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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/12/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5599/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5599/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA SAN LORENZO 13/7 GENOVA, presso lo studio dell''avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
[...] introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo congiunto, con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e fissazione della minore presso l'abitazione della madre;
2) disporre le modalità meglio viste di frequentazione del sig. nei confronti della CP_1 minore Per_1
3) porre a carico del signor , a titolo di contribuzione per il mantenimento CP_1 della figlia la somma mensile pari ad € 400,00, da versarsi alla signora Per_1 [...]
, oltre al 70%, stante l'importante differenza reddituale, di tutte le spese Pt_1 straordinarie (per la cui individuazione si fa riferimento al protocollo in uso presso questo Tribunale) debitamente documentate. L'importo, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto direttamente all'odierna ricorrente, anticipatamente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
4) ordinare al sig. di fornire la documentazione necessaria affinchè anche CP_1 la sig.ra possa richiedere l'Isee e la propria quota dell'assegno unico e delle Pt_1 eventuali agevolazioni connesse;
5) condannare il sig. , stante l'omesso versamento di qualsiasi forma di contributo CP_1 al mantenimento della figlia dal gennaio 2024, il versamento delle somme arretrate pari a euro 1.500,00 e nella somma meglio vista e ritenuta di Giustizia;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori con collocazione abitativa presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente intraprendeva, nel 2018, una relazione sentimentale con il sig. , nato a [...] il [...]. CP_1
In data 04/03/2022 nasceva la figlia , regolarmente riconosciuta da Persona_2 entrambi i genitori;
- nell'agosto 2023, stante l'insorgenza di fortissimi contrasti caratteriali tra le parti, il sig. poneva fine alla relazione con la ricorrente. CP_1
La sig.ra rimaneva a vivere per qualche tempo nell'abitazione del sig. Pt_1
come “separata in casa” sino a settembre 2023. CP_1
Deduce la ricorrente di essere stata vittima, in tale periodo, di pesanti e di continue violenze psicologiche da parte dei genitori del Signor per CP_1 spingerla a lasciare l'appartamento, tanto che la madre di quest'ultimo, sig.ra
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , si recava al Comune chiedendo che venisse tolta la residenza Parte_3 in tale immobile alla ricorrente. La Sig.ra unitamente alla figlia tornava così a vivere a casa Pt_1 Per_1 della madre, sig.ra nell'abitazione sita in Genova Via Controparte_2
Tofane, 92. Deduce la ricorrente che il sig. da quel momento (settembre 2023) ha CP_1 versato per il mantenimento della figlia le seguenti somme caricate su una carta ricaricabile PostePay dell'ex compagna e i cui documenti giustificativi sono stati inviati dallo stesso alla sig.ra Euro 200,00 il 04/09/2023; Euro CP_2
120,00 il 16/09/2023; Euro 200,00 il 05/10/2023; Euro 50,00 il 12/102023; Euro 200,00 il 03/11/2023; Euro 100,00 il 14/11/2023; Euro 250,00 il 01/12/2023; Euro 100,00 il 21/01/2024. Deduce ancora che dal mese di gennaio 2024 ad oggi il Signor non ha più CP_1 effettuato alcun versamento a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia se si eccettua la corresponsione, una tantum, della somma di euro Per_1
116,00 pari alla metà dell'assegno unico che, senza alcun precedente accordo, il Signor percepisce integralmente. CP_1
Deduce ancora che il Sig. , oltre a non versare più nulla, ha richiesto CP_1 diverse volte alla Sig. le somme spese per la benzina della propria Pt_1 auto per aver accompagnato in macchina a casa la figlia. Le parti, ad oggi, vivono con i rispettivi genitori che li supportano grandemente occupandosi anche della nipotina in considerazione della loro giovane età e degli impegni lavorativi: la minore è residente e vive prevalentemente Per_1 con la madre e la nonna materna nella casa di Genova Via Tofane. Dichiara la ricorrente di non aver mai ostacolato i rapporti padre-figlia. Dal novembre 2023 la ricorrente ha iniziato a lavorare presso l'Hotel Holiday Inn di Genova con contratto part time (4 ore al giorno), a tempo determinato, guadagnando circa 800,00 mensili. Precedentemente non ha svolto alcuna attività lavorativa essendo rimasta incinta quando frequentava ultimo anno di scuola superiore;
Il sig. lavora, invece, presso il porto di Genova nel Gruppo CP_1
PI con contratto a tempo pieno, indeterminato e articolato su turni, guadagnando circa euro 2.000,00 oltre agli straordinari.
Nonostante la regolare notifica il sig. non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza la ricorrente ha dichiarato: “Sia io che il sig. lavoriamo come CP_1 turnisti. Io sono d'accordo che veda la figlia quando vuole. Se mi chiama e mi dice che
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 vuole vedere io gli dico di venirsela pure a prendere e può tenerla con sé. Ci Per_1 mettiamo d'accordo sui giorni di frequentazione in base ai nostri turni. Devo dire che sono molto aiutata dai miei genitori ma anche dai genitori di che hanno sempre CP_1 dato una mano ogni volta che serve e la bambina viene tenuta dall'una o dall'altra famiglia anche in base alle esigenze dei nonni. Mi sta bene continuare a gestire questo rapporto con il padre per regolare la frequentazione di Chiedo solo che mi dia Per_1 qualcosa per il suo mantenimento perché finora ha versato solo quello che ho indicato in ricorso. Ha versato ulteriori somme di 112 Euro che sono la metà dell'assegno unico. In particolare da gennaio 2024 mi ha sempre mandato 116 Euro che sono la metà dell'assegno unico che percepisce integralmente lui. Lui mi ha sempre detto che non mi avrebbe dato nulla perché tenevamo la bambina in uguali tempi ma non è vero. Io so che quando tiene la bambina la tiene dai suoi genitori: lo so perché li sento quando hanno la bambina, mi mandano le fotografie. Non so dove viva attualmente il sig. perché ci CP_1 sentiamo solo per la bambina e non chiedo nessuna altra sua notizia. L'attuale residenza della figlia è presso di me. Eravamo conviventi e ci siamo separati di fatto dall'inizio del settembre 2023. Sono stati esperiti accertamenti tramite la GDF che hanno permesso di acquisire le dichiarazioni dei redditi del sig. . CP_1
Da tali dichiarazioni, partendo dal 2019, si evidenzia un reddito in costante salita che dai 1100 Euro netti mensili iniziali arriva a poco oltre 2000,00 Euro netti mensili su 12 mesi nel 2024 (ultimo periodo di cui è stato possibile acquisire la dichiarazione dei redditi). Sono stati poi effettuati accertamenti presso l da cui risulta che l'AUU CP_3 risulta percepito solo dal sig. e che lo stesso percepisce circa 200,00 Euro CP_1 al mese. Come evidenziato dalla ricorrente la condotta del medesimo ha impedito alla madre di poter presentare la dichiarazione ISEE per ottenere almeno il 50% dell'AUU. Sono stati infine sentiti due testimoni che hanno confermato come la minore venga accudita in netta prevalenza dalla madre come da calendario degli incontri con il padre prodotto in atti e confermato dai testimoni. Ritiene quindi questo collegio che debba essere previsto un contributo al mantenimento della figlia di 300,00 Euro mensili, tenuto conto che tale contributo è pari al 20% del reddito paterno. Va poi previsto che l'AUU venga percepito integralmente dalla madre che sostiene maggiori spese per l'accudimento della figlia. Circa la frequentazione della minore con il padre può essere lasciata al libero accordo tra le parti come avvenuto finora.
Alla soccombenza del convenuto segue la condanna alle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre Persona_2
Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze della figlia stessa.
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale CP_1
nato a [...]/05/1999 il GENOVA (GE), al C.F._2 versamento di un assegno per contributo al mantenimento della figlia minorenne che determina in € 300,00 mensili in totale Per_1 per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig.
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
25/05/1999 il GENOVA (GE) il versamento di tale assegno da corrispondersi, a decorrere da ottobre 2024 entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] e da C.F._1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dall'ottobre 2025. Dichiara tenuto il sig. codice fiscale CP_1
nato a [...]/05/1999 il GENOVA (GE) al C.F._2 pagamento del 50 % delle spese straordinarie mediche non previste dal SSN sostenute dalla madre per i figli nonché di quelle scolastiche, sportive e ludiche previamente concordate, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente al 100% dalla madre che potrà presentare autonomamente la domanda all indicando i soli propri redditi. CP_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Condanna il sig. codice fiscale nato a CP_1 C.F._2 25/05/1999 il GENOVA (GE) al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 a favore dell'Erario.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5599/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA SAN LORENZO 13/7 GENOVA, presso lo studio dell''avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
[...] introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo congiunto, con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e fissazione della minore presso l'abitazione della madre;
2) disporre le modalità meglio viste di frequentazione del sig. nei confronti della CP_1 minore Per_1
3) porre a carico del signor , a titolo di contribuzione per il mantenimento CP_1 della figlia la somma mensile pari ad € 400,00, da versarsi alla signora Per_1 [...]
