Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2022, proposto da
PA DD, rappresentata e difesa dall'avvocato Doriana Piccirilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl n. 1 NO LM L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giosuè Carducci 30;
nei confronti
IN IN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 1327 del 15 luglio 2022 della ASL di NO-LM-L’Aquila, pubblicata in data 18 luglio 2022 sull’Albo Pretorio online, ad oggetto “ assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Amministrativo mediante utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, per titolo ed esami, per Dirigenti Amministrativi approvata con deliberazione di questa ASL n. 892 del 21.05.2019 ” nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl n. 1 NO LM L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa NC LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 ottobre 2022 e depositato in data 16 novembre 2022, la parte ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 1327 del 15 luglio 2022 della ASL di NO LM L’Aquila, pubblicata sull’albo pretorio in data 18 luglio 2022, avente ad oggetto la proposta di “ assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Amministrativo mediante utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, per titolo ed esami, per Dirigenti Amministrativi approvata con deliberazione di questa ASL n. 892 del 21.05.2019 ” nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti.
1.1 L’istante contesta la scelta della ASL di assumere un dirigente amministrativo a tempo indeterminato mediante scorrimento di una graduatoria (ritenuta) ormai scaduta per decorrenza del termine legale di validità e di permettere, di conseguenza, al predetto dirigente di concorrere per acquisire, presso la U.O.C. Affari Generali e Legali in cui risultava vacante il relativo posto, l’incarico di direzione di struttura complessa, anziché indire una procedura di mobilità interna ovvero di acconsentire alla ricorrente (già dirigente di ruolo della ASL) di poter transitare nella predetta struttura, al fine di poter proficuamente concorrere (per il conferimento dell’incarico di direzione della predetta U.O.C.) con i dirigenti assunti legittimamente alle dipendenze della ASL.
1.2 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I- Violazione di legge- Art. 1, comma 147, L. n. 160/2019; art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. n. 165/2001; art. 18, comma 7, D.P.R. n. 483/1997 ”.
Il dies a quo della decorrenza del termine triennale di validità della graduatoria coinciderebbe con la data del 21 maggio 2019 di avvenuta approvazione della stessa, attuata con deliberazione n. 892/2019.
Alla data di adozione della deliberazione di scorrimento n. 1327 del 15 luglio 2022, pertanto, la graduatoria sarebbe già stata irrimediabilmente inefficace.
- “ II- Eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà nei comportamenti della pubblica amministrazione. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. previsti dall’art. 97 Cost. ”.
La delibera impugnata farebbe richiamo a presupposti impropri e non veritieri quali la necessità di sostituire il personale cessato, a qualsiasi titolo, successivamente al 31 dicembre 2018, di porre rimedio al fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, di porre rimedio alla situazione di grave carenza di personale dirigenziale amministrativo nella quale verserebbe l’Azienda Sanitaria.
Ove l’Azienda avesse veramente inteso perseguire l’interesse pubblico a mantenere un certo assetto organizzativo in grado di garantire un’efficiente funzionalità del dipartimento amministrativo, certamente avrebbe potuto negare l’assenso al predisposto comando, oppure avrebbe potuto acconsentire alla ricorrente di ottenere l’assegnazione all’Ufficio Legale, ovvero avrebbe potuto indire altro specifico concorso pubblico per dirigente avvocato, senza determinare indebiti favoritismi.
2. In data 15 dicembre 2022, si è costituita in giudizio la ASL resistente depositando scritto difensivo e documenti.
2.1 La parte resistente ha eccepito in via preliminare:
a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo;
b) la tardività della notifica del gravame;
c) l’inammissibilità del ricorso per insussistenza della titolarità di un interesse legittimo rilevante e qualificato e di un interesse concreto ed attuale il cui soddisfacimento possa essere reso oggetto di legittime aspettative nei confronti della P.A. (parte ricorrente non addurrebbe alcuna lesione attuale e diretta alla propria sfera giuridica, ma solo un generico interesse ad un diverso e migliore agire dell’Amministrazione resistente, astrattamente idoneo, in generale, a consentirle di sperare di ricoprire, prima o poi, il ruolo di Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali a cui aspira).
La ricorrente chiede l’annullamento della Delibera del D.G. n. 1327 del 15 luglio 2022 con la quale è stata proposta l’assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della resistente ASL n. 1, nel profilo professionale di Dirigente amministrativo, di altro soggetto, deducendone l’illegittimità per tardività dell’adozione, a cagione del ritenuto superamento del termine triennale (di cui all’art. 1, comma 147, della L. 160/2019) di validità della graduatoria approvata con Delibera del D.G. n. 892 del 21 maggio 2019.
La ricorrente contesta altresì la sussistenza del presupposto, indicato nella motivazione della Delibera 1327/2022, della carenza di Dirigenti amministrativi, che ha determinato l’Azienda resistente ad utilizzare la precedente graduatoria del 21 maggio 2019, sottolineando che il posto assegnato si sarebbe reso vacante per effetto del comando della Dirigente che lo ricopriva presso la ASL di Pescara, fino al 31 dicembre 2022, disposto con Delibera del DG n. 2102 del 23 dicembre 2021.
2.2 Nel merito, la parte resistente ha eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
3. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato documenti e memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
4. All’udienza del 17 aprile 2026, le parti hanno chiesto concedersi rinvio in quanto il nuovo assetto organizzativo della ASL potrebbe comportare una futura ed eventuale improcedibilità del ricorso.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Quanto sopra posto, preliminarmente sottolineando di non potere concedere il rinvio dell’udienza di trattazione come sopra richiesto a cagione dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 73, comma 1 bis , c.p.a., il Collegio ritiene fondata l’eccezione, sollevata in via preliminare dalla parte resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito.
5.1 In disparte la disamina dell’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse qualificato ed attuale (di cui supra al punto 2.1, lettera c), che pure parrebbe essere fondata, il Collegio rileva che le censure svolte dalla ricorrente risultano avere ad oggetto le modalità adottate dall’Amministrazione per la modifica di rapporti contrattuali già in essere.
5.2 Posto quanto sopra, ricorda il Collegio che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, sussistono tre ambiti in cui si applicano le norme di diritto pubblico, con corrispondente giurisdizione del giudice amministrativo: i rapporti interamente sottratti alla privatizzazione, gli atti di costituzione del rapporto di ufficio, la procedura concorsuale per la selezione del personale.
Esclusi tali ambiti, che ricadono nel settore del diritto pubblico, l’intera fase di gestione del rapporto di lavoro è disciplinata da regole di diritto privato con conseguente ascrizione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Nel caso di specie, la ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione avrebbe coperto un posto vacante di dirigente amministrativo mediante lo scorrimento di una graduatoria asseritamente non più valida ed efficace.
Le doglianze investono anche, e a monte, il modo in cui il predetto posto si sarebbe reso vacante, ossia, attraverso il comando, autorizzato con deliberazione n. 2102 del 23 dicembre 2021 (fino al 31 dicembre 2021) del dirigente che lo ricopriva in virtù del primo scorrimento della già citata graduatoria.
La dirigente assunta con la gravata delibera sarebbe poi stata già assegnataria di contratto a tempo determinato (per un anno) con il profilo di dirigente amministrativo presso la ASL di NO LM L’Aquila in virtù di deliberazione n 717 del 14 aprile 2021; incarico poi prorogato fino al 30 aprile 2023 con successiva deliberazione n. 882 del 5 maggio 2022, con assegnazione della dirigente per il 60% al servizio “Internal Audit” e per il 40% all’U.O.C. Personale.
Sostiene la ricorrente che in tal modo l’ASL avrebbe consentito alla dirigente in questione di concorrere ai fini dell’acquisizione, presso la U.O.C. Affari Generali e Legali, del posto resosi vacante.
L’Amministrazione avrebbe invece - secondo la tesi dell’istante - dovuto indire una procedura di mobilità interna o acconsentire alla ricorrente il transito utile al fine di concorrere a sua volta.
Le questioni sottese all’impugnazione oggetto di ricorso riguardano pertanto profili di riorganizzazione interna e di gestione dei rapporti di lavoro che il Collegio ritiene ascritti, come eccepito dall’Amministrazione resistente, alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Con riferimento al procedimento di mobilità richiamato dalla parte ricorrente, ricorda il Collegio che anche le controversie in tema di mobilità (interna ed esterna) dei pubblici dipendenti “ricadono nella giurisdizione del G.O .” ( ex multis, TAR Lazio Roma, sez. III bis , 4 aprile 2023, n. 5700).
Controversie siffatte “ineriscono alla fase gestionale di cui ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001 è chiamato ad occuparsi il giudice ordinario” (TAR Toscana, sez. I, sentenza n. 1263/2018).
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito. Potrà essere riproposto davanti al Giudice ordinario competente, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario competente nei termini e con le modalità dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA Di Vita, Presidente
NC LL RB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NC LL RB | CA Di Vita |
IL SEGRETARIO