TAR Milano, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 1604
TAR
Sentenza breve 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Comune ha utilizzato sia i poteri di cui all'art. 222 del regio decreto n. 1265/1934 che quelli previsti dall'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000. Il potere extra ordinem non può essere escluso a priori nel caso in cui la situazione si presenti particolarmente pericolosa per l'incolumità delle persone.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento

    Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente. L'avvio del procedimento è avvenuto tramite sopralluogo della Polizia locale in presenza del proprietario e il relativo verbale è stato consegnato ai ricorrenti, escludendo la sussistenza di un vizio sostanziale per mancata conoscenza del procedimento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità

    La situazione dei luoghi, con critiche condizioni igieniche e di sicurezza (presenza di cavi elettrici scoperti, infiltrazioni d'acqua, accumulo di materiale, muffe), ha reso l'ordinanza necessaria e proporzionata a tutela dell'incolumità pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 1604
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1604
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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