, oltre al 70%, stante l'importante differenza reddituale, di tutte le spese Pt_1 straordinarie (per la cui individuazione si fa riferimento al protocollo in uso presso questo Tribunale) debitamente documentate. L'importo, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto direttamente all'odierna ricorrente, anticipatamente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
4) ordinare al sig. di fornire la documentazione necessaria affinchè anche CP_1 la sig.ra possa richiedere l'Isee e la propria quota dell'assegno unico e delle Pt_1 eventuali agevolazioni connesse;
5) condannare il sig. , stante l'omesso versamento di qualsiasi forma di contributo CP_1 al mantenimento della figlia dal gennaio 2024, il versamento delle somme arretrate pari a euro 1.500,00 e nella somma meglio vista e ritenuta di Giustizia;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori con collocazione abitativa presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente intraprendeva, nel 2018, una relazione sentimentale con il sig. , nato a [...] il [...]. CP_1
In data 04/03/2022 nasceva la figlia , regolarmente riconosciuta da Persona_2 entrambi i genitori;
- nell'agosto 2023, stante l'insorgenza di fortissimi contrasti caratteriali tra le parti, il sig. poneva fine alla relazione con la ricorrente. CP_1
La sig.ra rimaneva a vivere per qualche tempo nell'abitazione del sig. Pt_1
come “separata in casa” sino a settembre 2023. CP_1
Deduce la ricorrente di essere stata vittima, in tale periodo, di pesanti e di continue violenze psicologiche da parte dei genitori del Signor per CP_1 spingerla a lasciare l'appartamento, tanto che la madre di quest'ultimo, sig.ra
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , si recava al Comune chiedendo che venisse tolta la residenza Parte_3 in tale immobile alla ricorrente. La Sig.ra unitamente alla figlia tornava così a vivere a casa Pt_1 Per_1 della madre, sig.ra nell'abitazione sita in Genova Via Controparte_2
Tofane, 92. Deduce la ricorrente che il sig. da quel momento (settembre 2023) ha CP_1 versato per il mantenimento della figlia le seguenti somme caricate su una carta ricaricabile PostePay dell'ex compagna e i cui documenti giustificativi sono stati inviati dallo stesso alla sig.ra Euro 200,00 il 04/09/2023; Euro CP_2
120,00 il 16/09/2023; Euro 200,00 il 05/10/2023; Euro 50,00 il 12/102023; Euro 200,00 il 03/11/2023; Euro 100,00 il 14/11/2023; Euro 250,00 il 01/12/2023; Euro 100,00 il 21/01/2024. Deduce ancora che dal mese di gennaio 2024 ad oggi il Signor non ha più CP_1 effettuato alcun versamento a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia se si eccettua la corresponsione, una tantum, della somma di euro Per_1
116,00 pari alla metà dell'assegno unico che, senza alcun precedente accordo, il Signor percepisce integralmente. CP_1
Deduce ancora che il Sig. , oltre a non versare più nulla, ha richiesto CP_1 diverse volte alla Sig. le somme spese per la benzina della propria Pt_1 auto per aver accompagnato in macchina a casa la figlia. Le parti, ad oggi, vivono con i rispettivi genitori che li supportano grandemente occupandosi anche della nipotina in considerazione della loro giovane età e degli impegni lavorativi: la minore è residente e vive prevalentemente Per_1 con la madre e la nonna materna nella casa di Genova Via Tofane. Dichiara la ricorrente di non aver mai ostacolato i rapporti padre-figlia. Dal novembre 2023 la ricorrente ha iniziato a lavorare presso l'Hotel Holiday Inn di Genova con contratto part time (4 ore al giorno), a tempo determinato, guadagnando circa 800,00 mensili. Precedentemente non ha svolto alcuna attività lavorativa essendo rimasta incinta quando frequentava ultimo anno di scuola superiore;
Il sig. lavora, invece, presso il porto di Genova nel Gruppo CP_1
PI con contratto a tempo pieno, indeterminato e articolato su turni, guadagnando circa euro 2.000,00 oltre agli straordinari.
Nonostante la regolare notifica il sig. non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza la ricorrente ha dichiarato: “Sia io che il sig. lavoriamo come CP_1 turnisti. Io sono d'accordo che veda la figlia quando vuole. Se mi chiama e mi dice che
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 vuole vedere io gli dico di venirsela pure a prendere e può tenerla con sé. Ci Per_1 mettiamo d'accordo sui giorni di frequentazione in base ai nostri turni. Devo dire che sono molto aiutata dai miei genitori ma anche dai genitori di che hanno sempre CP_1 dato una mano ogni volta che serve e la bambina viene tenuta dall'una o dall'altra famiglia anche in base alle esigenze dei nonni. Mi sta bene continuare a gestire questo rapporto con il padre per regolare la frequentazione di Chiedo solo che mi dia Per_1 qualcosa per il suo mantenimento perché finora ha versato solo quello che ho indicato in ricorso. Ha versato ulteriori somme di 112 Euro che sono la metà dell'assegno unico. In particolare da gennaio 2024 mi ha sempre mandato 116 Euro che sono la metà dell'assegno unico che percepisce integralmente lui. Lui mi ha sempre detto che non mi avrebbe dato nulla perché tenevamo la bambina in uguali tempi ma non è vero. Io so che quando tiene la bambina la tiene dai suoi genitori: lo so perché li sento quando hanno la bambina, mi mandano le fotografie. Non so dove viva attualmente il sig. perché ci CP_1 sentiamo solo per la bambina e non chiedo nessuna altra sua notizia. L'attuale residenza della figlia è presso di me. Eravamo conviventi e ci siamo separati di fatto dall'inizio del settembre 2023. Sono stati esperiti accertamenti tramite la GDF che hanno permesso di acquisire le dichiarazioni dei redditi del sig. . CP_1
Da tali dichiarazioni, partendo dal 2019, si evidenzia un reddito in costante salita che dai 1100 Euro netti mensili iniziali arriva a poco oltre 2000,00 Euro netti mensili su 12 mesi nel 2024 (ultimo periodo di cui è stato possibile acquisire la dichiarazione dei redditi). Sono stati poi effettuati accertamenti presso l da cui risulta che l'AUU CP_3 risulta percepito solo dal sig. e che lo stesso percepisce circa 200,00 Euro CP_1 al mese. Come evidenziato dalla ricorrente la condotta del medesimo ha impedito alla madre di poter presentare la dichiarazione ISEE per ottenere almeno il 50% dell'AUU. Sono stati infine sentiti due testimoni che hanno confermato come la minore venga accudita in netta prevalenza dalla madre come da calendario degli incontri con il padre prodotto in atti e confermato dai testimoni. Ritiene quindi questo collegio che debba essere previsto un contributo al mantenimento della figlia di 300,00 Euro mensili, tenuto conto che tale contributo è pari al 20% del reddito paterno. Va poi previsto che l'AUU venga percepito integralmente dalla madre che sostiene maggiori spese per l'accudimento della figlia. Circa la frequentazione della minore con il padre può essere lasciata al libero accordo tra le parti come avvenuto finora.
Alla soccombenza del convenuto segue la condanna alle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre Persona_2
Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze della figlia stessa.
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale CP_1
nato a [...]/05/1999 il GENOVA (GE), al C.F._2 versamento di un assegno per contributo al mantenimento della figlia minorenne che determina in € 300,00 mensili in totale Per_1 per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig.
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
25/05/1999 il GENOVA (GE) il versamento di tale assegno da corrispondersi, a decorrere da ottobre 2024 entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] e da C.F._1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dall'ottobre 2025. Dichiara tenuto il sig. codice fiscale CP_1
nato a [...]/05/1999 il GENOVA (GE) al C.F._2 pagamento del 50 % delle spese straordinarie mediche non previste dal SSN sostenute dalla madre per i figli nonché di quelle scolastiche, sportive e ludiche previamente concordate, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente al 100% dalla madre che potrà presentare autonomamente la domanda all indicando i soli propri redditi. CP_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Condanna il sig. codice fiscale nato a CP_1 C.F._2 25/05/1999 il GENOVA (GE) al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 a favore dell'Erario.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6