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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.11.2025, promossa da:
, e rappresentati e difesi, con mandato Parte_1 Controparte_1 Parte_2 in calce al ricorso, dall'Avv. D.A. Muschio Schiavone
Ricorrente
O Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Leone CP_3
resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.1.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso che, all'esito di un accertamento ispettivo trasfuso nel verbale n. 2020009088/T01 dell'11.5.2021, la società era stata ritenuta la reale datrice di lavoro dei dipendenti Pt_1 formalmente assunti da e da – Controparte_4 Controparte_5 proponevano opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32420210001245237000, notificato in data 15.12.2021, con il quale aveva chiesto, sulla scorta del suddetto CP_3 accertamento, il pagamento dell'importo di € 4.386.916,05 di cui € 2.970.682,54 a titolo di contributi per il periodo 1.8.2015- 30.11.2020 e la restante parte a titolo di interessi e sanzioni.
A fondamento dell'opposizione eccepivano che:
a) tra le suindicate società erano intercorsi contratti di appalto cd. leggero, atteso che la e la avevano sempre avuto Controparte_4 Controparte_5 una propria autonomia organizzativa, assumendo in proprio il cd. rischio di impresa;
1 b) la rideterminazione dell'imponibile contributivo – effettuata con riferimento alle asserite assenze non veritiere dei dipendenti – era illegittima in quanto disposta sulla base di prospetti non redatti dalla società ricorrente, che coprivano un arco temporale parziale e che non recavano alcuna indicazione né del datore di lavoro né dell'orario prestato da ogni dipendente. In ogni caso era erronea in quanto avrebbe dovuto CP_3 calcolare la differenza di imponibile contributivo sottraendo quello denunciato, comprensivo della tredicesima mensilità;
c) aveva illegittimamente rideterminato, a decorrere dal 2.3.2020, l'imponibile CP_3 contributivo con riferimento al CCNL TR ES (originariamente applicato dalla società ricorrente) ritenendolo erroneamente maggiormente rappresentativo rispetto a quello sottoscritto da;
CP_6
d) era infondato l'addebito relativo alla richiesta di contribuzione per i lavoratori indicati a pag. 21 e 22 del verbale, non risultanti dalla documentazione obbligatoria, in quanto
“completamente sconosciuti” alla società ricorrente.
Rappresentavano poi che, in relazione alle differenze contributive calcolate per indebita erogazione degli assegni ordinari a carico del fondo di integrazione salariale per l'emergenza Covid – 19, la società aveva richiesto la rateizzazione sia per le posizioni già iscritte a ruolo sia per i contribuiti richiesti per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Chiedevano pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
in subordine, la riduzione dell'ammontare delle contestazioni “secondo un corretto allineamento di ragione e/o di legge con la riduzione conseguenziale della sanzioni irrogate”.
Si costituiva che contestava diffusamente gli avversi assunti, richiamando l'esito CP_3 dell'accertamento compiuto in fase ispettiva, unitamente alla Guardia di Finanza di
RA ON. Insisteva per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento dell'importo portato dall'avviso di addebito opposto o della diversa somma ritenuta dovuta.
Espletata la prova richiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni dalle medesime rassegnate in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2 Gioverà preliminarmente riportare quanto rilevato nel verbale ispettivo n.
2020009088/T01, il cui accertamento – come è pacifico tra le parti- rappresenta il presupposto fattuale e giuridico della pretesa trasfusa nell'avviso di addebito opposto.
Nel suindicato verbale, dopo aver dato atto che “la maggior parte dei dipendenti in forza risulta transitata da una società all'altra”, che “tutte le imprese oggetto di segnalazione risultano avere avuto sede o luogo di esercizio in RA ON, via Grottaglie km
3- zona TRle, in locali di proprietà di e nella disponibilità di Controparte_7
e che “tutte sono assistite dal punto di vista tributario e della consulenza Parte_1 del lavoro dai medesimi professionisti”, gli ispettori hanno rilevato che:
“A regolamentare i rapporti tra le società e Parte_1 Controparte_5
è un “contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato tra e
[...] Controparte_1
in data 25/08/2016 con il quale la concede in affitto alla Controparte_8 Pt_1
“tutti gli elementi che concorrono a formare la Controparte_5 descritta azienda. In particolare, ricomprende tutti gli arredi e le attrezzature risultanti dal registro dei beni ammortizzabili alla data odierna..”. Sebbene apparentemente le società non abbiano assetti proprietari comuni o riconducibili ai medesimi soggetti ed i rapporti tra le stesse vengano in qualche modo formalizzati, l'ipotesi inziale di un collegamento tra le due società si è tuttavia ulteriormente rafforzata nel corso della verifica sino ad evidenziare in maniera inequivocabile che la reale conduzione dell'attività produttiva nel suo complesso è di esclusivo appannaggio della Parte_1 che si è avvalsa delle due società innanzi indicate al solo scopo di far ricadere sulle stesse gli adempimenti previdenziali e tributari”.
Tra gli elementi posti a fondamento di siffatta determinazione, oltre alla “documentazione extracontabile acquisita nel corso delle perquisizioni effettuate dai militari della Guardia di Finanza”, vi sono:
1) le dichiarazioni dei lavoratori sentiti in fase ispettiva, trascritte a pag. 5, 6 e 7 del verbale;
2) le dichiarazioni rese da dipendente della consulente del Testimone_1 lavoro della società ricorrente (pag. 7 del verbale).
Ciò posto, gli ispettori hanno poi rilevato che “l'iniziale analisi del Libro Unico del
Lavoro ha evidenziato un sistematico ricorso all'annotazione di assenze dei dipendenti nel corso delle varie mensilità che ha consentito di ritenere verosimile che gli stessi venissero retribuiti in misura inferiore alle prestazioni orarie effettivamente svolte (…) sulla base di tali paghe orarie e delle ore di lavoro effettivamente svolto è stato stabilito
3 il netto da corrispondere mensilmente ai lavoratori e, partendo da questo, è stato elaborato di conseguenza il Libro Unico del Lavoro (..) Ne consegue che, in questa operazione al contrario, le presenze registrate sul Libro Unico del lavoro di fatto sono state indicate in misura inferiore a quella reale”.
Nell'esaminare gli aspetti contributivi, i funzionari hanno dunque evidenziato che “le società e Controparte_4 Controparte_5 sono state fittiziamente costituite allo scopo di esternalizzare, solo formalmente, il
[...] processo produttivo o, di fatto, si sono occupate esclusivamente dell'assunzione dei dipendenti e delle denunce contributive nei confronti degli Istituti previdenziali, provvedendo solo in parte al versamento dei relativi oneri (….) Nella realtà dei fatti, invece, tutti i lavoratori, ancorché formalmente assunti dalle suddette società, hanno sempre reso le prestazioni lavorative sotto il diretto controllo della società Parte_1 che, solo a decorrere dal 02/03/2020, ha provveduto ad assumere direttamente i lavoratori (…) E' quindi del tutto evidente che, a prescindere dalla forma e dai soggetti datori di lavoro che in passato hanno sottoscritto i contratti di lavoro con i dipendenti oggetto della presente verifica, gli obblighi contributivi ricadono totalmente in capo alla società che, di fatto, ha beneficiato delle prestazioni lavorative rese. Parte_1
Quest'ultima, come già detto, solo a decorrere dal 02/03/2020, ha assunto su di sé anche formalmente la titolarità dei contratti di lavoro con la totalità dei lavoratori stessi”.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre rilevare, in via generale, che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico-previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa.
L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità. Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare ed in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit..
In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie [...] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
4 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art.
85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino”
(Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990).
L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) – poi sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 - prevedeva che
“È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. [...]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia
e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo
a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960).
Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4,5,20 e ss. del D. Lgs. n.
276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel D. Lgs. n. 81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
5 lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. [...]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".
L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 - rubricato “Condizioni di liceità [della somministrazione di lavoro]” - stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per
i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.
La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente
l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro,
6 con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass.
5/10/2002 n. 14302; Cass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti
«endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264).
Sussiste dunque interposizione illecita di manodopera - anziché appalto (lecito) di servizi o di opere - in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo,
7 l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto - cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) - e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto.
Peraltro, se va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore.
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie che occupa, reputa il Tribunale che gli elementi risultanti dal verbale ispettivo, unitamente valutati alle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in fase ispettiva e al contribuito orale fornito dal teste Testimone_2 militino in favore delle determinazioni poste a fondamento degli addebiti in contestazione.
Ed invero, dal contenuto delle dichiarazioni prodotte da emergono molteplici CP_3 elementi gravi, precisi e concordanti, che dimostrano come i lavoratori, seppur assunti formalmente dalla o da , prestassero la propria Controparte_4 Controparte_5 attività lavorativa in favore di , o . Controparte_1 Controparte_7 Controparte_9
A titolo esemplificativo, la lavoratrice – assunta dapprima dalla Testimone_3
e poi, al rientro dalle ferie, assunta dalla Controparte_4 Controparte_5 dichiarò quanto segue “…in questi anni ho sempre svolto le mansioni di macchinista e non è mai cambiato nei passaggi da una ditta all'altra. I referenti erano e sono sempre gli stessi ovvero , , vari Controparte_1 Controparte_7 Persona_1 passaggi non mi è mai stato dato il TFR. Loro dicevano, non vi preoccupate, non perderete niente, vi liquidiamo tutto, vi daremo qualcosa in più sullo stipendio ma non è stato dato mai nulla. Io ogni mese cercavo di chiedere ad e quanto CP_7 CP_1 mi spettava ma non ho ottenuto mai nulla …Balestra veniva raramente Persona_2 ma non so cosa facesse e faceva le stesse cose, veniva, parlava con Controparte_8
i , si prendeva il caffè e basta. Io non ho mai avuto a che fare con loro”. CP_1
Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese da (secondo cui “negli Tes_4 Tes_5 anni in cui ho lavorato in quella camiceria, pur cambiando azienda, non è cambiato mai nulla.. Finché c'ero io sapevo che i proprietari erano e e Controparte_1 CP_7
8 poi il padre . Erano sempre loro i proprietari anche se cambiavano le aziende”), CP_9
CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 Parte_3
Quanto riferito dai citati lavoratori, passati alle dipendenze dell'una o dell'altra società senza sostanziale soluzione di continuità, attesta l'inserimento stabile del personale nel ciclo produttivo della laddove i dipendenti formalmente assunti dalle società Parte_1
e espletavano la propria prestazione lavorativa Controparte_4 Controparte_5
(peraltro, svolgendo sempre le medesime mansioni come si desume dalla suddette dichiarazioni), nei medesimi locali (siti in RA ON, via Grottaglie – Km 3- zona industriale) di proprietà di e nella disponibilità della Controparte_7 Parte_1
(circostanza peraltro non contestata nell'atto introduttivo del giudizio), sempre nell'interesse e sotto la direzione dei fratelli o di , al di là del CP_1 Controparte_9 formale datore di lavoro.
In favore della determinazione assunta in sede ispettiva depone altresì:
- il chiaro tenero della dichiarazione resa da dipendente della Testimone_1 ragioniera , che riferì di aver avuto “sempre contatti con CP_21 Controparte_7 per quanto riguarda la documentazione del lavoro che dovevo svolgere, come assunzioni, licenziamenti, conteggi vari, redazione di buste paga ecc…relativamente alle società
[comprese la e la Sartorie Nord Salento, nds] che ne avevamo la Controparte_4 consulenza”, sicché anche gli adempimenti amministrativi e contabili – relativi a rapporti di lavoro formalmente instaurati con le suindicate società - erano gestiti dai;
CP_1
- il contributo orale fornito da Luogotenente della Guardia di Finanza, il Testimone_2 quale ha, tra l'altro, riferito che: a) nonostante l'esistenza di un formale contratto di fitto di ramo d'azienda, nessun controllo era stato mai esercitato sui dipendenti della
[...]
, atteso che i lavoratori avevano visto (amministratore CP_5 Controparte_8 della citata società ed esercente attività di venditore ambulante) solo occasionalmente nei locali aziendali, ove si recava per prendere un caffè con i fratelli o con CP_1 CP_9
(circostanza evincibile altresì dalle dichiarazione dei lavoratori prodotte da
[...]
); b) dall'esame dei movimenti bancari era emerso come gli esborsi delle CP_3 retribuzioni dei dipendenti delle società e Controparte_4 Controparte_5 avvenivano a seguito di bonifici disposti dalla società ricorrente (il teste ha testualmente riferito che “in corrispondenza degli stipendi veniva bonificato dalla Parte_1 rispettivamente alla e alla , la somma Controparte_4 Parte_4 necessaria per il pagamento delle retribuzioni”);
9 - il fatto (incontestato) che, a decorrere dal 2.3.2020, la società ricorrente ha “assunto su di sé anche formalmente la titolarità dei contratti di lavoro con la totalità dei lavoratori stessi” (pag.10 del verbale).
Sulla scorta di tali concordanti ed univoci elementi probatori, unitamente valutati e non contraddetti da dirimenti risultanze istruttorie di segno contrario stante l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla ricorrente ( e Testimone_6
, entrambe ex dipendenti della società ricorrente, le quali hanno Testimone_7 riferito, senza alcuna ulteriore specificazione, che “le direttive ai dipendenti della
le dava la sig.ra ”), reputa il Tribunale Controparte_4 Persona_3 che debba ritenersi legittimo l'esito dell'accertamento ispettivo nella parte in cui i rapporti di lavoro instaurati formalmente con la e con Controparte_4 Controparte_5 sono stati ricondotti alla società ricorrente.
Tanto premesso e venendo ad esaminare le contestazioni di natura contributiva, si osserva che, come attestato nel verbale in atti, “la verifica degli adempimenti contributivi ha avuto ad oggetto tutti i rapporti di lavoro denunciati dalle società: Controparte_4
, per il periodo dal 01/08/2015 al 05/08/2016 [data in cui è cessata
[...]
l'attività con dipendenti, nds]; per il periodo dal Controparte_5
29/08/2016 al 27/02/2020; , per il periodo dal 02/03/2020 al 30/11/2020 Parte_1
(…) L'esame della documentazione acquisita dai militari della Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Brindisi ha evidenziato che gli imponibili assoggettati a contribuzione per tutto il periodo oggetto della verifica e per la quasi totalità dei lavoratori non sono corrispondenti a quelli contrattualmente dovuti in relazione alle effettive ore di lavoro riscontrate”.
Gli ispettori hanno quindi proceduto al ricalcolo dell'imponibile contributivo per tutti i lavoratori, effettuando preliminarmente la quantificazione delle effettive ore di lavoro svolte dai singoli lavoratori “rilevandole direttamente dai suddetti documenti [ovvero i prospetti delle presenze quotidianamente sottoscritti dai lavoratori, acquisiti per tutto il periodo da agosto 2016 a dicembre 2017, da maggio a settembre 2019, per gennaio e febbraio 2020 e per i giorni dal 2 al 23 marzo 2020 e dai prospetti riepilogativi, nds] oppure ricavandole dal rapporto tra la retribuzione netta indicata in busta paga ..e la paga oraria concordata come indicata nei prospetti riepilogativi (se non presenti, si è fatto riferimento a quello più prossimo o comunque a compensi orari più favorevoli riconosciuti ai dipendenti), come esemplificativamente esplicitato a pag. 10 del verbale in relazione alla posizione della lavoratrice fermo restando che “per i Persona_4
10 lavoratori per i quali non è stato possibile ricostruire l'orario di lavoro effettivamente svolto, in assenza di dati relativi alle presenze e alle paghe concordate, ci si è limitati ad addebitare alla società gli imponibili risultanti dal Libro Unico del Lavoro Parte_1 intestato alle citate società” (ovvero alle e alla Controparte_4 [...] cfr. pag. 18 del verbale). Controparte_5
L'imponibile contributivo è stato ricalcolato applicando, a decorrere dal 2.3.2020 (data in cui tutti i dipendenti sono stati assunti dalla società ricorrente, con richiamo al CCNL
ANPIT- CISAL), il CCNL per i dipendenti dell'TR ES stipulato tra
[...]
, , e , atteso Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25 che “l'attività effettivamente svolta dall'azienda (…) ancor prima del 2 Marzo 2020 è sempre stata quella di confezione di camicie”, con conseguente inserimento ex tunc nel settore dell'industria tessile e l'attribuzione del codice contributivo 10803 a decorrere dal
1 agosto 2015.
A pag. 20 del verbale, gli ispettori hanno altresì precisato che “per l'individuazione dei livelli contrattuali corrispondenti alle mansioni esercitate dai singoli lavoratori, si è fatto riferimento a quelli già denunciati sino al 27/02/2020. Per i lavoratori che in passato non avevano avuto precedenti rapporti di lavoro, il livello contrattuale è stato individuato sulla base delle mansioni svolte come indicate in busta paga e nelle rispettive comunicazioni di assunzione ed in analogia a quanto fatto per i lavoratori addetti alle medesime mansioni già in forza”.
L'addebito contributivo in esame è stato formulato anche in relazione ai dipendenti indicati a pag. 22 e seguenti del verbale atteso che “l'analisi dei prospetti delle presenze sottoscritti dai lavoratori e dei prospetti riepilogativi nonché le dichiarazioni acquisite nel corso della verifica hanno evidenziato la presenza al lavoro di alcune dipendenti per le quali non risultano trasmesse al competente Centro per l'Impiego le obbligatorie comunicazioni di assunzione”. CP_ Infine, “dalla consultazione delle banche dati dell è emerso che in data 15 Aprile
2020 la società ricorrente ha inoltrato una richiesta di accesso al fondo di integrazione salariale per l'emergenza 19 per il suo indicato periodo chiedendo il pagamento diretto CP_ della prestazione i lavoratori a cura dell a decorrere dal 16 Marzo 2020, data di sospensione dell'attività produttiva. Il provvedimento di autorizzazione relativo a 107 lavoratori e a n.37.531 ore è stato emesso in data 22/05/2020. Il successivo invio dei flussi 41 , effettuato dall'azienda in data 25/05/2020, ha consentito il pagamento diretto della prestazione a tutti i lavoratori indicati. Dai prospetti delle presenze
11 sottoscritti dai lavoratori relativi al mese di Marzo acquisiti nel corso della verifica è risultato tuttavia che nel periodo dal 16 Marzo 2020 al 23 Marzo 2020 l'attività produttiva non è stata sospesa del tutto sebbene sul libro unico del lavoro tutti i lavoratori siano stati indicati assenti”.
Pertanto, con riferimento ai lavoratori indicati a pag.24 e 25 del verbale, risultati invece presenti, ha provveduto ad addebitare la contribuzione dovuta per le ore accertate. CP_3
Ebbene, quanto al ricalcolo dell'imponibile contributivo in considerazione del cd. minimale retributivo, deve rilevarsi che – come confermato dai testi addotti da e CP_3 come anche si desume dal tenore della dichiarazione resa da Testimone_1
(secondo cui la retribuzione imponibile da indicare nel lul veniva determinata partendo dalla retribuzione netta che il lavoratore avrebbe dovuto percepire così come indicata nei prospetti forniti dalla società, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro) e dai lavoratori sentiti in fase ispettiva - gli orari dichiarati non corrispondevano con le ore effettivamente Tes_ svolte;
circostanza, come riferito dal teste e dall'ispettore confermata da Tes_8 prospetti riepilogativi e fogli presenze sequestrati dalla Guardia di Finanza
(documentazione acquisita in fase di indagine e depositata da in data 19.9.2025, in CP_3 ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza resa all'udienza del 26.6.2025).
Con riferimento al contenuto di detta documentazione, parte della quale rinvenuta a seguito di perquisizione informatica effettuata all'interno degli uffici della società Tes_ Tes_ ricorrente (teste ), sia il teste sia il teste hanno confermato che, in tali Tes_8 prospetti, veniva fatta “una distinzione tra i dipendenti direttamente assunti dalla ditta corrente e quelli assunti dalle società di volta in volta utilizzate per gestire i lavoratori addetti alla produzione” e che “nella parte superiore erano indicati quelli assunti dalla ricorrente e nella parte inferiore gli altri. Nella prima colonna di sinistra veniva indicato il nome del dipendente e subito a destra la retribuzione oraria concordata (…) nelle successive colonne venivano indicate le ore di lavoro quotidianamente effettuate dai dipendenti e quella riepilogativa mensile in cui si riportava il numero totale delle ore lavorate”.
In considerazione dell'accertamento di natura prettamente documentale effettuato congiuntamente da e dalla Guardia di Finanza di RA ON - che non CP_3 rinviene alcuna smentita né nelle allegazioni formulate in ricorso (nonostante la specifica indicazione, nel verbale di accertamento in atti, di ogni posizione lavorativa e del relativo periodo di riferimento), né in contestazioni successive alla costituzione dell' - deve CP_3 ritenersi che le dettagliatissime operazioni di calcolo effettuate in sede ispettiva e
12 compiutamente motivate con riferimento sia all'an che al quantum della pretesa, debbano ritenersi corrette (salvo quanto in seguito si preciserà), senza che a differenti conclusioni possa indurre il fatto che i suindicati prospetti riguardassero un arco temporale circoscritto atteso che, nel verbale ispettivo, risulta specificato che - in assenza di tali prospetti- le ore di lavoro effettivamente prestate sono state ricavate “dal rapporto tra la retribuzione netta indicata in busta paga ..e la paga oraria concordata come indicata nei prospetti riepilogativi (se non presenti, si è fatto riferimento a quello più prossimo o comunque a compensi orari più favorevoli riconosciuti ai dipendenti)” e che “per i lavoratori per i quali non è stato possibile ricostruire l'orario di lavoro effettivamente svolto, in assenza di dati relativi alle presenze e alle paghe concordate, ci si è limitati ad addebitare alla società gli imponibili risultanti dal Libro Unico del Lavoro intestato alle Parte_1 citate società”.
Sulla scorta di tali considerazioni, vanno peraltro disattese le generiche censure formulate in occasione dell'udienza del 9.10.2025, dovendosi da un lato ribadire che i documenti posti a base del ricalcolo sono stati acquisti in seguito a perquisizione effettuata presso Tes_ gli uffici della società ricorrente (come riferito dal teste ) e, dall'altro, evidenziare che la pronuncia della Corte di Giustizia risulta resa in favore della posizione dei dipendenti e non del datore di lavoro che abbia indicato un monte orario inferiore rispetto a quello effettivamente svolto.
Né può aver rilievo quanto dedotto in ricorso circa le modalità di computo della tredicesima mensilità: sul punto è da condividere il rilievo formulato da in sede di CP_3 costituzione – in relazione al quale peraltro parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica controdeduzione - secondo cui, come noto, “la tredicesima è un elemento retributivo che di norma erogato in concomitanza con la retribuzione di dicembre e in quanto tale come tutti gli istituti economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro soggetto a contribuzione sulla base dei principi dell'articolo uno della legge 389 del 1989”, sicché “il rateo della tredicesima mensilità erogato dall'azienda con cadenza mensile per sua comodità non può essere detratto l'imponibile mensilmente dovuto sulla base dell'orario di lavoro accertato”.
Quanto poi alle censure inerenti la (asserita illegittima) variazione di inquadramento aziendale e la rideterminazione, a decorrere dal 2.3.2020, dell'imponibile contributivo in considerazione del CCNL per i dipendenti dell'TR ES (in luogo del CCNL
Anpit-Cisal), si osserva che gli ispettori hanno attribuito il codice contributivo 10803 ex tunc in quanto la società, pur avendo svolto prevalentemente, come allegato in ricorso e
13 come accertato in sede ispettiva, attività di “confezione camice” era stata inquadrata nel settore Terziario “sulla base della natura dell'attività dichiarata nella domanda di iscrizione mod. DM 68” (anche in relazione a tale aspetto la società ha formulato delle allegazioni del tutto generiche e prive di qualsivoglia riscontro documentale).
Atteso che l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, facendo tuttavia salva la retroattività degli effetti qualora vi sia stato - nel momento iniziale dell'attività - l'inoltro di dichiarazioni inesatte (come avvenuto nel caso di specie) anche in parte qua le conclusioni cui sono giunti gli ispettori risultano condivisibili.
In relazione al ricalcolo dell'imponibile retributivo previa applicazione, a decorrere dal
2.3.2020, del CCNL per i dipendenti l'industria tessile (terzisti mezzogiorno) stipulato tra
, , e , Controparte_26 CP_23 CP_24 CP_25 deve evidenziarsi che mentre detto CCNL risulta sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori notoriamente più rappresentative (come peraltro chiarito da in sede CP_3 di costituzione), parte ricorrente non ha allegato e documentato alcuna specifica circostanza dalla quale desumere che, nel settore produttivo di appartenenza, il CCNL individuato dalla società fosse quello applicabile ai fini che occupano, in quanto sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentativo del settore.
Ciò posto e alla stregua dei rilievi che precedono con riferimento alla riconducibilità dei rapporti di lavoro formalmente denunciata dalla e dalla Controparte_4 CP_5
, deve ritenersi corretto l'addebito della contribuzione relativa anche ai lavoratori
[...] non regolarmente assunti dalle predette società (indicati a pag. 22 e 23 del verbale), non potendosi attribuire alcun rilievo alla mera allegazione secondo cui si tratterebbe di soggetti “completamente sconosciuti alla , posto che tali soggetti sono stati Parte_1 individuati sulla base “dei prospetti delle presenze sottoscritti dai lavoratori e dei prospetti riepilogativi” e delle dichiarazioni acquisite in fase ispettiva.
Con riferimento poi all'addebito concernente l'indebita erogazione degli assegni a carico del Fondo di Integrazione salariale per l'emergenza Covid 19 (pag. 23 e 24 del verbale), ferma la rilevanza di quanto sinora esposto circa la natura documentale del relativo accertamento (anche questo non smentito da alcuna emergenza di segno contrario), nonché al ricalcolo delle differenze contributive relative al periodo 3.3.2020-30.11.2020, parte ricorrente ha allegato di aver richiesto “la rateizzazione sia per le posizioni iscritte
a ruolo dall' che per i contributi richiesti per i mesi di Controparte_27
14 novembre e dicembre 2020”. Dalla documentazione prodotta dalla società (all.ti 13 e 14) non emerge tuttavia alcun elemento dal quale desumere la fondatezza dell'assunto, atteso che l'istanza di rateizzazione meno risalente risulta presentata in data 22.2.2021 e dunque prima ancora della notifica (avvenuta in data 11.5.2021) del verbale ispettivo da cui ha tratto scaturigine l'addebito in esame.
Quanto poi ai verbali di conciliazione depositati in data 8.10.2025 e sottoscritti con i lavoratori, gioverà rilevare in via assorbente come “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2014, n. 2642).
Ciò posto, in ordine infine all'esatta quantificazione delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato (pari complessivamente ad € 4.386,916,05), devesi evidenziare che , costituendosi in giudizio, ha rappresentato che “in data 23.02.2022 l'Ufficio CP_3
Amministrativo si è attivato per lo storno dei versamenti dallo stesso [l'appaltatore
) effettuati…per un totale di € 240.025,31”. Controparte_4
Atteso che, come dichiarato dall' , tale operazione è stata effettuata in data CP_28
23.2.2022 e dunque dopo la notifica dell'avviso di addebito impugnato nell'ambito del presente giudizio, con ordinanza resa in occasione dell'udienza del 9.10.2025, il
Tribunale ha chiesto all'Istituto di ricalcolare gli importi dovuti tenuto conto dei versamenti effettuati da e da Controparte_4 Controparte_5
L' , con note depositate in data 10.11.2025, ha rappresentato quanto segue: “la CP_28 partita originaria n. 3064, conseguente a verbale unico di accertamento e notificazione
n. 2020009088/DDL del 11.05.2021 era originariamente di importo contributivo pari a
€ 2.970.682,54 (come da comparsa di costituzione del 12.06.2022);
2) sono stati effettuati storni pari a complessivi € 641.871,51;
3) in conseguenza di questi storni, l'importo contributivo è stato rideterminato in €
2.328.811,03;
15 4) alla parte contributiva, si devono aggiungere € 1.411.730,36 a titolo di sanzioni e €
109.474,67 a titolo di interessi in mora;
5) si ottiene un totale complessivo di € 3.850.016,06”.
Trattandosi di importi inferiori rispetti a quelli richiesti in pagamento con l'avviso di addebito opposto, il titolo va annullato e la società condannata al pagamento delle somme specificate nelle note depositate da in data 10.11.2025, non essendo stato addotto CP_3 alcun elemento che possa indurre il Tribunale a discostarsi dalla suddetta quantificazione.
Nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13294/2025) ha ritenuto che il requisito della novità possa sussistere anche sotto il profilo “fattuale”, reputa il
Tribunale che l'oggettiva complessità della vicenda esaminata (per numero di dipendenti, periodo attenzionato, società coinvolte, natura degli addebiti) giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_3
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito impugnato e dichiara che la società è tenuta al versamento, per le ragioni di cui al verbale unico di accertamento in atti, della somma complessiva di € 3.850,016,06, di cui €
2.328.811,03 a titolo di contribuiti, € 1.411.730,36 a titolo di sanzioni ed € 109.474,67
a titolo di interessi;
2) per effetto di quanto accertato al punto 1) condanna la società ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 3.850,016,06;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.11.2025, promossa da:
, e rappresentati e difesi, con mandato Parte_1 Controparte_1 Parte_2 in calce al ricorso, dall'Avv. D.A. Muschio Schiavone
Ricorrente
O Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Leone CP_3
resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.1.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso che, all'esito di un accertamento ispettivo trasfuso nel verbale n. 2020009088/T01 dell'11.5.2021, la società era stata ritenuta la reale datrice di lavoro dei dipendenti Pt_1 formalmente assunti da e da – Controparte_4 Controparte_5 proponevano opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32420210001245237000, notificato in data 15.12.2021, con il quale aveva chiesto, sulla scorta del suddetto CP_3 accertamento, il pagamento dell'importo di € 4.386.916,05 di cui € 2.970.682,54 a titolo di contributi per il periodo 1.8.2015- 30.11.2020 e la restante parte a titolo di interessi e sanzioni.
A fondamento dell'opposizione eccepivano che:
a) tra le suindicate società erano intercorsi contratti di appalto cd. leggero, atteso che la e la avevano sempre avuto Controparte_4 Controparte_5 una propria autonomia organizzativa, assumendo in proprio il cd. rischio di impresa;
1 b) la rideterminazione dell'imponibile contributivo – effettuata con riferimento alle asserite assenze non veritiere dei dipendenti – era illegittima in quanto disposta sulla base di prospetti non redatti dalla società ricorrente, che coprivano un arco temporale parziale e che non recavano alcuna indicazione né del datore di lavoro né dell'orario prestato da ogni dipendente. In ogni caso era erronea in quanto avrebbe dovuto CP_3 calcolare la differenza di imponibile contributivo sottraendo quello denunciato, comprensivo della tredicesima mensilità;
c) aveva illegittimamente rideterminato, a decorrere dal 2.3.2020, l'imponibile CP_3 contributivo con riferimento al CCNL TR ES (originariamente applicato dalla società ricorrente) ritenendolo erroneamente maggiormente rappresentativo rispetto a quello sottoscritto da;
CP_6
d) era infondato l'addebito relativo alla richiesta di contribuzione per i lavoratori indicati a pag. 21 e 22 del verbale, non risultanti dalla documentazione obbligatoria, in quanto
“completamente sconosciuti” alla società ricorrente.
Rappresentavano poi che, in relazione alle differenze contributive calcolate per indebita erogazione degli assegni ordinari a carico del fondo di integrazione salariale per l'emergenza Covid – 19, la società aveva richiesto la rateizzazione sia per le posizioni già iscritte a ruolo sia per i contribuiti richiesti per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Chiedevano pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
in subordine, la riduzione dell'ammontare delle contestazioni “secondo un corretto allineamento di ragione e/o di legge con la riduzione conseguenziale della sanzioni irrogate”.
Si costituiva che contestava diffusamente gli avversi assunti, richiamando l'esito CP_3 dell'accertamento compiuto in fase ispettiva, unitamente alla Guardia di Finanza di
RA ON. Insisteva per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento dell'importo portato dall'avviso di addebito opposto o della diversa somma ritenuta dovuta.
Espletata la prova richiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni dalle medesime rassegnate in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2 Gioverà preliminarmente riportare quanto rilevato nel verbale ispettivo n.
2020009088/T01, il cui accertamento – come è pacifico tra le parti- rappresenta il presupposto fattuale e giuridico della pretesa trasfusa nell'avviso di addebito opposto.
Nel suindicato verbale, dopo aver dato atto che “la maggior parte dei dipendenti in forza risulta transitata da una società all'altra”, che “tutte le imprese oggetto di segnalazione risultano avere avuto sede o luogo di esercizio in RA ON, via Grottaglie km
3- zona TRle, in locali di proprietà di e nella disponibilità di Controparte_7
e che “tutte sono assistite dal punto di vista tributario e della consulenza Parte_1 del lavoro dai medesimi professionisti”, gli ispettori hanno rilevato che:
“A regolamentare i rapporti tra le società e Parte_1 Controparte_5
è un “contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato tra e
[...] Controparte_1
in data 25/08/2016 con il quale la concede in affitto alla Controparte_8 Pt_1
“tutti gli elementi che concorrono a formare la Controparte_5 descritta azienda. In particolare, ricomprende tutti gli arredi e le attrezzature risultanti dal registro dei beni ammortizzabili alla data odierna..”. Sebbene apparentemente le società non abbiano assetti proprietari comuni o riconducibili ai medesimi soggetti ed i rapporti tra le stesse vengano in qualche modo formalizzati, l'ipotesi inziale di un collegamento tra le due società si è tuttavia ulteriormente rafforzata nel corso della verifica sino ad evidenziare in maniera inequivocabile che la reale conduzione dell'attività produttiva nel suo complesso è di esclusivo appannaggio della Parte_1 che si è avvalsa delle due società innanzi indicate al solo scopo di far ricadere sulle stesse gli adempimenti previdenziali e tributari”.
Tra gli elementi posti a fondamento di siffatta determinazione, oltre alla “documentazione extracontabile acquisita nel corso delle perquisizioni effettuate dai militari della Guardia di Finanza”, vi sono:
1) le dichiarazioni dei lavoratori sentiti in fase ispettiva, trascritte a pag. 5, 6 e 7 del verbale;
2) le dichiarazioni rese da dipendente della consulente del Testimone_1 lavoro della società ricorrente (pag. 7 del verbale).
Ciò posto, gli ispettori hanno poi rilevato che “l'iniziale analisi del Libro Unico del
Lavoro ha evidenziato un sistematico ricorso all'annotazione di assenze dei dipendenti nel corso delle varie mensilità che ha consentito di ritenere verosimile che gli stessi venissero retribuiti in misura inferiore alle prestazioni orarie effettivamente svolte (…) sulla base di tali paghe orarie e delle ore di lavoro effettivamente svolto è stato stabilito
3 il netto da corrispondere mensilmente ai lavoratori e, partendo da questo, è stato elaborato di conseguenza il Libro Unico del Lavoro (..) Ne consegue che, in questa operazione al contrario, le presenze registrate sul Libro Unico del lavoro di fatto sono state indicate in misura inferiore a quella reale”.
Nell'esaminare gli aspetti contributivi, i funzionari hanno dunque evidenziato che “le società e Controparte_4 Controparte_5 sono state fittiziamente costituite allo scopo di esternalizzare, solo formalmente, il
[...] processo produttivo o, di fatto, si sono occupate esclusivamente dell'assunzione dei dipendenti e delle denunce contributive nei confronti degli Istituti previdenziali, provvedendo solo in parte al versamento dei relativi oneri (….) Nella realtà dei fatti, invece, tutti i lavoratori, ancorché formalmente assunti dalle suddette società, hanno sempre reso le prestazioni lavorative sotto il diretto controllo della società Parte_1 che, solo a decorrere dal 02/03/2020, ha provveduto ad assumere direttamente i lavoratori (…) E' quindi del tutto evidente che, a prescindere dalla forma e dai soggetti datori di lavoro che in passato hanno sottoscritto i contratti di lavoro con i dipendenti oggetto della presente verifica, gli obblighi contributivi ricadono totalmente in capo alla società che, di fatto, ha beneficiato delle prestazioni lavorative rese. Parte_1
Quest'ultima, come già detto, solo a decorrere dal 02/03/2020, ha assunto su di sé anche formalmente la titolarità dei contratti di lavoro con la totalità dei lavoratori stessi”.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre rilevare, in via generale, che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico-previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa.
L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità. Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare ed in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit..
In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie [...] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
4 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art.
85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino”
(Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990).
L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) – poi sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 - prevedeva che
“È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. [...]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia
e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo
a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960).
Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4,5,20 e ss. del D. Lgs. n.
276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel D. Lgs. n. 81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
5 lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. [...]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".
L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 - rubricato “Condizioni di liceità [della somministrazione di lavoro]” - stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per
i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.
La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente
l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro,
6 con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass.
5/10/2002 n. 14302; Cass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti
«endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264).
Sussiste dunque interposizione illecita di manodopera - anziché appalto (lecito) di servizi o di opere - in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo,
7 l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto - cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) - e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto.
Peraltro, se va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore.
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie che occupa, reputa il Tribunale che gli elementi risultanti dal verbale ispettivo, unitamente valutati alle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in fase ispettiva e al contribuito orale fornito dal teste Testimone_2 militino in favore delle determinazioni poste a fondamento degli addebiti in contestazione.
Ed invero, dal contenuto delle dichiarazioni prodotte da emergono molteplici CP_3 elementi gravi, precisi e concordanti, che dimostrano come i lavoratori, seppur assunti formalmente dalla o da , prestassero la propria Controparte_4 Controparte_5 attività lavorativa in favore di , o . Controparte_1 Controparte_7 Controparte_9
A titolo esemplificativo, la lavoratrice – assunta dapprima dalla Testimone_3
e poi, al rientro dalle ferie, assunta dalla Controparte_4 Controparte_5 dichiarò quanto segue “…in questi anni ho sempre svolto le mansioni di macchinista e non è mai cambiato nei passaggi da una ditta all'altra. I referenti erano e sono sempre gli stessi ovvero , , vari Controparte_1 Controparte_7 Persona_1 passaggi non mi è mai stato dato il TFR. Loro dicevano, non vi preoccupate, non perderete niente, vi liquidiamo tutto, vi daremo qualcosa in più sullo stipendio ma non è stato dato mai nulla. Io ogni mese cercavo di chiedere ad e quanto CP_7 CP_1 mi spettava ma non ho ottenuto mai nulla …Balestra veniva raramente Persona_2 ma non so cosa facesse e faceva le stesse cose, veniva, parlava con Controparte_8
i , si prendeva il caffè e basta. Io non ho mai avuto a che fare con loro”. CP_1
Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese da (secondo cui “negli Tes_4 Tes_5 anni in cui ho lavorato in quella camiceria, pur cambiando azienda, non è cambiato mai nulla.. Finché c'ero io sapevo che i proprietari erano e e Controparte_1 CP_7
8 poi il padre . Erano sempre loro i proprietari anche se cambiavano le aziende”), CP_9
CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 Parte_3
Quanto riferito dai citati lavoratori, passati alle dipendenze dell'una o dell'altra società senza sostanziale soluzione di continuità, attesta l'inserimento stabile del personale nel ciclo produttivo della laddove i dipendenti formalmente assunti dalle società Parte_1
e espletavano la propria prestazione lavorativa Controparte_4 Controparte_5
(peraltro, svolgendo sempre le medesime mansioni come si desume dalla suddette dichiarazioni), nei medesimi locali (siti in RA ON, via Grottaglie – Km 3- zona industriale) di proprietà di e nella disponibilità della Controparte_7 Parte_1
(circostanza peraltro non contestata nell'atto introduttivo del giudizio), sempre nell'interesse e sotto la direzione dei fratelli o di , al di là del CP_1 Controparte_9 formale datore di lavoro.
In favore della determinazione assunta in sede ispettiva depone altresì:
- il chiaro tenero della dichiarazione resa da dipendente della Testimone_1 ragioniera , che riferì di aver avuto “sempre contatti con CP_21 Controparte_7 per quanto riguarda la documentazione del lavoro che dovevo svolgere, come assunzioni, licenziamenti, conteggi vari, redazione di buste paga ecc…relativamente alle società
[comprese la e la Sartorie Nord Salento, nds] che ne avevamo la Controparte_4 consulenza”, sicché anche gli adempimenti amministrativi e contabili – relativi a rapporti di lavoro formalmente instaurati con le suindicate società - erano gestiti dai;
CP_1
- il contributo orale fornito da Luogotenente della Guardia di Finanza, il Testimone_2 quale ha, tra l'altro, riferito che: a) nonostante l'esistenza di un formale contratto di fitto di ramo d'azienda, nessun controllo era stato mai esercitato sui dipendenti della
[...]
, atteso che i lavoratori avevano visto (amministratore CP_5 Controparte_8 della citata società ed esercente attività di venditore ambulante) solo occasionalmente nei locali aziendali, ove si recava per prendere un caffè con i fratelli o con CP_1 CP_9
(circostanza evincibile altresì dalle dichiarazione dei lavoratori prodotte da
[...]
); b) dall'esame dei movimenti bancari era emerso come gli esborsi delle CP_3 retribuzioni dei dipendenti delle società e Controparte_4 Controparte_5 avvenivano a seguito di bonifici disposti dalla società ricorrente (il teste ha testualmente riferito che “in corrispondenza degli stipendi veniva bonificato dalla Parte_1 rispettivamente alla e alla , la somma Controparte_4 Parte_4 necessaria per il pagamento delle retribuzioni”);
9 - il fatto (incontestato) che, a decorrere dal 2.3.2020, la società ricorrente ha “assunto su di sé anche formalmente la titolarità dei contratti di lavoro con la totalità dei lavoratori stessi” (pag.10 del verbale).
Sulla scorta di tali concordanti ed univoci elementi probatori, unitamente valutati e non contraddetti da dirimenti risultanze istruttorie di segno contrario stante l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla ricorrente ( e Testimone_6
, entrambe ex dipendenti della società ricorrente, le quali hanno Testimone_7 riferito, senza alcuna ulteriore specificazione, che “le direttive ai dipendenti della
le dava la sig.ra ”), reputa il Tribunale Controparte_4 Persona_3 che debba ritenersi legittimo l'esito dell'accertamento ispettivo nella parte in cui i rapporti di lavoro instaurati formalmente con la e con Controparte_4 Controparte_5 sono stati ricondotti alla società ricorrente.
Tanto premesso e venendo ad esaminare le contestazioni di natura contributiva, si osserva che, come attestato nel verbale in atti, “la verifica degli adempimenti contributivi ha avuto ad oggetto tutti i rapporti di lavoro denunciati dalle società: Controparte_4
, per il periodo dal 01/08/2015 al 05/08/2016 [data in cui è cessata
[...]
l'attività con dipendenti, nds]; per il periodo dal Controparte_5
29/08/2016 al 27/02/2020; , per il periodo dal 02/03/2020 al 30/11/2020 Parte_1
(…) L'esame della documentazione acquisita dai militari della Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Brindisi ha evidenziato che gli imponibili assoggettati a contribuzione per tutto il periodo oggetto della verifica e per la quasi totalità dei lavoratori non sono corrispondenti a quelli contrattualmente dovuti in relazione alle effettive ore di lavoro riscontrate”.
Gli ispettori hanno quindi proceduto al ricalcolo dell'imponibile contributivo per tutti i lavoratori, effettuando preliminarmente la quantificazione delle effettive ore di lavoro svolte dai singoli lavoratori “rilevandole direttamente dai suddetti documenti [ovvero i prospetti delle presenze quotidianamente sottoscritti dai lavoratori, acquisiti per tutto il periodo da agosto 2016 a dicembre 2017, da maggio a settembre 2019, per gennaio e febbraio 2020 e per i giorni dal 2 al 23 marzo 2020 e dai prospetti riepilogativi, nds] oppure ricavandole dal rapporto tra la retribuzione netta indicata in busta paga ..e la paga oraria concordata come indicata nei prospetti riepilogativi (se non presenti, si è fatto riferimento a quello più prossimo o comunque a compensi orari più favorevoli riconosciuti ai dipendenti), come esemplificativamente esplicitato a pag. 10 del verbale in relazione alla posizione della lavoratrice fermo restando che “per i Persona_4
10 lavoratori per i quali non è stato possibile ricostruire l'orario di lavoro effettivamente svolto, in assenza di dati relativi alle presenze e alle paghe concordate, ci si è limitati ad addebitare alla società gli imponibili risultanti dal Libro Unico del Lavoro Parte_1 intestato alle citate società” (ovvero alle e alla Controparte_4 [...] cfr. pag. 18 del verbale). Controparte_5
L'imponibile contributivo è stato ricalcolato applicando, a decorrere dal 2.3.2020 (data in cui tutti i dipendenti sono stati assunti dalla società ricorrente, con richiamo al CCNL
ANPIT- CISAL), il CCNL per i dipendenti dell'TR ES stipulato tra
[...]
, , e , atteso Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25 che “l'attività effettivamente svolta dall'azienda (…) ancor prima del 2 Marzo 2020 è sempre stata quella di confezione di camicie”, con conseguente inserimento ex tunc nel settore dell'industria tessile e l'attribuzione del codice contributivo 10803 a decorrere dal
1 agosto 2015.
A pag. 20 del verbale, gli ispettori hanno altresì precisato che “per l'individuazione dei livelli contrattuali corrispondenti alle mansioni esercitate dai singoli lavoratori, si è fatto riferimento a quelli già denunciati sino al 27/02/2020. Per i lavoratori che in passato non avevano avuto precedenti rapporti di lavoro, il livello contrattuale è stato individuato sulla base delle mansioni svolte come indicate in busta paga e nelle rispettive comunicazioni di assunzione ed in analogia a quanto fatto per i lavoratori addetti alle medesime mansioni già in forza”.
L'addebito contributivo in esame è stato formulato anche in relazione ai dipendenti indicati a pag. 22 e seguenti del verbale atteso che “l'analisi dei prospetti delle presenze sottoscritti dai lavoratori e dei prospetti riepilogativi nonché le dichiarazioni acquisite nel corso della verifica hanno evidenziato la presenza al lavoro di alcune dipendenti per le quali non risultano trasmesse al competente Centro per l'Impiego le obbligatorie comunicazioni di assunzione”. CP_ Infine, “dalla consultazione delle banche dati dell è emerso che in data 15 Aprile
2020 la società ricorrente ha inoltrato una richiesta di accesso al fondo di integrazione salariale per l'emergenza 19 per il suo indicato periodo chiedendo il pagamento diretto CP_ della prestazione i lavoratori a cura dell a decorrere dal 16 Marzo 2020, data di sospensione dell'attività produttiva. Il provvedimento di autorizzazione relativo a 107 lavoratori e a n.37.531 ore è stato emesso in data 22/05/2020. Il successivo invio dei flussi 41 , effettuato dall'azienda in data 25/05/2020, ha consentito il pagamento diretto della prestazione a tutti i lavoratori indicati. Dai prospetti delle presenze
11 sottoscritti dai lavoratori relativi al mese di Marzo acquisiti nel corso della verifica è risultato tuttavia che nel periodo dal 16 Marzo 2020 al 23 Marzo 2020 l'attività produttiva non è stata sospesa del tutto sebbene sul libro unico del lavoro tutti i lavoratori siano stati indicati assenti”.
Pertanto, con riferimento ai lavoratori indicati a pag.24 e 25 del verbale, risultati invece presenti, ha provveduto ad addebitare la contribuzione dovuta per le ore accertate. CP_3
Ebbene, quanto al ricalcolo dell'imponibile contributivo in considerazione del cd. minimale retributivo, deve rilevarsi che – come confermato dai testi addotti da e CP_3 come anche si desume dal tenore della dichiarazione resa da Testimone_1
(secondo cui la retribuzione imponibile da indicare nel lul veniva determinata partendo dalla retribuzione netta che il lavoratore avrebbe dovuto percepire così come indicata nei prospetti forniti dalla società, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro) e dai lavoratori sentiti in fase ispettiva - gli orari dichiarati non corrispondevano con le ore effettivamente Tes_ svolte;
circostanza, come riferito dal teste e dall'ispettore confermata da Tes_8 prospetti riepilogativi e fogli presenze sequestrati dalla Guardia di Finanza
(documentazione acquisita in fase di indagine e depositata da in data 19.9.2025, in CP_3 ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza resa all'udienza del 26.6.2025).
Con riferimento al contenuto di detta documentazione, parte della quale rinvenuta a seguito di perquisizione informatica effettuata all'interno degli uffici della società Tes_ Tes_ ricorrente (teste ), sia il teste sia il teste hanno confermato che, in tali Tes_8 prospetti, veniva fatta “una distinzione tra i dipendenti direttamente assunti dalla ditta corrente e quelli assunti dalle società di volta in volta utilizzate per gestire i lavoratori addetti alla produzione” e che “nella parte superiore erano indicati quelli assunti dalla ricorrente e nella parte inferiore gli altri. Nella prima colonna di sinistra veniva indicato il nome del dipendente e subito a destra la retribuzione oraria concordata (…) nelle successive colonne venivano indicate le ore di lavoro quotidianamente effettuate dai dipendenti e quella riepilogativa mensile in cui si riportava il numero totale delle ore lavorate”.
In considerazione dell'accertamento di natura prettamente documentale effettuato congiuntamente da e dalla Guardia di Finanza di RA ON - che non CP_3 rinviene alcuna smentita né nelle allegazioni formulate in ricorso (nonostante la specifica indicazione, nel verbale di accertamento in atti, di ogni posizione lavorativa e del relativo periodo di riferimento), né in contestazioni successive alla costituzione dell' - deve CP_3 ritenersi che le dettagliatissime operazioni di calcolo effettuate in sede ispettiva e
12 compiutamente motivate con riferimento sia all'an che al quantum della pretesa, debbano ritenersi corrette (salvo quanto in seguito si preciserà), senza che a differenti conclusioni possa indurre il fatto che i suindicati prospetti riguardassero un arco temporale circoscritto atteso che, nel verbale ispettivo, risulta specificato che - in assenza di tali prospetti- le ore di lavoro effettivamente prestate sono state ricavate “dal rapporto tra la retribuzione netta indicata in busta paga ..e la paga oraria concordata come indicata nei prospetti riepilogativi (se non presenti, si è fatto riferimento a quello più prossimo o comunque a compensi orari più favorevoli riconosciuti ai dipendenti)” e che “per i lavoratori per i quali non è stato possibile ricostruire l'orario di lavoro effettivamente svolto, in assenza di dati relativi alle presenze e alle paghe concordate, ci si è limitati ad addebitare alla società gli imponibili risultanti dal Libro Unico del Lavoro intestato alle Parte_1 citate società”.
Sulla scorta di tali considerazioni, vanno peraltro disattese le generiche censure formulate in occasione dell'udienza del 9.10.2025, dovendosi da un lato ribadire che i documenti posti a base del ricalcolo sono stati acquisti in seguito a perquisizione effettuata presso Tes_ gli uffici della società ricorrente (come riferito dal teste ) e, dall'altro, evidenziare che la pronuncia della Corte di Giustizia risulta resa in favore della posizione dei dipendenti e non del datore di lavoro che abbia indicato un monte orario inferiore rispetto a quello effettivamente svolto.
Né può aver rilievo quanto dedotto in ricorso circa le modalità di computo della tredicesima mensilità: sul punto è da condividere il rilievo formulato da in sede di CP_3 costituzione – in relazione al quale peraltro parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica controdeduzione - secondo cui, come noto, “la tredicesima è un elemento retributivo che di norma erogato in concomitanza con la retribuzione di dicembre e in quanto tale come tutti gli istituti economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro soggetto a contribuzione sulla base dei principi dell'articolo uno della legge 389 del 1989”, sicché “il rateo della tredicesima mensilità erogato dall'azienda con cadenza mensile per sua comodità non può essere detratto l'imponibile mensilmente dovuto sulla base dell'orario di lavoro accertato”.
Quanto poi alle censure inerenti la (asserita illegittima) variazione di inquadramento aziendale e la rideterminazione, a decorrere dal 2.3.2020, dell'imponibile contributivo in considerazione del CCNL per i dipendenti dell'TR ES (in luogo del CCNL
Anpit-Cisal), si osserva che gli ispettori hanno attribuito il codice contributivo 10803 ex tunc in quanto la società, pur avendo svolto prevalentemente, come allegato in ricorso e
13 come accertato in sede ispettiva, attività di “confezione camice” era stata inquadrata nel settore Terziario “sulla base della natura dell'attività dichiarata nella domanda di iscrizione mod. DM 68” (anche in relazione a tale aspetto la società ha formulato delle allegazioni del tutto generiche e prive di qualsivoglia riscontro documentale).
Atteso che l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, facendo tuttavia salva la retroattività degli effetti qualora vi sia stato - nel momento iniziale dell'attività - l'inoltro di dichiarazioni inesatte (come avvenuto nel caso di specie) anche in parte qua le conclusioni cui sono giunti gli ispettori risultano condivisibili.
In relazione al ricalcolo dell'imponibile retributivo previa applicazione, a decorrere dal
2.3.2020, del CCNL per i dipendenti l'industria tessile (terzisti mezzogiorno) stipulato tra
, , e , Controparte_26 CP_23 CP_24 CP_25 deve evidenziarsi che mentre detto CCNL risulta sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori notoriamente più rappresentative (come peraltro chiarito da in sede CP_3 di costituzione), parte ricorrente non ha allegato e documentato alcuna specifica circostanza dalla quale desumere che, nel settore produttivo di appartenenza, il CCNL individuato dalla società fosse quello applicabile ai fini che occupano, in quanto sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentativo del settore.
Ciò posto e alla stregua dei rilievi che precedono con riferimento alla riconducibilità dei rapporti di lavoro formalmente denunciata dalla e dalla Controparte_4 CP_5
, deve ritenersi corretto l'addebito della contribuzione relativa anche ai lavoratori
[...] non regolarmente assunti dalle predette società (indicati a pag. 22 e 23 del verbale), non potendosi attribuire alcun rilievo alla mera allegazione secondo cui si tratterebbe di soggetti “completamente sconosciuti alla , posto che tali soggetti sono stati Parte_1 individuati sulla base “dei prospetti delle presenze sottoscritti dai lavoratori e dei prospetti riepilogativi” e delle dichiarazioni acquisite in fase ispettiva.
Con riferimento poi all'addebito concernente l'indebita erogazione degli assegni a carico del Fondo di Integrazione salariale per l'emergenza Covid 19 (pag. 23 e 24 del verbale), ferma la rilevanza di quanto sinora esposto circa la natura documentale del relativo accertamento (anche questo non smentito da alcuna emergenza di segno contrario), nonché al ricalcolo delle differenze contributive relative al periodo 3.3.2020-30.11.2020, parte ricorrente ha allegato di aver richiesto “la rateizzazione sia per le posizioni iscritte
a ruolo dall' che per i contributi richiesti per i mesi di Controparte_27
14 novembre e dicembre 2020”. Dalla documentazione prodotta dalla società (all.ti 13 e 14) non emerge tuttavia alcun elemento dal quale desumere la fondatezza dell'assunto, atteso che l'istanza di rateizzazione meno risalente risulta presentata in data 22.2.2021 e dunque prima ancora della notifica (avvenuta in data 11.5.2021) del verbale ispettivo da cui ha tratto scaturigine l'addebito in esame.
Quanto poi ai verbali di conciliazione depositati in data 8.10.2025 e sottoscritti con i lavoratori, gioverà rilevare in via assorbente come “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2014, n. 2642).
Ciò posto, in ordine infine all'esatta quantificazione delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato (pari complessivamente ad € 4.386,916,05), devesi evidenziare che , costituendosi in giudizio, ha rappresentato che “in data 23.02.2022 l'Ufficio CP_3
Amministrativo si è attivato per lo storno dei versamenti dallo stesso [l'appaltatore
) effettuati…per un totale di € 240.025,31”. Controparte_4
Atteso che, come dichiarato dall' , tale operazione è stata effettuata in data CP_28
23.2.2022 e dunque dopo la notifica dell'avviso di addebito impugnato nell'ambito del presente giudizio, con ordinanza resa in occasione dell'udienza del 9.10.2025, il
Tribunale ha chiesto all'Istituto di ricalcolare gli importi dovuti tenuto conto dei versamenti effettuati da e da Controparte_4 Controparte_5
L' , con note depositate in data 10.11.2025, ha rappresentato quanto segue: “la CP_28 partita originaria n. 3064, conseguente a verbale unico di accertamento e notificazione
n. 2020009088/DDL del 11.05.2021 era originariamente di importo contributivo pari a
€ 2.970.682,54 (come da comparsa di costituzione del 12.06.2022);
2) sono stati effettuati storni pari a complessivi € 641.871,51;
3) in conseguenza di questi storni, l'importo contributivo è stato rideterminato in €
2.328.811,03;
15 4) alla parte contributiva, si devono aggiungere € 1.411.730,36 a titolo di sanzioni e €
109.474,67 a titolo di interessi in mora;
5) si ottiene un totale complessivo di € 3.850.016,06”.
Trattandosi di importi inferiori rispetti a quelli richiesti in pagamento con l'avviso di addebito opposto, il titolo va annullato e la società condannata al pagamento delle somme specificate nelle note depositate da in data 10.11.2025, non essendo stato addotto CP_3 alcun elemento che possa indurre il Tribunale a discostarsi dalla suddetta quantificazione.
Nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13294/2025) ha ritenuto che il requisito della novità possa sussistere anche sotto il profilo “fattuale”, reputa il
Tribunale che l'oggettiva complessità della vicenda esaminata (per numero di dipendenti, periodo attenzionato, società coinvolte, natura degli addebiti) giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_3
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito impugnato e dichiara che la società è tenuta al versamento, per le ragioni di cui al verbale unico di accertamento in atti, della somma complessiva di € 3.850,016,06, di cui €
2.328.811,03 a titolo di contribuiti, € 1.411.730,36 a titolo di sanzioni ed € 109.474,67
a titolo di interessi;
2) per effetto di quanto accertato al punto 1) condanna la società ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 3.850,016,06;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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