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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. V. Quagliato
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv M. Lanari
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo capo di domanda la ricorrente chiede di «condannare la convenuta al pagamento delle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 pari ad euro 4.303,94»
2. Sul punto deduce:
2.1. di essere stata «dichiarata» «Agli inizi del 2017 … in occasione della visita medica periodica, idonea con limitazioni alla mansione svolta … dal dott. Per_1
medico competente» (giudizio poi sostanzialmente confermato dalla
«Commissione Medica istituita presso l'Asur AV2» in seguito a «ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente» inoltrato dal datore di lavoro);
2.2. che nonostante tale riconosciuta (pur limitata) idoneità, la convenuta in data pagina 1 di 5 20/2/27 le aveva comunicato di aver «riscontrato», «a causa del suo rifiuto di ridurre l'orario di lavoro a 14,5 ore settimanali … uno stato di oggettiva impossibilità di ricevere le sue prestazioni di lavoro, a causa dei rischi che tale prestazione determinerebbe alla Sua integrità psico-fisica», precisando «in particolare, risulta[va]no incompatibili con le sue condizioni di salute sia l'orario di 19 ore settimanali, che le mansioni di ausiliaria»
2.3. di essere pertanto stata «estromessa dal lavoro, nonostante la idoneità con limitazioni, da marzo ad agosto 2017», e di aver ripreso «a lavorare dal 1° settembre», solo dopo aver accettato «la proposta di riduzione dell'orario lavorativo».
3. La domanda deve essere accolta, laddove in presenza di idoneità (parziale) accertata da chi di competenza, il datore di lavoro non ha provato (né richiesto adeguatamente di provare) la (totale) impossibilità di ricevere la prestazione, ed in particolare come tale impossibilità potesse dipendere (unicamente) dal rifiuto (legittimo) della lavoratrice di accettare un riduzione di orario (tanto che dopo tale accettazione, il rapporto è pacificamente potuto proseguire).
4. In merito, a fronte delle eccezioni, contestazioni e deduzioni di parte convenuta, si ritiene sufficiente rilevare che:
4.1. come controeccepito (in base a richiamata e condivisibile giurisprudenza di legittimità) dalla difesa attorea nelle note 25/9/24, la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro: contrariamente a quanto dedotto in replica, sul punto, dalla convenuta, la modifica dell'art.18 L.300/70 disposta dalla L.92/12 si applica anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima (Cass.16265/15);
4.2. improprio è il richiamo all'art.5 L.300/70 e alle relative considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7619/95; queste ultime si riferiscono infatti alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro che abbia rifiutato la prestazione (incontestatamente unica possibile) affidandosi (diligentemente)
pagina 2 di 5 all'esito di un regolare accertamento sanitario, il quale sia poi stato «smentito dalle indagini tecniche disposte dal giudice in sede contenziosa»; nel caso in esame non è in discussione l'esito dell'accertamento medico stragiudiziale (il quale si ribadisce, aveva riconosciuto la idoneità, seppure con prescrizioni), ma al contrario la condotta del datore che non vi si è attenuto, invocando una impossibilità assoluta all'utilizzo della dipendente, non accertata dai competenti organi sanitari e non provata in giudizio (ed anzi sostanzialmente smentita dal fatto che la prosecuzione del rapporto è stata poi pacificamente possibile e proficua, previa accettazione da parte della lavoratrice della sola [lieve] riduzione dell'orario di lavoro);
4.3. più in particolare si evidenza che, da un lato, né il dr. né la citata Per_1
Commissione Medica (doc.2 allegato al ricorso) hanno posto questioni relative al complessivo orario di lavoro, prescrivendo unicamente (e solo il primo) una pausa di 10 minuti ogni due ore di lavoro;
e dall'altra che il datore di lavoro non ha in alcun modo provato o chiesto di provare che l'unica pausa programmabile fosse quella implicita nella proposta di orario diverso e ridotto: pausa che peraltro, come si desume dal doc.8 e dal capitolo 45 di parte convenuta (note
7/1/25), avrebbe avuto non solo durata eccessiva (un'ora e un quarto), ma anche una cadenza non adeguata (14,5 ore in tre giorni sono più di quattro al giorno, e quindi una sola pausa quotidiana non evita il superamento delle due ore consecutive);
4.4. la contestazione sul quantum si deve ritenere eccessivamente generica laddove è generalmente onere del datore di lavoro indicare la retribuzione che egli ritiene corretta, con obbligo anche sostanziale di redigere e consegnare le buste paga con analitica esposizione di quanto dovuto (art. 1 L.4/53).
**
5. Con il secondo capo di domanda la lavoratrice chiede di «Accertare e statuire che alla ricorrente spettano 86,14 ore di ferie aggiuntive e che le 384,8 ore di ferie pagina 3 di 5 apparentemente godute nel periodo marzo – ottobre 2021 non possano essere decurtate» di condannare «la convenuta a ricostituire il monte ore di ferie con un saldo positivo di 86,14 ore al mese di ottobre 2021 (ovvero la differente, anche maggiore entità che risulterà in corso di lite)».
6. Sul punto deduce (e documenta: doc.10):
6.1. che alla fine di febbraio disponeva di ore 1,54 di ferie maturate e non godute;
6.2. che nei mesi successivi fino a settembre compreso il datore di lavoro la poneva unilateralmente in ferie per complessive 384,8 ore (comprese 48,2 ore di «ROL») tanto che, a fronte di 84,6 ore nel frattempo maturate (tra ferie e ROL, compreso il saldo iniziale: ndr), a fine settembre le risultava un saldo negativo di ferie pari a
300,2 ore (e conseguentemente le veniva rifiutata una domanda di ferie per il novembre nell'anno successivo)
7. Si deve quindi rilevare che:
7.1. la domanda non riguarda le ore di «ROL» (nè è stato prodotto il CCNL che presumibilmente ne regolamenta l'istituto)
7.2. le ferie maturate possono essere generalmente attribuite unilateralmente dal datore di lavoro secondo le esigenze aziendali
7.3. non altrettanto vale per le ferie maturande: non pare consentibile al datore di lavoro di attribuirle in anticipo, così privando il dipendente per il periodo successivo della misura di riposo annuale contrattualmente previsto,
7.4. pertanto la domanda deve essere accolta limitatamente all'azzeramento del saldo negativo di ferie all'ottobre 2021.
8. Deve essere infatti disattesa la difesa sul punto la difesa parte convenuta, la quale si limita ad affermare nella memoria di costituzione che la lavoratrice avrebbe
«usufruito, su sua richiesta, delle ferie che le sono state concesse dal datore di lavoro, come da domanda della lavoratrice medesima». Tale affermazione infatti:
8.1. non trova riscontro nella documentazione in atti;
8.2. (anche) in quanto del tutto generica (non viene specificata forma , contenuto, data pagina 4 di 5 della «domanda») non si presta ad essere oggetto della prova testimoniale irritualmente proposta nella memoria di costituzione;
8.3. non trova riscontro nei fatti indicati nei capitoli conseguentemente riformulati (su invito del Giudice) dalla convenuta nelle note del 7/1/25.
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la in favore di Controparte_1
: Parte_1
• al pagamento della somma di € 4.303,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
• ad azzerare il saldo negativo di ferie (300,2 ore) risultante alla fine di settembre 2021;
• al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 05/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. V. Quagliato
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv M. Lanari
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo capo di domanda la ricorrente chiede di «condannare la convenuta al pagamento delle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 pari ad euro 4.303,94»
2. Sul punto deduce:
2.1. di essere stata «dichiarata» «Agli inizi del 2017 … in occasione della visita medica periodica, idonea con limitazioni alla mansione svolta … dal dott. Per_1
medico competente» (giudizio poi sostanzialmente confermato dalla
«Commissione Medica istituita presso l'Asur AV2» in seguito a «ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente» inoltrato dal datore di lavoro);
2.2. che nonostante tale riconosciuta (pur limitata) idoneità, la convenuta in data pagina 1 di 5 20/2/27 le aveva comunicato di aver «riscontrato», «a causa del suo rifiuto di ridurre l'orario di lavoro a 14,5 ore settimanali … uno stato di oggettiva impossibilità di ricevere le sue prestazioni di lavoro, a causa dei rischi che tale prestazione determinerebbe alla Sua integrità psico-fisica», precisando «in particolare, risulta[va]no incompatibili con le sue condizioni di salute sia l'orario di 19 ore settimanali, che le mansioni di ausiliaria»
2.3. di essere pertanto stata «estromessa dal lavoro, nonostante la idoneità con limitazioni, da marzo ad agosto 2017», e di aver ripreso «a lavorare dal 1° settembre», solo dopo aver accettato «la proposta di riduzione dell'orario lavorativo».
3. La domanda deve essere accolta, laddove in presenza di idoneità (parziale) accertata da chi di competenza, il datore di lavoro non ha provato (né richiesto adeguatamente di provare) la (totale) impossibilità di ricevere la prestazione, ed in particolare come tale impossibilità potesse dipendere (unicamente) dal rifiuto (legittimo) della lavoratrice di accettare un riduzione di orario (tanto che dopo tale accettazione, il rapporto è pacificamente potuto proseguire).
4. In merito, a fronte delle eccezioni, contestazioni e deduzioni di parte convenuta, si ritiene sufficiente rilevare che:
4.1. come controeccepito (in base a richiamata e condivisibile giurisprudenza di legittimità) dalla difesa attorea nelle note 25/9/24, la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro: contrariamente a quanto dedotto in replica, sul punto, dalla convenuta, la modifica dell'art.18 L.300/70 disposta dalla L.92/12 si applica anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima (Cass.16265/15);
4.2. improprio è il richiamo all'art.5 L.300/70 e alle relative considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7619/95; queste ultime si riferiscono infatti alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro che abbia rifiutato la prestazione (incontestatamente unica possibile) affidandosi (diligentemente)
pagina 2 di 5 all'esito di un regolare accertamento sanitario, il quale sia poi stato «smentito dalle indagini tecniche disposte dal giudice in sede contenziosa»; nel caso in esame non è in discussione l'esito dell'accertamento medico stragiudiziale (il quale si ribadisce, aveva riconosciuto la idoneità, seppure con prescrizioni), ma al contrario la condotta del datore che non vi si è attenuto, invocando una impossibilità assoluta all'utilizzo della dipendente, non accertata dai competenti organi sanitari e non provata in giudizio (ed anzi sostanzialmente smentita dal fatto che la prosecuzione del rapporto è stata poi pacificamente possibile e proficua, previa accettazione da parte della lavoratrice della sola [lieve] riduzione dell'orario di lavoro);
4.3. più in particolare si evidenza che, da un lato, né il dr. né la citata Per_1
Commissione Medica (doc.2 allegato al ricorso) hanno posto questioni relative al complessivo orario di lavoro, prescrivendo unicamente (e solo il primo) una pausa di 10 minuti ogni due ore di lavoro;
e dall'altra che il datore di lavoro non ha in alcun modo provato o chiesto di provare che l'unica pausa programmabile fosse quella implicita nella proposta di orario diverso e ridotto: pausa che peraltro, come si desume dal doc.8 e dal capitolo 45 di parte convenuta (note
7/1/25), avrebbe avuto non solo durata eccessiva (un'ora e un quarto), ma anche una cadenza non adeguata (14,5 ore in tre giorni sono più di quattro al giorno, e quindi una sola pausa quotidiana non evita il superamento delle due ore consecutive);
4.4. la contestazione sul quantum si deve ritenere eccessivamente generica laddove è generalmente onere del datore di lavoro indicare la retribuzione che egli ritiene corretta, con obbligo anche sostanziale di redigere e consegnare le buste paga con analitica esposizione di quanto dovuto (art. 1 L.4/53).
**
5. Con il secondo capo di domanda la lavoratrice chiede di «Accertare e statuire che alla ricorrente spettano 86,14 ore di ferie aggiuntive e che le 384,8 ore di ferie pagina 3 di 5 apparentemente godute nel periodo marzo – ottobre 2021 non possano essere decurtate» di condannare «la convenuta a ricostituire il monte ore di ferie con un saldo positivo di 86,14 ore al mese di ottobre 2021 (ovvero la differente, anche maggiore entità che risulterà in corso di lite)».
6. Sul punto deduce (e documenta: doc.10):
6.1. che alla fine di febbraio disponeva di ore 1,54 di ferie maturate e non godute;
6.2. che nei mesi successivi fino a settembre compreso il datore di lavoro la poneva unilateralmente in ferie per complessive 384,8 ore (comprese 48,2 ore di «ROL») tanto che, a fronte di 84,6 ore nel frattempo maturate (tra ferie e ROL, compreso il saldo iniziale: ndr), a fine settembre le risultava un saldo negativo di ferie pari a
300,2 ore (e conseguentemente le veniva rifiutata una domanda di ferie per il novembre nell'anno successivo)
7. Si deve quindi rilevare che:
7.1. la domanda non riguarda le ore di «ROL» (nè è stato prodotto il CCNL che presumibilmente ne regolamenta l'istituto)
7.2. le ferie maturate possono essere generalmente attribuite unilateralmente dal datore di lavoro secondo le esigenze aziendali
7.3. non altrettanto vale per le ferie maturande: non pare consentibile al datore di lavoro di attribuirle in anticipo, così privando il dipendente per il periodo successivo della misura di riposo annuale contrattualmente previsto,
7.4. pertanto la domanda deve essere accolta limitatamente all'azzeramento del saldo negativo di ferie all'ottobre 2021.
8. Deve essere infatti disattesa la difesa sul punto la difesa parte convenuta, la quale si limita ad affermare nella memoria di costituzione che la lavoratrice avrebbe
«usufruito, su sua richiesta, delle ferie che le sono state concesse dal datore di lavoro, come da domanda della lavoratrice medesima». Tale affermazione infatti:
8.1. non trova riscontro nella documentazione in atti;
8.2. (anche) in quanto del tutto generica (non viene specificata forma , contenuto, data pagina 4 di 5 della «domanda») non si presta ad essere oggetto della prova testimoniale irritualmente proposta nella memoria di costituzione;
8.3. non trova riscontro nei fatti indicati nei capitoli conseguentemente riformulati (su invito del Giudice) dalla convenuta nelle note del 7/1/25.
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la in favore di Controparte_1
: Parte_1
• al pagamento della somma di € 4.303,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
• ad azzerare il saldo negativo di ferie (300,2 ore) risultante alla fine di settembre 2021;
• al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 05/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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