntuale della questione sollevata, posto che la opposta ha evidenziato di aver adito Pavia per la erronea identificazione della sede della controparte in HI, anziché in
Milano.
Va detto, peraltro, che ogni parte individua quale giudice competente, preferibilmente, il giudice ove ha sede la controparte, posto che la opponente che ha sede a Milano, indica il Tribunale di Buso Arsizio e la opposta, che ha sede a Castellanza, indica il Tribunale di Milano.
Posto che è la opposta ad avere iniziato il giudizio, si individua il giudice competente nel Tribunale da questa indicato, vale a dire il Tribunale di Milano, ove ha sede la opponente . Parte_2
L'accoglimento della eccezione di incompetenza impone la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emanato da giudice incompetente.
Per tal motivo il giudice ha dovuto pronunciare sentenza e non ordinanza ex art. 38 c.p.c., posto che solo con la sentenza può disporsi la revoca.
Le spese della presente fase, come da espressa richiesta di entrambe le parti, vengono rimesse al giudice del merito;
le spese del decreto ingiuntivo rimangono caducate dal venir meno del decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 699/2025 emesso dal Tribunale di Pavia in data
16/17.4.2025; assegna alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunlae di Milano giudice dichiarato competente;
spese al merito.
Pavia, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2155/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. AMBROSETTI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'OI NN
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Si insiste, pertanto, affinchè il Tribunale di Pavia adito pronunci ordinanza di natura ordinatoria con cui provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione della causa innanzi al giudice competente per territorio, indicato nel Tribunale di Busto Arsizio, previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 699/25 – RG 1514/25 opposto e con liquidazione in favore dell'attrice opponente delle anticipazioni (C.U. e spese forfettizzate) sostenute per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali relative al presente grado all'esito del giudizio di merito.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
In ossequio al provvedimento del Giudice reso in data 4.9.2025 e attesa la pronta adesione all'eccepita incompetenza territoriale resa in sede di comparsa di costituzione, la convenuta opposta indica nel Tribunale di Milano il Giudice competente e, in ogni caso, si rimette.
pagina 1 di 3 Fermo restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 in punto di spese, ritiene che le medesime debbano essere liquidate dal Giudice della causa di riassunzione al termine del giudizio tenendo conto del suo esito finale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in via monitoria dinanzi al Tribunale di Pavia, Controparte_1 premesso di aver eseguito, in favore di di HI (Mi), Via Milite Ignoto Parte_2
n.5, lavori edili in relazione ai quali ha emesso la fattura n.83 del 12.12.2023 di € 81.227,06; che detta somma non veniva versata;
CP_
per la emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti della detta società.
Avverso il decreto, n. 699/2025 del 16/17 aprile 2025 propone opposizione la società ingiunta deducendo: in via preliminare la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Pavia, che alcun collegamento possiede con il Tribunale di Pavia;
che, infatti, la ricorrente ha sede in Milano, mentre la sede della ricorrente in monitoria, si trova in
Castellanza e pertanto nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.
Contesta, nel merito, la debenza degli importi richiesti in pagamento rilevando che la fattura, Cont immediatamente contestata, era stata emessa a fronte di opere non eseguite da e/o non interamente e puntualmente eseguite e che pertanto nulla era dovuto all'odierna opposta, a fronte del palese inadempimento della società appaltatrice e dei danni che da tale condotta ne sono derivati.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la società ricorrente rilevando, fin da subito di aderire, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. alla eccezione formulata.
Rileva, in particolare, che la adizione del Tribunale di Pavia era da ricondurre al fatto che fattura n.83/2023 azionata reca, quale dato del “Cessionario/ committente (cliente), il seguente identificativo fiscale Via Milite Ignoto 5 HI (MI)”; Parte_2 che trattasi di refuso riconducibile agli uffici contabili, che aveva quindi portato ad incardinare il giudizio avanti il Tribunale di Pavia, circoscrizione nella cui competenza territoriale ricade, come noto, il Comune di HI pur essendo in provincia di Milano;
Nel merito rileva, peraltro contesta le doglianze di controparte.
Il giudice, in sede di verifiche preliminari, considerato che la adesione alla eccezione di incompetenza comporta che la sede indicata rimane ferma ex art. 38; che nel caso di specie, peraltro, si era di fronte a opposizione a decreto ingiuntivo;
che ciò comporta declaratoria di nullità del decreto in quanto emanato da giudice incompetente;
disponeva la trasformazione del rito in semplificato ex art. 281 decies c.c.; fissava quindi udienza in trattazione scritta, per la decisione sul punto. pagina 2 di 3 Alla udienza del 12.11.2025, sostituita da note scritte, il giudice pertanto, riservava il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
La adesione di parte opposta alla eccezione incompetenza territoriale esime il sottoscritto giudice da una analisi approfondita e puntuale della questione sollevata, posto che la opposta ha evidenziato di aver adito Pavia per la erronea identificazione della sede della controparte in HI, anziché in
Milano.
Va detto, peraltro, che ogni parte individua quale giudice competente, preferibilmente, il giudice ove ha sede la controparte, posto che la opponente che ha sede a Milano, indica il Tribunale di Buso Arsizio e la opposta, che ha sede a Castellanza, indica il Tribunale di Milano.
Posto che è la opposta ad avere iniziato il giudizio, si individua il giudice competente nel Tribunale da questa indicato, vale a dire il Tribunale di Milano, ove ha sede la opponente . Parte_2
L'accoglimento della eccezione di incompetenza impone la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emanato da giudice incompetente.
Per tal motivo il giudice ha dovuto pronunciare sentenza e non ordinanza ex art. 38 c.p.c., posto che solo con la sentenza può disporsi la revoca.
Le spese della presente fase, come da espressa richiesta di entrambe le parti, vengono rimesse al giudice del merito;
le spese del decreto ingiuntivo rimangono caducate dal venir meno del decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 699/2025 emesso dal Tribunale di Pavia in data
16/17.4.2025; assegna alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunlae di Milano giudice dichiarato competente;
spese al merito.
Pavia, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 3 di 3