Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2026, proposto da SE ME, MA NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Stendardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Baracchini 1;
contro
Comune di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Cristina Colombo, Roberto Ragozzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA Cristina Colombo in Milano, via Durini 24;
Sindaco del Comune di San Donato Milanese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Sindacale n. 1 del 02/02/2026, notificata in pari data, emessa dal Sindaco del Comune di San Donato Milanese, avente ad oggetto: “ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 50 comma 5 d.lgs 267/2000 dell'unità immobiliare censita al nceu al fg 26 mapp 247 sub 1 via don Giovanni Minzoni, 34", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 09/12/2025, se ed in quanto lesivo e di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RT Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di San Donato Milanese che ha dichiarato inagibile l’immobile di loro proprietà in quanto “risultano attualmente presenti situazioni precarie di possibile pericolo per l'incolumità sia dei residenti che della collettività conseguenti alle condizioni immobiliari dei ricorrenti” ordinando la realizzazione dei lavori di sanificazione e messa a norma dell’immobile in questione.
Contro il suddetto atto i ricorrenti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Secondo i ricorrenti nel caso di specie- sia pure evocando generiche e non meglio qualificate ragioni di salvaguardia della igiene pubblica, non può essere condivisa l’applicazione di uno
strumento extra ordinem in assenza di un comportamento che possa compromettere l’igiene pubblica.
II. Violazione dell'art. 7 della L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Il provvedimento impugnato è stato adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti, in palese violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990.
Secondo i ricorrenti il procedimento è iniziato con il sopralluogo e la sua durata dimostra la piena compatibilità con le garanzie partecipative.
III. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità.
L'ordinanza impone, con effetto immediato, il divieto di utilizzo dell'immobile, costringendo i ricorrenti, persone anziane, ad abbandonare la propria abitazione principale, con conseguenze umane e materiali facilmente immaginabili. Tale misura, la più drastica possibile, non appare né necessaria né proporzionata rispetto alle criticità rilevate.
La difesa del Comune ha chiesto l’inammissibilità ed in subordine la reiezione del ricorso in quanto dagli accertamenti effettuati sul luogo è risultata la presenza di critiche condizioni igieniche e di sicurezza dell’immobile non contestate dai ricorrenti, i quali si limitano a contestare l’ammissibilità di un’ordinanza contingibile ed urgente e la partecipazione procedimentale.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Dall’esame degli atti (v. in particolare la relazione di sopralluogo sub doc. 4 fasc. p.a.) risulta che la condizione dei luoghi non è contestata dai ricorrenti ed è la seguente: presenza di critiche condizioni igieniche e di sicurezza brevemente riassunte come di seguito:
a) la presenza di numerosi frutti “prese di corrente” sprovviste di placche a copertura di sicurezza, e con l’uscita di cavi “liberi”;
b) la presenza di un numero importante di prolunghe con adattatori e “cavi volanti” la cui presenza si è riscontrata in locali con presenza di vistosi indicazioni di infiltrazioni d’acqua, e con la presenza di “sistemi di fortuna” per la raccolta di acqua presumibilmente derivante da infiltrazioni provenienti dal tetto, attuata con secchi e/o recipienti legati al soffitto, o alla presenza di imbuti fissati al soffitto collegati ad un tubo scaricante nel bidet;
c) l’importante accumulo di materiale di vario genere […] nel locale definito studio;
d) importanti presenze di macchie presumibilmente dovute alla presenza di infiltrazioni d’acqua visibili sia sul vano scala di collegamento tra il piano rialzato e il piano primo e all’interno dei locali destinati a camera da letto ed al bagno siti al piano primo (lato via Don Minzoni), oltre ad una abbondante presenza di muffe”.
Rispetto a questa situazione, sussistente in un appartamento all’interno di un condominio, soccorre la giurisprudenza (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 04.05.2020 n. 609) secondo la quale “ l’art. 222 del regio decreto n. 1265/1934 (del seguente originario tenore “Il podestà, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero”), mai formalmente abrogato o modificato e quindi tuttora vigente (tenuto altresì conto del disposto dell’art. 26 del d.p.r. n. 380/2001 che -anche dopo la novella di cui al decreto legislativo n. 222/2016- continua a fare espressamente salvo il potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 222 del regio decreto 27.07.1934, n. 1265), debba essere inteso nel senso che il sindaco, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell’Unità sanitaria locale o su richiesta di quest’ultimo, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero ”.
Nel caso di specie il Comune ha utilizzato sia i poteri di cui alla suddetta norma, richiamata nella giustificazione dell’atto, che quelli previsti dall’art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000.
I ricorrenti non contestano l’esercizio del potere di emettere ordinanze in materia di igiene da parte del Sindaco, ma solo l’esercizio dei poteri extra ordinem .
In merito occorre rilevare che il potere extra ordinem non può essere escluso a priori nel caso in cui la situazione si presenti particolarmente pericolosa per l’incolumità sia delle persone che vivono nell’immobile che dei vicini.
Nel caso di specie, le ampie perdite di acqua che rendono invivibile l’appartamento e la presenza di sistemi elettrici in funzione ma privi di qualsiasi garanzia possono produrre danni gravissimi alle persone che vi abitano ed ai vicini per cui tutt’altro che implausibilmente l’autorità emanante ha considerato sussistenti i presupposti per procedere con l’emissione dell’ordinanza suindicata, a tutela di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in connessione con una situazione di degrado della parte privata di un immobile tale da creare un pericolo attuale di danno nei confronti anche degli immobili adiacenti e delle persone che vi abitano.
Per quanto attiene, poi, al difetto della comunicazione di avvio del procedimento, per la reiezione anche di questo profilo di censura, e rammentato che, per giurisprudenza amministrativa pacifica, il che esime il Collegio dal compiere citazioni specifiche, le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare tali norme nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti (sì che) in materia di comunicazione di avvio prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, e non formalistico, appare sufficiente rilevare che, nella vicenda in esame, l’avvio del procedimento è avvenuto attraverso il sopralluogo della Polizia locale in presenza del proprietario e che il relativo verbale risulta consegnato alla parte ricorrente. Deve quindi escludersi, sul piano sostanziale, che i ricorrenti non fossero a conoscenza dell’esistenza del procedimento e della possibilità di parteciparvi.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali al Comune, che liquida in €. 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
RT Di MA, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di MA | Marco CE |
IL SEGRETARIO