Art. 1.
Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , gia' stabilito al 31 dicembre 1951 dall' art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840 , e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438 , e' fissato al 31 dicembre 1954.
Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , gia' stabilito al 31 dicembre 1951 dall' art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840 , e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438 , e' fissato al 31 dicembre 1954.