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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1741/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240100981983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0100981983 notificata in data 23.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dalla Regione Sicilia ai fini della tassa auto per l'anno 2022, ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la violazione dell'art. 6, comma 5, della L. 212/2000, difetto di motivazione ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che in applicazione dell'art. 14, comma
6/bis, del D. Lgs. 220/2023, a decorrere dal 04.01.2024, se sono eccepiti vizi di notifica dell'atto presupposto il ricorso va proposto contro l'Ufficio impositore oltre che contro l'ente di riscossione. Ritenuto quindi che il ricorso è stato proposto soltanto contro l'ente di riscossione va dichiarato inammissibile. La questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 22.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240100981983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0100981983 notificata in data 23.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dalla Regione Sicilia ai fini della tassa auto per l'anno 2022, ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la violazione dell'art. 6, comma 5, della L. 212/2000, difetto di motivazione ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che in applicazione dell'art. 14, comma
6/bis, del D. Lgs. 220/2023, a decorrere dal 04.01.2024, se sono eccepiti vizi di notifica dell'atto presupposto il ricorso va proposto contro l'Ufficio impositore oltre che contro l'ente di riscossione. Ritenuto quindi che il ricorso è stato proposto soltanto contro l'ente di riscossione va dichiarato inammissibile. La questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 22.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo