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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL
IO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. GALIZIA SIMONETTA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia invalidante CP_1 di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente CP_2 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
Pertanto, il sig. presentava denuncia all' per il riconoscimento della malattia Parte_1 CP_1 professionale “ernia discale lombare”, denegata da in sede amministrativa. CP_1
Seguiva la proposizione del presente giudizio.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1 precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'udienza odierna, all'esito della discussione, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Tanto premesso, la domanda è infondata e deve esser rigettata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma 1 come 'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Ebbene, nel caso di specie il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così, in parte, argomentando:
“Il sig. a presentato domanda per il riconoscimento della seguente malattia professio- Parte_1 nale :ernia discale lombare.Domanda respinta dall Come riportato il ricorrente ha svolto a CP_1 partire dal 1992 il lavoro di bracciante agricolo con una interruzione dal 2006 al 2011 in cui ha svolto l'attività di commerciante pizzaiolo. L'anamnesi lavorativa riferita ha mostrato che le attività lavorative del ricorrente sono state di vario genere ed hanno interessato prevalentemente lavori di potatura;
non a caso il ha presentato domanda anche per il riconoscimento come Parte_1 malattia professionale per una Sindrome del Tunnel Carpale;
affezione legata appunto a ripetuti movimenti del polso. Come riportato il stato sottoposto ad intervento per ernia discale Parte_1
L4-L5 nel febbraio 2015 come risulta dalla presenza agli atti di una serie di Rm lombosacrali eseguite a partire dal 2004 fino al dicembre 2014. La documentazione relativa alla attuale malattia denunciata è costituita esclusivamente da una Rm eseguita in data 21.07.22; l'esame ha evidenziato
: in L3-L4 ernia discale intraforaminale ds;
a livello L4-L5 esiti di emilaminectomia sin.;protrusione globale dell'anulus con riduzione di altezza dello spazio ed osteocondrosi intersomatica;
in L5-S1 ernia discale postero-laterale ed intrafora-minale ds. La Rm riporta quindi ,accanto agli esiti del pregresso intervento di 10 anni fa a livello L4-L5,la presenza di una ernia a livello L3-L4 ed a livello
L5-S1. Non sono stati eseguiti ulteriori esami strumentali nè il ricorrente ha eseguito visite neurochirurgi-che od ortopediche per la patologia discale denunciata. Ogni patologia determina logicamente la comparsa di sintomi clinici che permettono di porre la diagnosi, di valutare l'entità della patologia e ,nel caso specifico, di valutare il grado di inabilità per-manente previsto dal cod.213 del D.L. n.38 del 2000. Valutazione che è legata appunto alla presenza di " disturbi trofico- sensitivi persistenti". Le ernie del disco determinano l'irritazione o la compressione della relativa radice nervosa;
l'ernia L3-L4 determina una sofferenza della radice L4,l'ernia L5-S1 della radice S1.
Ogni radice nervosa ha fibre motorie e fibre sensitive che innervano ben determinati muscoli e ben precise zone cutanee.La radice L4 innerva la cute della faccia mediale della gamba,la radice S1 la cute del calcagno, della superficie laterale del piede e quella del 4°e 5° dito. Va inoltre considerato che la radice L4 fa parte del nervo crurale e quindi in caso di irritazione determina la comparsa di un dolore irradiato sulla faccia anteriore della coscia (cruralgia) mentre la radice S1 fa parte del nervo sciatico e quindi la comparsa di un dolore sulla faccia posteriore della coscia (sciatalgia). Il iferisce episodi sciatalgici e non cruralgici quindi una patologia da attribuire,dal punto Parte_1 di vista anamnestico,alla radice S1. Le manovre semeiologiche per ricercare la sofferenza di una radice nervosa sono quelle che determinano una trazione sul nervo e quindi sulla radice. Nel caso della sciatalgia la manovra classica è quella di Lasegue in cui l'esaminatore solleva progressivamente l'arto inferiore del paziente ( a ginocchio esteso); si mettono così in trazione le radici del nervo sciatico ( L5 ed S1) determinando in caso di ernia discale la comparsa di dolore lungo il decorso del nervo: regione glutea e faccia posteriore dell'arto inferiore. L'esame obiettivo del ha dato risposte semeiologiche che non trovano una logica cor-rispondenza Parte_1 anatomica con la malattia denunciata: una ipoestesia a tutto l'emisoma destro compresi il collo ed il volto e non nel territorio cutaneo innervato dalla radice S1 (e riportato precedentemen- te) oltre che una inversione della manovra di Lasegue che è stato riferito bilateralmente intensamen-te positivo a ginocchio flesso (quando non vi alcuna tensione sulle radici L5 ed S1) e più lieve a ginocchio esteso
( quando le radici L5 ed S1 sono in tensione). L'esame obiettivo non ha inoltre mostrato segni di deficit muscolari nè di turbe trofiche. Una obiettività quindi del tutto negativa. La valutazione dei postumi legati alle ernie discali lombari è riportata dal cod. 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12. L'entità dei postumi va fatta quindi non sul mero dato strumentale ma valutando i segni clinici di sofferenza radicolare presenti. Segni clinici che nel caso in esame non sono presenti nè risultano documentati da referti specialistici relativi alla patologia denunciata.Non è pertanto presente alcuna inabilità permanente legata alla malattia denunciata.”
Infine, lo stesso consulente concludeva: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la malattia denunciata non abbia origine professionale. Tenendo conto dei criteri fissati dal D.L. n.38 del 2000 non sono derivati postumi permanenti dalla malattia denunciata.”
In data 29.05.25 la ricorrente faceva pervenire ulteriore documentazione medica senza però nulla osservare in ordine alle risultanze della Ctu già inviata in bozza alle part ed il consulente, all'esito dell'esame della nuova produzione documentale, confermava il parere reso e le conclusioni espresse.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87;
Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002
n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex D.lgs. n. 38/2000 poiché la malattia denunciata è da ritenersi comune e non di origine professionale. Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda.
Né tantomeno elementi di prova idonei a supportare le argomentazioni difensive del ricorrente possono trarsi solo dall'istruttoria orale espletata non emergendo da tali sole prove orali la dimostrazione di un sufficiente nesso di causalità.
Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria del ricorrente e l'attività da questi espletata.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, in assenza anche di qualsivoglia contestazione da parte dell'istante e non risultando in alcun modo provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, deve essere respinta.
Spese di lite irripetibili vista la dichiarazione 152 disp.att. cpc.
Spese ctu liquidate come da separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Brindisi, 04/11/2025
Il Giudice
EL IO