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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RD AR, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4640/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10077202500010797000 4485,95 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6443/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'avviso di presa in carico 10077202500010797000 notificatogli a mezzo raccomandata in data 5 giugno 2025 contenente l'invito a pagare, il complessivo importo di € 4.485,95, avente fondamento nell'avviso di accertamento n. TE3TE3M000660 notificato in data 10.02.2025.
A fondamento del ricorso il contribuente deduceva omessa applicazione dell'art. 51, comma 1, del d.P.R.
n. 917 del 1986 e carente motivazione dell'atto impugnato.
Sia l'Agenzia dell'Entrate che l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducevano l'inammissibilità del ricorso e la non fondatezza nel merito.
La causa è stata decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, poiché l'avviso di presa in carico è impugnabile solo quando, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, per quanto riconosciuto dallo stesso Ricorrente_1, esso costituisca il primo atto con il quale il contribuente ha contezza della pretesa tributaria nei suoi confronti.
Le ragioni processuali della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Rosaria Giordano
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RD AR, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4640/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10077202500010797000 4485,95 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6443/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'avviso di presa in carico 10077202500010797000 notificatogli a mezzo raccomandata in data 5 giugno 2025 contenente l'invito a pagare, il complessivo importo di € 4.485,95, avente fondamento nell'avviso di accertamento n. TE3TE3M000660 notificato in data 10.02.2025.
A fondamento del ricorso il contribuente deduceva omessa applicazione dell'art. 51, comma 1, del d.P.R.
n. 917 del 1986 e carente motivazione dell'atto impugnato.
Sia l'Agenzia dell'Entrate che l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducevano l'inammissibilità del ricorso e la non fondatezza nel merito.
La causa è stata decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, poiché l'avviso di presa in carico è impugnabile solo quando, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, per quanto riconosciuto dallo stesso Ricorrente_1, esso costituisca il primo atto con il quale il contribuente ha contezza della pretesa tributaria nei suoi confronti.
Le ragioni processuali della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Rosaria Giordano