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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2024, n. 17741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17741 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: El OU RI SS, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF OC, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17741 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/10/2023, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di El OU RI SS avverso l'ordinanza emessa in data 25/09/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi O) e P) dell'imputazione cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El OU RI SS, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 350 cod.proc.pen., Lamenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto riferibile al ricorrente l'utenza telefonica n. 320/0136664, sulla base della dichiarazione dell'interessato, difettando agli atti il relativo verbale e non potendosi valutare, conseguentemente, la relativa natura di sommarie dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 350, comma 1, cod.proc.pen. o di spontanee dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod.proc.pen.; ne eccepisce l'inutilizzabilità in relazione agli artt. 62 n. 2 e 64 e ss cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale, travisando il materiale probatorio, aveva basato l'identificazione del ricorrente solo sulla diretta osservazione della P.G., come riportata nell'annotazione di servizio del 30.05.2023, che non poteva ritenersi certa in considerazione delle circostanze di tempo di luogo in cui l'osservazione era avvenuta. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile perché generico. La doglianza è, infatti, priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della valutazione della gravità indiziaria, basata anche su 2 ulteriori risultanze probatorie (riconoscimento vocale da parte degli operanti di Pg;
esito derivanti dall'osservazione diretta della Pg). Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale ha ampiamente motivato, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di cotpevotezza, richiamando i complessivi esiti degli atti di indagine, costituiti da attività di intercettazione telefonica ed accertamenti di Pg tramite serviz o.c.p., riscontri da parte degli acquirenti della sostanza stupefacente, identificazione del ricorrente (pp. 3 e 4; 7 e 8 dell'ordinanza 3 impugnata). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 23/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF OC, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17741 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/10/2023, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di El OU RI SS avverso l'ordinanza emessa in data 25/09/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi O) e P) dell'imputazione cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El OU RI SS, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 350 cod.proc.pen., Lamenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto riferibile al ricorrente l'utenza telefonica n. 320/0136664, sulla base della dichiarazione dell'interessato, difettando agli atti il relativo verbale e non potendosi valutare, conseguentemente, la relativa natura di sommarie dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 350, comma 1, cod.proc.pen. o di spontanee dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod.proc.pen.; ne eccepisce l'inutilizzabilità in relazione agli artt. 62 n. 2 e 64 e ss cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale, travisando il materiale probatorio, aveva basato l'identificazione del ricorrente solo sulla diretta osservazione della P.G., come riportata nell'annotazione di servizio del 30.05.2023, che non poteva ritenersi certa in considerazione delle circostanze di tempo di luogo in cui l'osservazione era avvenuta. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile perché generico. La doglianza è, infatti, priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della valutazione della gravità indiziaria, basata anche su 2 ulteriori risultanze probatorie (riconoscimento vocale da parte degli operanti di Pg;
esito derivanti dall'osservazione diretta della Pg). Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale ha ampiamente motivato, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di cotpevotezza, richiamando i complessivi esiti degli atti di indagine, costituiti da attività di intercettazione telefonica ed accertamenti di Pg tramite serviz o.c.p., riscontri da parte degli acquirenti della sostanza stupefacente, identificazione del ricorrente (pp. 3 e 4; 7 e 8 dell'ordinanza 3 impugnata). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 23/01/2024