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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 168/2025 In persona del consigliere dott. Cinzia Caleffi;
all'udienza del giorno 17.10.2025 chiamata la causa promossa da: AVV. (C.F. ) in proprio Controparte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c. presente ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 resistente contumace
la Corte invita la parte a precisare le conclusioni;
il procuratore precisa le conclusioni come da rispettivi atti;
il procuratore dichiara di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il consigliere Cinzia Caleffi
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari In persona del consigliere dott. Cinzia Caleffi ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. R.G. 168/2025 promossa da: AVV. (C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c. ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 esistente contumace
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 170 del DPR n. 115/02 e 15 D.lgs 150/11, l'avv. - premesso di aver difeso e Controparte_1 Per_1 CP_3
, ammesse al gratuito patrocinio, nel procedimento di appello iscritto al
[...]
di R.G. 508/2022 e promosso da nei loro confronti Parte_1 avverso l'ordinanza n. 2130 del 22.11.2022 resa dal Tribunale di Sassari – ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso da questa Corte, notificatole a mezzo pec in data 26.3.2025, lamentando: i) l'errata determinazione del valore della causa e la conseguente applicazione di uno scaglione di valore differente rispetto a quello corretto ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, in ipotesi di difesa di più parti;
ii) l'omessa indicazione delle singole fasi di compenso liquidate;
iii) la violazione dei minimi tariffari previsti dalla normativa vigente senza alcuna adeguata motivazione. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 decies cpc. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati. La Corte, ai fini della liquidazione delle competenze spettanti per l'attività prestata dalla ricorrente nel giudizio di appello, ha utilizzato lo scaglione di valore ricompreso fra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 di cui al DM 147/2022 e, applicata la decurtazione del 50% ex art. 130 del T.U. Spese di Giustizia, le ha riconosciuto la somma di euro 947,70, oltre accessori. Tuttavia, come eccepito dall'avv. , lo scaglione applicabile al caso di specie CP_1
è quello ricompreso fra euro 5.2 ro 26.000, posto che nel giudizio è stata proposta una domanda riconvenzionale di euro 8.941,70 di valore eccedente rispetto a quella proposta in via principale (euro 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria), con conseguente applicazione del relativo scaglione di valore (cfr. Cass. Civ. n. 23406/2023 “La domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva”). Avuto riguardo all'esito del giudizio, alla concreta attività svolta, all'assenza di istruttoria orale e considerato che i documenti esaminati erano per la gran parte coincidenti con quelli già prodotti in primo grado, appare, invece, congrua l'applicazione del compenso minimo, oltre l'aumento per il numero delle parti e operata la decurtazione del 50% ex art. 130 del T.U. Spese di Giustizia. Pertanto, vanno liquidati in favore dell'avv. euro 567,00 fase studio, euro CP_1
461,00 fase introduttiva, euro 922,00 fase istruttoria e di trattazione, euro 956,00 fase decisionale, per un totale di euro 2.906,00, con l'aumento del 30% per il numero delle parti ex art. 4, comma 2, DM 147/2022, pari ad euro 871,80, e la riduzione del 50% ex art. 130 dpr 115/02 e, quindi, l'importo complessivo di euro 1.888,90. Non essendovi stata opposizione del le spese di lite della presente CP_2 procedura sono compensate.
PQM
La Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento dell'opposizione, liquida all'Avv. il Controparte_1 complessivo importo di euro 1.888,90, oltre access Spese compensate. Così deciso il 17.10.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
all'udienza del giorno 17.10.2025 chiamata la causa promossa da: AVV. (C.F. ) in proprio Controparte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c. presente ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 resistente contumace
la Corte invita la parte a precisare le conclusioni;
il procuratore precisa le conclusioni come da rispettivi atti;
il procuratore dichiara di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il consigliere Cinzia Caleffi
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari In persona del consigliere dott. Cinzia Caleffi ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. R.G. 168/2025 promossa da: AVV. (C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c. ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 esistente contumace
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 170 del DPR n. 115/02 e 15 D.lgs 150/11, l'avv. - premesso di aver difeso e Controparte_1 Per_1 CP_3
, ammesse al gratuito patrocinio, nel procedimento di appello iscritto al
[...]
di R.G. 508/2022 e promosso da nei loro confronti Parte_1 avverso l'ordinanza n. 2130 del 22.11.2022 resa dal Tribunale di Sassari – ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso da questa Corte, notificatole a mezzo pec in data 26.3.2025, lamentando: i) l'errata determinazione del valore della causa e la conseguente applicazione di uno scaglione di valore differente rispetto a quello corretto ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, in ipotesi di difesa di più parti;
ii) l'omessa indicazione delle singole fasi di compenso liquidate;
iii) la violazione dei minimi tariffari previsti dalla normativa vigente senza alcuna adeguata motivazione. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 decies cpc. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati. La Corte, ai fini della liquidazione delle competenze spettanti per l'attività prestata dalla ricorrente nel giudizio di appello, ha utilizzato lo scaglione di valore ricompreso fra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 di cui al DM 147/2022 e, applicata la decurtazione del 50% ex art. 130 del T.U. Spese di Giustizia, le ha riconosciuto la somma di euro 947,70, oltre accessori. Tuttavia, come eccepito dall'avv. , lo scaglione applicabile al caso di specie CP_1
è quello ricompreso fra euro 5.2 ro 26.000, posto che nel giudizio è stata proposta una domanda riconvenzionale di euro 8.941,70 di valore eccedente rispetto a quella proposta in via principale (euro 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria), con conseguente applicazione del relativo scaglione di valore (cfr. Cass. Civ. n. 23406/2023 “La domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva”). Avuto riguardo all'esito del giudizio, alla concreta attività svolta, all'assenza di istruttoria orale e considerato che i documenti esaminati erano per la gran parte coincidenti con quelli già prodotti in primo grado, appare, invece, congrua l'applicazione del compenso minimo, oltre l'aumento per il numero delle parti e operata la decurtazione del 50% ex art. 130 del T.U. Spese di Giustizia. Pertanto, vanno liquidati in favore dell'avv. euro 567,00 fase studio, euro CP_1
461,00 fase introduttiva, euro 922,00 fase istruttoria e di trattazione, euro 956,00 fase decisionale, per un totale di euro 2.906,00, con l'aumento del 30% per il numero delle parti ex art. 4, comma 2, DM 147/2022, pari ad euro 871,80, e la riduzione del 50% ex art. 130 dpr 115/02 e, quindi, l'importo complessivo di euro 1.888,90. Non essendovi stata opposizione del le spese di lite della presente CP_2 procedura sono compensate.
PQM
La Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento dell'opposizione, liquida all'Avv. il Controparte_1 complessivo importo di euro 1.888,90, oltre access Spese compensate. Così deciso il 17.10.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi