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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ST IA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2521/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 05/07/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210075171542000 CONCESS. REGION
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riformare, la sentenza n. 2521/2023, annullando di conseguenza l'atto oggetto della controversia. Dichiarando prescritto il diritto dell'amministrazione al pagamento del credito per gli anni 2015 e 2016 Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e con ogni conseguenza di legge Resistente/Appellato: rigetto del ricorso in appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, chiede non condannarsi alla refusione delle spese del giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione considerato il suo corretto operato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata propone appello per la riforma della sentenza n. 2521/2023 pronunciata in data 21 giugno 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 11, mai notificata e depositata in segreteria il 5 luglio 2023 con la quale è stata confermata la cartella di pagamento n. 06820210075171542000 con la quale si chiedeva, il pagamento di € 3.060,17 a titolo di tassa sulle concessioni regionali per gli anni 2015 e 2016. Assume che i primi giudici, senza verifica alcuna sulla regolarità della notifica degli avvisi di accertamento n. 916397 e 91200 asseritamente emessi dalla Regione Calabria, si è affidato al mero contenuto della cartella;
deduce, dunque, che la cartella in esame è illegittima perché non provata la definitività dei prodromici avvisi e che in ogni caso il credito è prescritto. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Si è costituita ADER che in via preliminare eccepisce difetto di legittimazione passiva dell'agenzia delle entrate riscossione e mancata vocatio in ius dell'ente impositore da parte del ricorrente, adducendo il litisconsorzio necessario. Ribadisce che la cartella è stata notificata nei termini tenuto conto della sospensione Covid. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Alla precedente udienza il Collegio emetteva ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria che, ad oggi, non si è costituita in giudizio. La trattazione della controversia è avvenuta in camera di consiglio come da separato processo verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia della Riscossione si osserva che per giurisprudenza consolidata non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore, essendo rimessa al solo concessionario la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, per non vedere conseguenze negative nei suoi riguardi. Non essendosi costituito l'ente impositore, Regione Calabria, e non essendovi, dunque, prova della notifica degli avvisi di accertamento n. 916397 e 91200 meramente citati nella cartella, ne deriva l'illegittimità di quest'ultimo atto impositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate in € 500,00 per il Primo Grado ed € 600,00 per il Secondo Grado entrambe oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, il 19 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ST IA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2521/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 05/07/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210075171542000 CONCESS. REGION
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riformare, la sentenza n. 2521/2023, annullando di conseguenza l'atto oggetto della controversia. Dichiarando prescritto il diritto dell'amministrazione al pagamento del credito per gli anni 2015 e 2016 Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e con ogni conseguenza di legge Resistente/Appellato: rigetto del ricorso in appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, chiede non condannarsi alla refusione delle spese del giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione considerato il suo corretto operato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata propone appello per la riforma della sentenza n. 2521/2023 pronunciata in data 21 giugno 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 11, mai notificata e depositata in segreteria il 5 luglio 2023 con la quale è stata confermata la cartella di pagamento n. 06820210075171542000 con la quale si chiedeva, il pagamento di € 3.060,17 a titolo di tassa sulle concessioni regionali per gli anni 2015 e 2016. Assume che i primi giudici, senza verifica alcuna sulla regolarità della notifica degli avvisi di accertamento n. 916397 e 91200 asseritamente emessi dalla Regione Calabria, si è affidato al mero contenuto della cartella;
deduce, dunque, che la cartella in esame è illegittima perché non provata la definitività dei prodromici avvisi e che in ogni caso il credito è prescritto. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Si è costituita ADER che in via preliminare eccepisce difetto di legittimazione passiva dell'agenzia delle entrate riscossione e mancata vocatio in ius dell'ente impositore da parte del ricorrente, adducendo il litisconsorzio necessario. Ribadisce che la cartella è stata notificata nei termini tenuto conto della sospensione Covid. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Alla precedente udienza il Collegio emetteva ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria che, ad oggi, non si è costituita in giudizio. La trattazione della controversia è avvenuta in camera di consiglio come da separato processo verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia della Riscossione si osserva che per giurisprudenza consolidata non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore, essendo rimessa al solo concessionario la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, per non vedere conseguenze negative nei suoi riguardi. Non essendosi costituito l'ente impositore, Regione Calabria, e non essendovi, dunque, prova della notifica degli avvisi di accertamento n. 916397 e 91200 meramente citati nella cartella, ne deriva l'illegittimità di quest'ultimo atto impositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate in € 500,00 per il Primo Grado ed € 600,00 per il Secondo Grado entrambe oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, il 19 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner