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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 405 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura, dall'avv. ROSSI MAURIZIA e Buvoli Matteo presso cui elettivamente domicilia in VICOLO TEATRO 2 46019 VIADANA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura, dall'avv.CASARI ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia inVIALE ITALIA 19 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 03/06/2017 in Spineda (CR) tra il Sig.
e la Sig.ra trascrittonei Registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Spineda (CR) al n. 1, Serie A, P 2.
2. Dare atto dell'adesione della Sig.ra alle condizioni Controparte_1 proposte dal Sig. nel ricorso depositato in data 20/02/2025, fatte Parte_1
1 2
salve le modifiche sono indicate, e, per l'effetto, omologare dette condizioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, relative a:
Affidamento del figlio : affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra presso la Controparte_1 sua residenza in Spineda (CR), Via Magenta, n. 3/1.
Diritto di visita del padre: secondo le modalità e i tempi dettagliatamente indicati nel ricorso del Sig. e cioè dal martedì alle 16.00 sino al giovedì alle Pt_1
8.30; weekend alternati dal sabato alle 12.00 all'uscita dal catechismo (nel periodo scolastico) o alle ore 9.00 durante le vacanze sino alla domenica alle
20.00.
Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà tenere il minore dal 22 al 25 dicembre ore 9.00, dal 28 al 30 dicembre alle ore 9.00 e dal 2 al 5 gennaio ore 9.00, mentre per le vacanze pasquali il padre potrà trascorrere con il figlio 3 giorni alternati di anno in anno.
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive.
Mantenimento del figlio: contributo a carico del padre, Sig. Pt_1
pari ad € 650,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
[...] mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie per il figlio: da suddividersi nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Mantova del 28/05/2024, citato nel ricorso.
Assegno Unico Universale per il figlio: da attribuirsi al 100% alla madre,
Sig.ra quale genitore collocatario. Controparte_1
Decisioni di maggiore interesse per il figlio: relative all'educazione, istruzione, formazione e salute, da assumersi di comune accordo tra entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio.
Esercizio della responsabilità genitoriale: per le questioni di ordinaria amministrazione, esercitata disgiuntamente da ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
Rapporti tra i genitori: improntati al reciproco rispetto e alla serena comunicazione, al fine di assicurare al figlio un rapporto equilibrato e
2 3
continuativo con entrambe le figure genitoriali, con l'impegno a tutelare la figura dell'altro genitore.
Documenti validi per l'espatrio: i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore
, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio Per_1 passaporto.
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spineda (CR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 898/1970.
4. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, stante l'adesione della convenuta alla domanda e alle condizioni proposte dal ricorrente”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 30.6.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza passata in giudicato n.666/2024 dal Tribunale di Mantova, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 18.9.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
I patti raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni congiunte non sono contrari a norme imperative, pertanto il Tribunale ritiene di poterli recepire essendo conformi, tra l'altro, agli interessi del minore.
3 4
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate nelle conclusioni congiunte, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
SPINEDA ?? col rito concordatario, tra e Parte_1 CP_1
atto n.1 parte II , serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEDA ( CR) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 10/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 405 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura, dall'avv. ROSSI MAURIZIA e Buvoli Matteo presso cui elettivamente domicilia in VICOLO TEATRO 2 46019 VIADANA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura, dall'avv.CASARI ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia inVIALE ITALIA 19 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 03/06/2017 in Spineda (CR) tra il Sig.
e la Sig.ra trascrittonei Registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Spineda (CR) al n. 1, Serie A, P 2.
2. Dare atto dell'adesione della Sig.ra alle condizioni Controparte_1 proposte dal Sig. nel ricorso depositato in data 20/02/2025, fatte Parte_1
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salve le modifiche sono indicate, e, per l'effetto, omologare dette condizioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, relative a:
Affidamento del figlio : affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra presso la Controparte_1 sua residenza in Spineda (CR), Via Magenta, n. 3/1.
Diritto di visita del padre: secondo le modalità e i tempi dettagliatamente indicati nel ricorso del Sig. e cioè dal martedì alle 16.00 sino al giovedì alle Pt_1
8.30; weekend alternati dal sabato alle 12.00 all'uscita dal catechismo (nel periodo scolastico) o alle ore 9.00 durante le vacanze sino alla domenica alle
20.00.
Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà tenere il minore dal 22 al 25 dicembre ore 9.00, dal 28 al 30 dicembre alle ore 9.00 e dal 2 al 5 gennaio ore 9.00, mentre per le vacanze pasquali il padre potrà trascorrere con il figlio 3 giorni alternati di anno in anno.
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive.
Mantenimento del figlio: contributo a carico del padre, Sig. Pt_1
pari ad € 650,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
[...] mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie per il figlio: da suddividersi nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Mantova del 28/05/2024, citato nel ricorso.
Assegno Unico Universale per il figlio: da attribuirsi al 100% alla madre,
Sig.ra quale genitore collocatario. Controparte_1
Decisioni di maggiore interesse per il figlio: relative all'educazione, istruzione, formazione e salute, da assumersi di comune accordo tra entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio.
Esercizio della responsabilità genitoriale: per le questioni di ordinaria amministrazione, esercitata disgiuntamente da ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
Rapporti tra i genitori: improntati al reciproco rispetto e alla serena comunicazione, al fine di assicurare al figlio un rapporto equilibrato e
2 3
continuativo con entrambe le figure genitoriali, con l'impegno a tutelare la figura dell'altro genitore.
Documenti validi per l'espatrio: i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore
, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio Per_1 passaporto.
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spineda (CR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 898/1970.
4. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, stante l'adesione della convenuta alla domanda e alle condizioni proposte dal ricorrente”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 30.6.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza passata in giudicato n.666/2024 dal Tribunale di Mantova, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 18.9.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
I patti raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni congiunte non sono contrari a norme imperative, pertanto il Tribunale ritiene di poterli recepire essendo conformi, tra l'altro, agli interessi del minore.
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Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate nelle conclusioni congiunte, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
SPINEDA ?? col rito concordatario, tra e Parte_1 CP_1
atto n.1 parte II , serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEDA ( CR) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 10/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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