Ordinanza cautelare 20 giugno 2014
Sentenza 20 gennaio 2015
Ordinanza cautelare 5 giugno 2015
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2016
Ordinanza presidenziale 30 ottobre 2020
Improcedibile
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01455/2026REG.PROV.COLL.
N. 03360/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3360 del 2015, proposto dalla Città di Roma Metronotte società cooperativa in proprio e quale mandataria di R.T.I. con Metroservice società cooperativa, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la società Italpol Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria di R.T.I. con Italservizi 2007 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, piazza G. Mazzini, 27;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III n. 00945/2015, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del R.t.i. appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la consigliera IL IN:
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale.;
Considerato che, con istanza dell’1 dicembre 2025, la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame;
Ritenuto pertanto che l’appello debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto – avuto riguardo ad ogni circostanza - che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE OP, Presidente
IL IN, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IN | CE OP |
IL SEGRETARIO