CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4261/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Partinico - Piazza Umberto I 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050002878266000 2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070173370882000 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110065612825000 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120052960356000 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061633333000 AR
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Partinico - Piazza Umberto I 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000059948000 AR a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Partinico ha adito questa Corte deducendo – in modo non sempre univoco quanto all'esatta individuazione degli atti oggetto di contestazione – la presenza nel proprio cassetto fiscale di plurime iscrizioni a ruolo e cartelle (anche numerose) riferite a crediti eterogenei, assumendo, in sintesi, la mancata notifica degli atti presupposti e l'illegittimità delle pretese azionate, con richiami a profili di decadenza/prescrizione e, per talune poste, a definizioni agevolate;
ha quindi chiesto l'annullamento degli atti asseritamente impugnati, con ogni consequenziale statuizione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la radicale genericità del ricorso quanto alla concreta individuazione degli atti “effettivamente e concretamente” impugnati e, conseguentemente, l'inammissibilità per difetto/assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 546/1992; ha inoltre evidenziato che dall'interrogazione del cassetto fiscale emergerebbero anche carichi riferibili a enti e materie estranee alla giurisdizione tributaria (tra cui sanzioni/contravvenzioni ed altri crediti non tributari), deducendo i correlati profili di difetto di giurisdizione per le relative partite.
Si è costituito altresì il Comune di Partinico, rilevando la genericità delle doglianze e rappresentando, per quanto di competenza dell'ente impositore, di avere emesso avvisi di accertamento IMU per annualità indicate in atti, dei quali ha dato conto quanto a dati essenziali e modalità di notifica, rimarcando che l'eventuale prova delle notifiche delle cartelle di riscossione compete all'Agente della riscossione.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025è stata rigetta la domanda cautelare di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dall'esposizione introduttiva non è dato ricavare con sufficiente chiarezza quali siano gli atti effettivamente impugnati e, quindi, quale sia l'oggetto concreto della domanda: il ricorrente richiama in modo non lineare cartelle/partite anche numerose, non sempre coerenti tra loro quanto a estremi e importi, nonché riferimenti ad atti dell'ente impositore senza una precisa delimitazione del petitum e del thema decidendum. Ne deriva un'incertezza tale da impedire al giudice di individuare con sicurezza il perimetro del giudizio e alle controparti di difendersi compiutamente su specifiche pretese.
Parimenti generici risultano i motivi, formulati in termini assertivi (mancata notifica, illegittimità della pretesa, decadenza/prescrizione, definizioni agevolate), senza correlazione puntuale ai singoli carichi e agli atti che se ne assumono presupposti, né indicazione chiara delle ragioni e degli elementi fattuali su cui le doglianze poggiano. Tale carenza integra l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 546/1992 e comporta, ai sensi del comma 4, la declaratoria di inammissibilità.
Anche a voler prescindere dal rilievo pregiudiziale, le doglianze che possono ricostruirsi dal ricorso non risultano fondate.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Partinico hanno infatti svolto deduzioni specifiche (quanto alle partite individuabili dagli atti di causa) in ordine a titoli, estremi degli atti e vicende notificatorie, producendo la relativa documentazione;
tali allegazioni non sono state seguite da repliche né da una contestazione puntuale del ricorrente.
