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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
RZ SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3687/2022
T R A
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Quaranta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 3
- ATTRICE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Flajani ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47
- CONVENUTO –
COD. FISC. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Chiarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via Lamarmora n. 13 - RZ CH –
P. IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_4
suo procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele n. 60,
- RZ CH -
All'udienza del 27.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano.
PER L'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “… accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in qualità di custode ex art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro per CP_1
cui è causa, e per l'effetto condannarlo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della Pt_1
della somma di € 18.100,01=, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a
[...]
titolo di risarcimento per i danni materiali subiti dall'autovettura Audi A6 tg. FE986WZ, oltre al danno da fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro (12.11.2019) sino al saldo effettivo;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità
solidale del e della e condannarli in solido tra loro al risarcimento di tutti CP_1 Controparte_2
i danni come sopra quantificati;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato distrattario…”
PER IL (dalla comparsa conclusionale) “ … rigettare la domanda di CP_1
risarcimento avanzata dalla società attrice nei confronti del in quanto assolutamente CP_1
infondata nonché priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà della pretesa avanzata, nonché tenendo conto delle spese relative alla costituzione eseguita previamente innanzi al
Giudice di Pace di Bari, di cui è stata eccepita e fatta dichiarare l'incompetenza a decidere la causa;
in subordine, nella misura in cui la domanda avanzata da parte attrice dovesse essere ritenuta meritevole d'accoglimento, accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine alla produzione del Controparte_2
pag. 2/9 sinistro de quo e dei danni che si deduce ne sarebbero derivati, con la conseguente condanna di tale società al risarcimento dei danni che dovesse essere riconosciuto alla ” CP_5
PER LA FERSALENTO: ( dalle note del 03.06.2025 ) “…in via pregiudiziale accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, all'epoca mero conduttore finanziario dell'autovettura che non ha provato documentalmente di essere autorizzata o delegata all'azione risarcitoria;
in via preliminare, dichiarare e riconoscere non sussistere alcuna titolarità passiva in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio per essere il tratto stradale in questione di proprietà e gestione del altro rispetto al tratto ferroviario FSE;
nel merito rigettare le avverse pretese perché CP_1
non provate né lo stato dei luoghi né la effettiva dinamica del sinistro;
in via subordinata riconoscere l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta;
ancora in subordine, dichiarare e CP_2
riconoscere che il sinistro in questione è avvenuto per fatto e colpa del guidatore dell'autovettura condotta in locazione finanziaria dalla società attrice;
in ulteriore subordine, dichiarare e riconoscere che alcun danno ha subito controparte per non avere la stessa sostenuto alcun costo per la riparazione del veicolo,
ovvero ridurre l'importo richiesto a prudente apprezzamento del Giudice;
in via ancor più gradata,
dichiarare e riconoscere l'obbligo della terza chiamata reale Mutua, di tenere indenne da CP_2
qualsiasi obbligo risarcitorio;
condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite…” ( dalla comparsa conclusionale) “…condannare sia parte attrice che il ex art. 96 c.p.c…” CP_1
PER LA REALE MUTUA: ( dalla comparsa di risposta ) “…in via preliminare, nel merito:
verificata la legittimità e la fondatezza della sollevata eccezione formulata dalla scrivente difesa nell'ambito del rapporto endo-processuale di garanzia invocato dalla convenuta/chiamante in causa,
accertare e dichiarare che il contratto di assicurazione in virtù del quale tale domanda di garanzia risulta proposta non è operante alla luce della corretta interpretazione delle clausole contrattuali innanzi richiamate e per le altre ragioni compiutamente esposte in narrativa;
e per l'effetto disporre per l'integrale rigetto della domanda contrattuale di manleva proposta dalla , con conseguente condanna della CP_2
predetta alla rifusione delle spese di lite;
nel merito: verificata la legittimità e fondatezza delle argomentazioni esposte dalla odierna deducente, rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, e sia in punto di an che di quantum debeatur, nonché sfornita di ogni et pag. 3/9 qualsiasi idoneo supporto probatorio;
in via di mero subordine, e nella denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle pretese risarcitorie attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per le causali esposte in narrativa;
in via di mero CP_1
subordine, e nella denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle pretese risarcitorie attoree, nei confronti dell'assicurata e nell'ancor meno creduta ipotesi CP_2
di accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima formulata, dichiarare la tenuta a CP_3
manlevare la predetta assicurata unicamente ed esclusivamente nei limiti e nei termini di cui al contratto assicurativo prodotto agli atti di causa, e con rigetto di ogni et qualsiasi pretesa attorea non conforme ai dettami del predetto contratto;
in estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare l'inequivocabile e preponderante concorso di colpa ascrivibile all'attore nella causazione del sinistro;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bari
notificato il 27.10.2020, la deducendo di essere proprietaria dall'autovettura Audi A6 tg. Parte_1
FE986WZ, conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_1
materiali subiti dalla predetta autovettura a seguito del sinistro occorso in data 12.11.2019, alle ore 02:40
circa, in Bari, sulla via Oberdan;
deduceva infatti che il conducente del veicolo, sig. , Persona_1
mentre percorreva la predetta via in direzione Japigia, in un'area interessata da lavori di manutenzione in prossimità del passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est, veniva invitato da alcuni addetti ai lavori a spostarsi sulla sinistra, impegnando con le ruote l'isola spartitraffico;
che in tale frangente, l'autovettura entrava in collisione con un palo metallico, non visibile né segnalato, inclinato di circa 60 gradi, che si conficcava nel vano motore, causando danni quantificati in € 18.100,01. Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito;
parte attrice CP_1
aderiva all'eccezione per cui il Giudice di Pace dichiarava con sentenza n. 147/22 la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Bari dinanzi al quale l'attrice riassumeva tempestivamente il giudizio con citazione notificata l'11.03.2022. Si costituiva il CP_1
chiedendo il rigetto della domanda, essendosi il sinistro verificato per responsabilità esclusiva del pag. 4/9 conducente del veicolo AUDI e comunque chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della quale ditta incaricata di eseguire i lavori di ammodernamento del passaggio a livello di Controparte_2
Via Oberdan, e che gestiva il relativo cantiere. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa si costituiva in giudizio la chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della quale CP_2 CP_3
compagnia assicuratrice che la manlevava per la responsabilità civile e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo anche la carenza di titolarità passiva in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio per essere il tratto stradale in questione di proprietà e gestione del ed CP_1
essendo diverso rispetto al tratto ferroviario FSE interessato ai lavori. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa si costituiva in giudizio la che eccepiva in via preliminare l'inoperatività della CP_3
polizza e chiedeva comunque il rigetto delle domande di merito. Nel corso del giudizio erano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Con le memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 la CP_2
deduceva di essere venuta a conoscenza del fatto che l'attrice non era mai stata proprietaria del mezzo ma conduttrice finanziaria dello stesso;
che peraltro al momento dell'introduzione del giudizio il contratto di leasing era già scaduto e la società finanziaria aveva già ceduto a terzi il veicolo, eccepiva pertanto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice. L'attrice contestava la tardività dell'eccezione e comunque ribadiva la propria legittimazione attiva. Nel corso dell'istruttoria era espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice ed era escusso il solo teste;
quindi su Testimone_1
concorde richiesta delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda attorea non è fondata. Risulta dagli atti del giudizio e non è contestato che il sinistro si è verificato in quanto il conducente dell'autovettura Audi ha invaso il cordolo spartitraffico evidentemente interdetto al traffico delle autovetture. Che tale manovra fosse al momento del sinistro necessaria ovvero indotta da terzi non risulta in alcun modo dimostrato ma è restata una mera dichiarazione della parte anche nel corso del proprio interrogatorio formale ( evidentemente privo di valore probatorio ). L'unico teste escusso non ha assistito al sinistro ed ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti formulata dalla chiamata in causa nulla aggiungendo in favore della CP_2
dinamica indicata dall'attrice. Anche il verbale delle autorità intervenute dopo il verificarsi del sinistro (
circa mezz'ora dopo ) nulla di concreto prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro essendosi limitati i verbalizzanti a riportare quanto riferito dal conducente che aveva ammesso di essere salito sul pag. 5/9 marciapiede ove era posizionato il palo ( e quindi di avere tenuto una condotta di guida imprudente ) e ricostruendo la dinamica in maniera sostanzialmente arbitraria ( dando cioè esclusivo peso a quanto affermato dal conducente stesso) e priva di riscontri oggettivi. Il verbale, quale atto pubblico, ha infatti efficacia di piena prova fino a querela di falso solo circa i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché riguardo la provenienza del documento e le dichiarazioni delle parti, e non sulle mere valutazioni degli agenti verbalizzanti. Non risulta quindi in alcun modo provato, in giudizio, che il conducente sia salito sul cordolo-marciapiede su pressione di terzi e non per aver perso il controllo dell'autovettura ovvero per sua autonoma scelta, né che l'ostacolo non fosse visibile al momento del sinistro o comunque evitabile ( cfr. relazione di Polizia Locale “Illuminazione Sufficiente
con illuminazione pubblica – Visibilità Sufficiente”), né che l'autoveicolo procedesse a passo d'uomo ( il che contrasta in maniera evidente con i danni riportati dallo stesso). Soltanto una distrazione (o una diversa negligenza) può aver condotto il sig. ad entrare in collisione con il palo suddetto, mentre Pt_1
eseguiva una manovra vietata che era, ciononostante, posta in essere. Se il transito dell'autoveicolo de quo fosse stato, invece, conforme alle disposizioni del Codice della Strada, contenuto dunque nelle apposite corsie di marcia, giammai il predetto veicolo sarebbe entrato in collisione con il palo che, invece,
veniva attraversato con violenza tale da farlo fuoriuscire dal cofano motore dell'autovettura. Risulta,
pertanto, evidente che il tenore della negligenza dell'automobilista comporta l'interruzione del nesso causale tra la produzione dei danni per cui è stato chiesto risarcimento e le condizioni della pubblica via lamentate dall'attrice, che nel processo eziologico dell'evento assumono il rango di semplice elemento occasionale. Come evidenziato dalla recentissima Cassazione n. 2376/2024, deve ritenersi superato quell'indirizzo che richiedeva, per l'integrazione del fortuito, una condotta del danneggiato connotata da imprevedibilità ed eccezionalità, onde interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
L'elemento decisivo diventa piuttosto la prevedibilità e superabilità della situazione di pericolo mediante l'adozione delle normali cautele esigibili in rapporto alle circostanze concrete. In presenza di tali presupposti, come precedentemente affermato da Cass. n. 21727/2012 e ribadito da Cass. n. 12663/2024,
la cosa degrada a mera occasione dell'evento dannoso, mentre la vera causa efficiente va individuata nel comportamento imprudente della vittima. Particolarmente significativa appare la precisazione della
Suprema Corte (Cass. n. 2480/2018; n. 2483/2024; n. 2345/2019) secondo cui il “fatto colposo” del pag. 6/9 danneggiato non va inteso in senso soggettivo, come elemento psicologico della colpa, ma in senso oggettivo come comportamento contrastante con le regole di comune prudenza. La giurisprudenza della
Suprema Corte ha ormai chiarito, in riferimento a fattispecie analoghe a quella de qua, che non basta la presenza di una qualsiasi imperfezione della pubblica via o delle sue pertinenze per ritenere sussistere il diritto al risarcimento del danno. Non si può addebitare al soggetto custode di un bene ciò che è dovuto alla totale disattenzione del danneggiato. Qualora sia da ritenere che la potenziale situazione di pericolo
(di fatto del tutto insussistente nel caso di specie) fosse facilmente prevedibile ed evitabile, non potrebbe dirsi sussistere alcuna responsabilità a carico della P.A. relativamente alla produzione del sinistro. “In
tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. Civ., 17 novembre 2021, n. 34886). Alla circostanza per cui, in base all'articolo 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, fa riscontro un dovere di cautela da parte del soggetto che entri in contatto con il bene oggetto di custodia (cfr. Cass. Civ., 27 agosto 2015, n. 17199). Di conseguenza, quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento
“ordinariamente cauto” del danneggiato o di un terzo, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. La responsabilità del custode del bene che si asserisce abbia cagionato il danno lamentato, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve escludersi ogni qual volta debba ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito, così
pag. 7/9 come nel caso di specie, che può individuarsi sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia in una condotta imprudente e/o negligente del soggetto entrato in contatto con il bene oggetto di custodia, consistita nell'omissione di quelle cautele normalmente esigibili ricorrendo le medesime condizioni. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In applicazione del principio della “ragione più liquida” non appare pertanto opportuno affrontare le altre eccezioni sollevate dalle parti ( cfr. Cass.
sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»). Per quel che concerne le posizioni dei terzi chiamati deve rilevarsi come la chiamata in casa della sia stata resa necessaria dalla ricostruzione della CP_2
dinamica del sinistro come indicata da parte attrice che attribuiva la decisione del guidatore di impiegare,
per incedere, il cordolo ove era posizionato il palo, da una sollecitazione di dipendenti della , Parte_2
restata invece priva di riscontri probatori. Parimenti giustificata la chiamata in causa da parte della del proprio assicuratore, atteso che nella ricostruzione attorea il cantiere e l'operatività dei Parte_2
dipendenti della , comprendeva anche il tratto di strada ove si era verificato il sinistro. Non Parte_2
sussistono infine i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. Infondata è la richiesta di liquidazione delle spese di lite del giudizio dinanzi al Giudice di Pace atteso che nella sentenza dello stesso le spese risultano essere state espressamente compensate. In considerazione, pertanto, dell'andamento del giudizio vanno poste a carico dell'attrice le spese processuali sia della convenuta che delle chiamate in causa,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, nei confronti del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
nonché sulle chiamate in causa della e della in persona dei Controparte_2 Controparte_6
pag. 8/9 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto, che liquida in €. CP_1
2.872,00 di cui €. 272,00 per spese, oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della terza chiamata, che Controparte_2
liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della terza Controparte_6
chiamata, che liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
RZ SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3687/2022
T R A
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Quaranta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 3
- ATTRICE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Flajani ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47
- CONVENUTO –
COD. FISC. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Chiarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via Lamarmora n. 13 - RZ CH –
P. IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_4
suo procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele n. 60,
- RZ CH -
All'udienza del 27.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano.
PER L'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “… accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in qualità di custode ex art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro per CP_1
cui è causa, e per l'effetto condannarlo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della Pt_1
della somma di € 18.100,01=, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a
[...]
titolo di risarcimento per i danni materiali subiti dall'autovettura Audi A6 tg. FE986WZ, oltre al danno da fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro (12.11.2019) sino al saldo effettivo;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità
solidale del e della e condannarli in solido tra loro al risarcimento di tutti CP_1 Controparte_2
i danni come sopra quantificati;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato distrattario…”
PER IL (dalla comparsa conclusionale) “ … rigettare la domanda di CP_1
risarcimento avanzata dalla società attrice nei confronti del in quanto assolutamente CP_1
infondata nonché priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà della pretesa avanzata, nonché tenendo conto delle spese relative alla costituzione eseguita previamente innanzi al
Giudice di Pace di Bari, di cui è stata eccepita e fatta dichiarare l'incompetenza a decidere la causa;
in subordine, nella misura in cui la domanda avanzata da parte attrice dovesse essere ritenuta meritevole d'accoglimento, accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine alla produzione del Controparte_2
pag. 2/9 sinistro de quo e dei danni che si deduce ne sarebbero derivati, con la conseguente condanna di tale società al risarcimento dei danni che dovesse essere riconosciuto alla ” CP_5
PER LA FERSALENTO: ( dalle note del 03.06.2025 ) “…in via pregiudiziale accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, all'epoca mero conduttore finanziario dell'autovettura che non ha provato documentalmente di essere autorizzata o delegata all'azione risarcitoria;
in via preliminare, dichiarare e riconoscere non sussistere alcuna titolarità passiva in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio per essere il tratto stradale in questione di proprietà e gestione del altro rispetto al tratto ferroviario FSE;
nel merito rigettare le avverse pretese perché CP_1
non provate né lo stato dei luoghi né la effettiva dinamica del sinistro;
in via subordinata riconoscere l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta;
ancora in subordine, dichiarare e CP_2
riconoscere che il sinistro in questione è avvenuto per fatto e colpa del guidatore dell'autovettura condotta in locazione finanziaria dalla società attrice;
in ulteriore subordine, dichiarare e riconoscere che alcun danno ha subito controparte per non avere la stessa sostenuto alcun costo per la riparazione del veicolo,
ovvero ridurre l'importo richiesto a prudente apprezzamento del Giudice;
in via ancor più gradata,
dichiarare e riconoscere l'obbligo della terza chiamata reale Mutua, di tenere indenne da CP_2
qualsiasi obbligo risarcitorio;
condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite…” ( dalla comparsa conclusionale) “…condannare sia parte attrice che il ex art. 96 c.p.c…” CP_1
PER LA REALE MUTUA: ( dalla comparsa di risposta ) “…in via preliminare, nel merito:
verificata la legittimità e la fondatezza della sollevata eccezione formulata dalla scrivente difesa nell'ambito del rapporto endo-processuale di garanzia invocato dalla convenuta/chiamante in causa,
accertare e dichiarare che il contratto di assicurazione in virtù del quale tale domanda di garanzia risulta proposta non è operante alla luce della corretta interpretazione delle clausole contrattuali innanzi richiamate e per le altre ragioni compiutamente esposte in narrativa;
e per l'effetto disporre per l'integrale rigetto della domanda contrattuale di manleva proposta dalla , con conseguente condanna della CP_2
predetta alla rifusione delle spese di lite;
nel merito: verificata la legittimità e fondatezza delle argomentazioni esposte dalla odierna deducente, rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, e sia in punto di an che di quantum debeatur, nonché sfornita di ogni et pag. 3/9 qualsiasi idoneo supporto probatorio;
in via di mero subordine, e nella denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle pretese risarcitorie attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per le causali esposte in narrativa;
in via di mero CP_1
subordine, e nella denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle pretese risarcitorie attoree, nei confronti dell'assicurata e nell'ancor meno creduta ipotesi CP_2
di accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima formulata, dichiarare la tenuta a CP_3
manlevare la predetta assicurata unicamente ed esclusivamente nei limiti e nei termini di cui al contratto assicurativo prodotto agli atti di causa, e con rigetto di ogni et qualsiasi pretesa attorea non conforme ai dettami del predetto contratto;
in estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare l'inequivocabile e preponderante concorso di colpa ascrivibile all'attore nella causazione del sinistro;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bari
notificato il 27.10.2020, la deducendo di essere proprietaria dall'autovettura Audi A6 tg. Parte_1
FE986WZ, conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_1
materiali subiti dalla predetta autovettura a seguito del sinistro occorso in data 12.11.2019, alle ore 02:40
circa, in Bari, sulla via Oberdan;
deduceva infatti che il conducente del veicolo, sig. , Persona_1
mentre percorreva la predetta via in direzione Japigia, in un'area interessata da lavori di manutenzione in prossimità del passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est, veniva invitato da alcuni addetti ai lavori a spostarsi sulla sinistra, impegnando con le ruote l'isola spartitraffico;
che in tale frangente, l'autovettura entrava in collisione con un palo metallico, non visibile né segnalato, inclinato di circa 60 gradi, che si conficcava nel vano motore, causando danni quantificati in € 18.100,01. Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito;
parte attrice CP_1
aderiva all'eccezione per cui il Giudice di Pace dichiarava con sentenza n. 147/22 la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Bari dinanzi al quale l'attrice riassumeva tempestivamente il giudizio con citazione notificata l'11.03.2022. Si costituiva il CP_1
chiedendo il rigetto della domanda, essendosi il sinistro verificato per responsabilità esclusiva del pag. 4/9 conducente del veicolo AUDI e comunque chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della quale ditta incaricata di eseguire i lavori di ammodernamento del passaggio a livello di Controparte_2
Via Oberdan, e che gestiva il relativo cantiere. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa si costituiva in giudizio la chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della quale CP_2 CP_3
compagnia assicuratrice che la manlevava per la responsabilità civile e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo anche la carenza di titolarità passiva in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio per essere il tratto stradale in questione di proprietà e gestione del ed CP_1
essendo diverso rispetto al tratto ferroviario FSE interessato ai lavori. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa si costituiva in giudizio la che eccepiva in via preliminare l'inoperatività della CP_3
polizza e chiedeva comunque il rigetto delle domande di merito. Nel corso del giudizio erano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Con le memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 la CP_2
deduceva di essere venuta a conoscenza del fatto che l'attrice non era mai stata proprietaria del mezzo ma conduttrice finanziaria dello stesso;
che peraltro al momento dell'introduzione del giudizio il contratto di leasing era già scaduto e la società finanziaria aveva già ceduto a terzi il veicolo, eccepiva pertanto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice. L'attrice contestava la tardività dell'eccezione e comunque ribadiva la propria legittimazione attiva. Nel corso dell'istruttoria era espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice ed era escusso il solo teste;
quindi su Testimone_1
concorde richiesta delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda attorea non è fondata. Risulta dagli atti del giudizio e non è contestato che il sinistro si è verificato in quanto il conducente dell'autovettura Audi ha invaso il cordolo spartitraffico evidentemente interdetto al traffico delle autovetture. Che tale manovra fosse al momento del sinistro necessaria ovvero indotta da terzi non risulta in alcun modo dimostrato ma è restata una mera dichiarazione della parte anche nel corso del proprio interrogatorio formale ( evidentemente privo di valore probatorio ). L'unico teste escusso non ha assistito al sinistro ed ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti formulata dalla chiamata in causa nulla aggiungendo in favore della CP_2
dinamica indicata dall'attrice. Anche il verbale delle autorità intervenute dopo il verificarsi del sinistro (
circa mezz'ora dopo ) nulla di concreto prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro essendosi limitati i verbalizzanti a riportare quanto riferito dal conducente che aveva ammesso di essere salito sul pag. 5/9 marciapiede ove era posizionato il palo ( e quindi di avere tenuto una condotta di guida imprudente ) e ricostruendo la dinamica in maniera sostanzialmente arbitraria ( dando cioè esclusivo peso a quanto affermato dal conducente stesso) e priva di riscontri oggettivi. Il verbale, quale atto pubblico, ha infatti efficacia di piena prova fino a querela di falso solo circa i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché riguardo la provenienza del documento e le dichiarazioni delle parti, e non sulle mere valutazioni degli agenti verbalizzanti. Non risulta quindi in alcun modo provato, in giudizio, che il conducente sia salito sul cordolo-marciapiede su pressione di terzi e non per aver perso il controllo dell'autovettura ovvero per sua autonoma scelta, né che l'ostacolo non fosse visibile al momento del sinistro o comunque evitabile ( cfr. relazione di Polizia Locale “Illuminazione Sufficiente
con illuminazione pubblica – Visibilità Sufficiente”), né che l'autoveicolo procedesse a passo d'uomo ( il che contrasta in maniera evidente con i danni riportati dallo stesso). Soltanto una distrazione (o una diversa negligenza) può aver condotto il sig. ad entrare in collisione con il palo suddetto, mentre Pt_1
eseguiva una manovra vietata che era, ciononostante, posta in essere. Se il transito dell'autoveicolo de quo fosse stato, invece, conforme alle disposizioni del Codice della Strada, contenuto dunque nelle apposite corsie di marcia, giammai il predetto veicolo sarebbe entrato in collisione con il palo che, invece,
veniva attraversato con violenza tale da farlo fuoriuscire dal cofano motore dell'autovettura. Risulta,
pertanto, evidente che il tenore della negligenza dell'automobilista comporta l'interruzione del nesso causale tra la produzione dei danni per cui è stato chiesto risarcimento e le condizioni della pubblica via lamentate dall'attrice, che nel processo eziologico dell'evento assumono il rango di semplice elemento occasionale. Come evidenziato dalla recentissima Cassazione n. 2376/2024, deve ritenersi superato quell'indirizzo che richiedeva, per l'integrazione del fortuito, una condotta del danneggiato connotata da imprevedibilità ed eccezionalità, onde interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
L'elemento decisivo diventa piuttosto la prevedibilità e superabilità della situazione di pericolo mediante l'adozione delle normali cautele esigibili in rapporto alle circostanze concrete. In presenza di tali presupposti, come precedentemente affermato da Cass. n. 21727/2012 e ribadito da Cass. n. 12663/2024,
la cosa degrada a mera occasione dell'evento dannoso, mentre la vera causa efficiente va individuata nel comportamento imprudente della vittima. Particolarmente significativa appare la precisazione della
Suprema Corte (Cass. n. 2480/2018; n. 2483/2024; n. 2345/2019) secondo cui il “fatto colposo” del pag. 6/9 danneggiato non va inteso in senso soggettivo, come elemento psicologico della colpa, ma in senso oggettivo come comportamento contrastante con le regole di comune prudenza. La giurisprudenza della
Suprema Corte ha ormai chiarito, in riferimento a fattispecie analoghe a quella de qua, che non basta la presenza di una qualsiasi imperfezione della pubblica via o delle sue pertinenze per ritenere sussistere il diritto al risarcimento del danno. Non si può addebitare al soggetto custode di un bene ciò che è dovuto alla totale disattenzione del danneggiato. Qualora sia da ritenere che la potenziale situazione di pericolo
(di fatto del tutto insussistente nel caso di specie) fosse facilmente prevedibile ed evitabile, non potrebbe dirsi sussistere alcuna responsabilità a carico della P.A. relativamente alla produzione del sinistro. “In
tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. Civ., 17 novembre 2021, n. 34886). Alla circostanza per cui, in base all'articolo 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, fa riscontro un dovere di cautela da parte del soggetto che entri in contatto con il bene oggetto di custodia (cfr. Cass. Civ., 27 agosto 2015, n. 17199). Di conseguenza, quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento
“ordinariamente cauto” del danneggiato o di un terzo, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. La responsabilità del custode del bene che si asserisce abbia cagionato il danno lamentato, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve escludersi ogni qual volta debba ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito, così
pag. 7/9 come nel caso di specie, che può individuarsi sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia in una condotta imprudente e/o negligente del soggetto entrato in contatto con il bene oggetto di custodia, consistita nell'omissione di quelle cautele normalmente esigibili ricorrendo le medesime condizioni. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In applicazione del principio della “ragione più liquida” non appare pertanto opportuno affrontare le altre eccezioni sollevate dalle parti ( cfr. Cass.
sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»). Per quel che concerne le posizioni dei terzi chiamati deve rilevarsi come la chiamata in casa della sia stata resa necessaria dalla ricostruzione della CP_2
dinamica del sinistro come indicata da parte attrice che attribuiva la decisione del guidatore di impiegare,
per incedere, il cordolo ove era posizionato il palo, da una sollecitazione di dipendenti della , Parte_2
restata invece priva di riscontri probatori. Parimenti giustificata la chiamata in causa da parte della del proprio assicuratore, atteso che nella ricostruzione attorea il cantiere e l'operatività dei Parte_2
dipendenti della , comprendeva anche il tratto di strada ove si era verificato il sinistro. Non Parte_2
sussistono infine i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. Infondata è la richiesta di liquidazione delle spese di lite del giudizio dinanzi al Giudice di Pace atteso che nella sentenza dello stesso le spese risultano essere state espressamente compensate. In considerazione, pertanto, dell'andamento del giudizio vanno poste a carico dell'attrice le spese processuali sia della convenuta che delle chiamate in causa,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, nei confronti del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
nonché sulle chiamate in causa della e della in persona dei Controparte_2 Controparte_6
pag. 8/9 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto, che liquida in €. CP_1
2.872,00 di cui €. 272,00 per spese, oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della terza chiamata, che Controparte_2
liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della terza Controparte_6
chiamata, che liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
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