Sentenza 21 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026REG.PROV.COLL.
N. 01528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2025, proposto da Comune di Borgorose, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cignitti, Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 1052/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di La CO S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. LU LL e uditi per le parti gli avvocati Luca Conti e Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone il ricorrente che, con determina n. G04000 del 23 marzo 2023, la Regione Lazio rilasciava alla società La CO S.r.l. autorizzazione all’apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località Valle del Cerro nel Comune di Borgorose.
2. L’autorizzazione aveva ad oggetto i terreni così distinti catastalmente: foglio n. 113, particelle n. 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 177, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 243, 244, 249, 351, 354, 369, 372 e 375.
3. In data 24 marzo 2023 La CO notificava al Comune di Borgorose la determina chiedendo di provvedere alla sottoscrizione dell’atto di Convenzione.
4. In data 14 giugno 2023 l’Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico della Frazione di AN – TT depositava presso il Commissario per gli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana ricorso per accertamento della qualità demaniale civica con istanza di notifica per pubblici proclami, chiedendo:
a) accertare e dichiarare la qualità demaniale civica dei terreni identificati nel vigente catasto terreni del Comune di Borgorose al foglio 113, particelle 35, 36, 38, 39, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 79, 90, 92, 94, 107, 108, 109, 162, 164, 201, 377, 50, 5l, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 177, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 243, 244, 249, 351, 354, 369 (nata dal frazionamento della particella n. 249), 372 (nata dal frazionamento della particella n. 199), 375 (nata dal frazionamento della particella n. 210);
b) per l’effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità di qualunque eventuale atto di disposizione o di concessione o compravendita ovvero di atti o provvedimenti amministrativi ovvero disapplicare eventuali atti di legittimazione illegittimi relativi ai terreni gravati da uso civico di cui al punto precedente;
c) per l'effetto, condannare al rilascio immediato dei medesimi terreni a favore della comunità frazionale di AN e TT rappresentata dall'ASBUC di AN e TT, liberi da cose e persone.
5. Il procedimento veniva iscritto presso il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici per il Lazio Umbria e Toscana con R.G. n. 12/2023 ed affidato al commissario dr. Antonio Perinelli.
6. Con decreto del 19 giugno 2023 il Commissario ordinava alla ricorrente la citazione delle parti indicate nel ricorso: comune di Borgorose, Regione Lazio e ai proprietari/possessori (tra cui La CO S.r.l.) per il giorno 20 ottobre 2023.
7. Riferisce ancora il ricorrente che i terreni oggetto dell’accertamento demaniale risultano essere gli stessi sui quali la Regione Lazio ha rilasciato determinata autorizzativa per la costruzione della cava.
8. Con ricorso notificato in data 9 febbraio 2024, La CO S.r.l. adiva il TAR del Lazio per accertare e dichiarare l’illegittimo silenzio inadempimento del Comune di Borgorose e per ordinare di concludere il procedimento volto alla sottoscrizione e adozione della Convenzione di cui alla L.R. Lazio 17/2004, mediante provvedimento finale di stipula. Veniva altresì richiesta la nomina di un commissario ad acta.
9. Con sentenza n. 10254/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglieva il ricorso in punto di declaratoria dell’illegittimità del silenzio del Comune sull’intimazione a provvedere formulata dalla Società, mentre le domande tendenti a ottenere la condanna alla stipula della Convenzione prevista dagli artt. 12 e 14, L.R. n. 17/2004 e al risarcimento del danno non venivano accolte.
10. Con ricorso del 19 luglio 2024, la società La CO S.r.l. chiedeva la riforma della sentenza n. 10254/2024 del TAR del Lazio e la condanna del comune di Borgorose alla stipula della Convenzione di cui alla L. R. Lazio 17/2004.
11. Con sentenza n. 1052/2025 questa Sezione accoglieva l’appello proposto dalla società La CO, dichiarando l’obbligo del Comune di Borgorose di stipulare la convenzione ai sensi dell’art. 14 della L.R. Lazio 17/2004 nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, ferma restando la nomina del commissario ad acta già disposta dalla sentenza di primo grado, in caso di persistente inottemperanza dell’ente locale.
12. Il Comune di Borgorose, in esecuzione della sentenza n. 10254/2024, in data 6 giugno 2024 adottava il provvedimento prot. n. 3779, con cui disponeva “ di non procedere alla sottoscrizione dell’atto di convenzione ”, con la Società La CO S.r.l., per l’apertura della cava di cui trattasi, fino alla definizione del procedimento (n. 12/2023), pendente dinanzi al Commissario per gli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana, proposto dall’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di AN - TT, e volto ad accertare la “ qualitas demaniale civica ” dei terreni identificati nel C.T. del Comune di Borgorose, al foglio 113, particelle n. 35, 36, 38, 39, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 79, 90, 92, 94, 107, 108, 109, 162, 164, 201, 377, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 114, 115, 117, 120, 121,177, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 243, 244, 249, 351,354, 369 (nata dal frazionamento della particella n. 249), 372 (nata dal frazionamento della particella n. 199) e 375 (nata dal frazionamento della particella n. 210).
13. Con ricorso del 20 agosto 2024, La CO S.r.l. adiva il TAR del Lazio chiedendo nei confronti del Comune di Borgorose: “- che l’Ecc.mo TAR Lazio, voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare, previa concessione delle opportune misure cautelari, il provvedimento prot. n. 0003779 del 6.6.2024 con cui il Comune di Borgorose, in pretesa esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sez. II-bis, n. 10254 del 21.5.2024, “nonostante l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio con la determina n. G04000 del 23 marzo 2023, dispone di non procedere alla sottoscrizione dell’atto di convenzione richiesto dalla Soc. La CO S.r.l. per l’apertura della cava di sabbia e ghiaia in località Valle del Cerro, fino alla definizione del procedimento in corso presso il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici”, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e, pertanto, il pagamento deve avvenire nella misura di €. 650,00. Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio ”.
14. Con sentenza n. 17936/2024, il TAR Lazio dichiarava l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di AN – TT.
15. Il Comune di Borgorose chiede la revocazione della sentenza n. 1052/2025 che avrebbe erroneamente ritenuto il difetto della prova che il giudizio instaurato dall’Amministrazione Separata avesse ad oggetto proprio le particelle cui si riferisce l’autorizzazione della Regione Lazio del 23 marzo 2023.
16. Al punto 8.2 della sentenza si legge: “ né, infine, vale a escludere la fondatezza della pretesa azionata la circostanza che l’Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico della Frazione di AN-TT abbia adito il Commissario per gli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana per sentire accertare e dichiarare la qualità demaniale civica dei terreni, sia perché come evidenziato dallo stesso giudice di primo grado non è stata data la prova che detto giudizio “abbia proprio ad oggetto le particelle cui si riferisce l’autorizzazione regionale del 23/03/23”, sia perché dalle altre risultanze documentali versati in atti tale circostanza risulta allo stato esclusa”.
17. Tale affermazione sarebbe in contrasto sia con il ricorso dell’Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico della Frazione di AN – TT del 14 giugno 2023 sia con l’ordinanza emessa in data 19 giugno 2023 dal Commissario Usi Civici nel ricorso R.G. 12/2023, già in atti (allegato 1 alla memoria ex art. 73 c.p.a. del 17 aprile 2024 del Comune di Borgorose).
18. Risultando agli atti la coincidenza tra le particelle oggetto del giudizio promosso dall’Amministrazione Separata e la determina della Regione Lazio del 23 marzo 2023 e quelle indicate nel provvedimento del 19 giugno 2023 la sentenza n. 1052/2025, che nega detta circostanza, sarebbe viziata per errore di fatto.
19. La CO S.r.l. si è costituita in giudizio contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
20. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
21. Il ricorso è inammissibile.
22. Sul punto controverso la sentenza di cui è chiesta la revocazione si è pronunciata espressamente. Nei punti 8.1. e 8.2. è chiarissimo il percorso logico seguito dal Giudice.
22.1. La difesa di La CO, correttamente osserva che:
a) la mera pendenza di un’azione di accertamento non costituiva motivo di sospensione del processo;
b) la sentenza T.A.R. Lazio n. 10254/2024 si era espressa in ordine al fatto che la circostanza posta a fondamento dell’eccezione ovvero che il giudizio instaurato dall’Amministrazione Separata avesse ad oggetto le particelle cui si riferisce l’autorizzazione regionale del 23/03/2023 non era stata provata;
c) il provvedimento autorizzatorio regionale costituente titolo della pretesa alla stipula della Convenzione è stato attentamente valutato e non vi è alcuna errata percezione di fatti.
22.2. Non va dimenticato che il giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune di Borgorose sulla diffida volta alla stipula di una convenzione ex artt. 12 e 14 della L.R. n. 17/2004.
22.3. Nella sentenza di cui è chiesta la revocazione si legge: “ La sentenza deve essere riformata con riguardo alla statuizione sulla fondatezza della pretesa azionata e conseguentemente deve essere accolta la domanda di condanna dell’ente resistente alla stipula della convenzione poiché dall’autorizzazione estrattiva regionale e dalla documentazione versata in atti si evince che l’area interessata dall’apertura della nuova cava è nella disponibilità dell’appellante, che ha destinazione a Zona E – agricola e che non è gravata da usi civici . Tale ultima circostanza trova riscontro anche nella sentenza del Commissario degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana n. 58 del 2009 che ha dichiarato rientrare nelle terre di demanio collettivo solo la particella 59 del foglio 113, oggetto di espressa rinuncia da parte della società La CO.
Da ciò discende la fondatezza della pretesa azionata dalla società appellante, una volta ottenuta l’autorizzazione all’attività estrattiva dalla Regione, a stipulare con l’ente locale l’atto di convenzione di cui all’art. 14 della l.r. n. 17/2004 con la quale vengono definiti gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare e che risulta indispensabile per poter avviare l’attività” .
23. La questione controversa è stata oggetto di analisi e valutazione critica da parte del giudice. La revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per riesaminare questioni già discusse e decise (Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2025, n. 8595).
23.1. Ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 106 cod. proc. amm., la sentenza è suscettibile di revocazione solo quando è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ossia quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché tale fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2025, n. 7530).
23.2. L'errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio.
24. Per tutto quanto precede il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune ricorrente alle spese della presente fase di giudizio liquidate in € 7.000/00 (settemila) oltre accessori e spese di legge in favore di La CO S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL AN LO OT, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
LU LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LL | OL AN LO OT |
IL SEGRETARIO