Ne consegue che, sul piano probatorio, deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c., in via di integrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992): la mancata specifica contestazione non vale come acquiescenza alla pretesa, ma consente al giudice di porre a fondamento della decisione le circostanze di fatto dedotte e documentate dalle controparti, in difetto di contrari elementi emergenti dagli atti. In tale quadro, non residuano elementi idonei a supportare le affermazioni del ricorrente circa omessa notifica e/o illegittimità delle pretese, né risultano specificamente dimostrati i prospettati profili di decadenza/ prescrizione o di definizione agevolata dei singoli carichi.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile;
e, comunque, va respinto perché infondato per quanto ricostruibile, alla luce delle deduzioni e della documentazione delle parti resistenti rimaste senza specifica contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti del Comune di Partinico dichiara il ricorso inammissibile e comunque lo rigetta;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e del
Comune di Partinico, che liquida complessivamente in euro 1500 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfetario per spese, IVA e CPA se dovuti
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4261/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Partinico - Piazza Umberto I 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050002878266000 2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070173370882000 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110065612825000 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120052960356000 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061633333000 AR
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Partinico - Piazza Umberto I 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000059948000 AR a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Partinico ha adito questa Corte deducendo – in modo non sempre univoco quanto all'esatta individuazione degli atti oggetto di contestazione – la presenza nel proprio cassetto fiscale di plurime iscrizioni a ruolo e cartelle (anche numerose) riferite a crediti eterogenei, assumendo, in sintesi, la mancata notifica degli atti presupposti e l'illegittimità delle pretese azionate, con richiami a profili di decadenza/prescrizione e, per talune poste, a definizioni agevolate;
ha quindi chiesto l'annullamento degli atti asseritamente impugnati, con ogni consequenziale statuizione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la radicale genericità del ricorso quanto alla concreta individuazione degli atti “effettivamente e concretamente” impugnati e, conseguentemente, l'inammissibilità per difetto/assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 546/1992; ha inoltre evidenziato che dall'interrogazione del cassetto fiscale emergerebbero anche carichi riferibili a enti e materie estranee alla giurisdizione tributaria (tra cui sanzioni/contravvenzioni ed altri crediti non tributari), deducendo i correlati profili di difetto di giurisdizione per le relative partite.
Si è costituito altresì il Comune di Partinico, rilevando la genericità delle doglianze e rappresentando, per quanto di competenza dell'ente impositore, di avere emesso avvisi di accertamento IMU per annualità indicate in atti, dei quali ha dato conto quanto a dati essenziali e modalità di notifica, rimarcando che l'eventuale prova delle notifiche delle cartelle di riscossione compete all'Agente della riscossione.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025è stata rigetta la domanda cautelare di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dall'esposizione introduttiva non è dato ricavare con sufficiente chiarezza quali siano gli atti effettivamente impugnati e, quindi, quale sia l'oggetto concreto della domanda: il ricorrente richiama in modo non lineare cartelle/partite anche numerose, non sempre coerenti tra loro quanto a estremi e importi, nonché riferimenti ad atti dell'ente impositore senza una precisa delimitazione del petitum e del thema decidendum. Ne deriva un'incertezza tale da impedire al giudice di individuare con sicurezza il perimetro del giudizio e alle controparti di difendersi compiutamente su specifiche pretese.
Parimenti generici risultano i motivi, formulati in termini assertivi (mancata notifica, illegittimità della pretesa, decadenza/prescrizione, definizioni agevolate), senza correlazione puntuale ai singoli carichi e agli atti che se ne assumono presupposti, né indicazione chiara delle ragioni e degli elementi fattuali su cui le doglianze poggiano. Tale carenza integra l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 546/1992 e comporta, ai sensi del comma 4, la declaratoria di inammissibilità.
Anche a voler prescindere dal rilievo pregiudiziale, le doglianze che possono ricostruirsi dal ricorso non risultano fondate.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Partinico hanno infatti svolto deduzioni specifiche (quanto alle partite individuabili dagli atti di causa) in ordine a titoli, estremi degli atti e vicende notificatorie, producendo la relativa documentazione;
tali allegazioni non sono state seguite da repliche né da una contestazione puntuale del ricorrente.
Ne consegue che, sul piano probatorio, deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c., in via di integrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992): la mancata specifica contestazione non vale come acquiescenza alla pretesa, ma consente al giudice di porre a fondamento della decisione le circostanze di fatto dedotte e documentate dalle controparti, in difetto di contrari elementi emergenti dagli atti. In tale quadro, non residuano elementi idonei a supportare le affermazioni del ricorrente circa omessa notifica e/o illegittimità delle pretese, né risultano specificamente dimostrati i prospettati profili di decadenza/ prescrizione o di definizione agevolata dei singoli carichi.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile;
e, comunque, va respinto perché infondato per quanto ricostruibile, alla luce delle deduzioni e della documentazione delle parti resistenti rimaste senza specifica contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti del Comune di Partinico dichiara il ricorso inammissibile e comunque lo rigetta;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e del
Comune di Partinico, che liquida complessivamente in euro 1500 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfetario per spese, IVA e CPA se dovuti
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco