CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 30/2024 promossa da:
(C.F. ), (GIA' Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
(C.F. ), e quale Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
titolare della ditta individuale DO FR DI DO EN (C.F.
), tutti con il patrocinio dell'avv. MELUCCI NI, elettivamente C.F._1
domiciliati in VIA GIACOMO MATTEOTTI, 6 84025 EBOLI presso il difensore avv. MELUCCI
NI appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUNDONE Controparte_1 P.IVA_3
IA e dell'avv. DE LEO GIADA EMANUELA ( Via Po 3C 10034 C.F._2
Chivasso, elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II,115 10128 TORINO presso il difensore avv. FUNDONE IA appellata provvedimento di rimessione in decisione in data 15.11.2025 in esito ad udienza ex art. 127ter c.p.c. in data 13.11.2025
OGGETTO: appalto di servizi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
- nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla società con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione, Controparte_1
oltre condanna della ex art 96 cpc;
Controparte_1
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare i capi della sentenza relativi alla condanna al risarcimento del danno e alla sua liquidazione rigettando la domanda di risarcimento del danno perché non provato per l'an e nel quantum;
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, dichiarare che il risarcimento del danno non è dovuto in quanto il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza;
ex art 1227, comma 2, c.c.;
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, rideterminare l'importo della sorte capitale depurandolo quanto meno dell'Iva o comunque, rideterminarlo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, per aver il creditore concorso a cagionare il danno;
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, rigettare la domanda relativa agli interessi, poiché non provato il maggior danno oltre la rivalutazione monetaria;
- in subordine, e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla determinazione del saggio di interessi, stabilendo, l'applicazione del Contr tasso di interesse legale secondo la determinazione annuale del
- in subordine, e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese in primo grado, disponendone la compensazione integrale o parziale”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis,
Nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4671/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino, in persona del
Giudice dott.ssa Chiara Comune in data 21.11.2023
In via istruttoria: ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla formula “vero che”:
1) Nell'anno 2018 proponeva alla di occuparsi del Parte_1 Controparte_1
servizio di spargimento sale sulla tratta Torino-Santhià dell'Autostrada A4 Torino – Milano nelle stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021-2022;
pagina 2 di 21 2) tra e DO AN di DO DO è Controparte_3 Parte_1
costituita una Associazione Temporanea di Imprese che ha stipulato un contratto con il quale le ha affidato “il servizio di sgombero neve e trattamenti antigelivi” sulla tratta Controparte_4
Torino-Santhià dell'autostrada A4 Torino – Milano per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020
(doc. 2);
3) nel mese di ottobre 2018 ha sottoposto alla il contratto Parte_1 Controparte_1
di subappalto per cui è causa, avente ad oggetto il servizio indicato al capo 2 (doc. 2);
4) le Parti hanno sottoscritto il contratto prodotto sub doc. 2 in data 23.10.2018 pattuendo un rinnovo tacito del contratto fino all'annualità 2021/2022 compresa, convenendo quale data di inizio dell'esecuzione il giorno 1° novembre 2018 ed accordandosi nel senso che il servizio effettivo sarebbe stato reso dal 15 novembre dell'anno in corso e fino al 31 marzo dell'anno successivo;
5) sulla scorta degli accordi intercorsi tra le Parti, tra il 1° novembre e il 15 novembre 2018 la
[...]
presentava a la documentazione aziendale e la documentazione attestante la CP_1 Parte_1
conformità del mezzo utilizzato per lo spargimento del sale (cfr. doc. 3);
6) in particolare, nelle circostanze di tempo di cui sopra, la forniva a : Controparte_1 Parte_1 la visura camerale dell'impresa aggiornata, l'elenco dipendenti coinvolti nell'esecuzione del servizio, la polizza assicurativa aziendale per la responsabilità civile, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), documentazione attestante la proprietà e l'avvenuta revisione del mezzo utilizzato, nonché una dichiarazione di assunzione di responsabilità in solido con l'impresa subappaltante in merito all'attività svolta e di manleva per la committente;
CP_4
7) inoltre, nel lasso di tempo indicato al capo 5, il signor si recava presso la sede CP_5
operativa di in Rondissone ed in quella occasione è stato installato il mezzo spargisale Parte_1 di quest'ultima sull'automezzo di proprietà della ed un dispositivo satellitare;
Controparte_1
8) in occasione della stipula del contratto per cui è causa, le Parti concordavano l'iter descritto ai capi
5-6-7 anche per le annualità successive alla stagione 2018/2019;
9) a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 31 marzo 2019, il signor ha effettuato il CP_5
servizio di cui al contratto prodotto sub doc. 2 ogni mercoledì, ogni sabato e a chiamata;
10) nella stagione invernale 2018/2019 il servizio è stato operativamente svolto dal signor CP_5
il quale doveva garantire la propria reperibilità in tutte le 24 ore giornaliere;
[...]
11) nella stagione invernale 2018/2019, ad ogni chiamata da parte di , il signor Parte_1 CP_5
munito di specifico badge, si recava presso la sede operativa in Rondissone, dove un incaricato
[...] di poteva l'arrivo secondo le tempistiche convenute;
Parte_1 Parte_5
pagina 3 di 21 12) nella stagione invernale 2018/2019 la riceveva mensilmente da parte Controparte_1 dell'amministrazione di del mese precedente, il quale doveva essere restituito Parte_6
firmato;
13) successivamente al compimento delle operazioni di cui al capo 12, autorizzava la Parte_1 fatturazione e la società attrice, unitamente alla fattura, allegava nuovamente l'autocertificazione attestante la regolarità retributiva e contributiva (cfr. doc. 4);
14) per il servizio reso nella stagione invernale 2018/2019 la emetteva le fatture Controparte_1
prodotte sub docc. 5, 6, 7, 8, 9;
15) nel mese di ottobre 2019, in mancanza di contatti da parte di il signor Parte_1 CP_5
contattava il signor con il quale si era in precedenza interfacciato in occasione della Persona_1
conclusione del contratto oggetto di causa;
16) alla chiamata di cui al capo 15 ne seguivano altre, anche da parte della signora ma CP_6
ogni chiamata restava priva di riscontro;
17) sul finire del mese di ottobre 2019 il signor anticipava al signor Controparte_7 CP_5 che per l'imminente stagione invernale aveva organizzato il servizio di spargimento Parte_1
sale e sgombero neve con soggetti diversi dalla Controparte_1
18) dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 ometteva di contattare la Parte_1 [...]
e richiedere gli adempimenti di cui ai capi nn. 5-6-7; Controparte_1
19) nei primi giorni del mese di marzo 2020 il signor consegnava al signor Controparte_7 CP_5 un documento in duplice copia denominato “dichiarazione di cessazione del contratto” che
[...]
recava la firma (stampata) per la (cfr. doc. 10); Controparte_1
20) in occasione della consegna del documento descritto al capo 19 era presente il geometra
[...]
CP_8
21) la in persona del legale rappresentante pro tempore, ometteva di sottoscrivere Controparte_1
la dichiarazione di cui sopra;
22) in data 19 marzo 2020, la inviava all' formale lettera di diffida con la Controparte_1 Pt_7 quale invocava la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'odierna convenuta e chiedeva il risarcimento del solo danno emergente quantificato proiettando gli introiti relativi alla prima stagione sulle tre annualità successive e riservando di agire per il danno da perdita di chances legato all'affidamento riposto nel vincolo contrattuale sottoscritto e nella conseguente organizzazione volta ad onorarlo regolarmente (cfr. doc. 11);
23) il 27 marzo 2020 inviava alla un ordine di servizio (cfr. doc. 12) Parte_1 Controparte_1
e, a giugno 2020, formalizzava il recesso dal contratto (doc. 15).
pagina 4 di 21 Si indicano i seguenti testimoni:
1. residente in [...]; CP_6
2. , residente in [...]; Testimone_1
3. , c/o Co.ge.fa. s.r.l. Controparte_7
4. c/o Testimone_2 Parte_1
5. c/o Controparte_8 CP_9
6. res. in Torrazza Piemonte (TO) Persona_1
- Respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 3
c.p.c. e, nel denegato caso di ammissione della prova avversaria, ammettere la Controparte_1
alla prova contraria su tutti i capi ex adverso formulati, con i testi già indicati nella II memoria ex
[...]
art. 183, c. VI, c.p.c.
Ordine di esibizione e di comunicazione
Si insta altresì affinché il Giudice ordini alle imprese convenute di esibire il contratto, le fatture, ovvero altra documentazione attestante l'affidamento del servizio di spargimento sale per le stagioni invernali
2019-2020 e 2020-2021.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio la ( già ), la e DO Controparte_10 Parte_3 Parte_1
AN, titolare di omonima ditta individuale, che avevano costituito un'
[...] quale mandataria e e l' individuale DO AN Controparte_11 CP_12 Pt_1 CP_13
quali mandanti - affinché fosse accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra l'ATI e l'attrice e le convenute fossero condannate a risarcire il danno in conseguenza cagionato.
Riferiva l'esponente che tra la predetta e la era Controparte_14 Controparte_4
stato stipulato infatti contratto di appalto in forza del quale la seconda aveva affidato alla prima il
“servizio di sgombero neve e trattamenti antigelivi” da eseguirsi sulla tratta Torino-Santhià dell'Autostrada A4 Torino – Milano nelle stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020, con possibilità di rinnovo per le successive annualità. In data 23 ottobre 2018, l'A.T.I. appaltatrice, avendo necessità di noleggiare a caldo delle macchine operatrici, aveva stipulato quindi un contratto di noleggio/subappalto con la soc. esclusivamente per l'automezzo spargitore (Targa BS925YL). Controparte_1
Con tale contratto, di durata annuale con previsione di rinnovo tacito per i periodi 01.11.2019 -
31.03.2020; 01.11.2020 – 31.03.2021 e 01.11.2021 – 31.03.2022 salvo “comunicazione a mezzo di pagina 5 di 21 raccomandata o pec da inviarsi entro 90 giorni dalla data di avvio del servizio invernale successivo” le parti determinavano il corrispettivo orario per il noleggio/subappalto pari a 33 €/h per l'automezzo spargitore (Targa BS925YL) e per 450 €/mese per fermo macchina per 4 mesi, il tutto con un importo presunto complessivo – e pertanto massimo - di € 25.000,00.
L'intervento dell'automezzo spargitore della soc. Rocca Costruzioni S.r.l. era previsto esclusivamente a Parte chiamata, in eventuale aggiunta agli ordinari mezzi impiegati dall' Gli interventi di spargimento del sale, per l'anno 2018/2019, venivano regolarmente svolti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e secondo le effettive condizioni meteorologiche, che determinavano plurimi interventi a chiamata della
Controparte_1
Nel mese di ottobre 2019 legale rappresentante della non CP_5 Controparte_1 ricevendo alcuna comunicazione in merito allo svolgimento del servizio nell'imminente stagione invernale, si recava presso il cantiere mobile in Rondissone e riceveva da un incaricato della Pt_1
“dichiarazione di cessazione del contratto” sottoscrivendo la quale la
[...] Controparte_7 subappaltatrice avrebbe comunicato (verosimilmente all' la cessazione del contratto di appalto n. Pt_7
263/18 “specificando che nulla è più reciprocamente dovuto dalle Parti successivamente al saldo della fattura relativa al SAL finale”.
In mancanza di valida giustificazione ed avendo l'attrice assunto un impegno quadriennale - con conseguente ingente investimento economico - per l'esecuzione del subappalto, la Controparte_1
rifiutava di sottoscrivere tale dichiarazione.
Nel periodo successivo, tra il novembre 2019 ed il marzo 2020, la rimasta a Controparte_1
disposizione, non riceveva alcun ordine di servizio dalle controparti e non prestava quindi alcun servizio, finché, con lettera raccomandata del proprio difensore 19 marzo 2020 inviava all' - e per Pt_7
essa alla mandataria - lettera di diffida con cui denunciava la risoluzione contrattuale per Parte_3
grave inadempimento delle convenute e chiedeva il risarcimento del danno emergente, da computarsi in misura ragguagliata ai compensi per le prestazioni rese nel primo anno del rapporto per le tre annualità successive, con riserva di agire in seguito per il danno da perdita di chances in relazione all'aspettativa di rinnovo dell'incarico.
L tuttavia comunicava che il contratto di subappalto era da ritenersi pienamente efficace ed essa Pt_7
era quindi disponibile a corrispondere il corrispettivo del servizio effettivamente eseguito quando avesse ricevuto la documentazione allo scopo necessaria. Peraltro, in data 30.03.2020 l' stessa Pt_7
trasmetteva alla un ordine di servizio. Controparte_1
L'esponente conveniva perciò in giudizio le Società ricomprese nell' lamentando che la Pt_7
subappaltante avesse affidato le prestazioni di cui al contratto ad altra impresa, non richiedendo quindi pagina 6 di 21 alcun servizio alla subappaltatrice, rendendosi palesemente e gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Stante l'impiego dei mezzi e del personale, comunque tenuti a disposizione sino al termine della stagione per il pronto servizio a seguito delle eventuali chiamate, la Società esponente lamentava pertanto di aver subito ingenti danni a causa dell'inadempimento della società convenuta, posto che l'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, per tipologia, tempistiche di risposta alle singole chiamate e durata dell'esecuzione, richiedeva l'impiego di tutta la forza lavoro ed i macchinari aziendali della non consentendo quindi l'operatività dell'impresa in altri cantieri. Controparte_1
Allegava peraltro di aver fatturato per il primo anno di esecuzione del contratto, nella stagione
2018/2019, prestazioni in favore dell' per complessivi € 18.944,17. Pt_7
A fronte quindi del maturato inadempimento della controparte e della diffida inviatale nel marzo 2020, assumeva che il recesso tardivamente esercitato infine dall' a mezzo lettera sottoscritta da Pt_7 Pt_2
c.s.s.c. nel mese di giugno 2020, dovesse ritenersi ormai illegittimo ed inefficace.
Lamentava infine di aver subito per effetto del comportamento della controparte un evidente abuso di dipendenza economica, quale definito ex art. 9 della l. n. 192/98 nell'ambito del rapporto di subfornitura. Assumeva comunque, per il caso si fosse ritenuto legittimo il recesso della controparte esercitato dall' nel giugno 2020, che la subappaltante fosse tenuta almeno alla corresponsione di Pt_7
indennizzo ex art. 1671 c.c.
Chiedeva pertanto accertarsi il grave inadempimento contrattuale delle imprese convenute e la nullità del recesso esercitato dall' e dichiararsi quindi l'intervenuta risoluzione del contratto di Pt_7
subappalto in data 23.10.2018; chiedeva pertanto condannarsi le convenute al risarcimento dei danni cagionati all'esponente da quantificarsi in euro 46.584,00 tenuto conto della complessiva durata contratto. In via subordinata, ove ritenuto valido ed efficace il recesso esercitato da in Parte_3 qualità di mandataria dell'A.T.I. , chiedeva condannarsi le convenute a risarcire alla Controparte_1 la somma di euro 25.000,00 euro relativa all'annualità di servizio 2019/2020; con vittoria
[...]
delle spese del giudizio.
Si costituivano congiuntamente le Società convenute, aderenti all'A.T.I., eccependo in via preliminare la nullità della procura alle liti conferita dall'attrice e contestando quanto avverso allegato.
Assumevano per contro che la già per la stagione successiva alla prima di Controparte_1
esecuzione del contratto - 2019/2020 - non avesse mai trasmesso la documentazione propedeutica all'inizio delle operazioni invernali, né si fosse presentata sull'area di intervento, sottraendosi di fatto agli obblighi assunti. Solo nel mese di marzo 2020, e dopo aver fatto trascorrere ben cinque mesi, l' attrice aveva richiesto infine, a mezzo del suo difensore, ristoro dei danni per il mancato espletamento pagina 7 di 21 del servizio. Poiché l'appaltatrice, , in data 27.03.2020, aveva inviato all'A.T.I. ordine di CP_4
servizio n.1/2020, a causa delle avverse previsioni meteo, chiedendo la proroga del servizio di spargimento sale fino al 5 aprile 2020, le esponenti, a dimostrazione della loro buonafede, avevano richiesto quindi, in data 30.03.2020, l'intervento dell'automezzo spargisale della Controparte_1
ma la non aveva in alcun modo accolto l'invito ad intervenire per il mese
[...] Controparte_1
di Aprile 2020, rifiutandosi di adempiere;
esse pertanto si erano risolte infine ad inviare rituale atto di recesso in data 19.06.2020.
Con sentenza n. 4671/2023 depositata in data 21.11.2023 il Tribunale di Torino, ritenuta ormai sanata ogni eventuale nullità della procura alle liti attorea, rilevato in merito insussistente alcun obbligo del subappaltatore di recarsi presso il cantiere in via preliminare;
rilevato altresì che la subappaltante non risultava aver chiesto alcuna documentazione per la prosecuzione del rapporto come regolarmente eseguito per la prima annualità; ritenuto peraltro che il contratto imponesse unicamente all'appaltatore di fornire determinati servizi ove necessari e che, trattandosi di prestazioni collegate alle precipitazioni nevose e da svolgersi su tratti stradali aperti al traffico, l'intervento fosse necessariamente subordinato a preventiva chiamata, riteneva che, in mancanza di prova alcuna che la subappaltante avesse richiesto alcun intervento nell'inverno 2019-2020 se non, in data successiva al 30 marzo, al di fuori quindi del periodo di vigenza contrattuale, riteneva in specie accertato l'inadempimento totale della convenuta al contratto, come tale da ritenersi perciò solo grave e da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c. La Società attrice aveva provato infatti di aver adempiuto alle proprie obbligazioni per l'inverno 2019-2020, tenendosi a disposizione nel periodo di vigenza contrattuale, mentre parte convenuta non aveva provato di aver richiesto alcun intervento né aveva provato di aver pagato il corrispettivo pattuito. Riteneva quindi dovuto, per la sola annualità 2019-2020 un ristoro da liquidarsi in misura pari al corrispettivo maturato dall'attrice nel primo anno di attuazione del rapporto, essendo intervenuto quindi recesso tempestivo dell'appaltatrice per le successive annualità.
Condannava pertanto le Società convenute al pagamento a titolo risarcitorio della somma di €
18.944,17 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. sulla somma via via rivalutata dall'1.12.2020 dalla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali per il periodo successivo sino al saldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello le predette Società aderenti all' , Pt_7
lamentando, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato il loro inadempimento in ragione del fatto che esse non avessero richiesto intervento alcuno alla
[...] per l'annualità 2019-2020, non essendovi alcun obbligo ad effettuarne, ma unicamente al CP_1
pagamento delle prestazioni effettivamente rese dalla subappaltatrice ove richieste. Allega per contro di pagina 8 di 21 non aver avuto alcuna necessità di chiedere intervento del mezzo della controparte per la predetta annualità, non dovendo sopperire a carenze temporanee del servizio già offerto dai mezzi messi a disposizione da altro soggetti, ribadendo che la non avesse comunque inviato i Controparte_1
documenti necessari per le sue prestazioni.
Lamenta inoltre, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso l'eccezione di inadempimento opposta , per non avere la controparte documentato di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio appaltatole all'inizio della stagione invernale riguardata e per non essersi presentata in cantiere all'inizio del periodo. Contesta in specie che contraddittoriamente il Tribunale abbia invece ritenuto a carico delle subappaltanti l'onere di provare di aver chiesto la documentazione non prodotta dalla controparte ribaltando così il corretto riparto dell'onere della prova.
Lamenta peraltro, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia del tutto disatteso l'eccezione d'inadempimento formulata dalle convenute in primo grado sotto il profilo dalla carenza in capo alla dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio, estraneo al suo oggetto Controparte_1
sociale.
Lamenta inoltre, con quarto motivo di gravame, che il Tribunale non abbia considerato che l'obbligo di consegnare la documentazione era imposto alla in forza della clausola n. 7 del Controparte_1 contratto, non dovendo perciò la parte subappaltante dare prova dell'inadempimento denunciato. Rileva peraltro come la non abbia in alcun modo provato di aver tenuto uomini e mezzi a Controparte_1
disposizione per eventuali chiamate in forza del contratto tra le parti, non essendo previsto un corrispettivo pur minimo comunque dovutole anche in assenza di chiamate di intervento.
Lamenta comunque, con quinto motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto grave l'inadempimento ravvisato a carico dell' pur in carenza di alcun obbligo di richiedere l'intervento Pt_7
della controparte ove non fosse risultato necessario.
Lamenta altresì, con sesto e settimo motivo gravame, che il Tribunale abbia ravvisato sussistente un danno a carico della pur in carenza di prova alcuna in merito, liquidandone peraltro Controparte_1
l'ammontare in misura ragguagliata al ricavo, e non invece all'utile, maturato nell'annualità precedente di vigenza del contratto tra le parti, in carenza comunque di prova alcuna che la subappaltatrice non avesse potuto utilizzare uomini e mezzi in esecuzione di diversi incarichi. Assume inoltre erroneo il riconoscimento di interessi compensativi non provati sull'importo liquidato a titolo risarcitorio e la loro determinazione in misura pari al saggio previsto ex art. 1284, comma IV, c.c. per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, pur non venendo in considerazione un'obbligazione nascente da contratto, ma, appunto, un obbligo risarcitorio.
pagina 9 di 21 Contesta infine, con ottavo motivo di gravame, l'integrale addebito delle spese di lite alle convenute, pur essendosi rigettata la domanda di risoluzione formulata in principalità dall'attrice. Chiede pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza gravata, rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice in primo grado, ovvero in subordine, “e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello”, accertarsi non dovuto o comunque ridursi il ristoro riconosciuto all'attrice, anche in applicazione del dettato ex art. 1227, comma II, c.c., non riconoscendosi interessi sul dovuto, non essendo provato un danno eccedente la mera rivalutazione monetaria di quanto eventualmente dovuto, disponendosi infine la compensazione delle spese del giudizio.
Si è costituita nel gravame la contestando radicalmente le avverse Controparte_1 doglianze, evidenziando come, all'atto della tardiva chiamata al servizio inoltrata dalle controparti solo in data 30.03.2020 – peraltro a seguito di diffida inoltrata dalla stessa esponente – le Società appellanti fossero già inadempienti al contratto, tacitamente prorogato per l'annualità 2019.2020 e pertanto correttamente il Tribunale, rilevato insussistente alcun obbligo della subappaltatrice di recarsi in cantiere in via preliminare e di inoltrare documentazione non richiesta, aveva quindi comparato le condotte dei due contraenti nell'esecuzione del rapporto ravvisando un grave e preminente inadempimento dell' peraltro pienamente provato il danno conseguente CP_15 all'inadempimento denunciato, correttamente liquidato in via equitativa dal Tribunale in considerazione del fatturato maturato per la precedente annualità di svolgimento del rapporto. Assume infine correttamente liquidati in specie interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. sul ristoro dovutole, atteso che per effetto di definitiva liquidazione giudiziale, la prestazione risarcitoria dovuta per inadempimento contrattuale debba ritenersi convertita in obbligazione di valuta, laddove gli interessi per ritardo nelle transazioni commerciali devono ritenersi comunque dovuti per tutte le obbligazioni di fonte contrattuale, anche a seguito di inadempimento, a fronte di specifica domanda del danneggiato.
Assume infine dovuto il rimborso delle spese processuali avendo il Tribunale comunque accolto la domanda pure subordinata attorea, non configurandosi perciò alcuna sua soccombenza nel primo giudizio.
All'udienza di comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore, esperiva senza esito un tentativo di conciliazione;
parte appellante dichiarava peraltro di desistere dall'istanza promossa ex art. 283
c.p.c.
Il C.I., riservata ogni valutazione sulle istanze istruttorie formulate e ribadite dalla parte appellata, disponeva per la rimessione della causa in decisione.
pagina 10 di 21 In esito ad assegnazione della causa ad altro Giudice, rinnovato senza esito un tentativo di conciliazione, la causa perviene infine in decisione innanzi al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte, in relazione alle istanze istruttorie ribadite dalla parte appellata, che il Tribunale a quo, nel dichiarare che “non ammette le prove orali dedotte da parte attrice in memoria 9.7.2021” ha quindi rilevato puntualmente che “i capi 1, 8 sono generici, i capi 2, 3, 13, 14,
23 sono documentati, il capo 4 è inammissibile essendo prodotto il contratto, i capi 5, 6, 7 sono irrilevanti, i capi 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sono superflui” (v. ordinanza del Tribunale nel giudizio a quo in data 10.01.22). In quella sede, tuttavia, la parte deducente si è limitata a riproporre integralmente, all'atto della precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie come sopra rigettate, omettendo di contestare specificamente l'ordinanza che ne aveva dichiarato l'inammissibilità ed irrilevanza.
Parimenti, con l'atto di gravame, parte appellata ha riformulato integralmente le suddette istanze, omettendo tuttavia di motivarne la rilevanza in relazione ai motivi avversi di impugnazione e, pertanto, tali istanze risultano perciò solo inammissibili.
Ed infatti, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023).
Deve ritenersi peraltro che la parte deducente, nel rinnovare in sede di gravame istanze istruttorie già rigettate dal primo Giudice, abbia l'onere di motivarne la specifica rilevanza ai fini del decidere, contestando le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento che le ha dichiarate invece inammissibili o non pertinenti.
Ed infatti anche “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 2461 del 29/01/2019 ).
Nel merito, l'impugnazione in esame si appalesa, alla luce della documentazione in atti e avuto riguardo alle specifiche allegazioni delle parti in merito alla vicenda contrattuale in esame, solo in parte pagina 11 di 21 fondato. Risulta infatti dalle allegazioni svolte dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, non contestate specificamente in alcun modo dalla convenuta, che, dopo il primo periodo di regolare esecuzione del contratto tra le parti, nell'inverno 2018-2019, “stante l'approssimarsi della stagione invernale ed in mancanza della consueta chiamata da parte delle imprese convenute, nel mese di ottobre
2019 si recava presso il cantiere mobile in Rondissone ed in quella circostanza il signor CP_5
, incaricato presso gli consegnava un documento in duplice copia Controparte_7 Parte_1 denominato “dichiarazione di cessazione del contratto” con il quale (legale CP_6 rappresentante della avrebbe comunicato (verosimilmente all'A.T.I.) la cessazione Controparte_1 del contratto di appalto n. 263/18 “specificando che nulla è più reciprocamente dovuto dalle Parti successivamente al saldo della fattura relativa al SAL finale (doc. 10). Stante quanto riferito in quella sede, il servizio oggetto del contratto per cui è causa sarebbe stato di lì in poi reso da una impresa facente capo a . Persona_1
Orbene, seppure è vero che il contratto, per la sua esecuzione, presupponeva comunque una chiamata di intervento della parte committente, posto che il servizio affidato all'appaltatrice, descritto all'art.
1.1 del contratto come “servizio di sgombero neve e spargimento di cloruri”, era condizionato dalle condizioni metereologiche in atto, è anche vero, per contro – come pure fondatamente allegato dall'odierna appellante -, che “a carico dell'ATI vi era l'obbligo di pagare il corrispettivo per i servizi resi e nella misura resa, mentre la chiamata rappresentava solo una modalità di esecuzione della prestazione da rendersi da parte della Controparte_1
La chiamata cioè, rientrava nello schema organizzativo della possibile esecuzione del contratto e ciò in virtù dell'alea legata alle condizioni meteorologiche, alea accettata dal subappaltatore.
Pertanto, la mancata chiamata non può configurare inadempimento, né meno che mai, inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto” (così in atto di citazione in appello, pag. 5).
Nondimeno, all'art. 4 del contratto, era previsto, pure indicativamente, un importo presunto del contratto pari ad € 25.000,00 per ogni periodo annuale di vigenza e l'appaltatrice aveva in effetti maturato, nel primo anno di esecuzione, un corrispettivo complessivo di poco meno di € 19.000,00.
È del tutto inverosimile perciò l'assunto esposto dall'appellante, secondo cui “l'annualità 2019/2020 non richiedeva alcuna necessità di ulteriori mezzi di intervento, e pertanto non era necessario l'intervento del mezzo della . Controparte_1
Da un lato, infatti, il servizio comprendeva lo spargimento di sale sul tratto autostradale riguardato e, dunque, pure a fronte della variabilità delle precipitazioni invernali, detto servizio almeno, ove non affidato nelle more a terzi, deve presumersi almeno in certa misura certamente necessario;
dall'altro pagina 12 di 21 l'indicazione di un corrispettivo pure presunto del contratto, a fronte degli obblighi assunti dall'appaltatrice di predisporre e provvedere alla manutenzione dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, con massima tempestività ed efficienza, quali imposte dalle penali pure previste tra le parti
(v. art. 18 del contratto), con conseguente necessità di apprestare un'organizzazione adeguata, giustifica almeno una seria aspettativa di operatività del rapporto, e quindi di reddito, a prescindere dall'andamento meteorologico della stagione.
La condotta attuata quindi dalla parte committente, nel comunicare informalmente all'appaltatrice già all'inizio del secondo periodo annuale di operatività del contratto, allorché ormai maturato il suo rinnovo in carenza di tempestivo recesso a norma dell'art. 12.2 del contratto tra le parti, da inoltrarsi a mezzo raccomandata o pec almeno novanta giorni prima “della data di avvio del servizio invernale successivo”, integra non già inadempimento – come erroneamente ritenuto dal Tribunale -, non essendo previsto – appunto – un obbligo di chiamata d'intervento da parte del committente se non quale presupposto per la concreta operatività del rapporto, ma certamente viene a configurare un atto di sostanziale recesso dal contratto, attuato peraltro in tempi e con modalità del tutto irrituali per consentire il mancato rinnovo automatico del contratto.
Detta condotta deve qualificarsi, dunque, quale recesso unilaterale dal contratto, sempre consentito al committente ex art. 1671 c.c. in quanto non derogato da specifiche e contrarie pattuizioni tra le parti.
Né rileva ai fini di una diversa qualificazione della condotta attuata dalla parte subappaltante che infine, il 30 marzo 2020, la abbia comunicato a mezzo pec alla che “visto le Pt_2 Controparte_1
previsioni meteorologiche avverse previste per la prima settimana di Aprile, il servizio per la stagione invernale 2019/2020 è prorogato fino alle ore 06:00 di domenica 05 Aprile 2020, esclusivamente per gli spargitori, le pale ed i mezzi attrezzati con lama carreggiata” (v. documento n. 12 di parte attrice in primo grado).
La comunicazione integra infatti una richiesta di intervento solo tardiva e certamente contraria al canone fondamentale ex art. 1375 c.c. cogente nella esecuzione del contratto, posto che già, con comunicazione del proprio difensore a mezzo pec in data 19.03.2020, la stessa subappaltatrice aveva contestato alla controparte di essersi resa inadempiente al contratto in relazione alla seconda annualità di efficacia ( v. documento n. 11 di parte attrice in primo grado ), denunciando di aver subito in conseguenza i danni oggetto quindi della domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio.
Il recesso esercitato dalla subcommittente ex art. 1671 c.c. comporta, dunque, come da previsione normativa, il solo obbligo di tenere “indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
pagina 13 di 21 Meritano pertanto accoglimento, nei termini innanzi evidenziati il primo ed il quinto motivo di gravame.
Risultano per contro radicalmente – e con ogni evidenza – infondati il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione formulati dall'appellante , nel ribadire le plurime eccezioni di inadempimento già opposte in primo grado a giustificazione della mancata attuazione del rapporto per la seconda annualità.
Lamenta infatti l'appellante che l'appaltatrice abbia omesso di documentare di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio appaltatole all'inizio della stagione 2019 e per non essersi presentata in cantiere all'avvio della stagione invernale. E, tuttavia, risulta dalla mera lettura dell'art.
2.3 del contratto che :
La Società ora appellata ha peraltro quale oggetto sociale l'attività di ristrutturazione di edifici e l'esecuzione di lavori edili in genere, nonché ogni altra attività connessa all'edilizia ed alla manutenzione ( v. visura camerale in atti al documento n. 1 di parte attrice in primo grado ); previsione palesemente ampia e comprensiva, che ben può includere anche la gestione del “servizio di sgombero neve e spargimento di cloruri” previsto quale oggetto del contratto tra le parti.
Era previsto inoltre da contratto che:
pagina 14 di 21 pagina 15 di 21 pagina 16 di 21 La previsione contrattuale richiamata, come espressamente convenuta tra le parti, comporta, dunque, a carico dell'appaltatrice una serie di oneri – e non di obblighi – di documentazione, di cui, peraltro, taluni soltanto da soddisfare nuovamente con cadenza annuale ed altri invece da ottemperarsi una volta soltanto all'avvio dell'esecuzione del contratto, laddove, per contro, l'unico obbligo previsto – al punto
7.6 richiamato – suppone invece esplicita richiesta della Committente e/o della Subappaltante che in specie non risulta mai formulata per l'anno 2019.
Non è dato ravvisare quindi, pure a fronte dei rilievi svolti dall'odierna appellante, inadempimento alcuno della stessa subappaltatrice, posto che, come già innanzi evidenziato, risulta pure, in considerazione di specifica allegazione della parte attrice in merito, non contestata dalla controparte, che, anche in carenza di un preciso obbligo della subappaltatrice al riguardo, “nel mese di ottobre 2019 il signor si recava presso il cantiere mobile in Rondissone”. CP_5
pagina 17 di 21 Dovendosi quindi addivenire alla liquidazione dell'indennizzo dovuto alla subappaltatrice a seguito di recesso della subappaltante ex art. 1671 c.c., ben possono ritenersi fondati il sesto ed il settimo motivo di gravame formulati dall'odierna appellante.
La norma richiamata prevede infatti dovuto all'appaltatore mero indennizzo delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
In specie, peraltro, parte appellata ha del tutto omesso di provare, o di offrire almeno prova alcuna, delle spese sostenute per l'organizzazione apprestata in vista della prosecuzione del rapporto tra le parti almeno per il secondo anno di operatività del contratto, non essendo intervenuta tempestiva comunicazione finalizzata ad evitarne il rinnovo tacito annuale. Risultano infatti del tutto irrilevanti al fine le prove orali pure irritualmente reiterate dall'appellata nel gravame.
Né potrebbe fondatamente addivenirsi ad una liquidazione di dette spese in via equitativa, in applicazione analogica del dettato ex art. 1226 c.c. in materia risarcitoria.
Ed infatti, secondo principi ampiamente consolidati in materia, “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025 ).
Deve ribadirsi quindi che “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” ( Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 ).
Entrambe le parti hanno del resto concordemente allegato che per l'annualità 2019-2020 la
[...]
non fu mai chiamata ad intervenire per il servizio oggetto del contratto in esame e non Controparte_1
svolse quindi prestazione alcuna in sua attuazione.
Resta quindi da valutare congruo indennizzo del mero lucro cessante ex art. 1671 c.c. da indennizzarsi in favore della subappaltatrice.
pagina 18 di 21 Anche al riguardo la parte attrice in primo grado si è limitata ad allegare piuttosto laconicamente che,
“tenuto conto di quanto incassato dall'esponente nella prima annualità contrattuale (pari ad euro
18.944,17), in ragione del fatto che l'attività richiesta all'odierna attrice non sarebbe mutata nelle stagioni successive – il trattamento antigelivo è d'obbligo ogni anno – pur tenendo conto di un margine di incertezza in ordine all'attività “straordinaria” richiesta all'esponente nelle stagioni successive a quella in cui il servizio è stato reso, occorre ritenere che il danno economico subito dalla
[...]
ammonti ad una somma netta non inferiore a 46.584,00 euro. CP_1
Peraltro, nel denegato e non creduto caso che il sopra menzionato criterio non sia ritenuto valido in ragione del recesso esercitato da controparte (recesso la cui validità si contesta fermamente per tutte le ragioni sopra esposte) il danno dovrà essere stimato tenuto conto dell'annualità 2019/2020 nella quale si colloca l'inadempimento di controparte che ha illegittimamente e per fatti concludenti interrotto ogni relazione con l'esponente” ( v. atto di citazione, pag. 20 ).
L'assunto richiamato è tuttavia palesemente inconferente, non potendosi avere riguardo, per la valutazione del lucro cessante ai ricavi maturati dalla subappaltatrice per la prima annualità in corso all'atto dell'esercizio del recesso della sub-committente,
E, tuttavia, può ritenersi almeno con certezza che la abbia accusato un Controparte_1
pregiudizio in conseguenza della mancata attuazione del rapporto per la suddetta annualità, avuto riguardo alla non scarsa rilevanza economica di tale rapporto, quale desumibile – essa sì – dal volume di affari conseguito nell'anno precedente e dallo stesso valore pur solo presunto del contratto.
Tenuto conto quindi di un indice medio di redditività pari al 10% del fatturato d'impresa, secondo stima necessariamente prudenziale in via equitativa, può ritenersi quindi congruo un indennizzo per lucro cessante ex art. 1671 c.c. pari ad € 2.000,00, così determinato per arrotondamento rispetto ai ricavi maturati dall'odierna appellata nell'unica annualità di operatività del contratto tra le parti.
Venendo comunque in considerazione una prestazione indennitaria e non risarcitoria, sul predetto importo, maturato per effetto del recesso della sub-committente e liquidato giudizialmente in carenza di accordo negoziale alcuno tra le parti, sono dovuti unicamente interessi moratori ex art. 1284, comma I,
c.c. dalla data della domanda giudiziale – 23.11.2020 – sino al saldo.
Venendo quindi a riforma pure parziale della sentenza impugnata, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un pagina 19 di 21 criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Ritiene la Corte al riguardo che, addivenendosi in specie ad accoglimento della domanda subordinata attorea formulata in primo grado, sussiste comunque preminente soccombenza della parte convenuta ora appellante, seppure le spese dei due gradi del giudizio debbano liquidarsi in riferimento al valore effettivo della controversia, rapportato all'entità dell'indennizzo che si viene a riconoscere in favore di per il primo grado con i criteri già indicati nella sentenza impugnata e non Controparte_1
contestati nel gravame (in applicazione di valori medi, ridotti ai valori minimi per la sola fase istruttoria) e nel gravame in applicazione di valori medi in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore per le sole fasi di studio della controversia ed introduttiva.
Ed infatti, poiché l'odierna appellata ha rifiutato nel giudizio di gravame proposta conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore, accettata dalla controparte, che avrebbe comportato in suo favore il riconoscimento della pretesa azionata in misura superiore a quella che si viene ad accogliere in forza della presente sentenza, in applicazione del dettato ex art. 91, comma I, ultima parte c.p.c., non possono porsi a carico della parte soccombente le spese della fase decisionale in appello, mentre la fase istruttoria non ha avuto effettivo svolgimento nel gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello in esame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 4671/2023 del Tribunale di Torino, depositata in data 21.11.2023, così provvede:
1) condanna e quale titolare Parte_1 Parte_8 Parte_4
della ditta individuale DO AN di DO DO, in solido fra loro, al pagamento in favore di di indennizzo ex art. 1671 c.c. di € 2.000,00, oltre interessi Controparte_1
moratori al saggio ex art. 1284, comma I, c.c. dalla data della domanda giudiziale – 23.11.2020
– sino al saldo;
pagina 20 di 21 2) condanna e quale titolare Parte_1 Parte_8 Parte_4
della ditta individuale DO AN di DO DO, in solido fra loro, al rimborso in favore di delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano per il Controparte_1
procedimento di primo grado in complessivi in € 2.126,00 e per il gravame in complessivi €
1.072,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 30/2024 promossa da:
(C.F. ), (GIA' Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
(C.F. ), e quale Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
titolare della ditta individuale DO FR DI DO EN (C.F.
), tutti con il patrocinio dell'avv. MELUCCI NI, elettivamente C.F._1
domiciliati in VIA GIACOMO MATTEOTTI, 6 84025 EBOLI presso il difensore avv. MELUCCI
NI appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUNDONE Controparte_1 P.IVA_3
IA e dell'avv. DE LEO GIADA EMANUELA ( Via Po 3C 10034 C.F._2
Chivasso, elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II,115 10128 TORINO presso il difensore avv. FUNDONE IA appellata provvedimento di rimessione in decisione in data 15.11.2025 in esito ad udienza ex art. 127ter c.p.c. in data 13.11.2025
OGGETTO: appalto di servizi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
- nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla società con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione, Controparte_1
oltre condanna della ex art 96 cpc;
Controparte_1
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare i capi della sentenza relativi alla condanna al risarcimento del danno e alla sua liquidazione rigettando la domanda di risarcimento del danno perché non provato per l'an e nel quantum;
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, dichiarare che il risarcimento del danno non è dovuto in quanto il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza;
ex art 1227, comma 2, c.c.;
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, rideterminare l'importo della sorte capitale depurandolo quanto meno dell'Iva o comunque, rideterminarlo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, per aver il creditore concorso a cagionare il danno;
- in subordine e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, rigettare la domanda relativa agli interessi, poiché non provato il maggior danno oltre la rivalutazione monetaria;
- in subordine, e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla determinazione del saggio di interessi, stabilendo, l'applicazione del Contr tasso di interesse legale secondo la determinazione annuale del
- in subordine, e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese in primo grado, disponendone la compensazione integrale o parziale”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis,
Nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4671/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino, in persona del
Giudice dott.ssa Chiara Comune in data 21.11.2023
In via istruttoria: ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla formula “vero che”:
1) Nell'anno 2018 proponeva alla di occuparsi del Parte_1 Controparte_1
servizio di spargimento sale sulla tratta Torino-Santhià dell'Autostrada A4 Torino – Milano nelle stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021-2022;
pagina 2 di 21 2) tra e DO AN di DO DO è Controparte_3 Parte_1
costituita una Associazione Temporanea di Imprese che ha stipulato un contratto con il quale le ha affidato “il servizio di sgombero neve e trattamenti antigelivi” sulla tratta Controparte_4
Torino-Santhià dell'autostrada A4 Torino – Milano per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020
(doc. 2);
3) nel mese di ottobre 2018 ha sottoposto alla il contratto Parte_1 Controparte_1
di subappalto per cui è causa, avente ad oggetto il servizio indicato al capo 2 (doc. 2);
4) le Parti hanno sottoscritto il contratto prodotto sub doc. 2 in data 23.10.2018 pattuendo un rinnovo tacito del contratto fino all'annualità 2021/2022 compresa, convenendo quale data di inizio dell'esecuzione il giorno 1° novembre 2018 ed accordandosi nel senso che il servizio effettivo sarebbe stato reso dal 15 novembre dell'anno in corso e fino al 31 marzo dell'anno successivo;
5) sulla scorta degli accordi intercorsi tra le Parti, tra il 1° novembre e il 15 novembre 2018 la
[...]
presentava a la documentazione aziendale e la documentazione attestante la CP_1 Parte_1
conformità del mezzo utilizzato per lo spargimento del sale (cfr. doc. 3);
6) in particolare, nelle circostanze di tempo di cui sopra, la forniva a : Controparte_1 Parte_1 la visura camerale dell'impresa aggiornata, l'elenco dipendenti coinvolti nell'esecuzione del servizio, la polizza assicurativa aziendale per la responsabilità civile, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), documentazione attestante la proprietà e l'avvenuta revisione del mezzo utilizzato, nonché una dichiarazione di assunzione di responsabilità in solido con l'impresa subappaltante in merito all'attività svolta e di manleva per la committente;
CP_4
7) inoltre, nel lasso di tempo indicato al capo 5, il signor si recava presso la sede CP_5
operativa di in Rondissone ed in quella occasione è stato installato il mezzo spargisale Parte_1 di quest'ultima sull'automezzo di proprietà della ed un dispositivo satellitare;
Controparte_1
8) in occasione della stipula del contratto per cui è causa, le Parti concordavano l'iter descritto ai capi
5-6-7 anche per le annualità successive alla stagione 2018/2019;
9) a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 31 marzo 2019, il signor ha effettuato il CP_5
servizio di cui al contratto prodotto sub doc. 2 ogni mercoledì, ogni sabato e a chiamata;
10) nella stagione invernale 2018/2019 il servizio è stato operativamente svolto dal signor CP_5
il quale doveva garantire la propria reperibilità in tutte le 24 ore giornaliere;
[...]
11) nella stagione invernale 2018/2019, ad ogni chiamata da parte di , il signor Parte_1 CP_5
munito di specifico badge, si recava presso la sede operativa in Rondissone, dove un incaricato
[...] di poteva l'arrivo secondo le tempistiche convenute;
Parte_1 Parte_5
pagina 3 di 21 12) nella stagione invernale 2018/2019 la riceveva mensilmente da parte Controparte_1 dell'amministrazione di del mese precedente, il quale doveva essere restituito Parte_6
firmato;
13) successivamente al compimento delle operazioni di cui al capo 12, autorizzava la Parte_1 fatturazione e la società attrice, unitamente alla fattura, allegava nuovamente l'autocertificazione attestante la regolarità retributiva e contributiva (cfr. doc. 4);
14) per il servizio reso nella stagione invernale 2018/2019 la emetteva le fatture Controparte_1
prodotte sub docc. 5, 6, 7, 8, 9;
15) nel mese di ottobre 2019, in mancanza di contatti da parte di il signor Parte_1 CP_5
contattava il signor con il quale si era in precedenza interfacciato in occasione della Persona_1
conclusione del contratto oggetto di causa;
16) alla chiamata di cui al capo 15 ne seguivano altre, anche da parte della signora ma CP_6
ogni chiamata restava priva di riscontro;
17) sul finire del mese di ottobre 2019 il signor anticipava al signor Controparte_7 CP_5 che per l'imminente stagione invernale aveva organizzato il servizio di spargimento Parte_1
sale e sgombero neve con soggetti diversi dalla Controparte_1
18) dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 ometteva di contattare la Parte_1 [...]
e richiedere gli adempimenti di cui ai capi nn. 5-6-7; Controparte_1
19) nei primi giorni del mese di marzo 2020 il signor consegnava al signor Controparte_7 CP_5 un documento in duplice copia denominato “dichiarazione di cessazione del contratto” che
[...]
recava la firma (stampata) per la (cfr. doc. 10); Controparte_1
20) in occasione della consegna del documento descritto al capo 19 era presente il geometra
[...]
CP_8
21) la in persona del legale rappresentante pro tempore, ometteva di sottoscrivere Controparte_1
la dichiarazione di cui sopra;
22) in data 19 marzo 2020, la inviava all' formale lettera di diffida con la Controparte_1 Pt_7 quale invocava la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'odierna convenuta e chiedeva il risarcimento del solo danno emergente quantificato proiettando gli introiti relativi alla prima stagione sulle tre annualità successive e riservando di agire per il danno da perdita di chances legato all'affidamento riposto nel vincolo contrattuale sottoscritto e nella conseguente organizzazione volta ad onorarlo regolarmente (cfr. doc. 11);
23) il 27 marzo 2020 inviava alla un ordine di servizio (cfr. doc. 12) Parte_1 Controparte_1
e, a giugno 2020, formalizzava il recesso dal contratto (doc. 15).
pagina 4 di 21 Si indicano i seguenti testimoni:
1. residente in [...]; CP_6
2. , residente in [...]; Testimone_1
3. , c/o Co.ge.fa. s.r.l. Controparte_7
4. c/o Testimone_2 Parte_1
5. c/o Controparte_8 CP_9
6. res. in Torrazza Piemonte (TO) Persona_1
- Respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 3
c.p.c. e, nel denegato caso di ammissione della prova avversaria, ammettere la Controparte_1
alla prova contraria su tutti i capi ex adverso formulati, con i testi già indicati nella II memoria ex
[...]
art. 183, c. VI, c.p.c.
Ordine di esibizione e di comunicazione
Si insta altresì affinché il Giudice ordini alle imprese convenute di esibire il contratto, le fatture, ovvero altra documentazione attestante l'affidamento del servizio di spargimento sale per le stagioni invernali
2019-2020 e 2020-2021.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio la ( già ), la e DO Controparte_10 Parte_3 Parte_1
AN, titolare di omonima ditta individuale, che avevano costituito un'
[...] quale mandataria e e l' individuale DO AN Controparte_11 CP_12 Pt_1 CP_13
quali mandanti - affinché fosse accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra l'ATI e l'attrice e le convenute fossero condannate a risarcire il danno in conseguenza cagionato.
Riferiva l'esponente che tra la predetta e la era Controparte_14 Controparte_4
stato stipulato infatti contratto di appalto in forza del quale la seconda aveva affidato alla prima il
“servizio di sgombero neve e trattamenti antigelivi” da eseguirsi sulla tratta Torino-Santhià dell'Autostrada A4 Torino – Milano nelle stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020, con possibilità di rinnovo per le successive annualità. In data 23 ottobre 2018, l'A.T.I. appaltatrice, avendo necessità di noleggiare a caldo delle macchine operatrici, aveva stipulato quindi un contratto di noleggio/subappalto con la soc. esclusivamente per l'automezzo spargitore (Targa BS925YL). Controparte_1
Con tale contratto, di durata annuale con previsione di rinnovo tacito per i periodi 01.11.2019 -
31.03.2020; 01.11.2020 – 31.03.2021 e 01.11.2021 – 31.03.2022 salvo “comunicazione a mezzo di pagina 5 di 21 raccomandata o pec da inviarsi entro 90 giorni dalla data di avvio del servizio invernale successivo” le parti determinavano il corrispettivo orario per il noleggio/subappalto pari a 33 €/h per l'automezzo spargitore (Targa BS925YL) e per 450 €/mese per fermo macchina per 4 mesi, il tutto con un importo presunto complessivo – e pertanto massimo - di € 25.000,00.
L'intervento dell'automezzo spargitore della soc. Rocca Costruzioni S.r.l. era previsto esclusivamente a Parte chiamata, in eventuale aggiunta agli ordinari mezzi impiegati dall' Gli interventi di spargimento del sale, per l'anno 2018/2019, venivano regolarmente svolti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e secondo le effettive condizioni meteorologiche, che determinavano plurimi interventi a chiamata della
Controparte_1
Nel mese di ottobre 2019 legale rappresentante della non CP_5 Controparte_1 ricevendo alcuna comunicazione in merito allo svolgimento del servizio nell'imminente stagione invernale, si recava presso il cantiere mobile in Rondissone e riceveva da un incaricato della Pt_1
“dichiarazione di cessazione del contratto” sottoscrivendo la quale la
[...] Controparte_7 subappaltatrice avrebbe comunicato (verosimilmente all' la cessazione del contratto di appalto n. Pt_7
263/18 “specificando che nulla è più reciprocamente dovuto dalle Parti successivamente al saldo della fattura relativa al SAL finale”.
In mancanza di valida giustificazione ed avendo l'attrice assunto un impegno quadriennale - con conseguente ingente investimento economico - per l'esecuzione del subappalto, la Controparte_1
rifiutava di sottoscrivere tale dichiarazione.
Nel periodo successivo, tra il novembre 2019 ed il marzo 2020, la rimasta a Controparte_1
disposizione, non riceveva alcun ordine di servizio dalle controparti e non prestava quindi alcun servizio, finché, con lettera raccomandata del proprio difensore 19 marzo 2020 inviava all' - e per Pt_7
essa alla mandataria - lettera di diffida con cui denunciava la risoluzione contrattuale per Parte_3
grave inadempimento delle convenute e chiedeva il risarcimento del danno emergente, da computarsi in misura ragguagliata ai compensi per le prestazioni rese nel primo anno del rapporto per le tre annualità successive, con riserva di agire in seguito per il danno da perdita di chances in relazione all'aspettativa di rinnovo dell'incarico.
L tuttavia comunicava che il contratto di subappalto era da ritenersi pienamente efficace ed essa Pt_7
era quindi disponibile a corrispondere il corrispettivo del servizio effettivamente eseguito quando avesse ricevuto la documentazione allo scopo necessaria. Peraltro, in data 30.03.2020 l' stessa Pt_7
trasmetteva alla un ordine di servizio. Controparte_1
L'esponente conveniva perciò in giudizio le Società ricomprese nell' lamentando che la Pt_7
subappaltante avesse affidato le prestazioni di cui al contratto ad altra impresa, non richiedendo quindi pagina 6 di 21 alcun servizio alla subappaltatrice, rendendosi palesemente e gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Stante l'impiego dei mezzi e del personale, comunque tenuti a disposizione sino al termine della stagione per il pronto servizio a seguito delle eventuali chiamate, la Società esponente lamentava pertanto di aver subito ingenti danni a causa dell'inadempimento della società convenuta, posto che l'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, per tipologia, tempistiche di risposta alle singole chiamate e durata dell'esecuzione, richiedeva l'impiego di tutta la forza lavoro ed i macchinari aziendali della non consentendo quindi l'operatività dell'impresa in altri cantieri. Controparte_1
Allegava peraltro di aver fatturato per il primo anno di esecuzione del contratto, nella stagione
2018/2019, prestazioni in favore dell' per complessivi € 18.944,17. Pt_7
A fronte quindi del maturato inadempimento della controparte e della diffida inviatale nel marzo 2020, assumeva che il recesso tardivamente esercitato infine dall' a mezzo lettera sottoscritta da Pt_7 Pt_2
c.s.s.c. nel mese di giugno 2020, dovesse ritenersi ormai illegittimo ed inefficace.
Lamentava infine di aver subito per effetto del comportamento della controparte un evidente abuso di dipendenza economica, quale definito ex art. 9 della l. n. 192/98 nell'ambito del rapporto di subfornitura. Assumeva comunque, per il caso si fosse ritenuto legittimo il recesso della controparte esercitato dall' nel giugno 2020, che la subappaltante fosse tenuta almeno alla corresponsione di Pt_7
indennizzo ex art. 1671 c.c.
Chiedeva pertanto accertarsi il grave inadempimento contrattuale delle imprese convenute e la nullità del recesso esercitato dall' e dichiararsi quindi l'intervenuta risoluzione del contratto di Pt_7
subappalto in data 23.10.2018; chiedeva pertanto condannarsi le convenute al risarcimento dei danni cagionati all'esponente da quantificarsi in euro 46.584,00 tenuto conto della complessiva durata contratto. In via subordinata, ove ritenuto valido ed efficace il recesso esercitato da in Parte_3 qualità di mandataria dell'A.T.I. , chiedeva condannarsi le convenute a risarcire alla Controparte_1 la somma di euro 25.000,00 euro relativa all'annualità di servizio 2019/2020; con vittoria
[...]
delle spese del giudizio.
Si costituivano congiuntamente le Società convenute, aderenti all'A.T.I., eccependo in via preliminare la nullità della procura alle liti conferita dall'attrice e contestando quanto avverso allegato.
Assumevano per contro che la già per la stagione successiva alla prima di Controparte_1
esecuzione del contratto - 2019/2020 - non avesse mai trasmesso la documentazione propedeutica all'inizio delle operazioni invernali, né si fosse presentata sull'area di intervento, sottraendosi di fatto agli obblighi assunti. Solo nel mese di marzo 2020, e dopo aver fatto trascorrere ben cinque mesi, l' attrice aveva richiesto infine, a mezzo del suo difensore, ristoro dei danni per il mancato espletamento pagina 7 di 21 del servizio. Poiché l'appaltatrice, , in data 27.03.2020, aveva inviato all'A.T.I. ordine di CP_4
servizio n.1/2020, a causa delle avverse previsioni meteo, chiedendo la proroga del servizio di spargimento sale fino al 5 aprile 2020, le esponenti, a dimostrazione della loro buonafede, avevano richiesto quindi, in data 30.03.2020, l'intervento dell'automezzo spargisale della Controparte_1
ma la non aveva in alcun modo accolto l'invito ad intervenire per il mese
[...] Controparte_1
di Aprile 2020, rifiutandosi di adempiere;
esse pertanto si erano risolte infine ad inviare rituale atto di recesso in data 19.06.2020.
Con sentenza n. 4671/2023 depositata in data 21.11.2023 il Tribunale di Torino, ritenuta ormai sanata ogni eventuale nullità della procura alle liti attorea, rilevato in merito insussistente alcun obbligo del subappaltatore di recarsi presso il cantiere in via preliminare;
rilevato altresì che la subappaltante non risultava aver chiesto alcuna documentazione per la prosecuzione del rapporto come regolarmente eseguito per la prima annualità; ritenuto peraltro che il contratto imponesse unicamente all'appaltatore di fornire determinati servizi ove necessari e che, trattandosi di prestazioni collegate alle precipitazioni nevose e da svolgersi su tratti stradali aperti al traffico, l'intervento fosse necessariamente subordinato a preventiva chiamata, riteneva che, in mancanza di prova alcuna che la subappaltante avesse richiesto alcun intervento nell'inverno 2019-2020 se non, in data successiva al 30 marzo, al di fuori quindi del periodo di vigenza contrattuale, riteneva in specie accertato l'inadempimento totale della convenuta al contratto, come tale da ritenersi perciò solo grave e da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c. La Società attrice aveva provato infatti di aver adempiuto alle proprie obbligazioni per l'inverno 2019-2020, tenendosi a disposizione nel periodo di vigenza contrattuale, mentre parte convenuta non aveva provato di aver richiesto alcun intervento né aveva provato di aver pagato il corrispettivo pattuito. Riteneva quindi dovuto, per la sola annualità 2019-2020 un ristoro da liquidarsi in misura pari al corrispettivo maturato dall'attrice nel primo anno di attuazione del rapporto, essendo intervenuto quindi recesso tempestivo dell'appaltatrice per le successive annualità.
Condannava pertanto le Società convenute al pagamento a titolo risarcitorio della somma di €
18.944,17 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. sulla somma via via rivalutata dall'1.12.2020 dalla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali per il periodo successivo sino al saldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello le predette Società aderenti all' , Pt_7
lamentando, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato il loro inadempimento in ragione del fatto che esse non avessero richiesto intervento alcuno alla
[...] per l'annualità 2019-2020, non essendovi alcun obbligo ad effettuarne, ma unicamente al CP_1
pagamento delle prestazioni effettivamente rese dalla subappaltatrice ove richieste. Allega per contro di pagina 8 di 21 non aver avuto alcuna necessità di chiedere intervento del mezzo della controparte per la predetta annualità, non dovendo sopperire a carenze temporanee del servizio già offerto dai mezzi messi a disposizione da altro soggetti, ribadendo che la non avesse comunque inviato i Controparte_1
documenti necessari per le sue prestazioni.
Lamenta inoltre, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso l'eccezione di inadempimento opposta , per non avere la controparte documentato di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio appaltatole all'inizio della stagione invernale riguardata e per non essersi presentata in cantiere all'inizio del periodo. Contesta in specie che contraddittoriamente il Tribunale abbia invece ritenuto a carico delle subappaltanti l'onere di provare di aver chiesto la documentazione non prodotta dalla controparte ribaltando così il corretto riparto dell'onere della prova.
Lamenta peraltro, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia del tutto disatteso l'eccezione d'inadempimento formulata dalle convenute in primo grado sotto il profilo dalla carenza in capo alla dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio, estraneo al suo oggetto Controparte_1
sociale.
Lamenta inoltre, con quarto motivo di gravame, che il Tribunale non abbia considerato che l'obbligo di consegnare la documentazione era imposto alla in forza della clausola n. 7 del Controparte_1 contratto, non dovendo perciò la parte subappaltante dare prova dell'inadempimento denunciato. Rileva peraltro come la non abbia in alcun modo provato di aver tenuto uomini e mezzi a Controparte_1
disposizione per eventuali chiamate in forza del contratto tra le parti, non essendo previsto un corrispettivo pur minimo comunque dovutole anche in assenza di chiamate di intervento.
Lamenta comunque, con quinto motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto grave l'inadempimento ravvisato a carico dell' pur in carenza di alcun obbligo di richiedere l'intervento Pt_7
della controparte ove non fosse risultato necessario.
Lamenta altresì, con sesto e settimo motivo gravame, che il Tribunale abbia ravvisato sussistente un danno a carico della pur in carenza di prova alcuna in merito, liquidandone peraltro Controparte_1
l'ammontare in misura ragguagliata al ricavo, e non invece all'utile, maturato nell'annualità precedente di vigenza del contratto tra le parti, in carenza comunque di prova alcuna che la subappaltatrice non avesse potuto utilizzare uomini e mezzi in esecuzione di diversi incarichi. Assume inoltre erroneo il riconoscimento di interessi compensativi non provati sull'importo liquidato a titolo risarcitorio e la loro determinazione in misura pari al saggio previsto ex art. 1284, comma IV, c.c. per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, pur non venendo in considerazione un'obbligazione nascente da contratto, ma, appunto, un obbligo risarcitorio.
pagina 9 di 21 Contesta infine, con ottavo motivo di gravame, l'integrale addebito delle spese di lite alle convenute, pur essendosi rigettata la domanda di risoluzione formulata in principalità dall'attrice. Chiede pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza gravata, rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice in primo grado, ovvero in subordine, “e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello”, accertarsi non dovuto o comunque ridursi il ristoro riconosciuto all'attrice, anche in applicazione del dettato ex art. 1227, comma II, c.c., non riconoscendosi interessi sul dovuto, non essendo provato un danno eccedente la mera rivalutazione monetaria di quanto eventualmente dovuto, disponendosi infine la compensazione delle spese del giudizio.
Si è costituita nel gravame la contestando radicalmente le avverse Controparte_1 doglianze, evidenziando come, all'atto della tardiva chiamata al servizio inoltrata dalle controparti solo in data 30.03.2020 – peraltro a seguito di diffida inoltrata dalla stessa esponente – le Società appellanti fossero già inadempienti al contratto, tacitamente prorogato per l'annualità 2019.2020 e pertanto correttamente il Tribunale, rilevato insussistente alcun obbligo della subappaltatrice di recarsi in cantiere in via preliminare e di inoltrare documentazione non richiesta, aveva quindi comparato le condotte dei due contraenti nell'esecuzione del rapporto ravvisando un grave e preminente inadempimento dell' peraltro pienamente provato il danno conseguente CP_15 all'inadempimento denunciato, correttamente liquidato in via equitativa dal Tribunale in considerazione del fatturato maturato per la precedente annualità di svolgimento del rapporto. Assume infine correttamente liquidati in specie interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. sul ristoro dovutole, atteso che per effetto di definitiva liquidazione giudiziale, la prestazione risarcitoria dovuta per inadempimento contrattuale debba ritenersi convertita in obbligazione di valuta, laddove gli interessi per ritardo nelle transazioni commerciali devono ritenersi comunque dovuti per tutte le obbligazioni di fonte contrattuale, anche a seguito di inadempimento, a fronte di specifica domanda del danneggiato.
Assume infine dovuto il rimborso delle spese processuali avendo il Tribunale comunque accolto la domanda pure subordinata attorea, non configurandosi perciò alcuna sua soccombenza nel primo giudizio.
All'udienza di comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore, esperiva senza esito un tentativo di conciliazione;
parte appellante dichiarava peraltro di desistere dall'istanza promossa ex art. 283
c.p.c.
Il C.I., riservata ogni valutazione sulle istanze istruttorie formulate e ribadite dalla parte appellata, disponeva per la rimessione della causa in decisione.
pagina 10 di 21 In esito ad assegnazione della causa ad altro Giudice, rinnovato senza esito un tentativo di conciliazione, la causa perviene infine in decisione innanzi al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte, in relazione alle istanze istruttorie ribadite dalla parte appellata, che il Tribunale a quo, nel dichiarare che “non ammette le prove orali dedotte da parte attrice in memoria 9.7.2021” ha quindi rilevato puntualmente che “i capi 1, 8 sono generici, i capi 2, 3, 13, 14,
23 sono documentati, il capo 4 è inammissibile essendo prodotto il contratto, i capi 5, 6, 7 sono irrilevanti, i capi 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sono superflui” (v. ordinanza del Tribunale nel giudizio a quo in data 10.01.22). In quella sede, tuttavia, la parte deducente si è limitata a riproporre integralmente, all'atto della precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie come sopra rigettate, omettendo di contestare specificamente l'ordinanza che ne aveva dichiarato l'inammissibilità ed irrilevanza.
Parimenti, con l'atto di gravame, parte appellata ha riformulato integralmente le suddette istanze, omettendo tuttavia di motivarne la rilevanza in relazione ai motivi avversi di impugnazione e, pertanto, tali istanze risultano perciò solo inammissibili.
Ed infatti, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023).
Deve ritenersi peraltro che la parte deducente, nel rinnovare in sede di gravame istanze istruttorie già rigettate dal primo Giudice, abbia l'onere di motivarne la specifica rilevanza ai fini del decidere, contestando le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento che le ha dichiarate invece inammissibili o non pertinenti.
Ed infatti anche “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 2461 del 29/01/2019 ).
Nel merito, l'impugnazione in esame si appalesa, alla luce della documentazione in atti e avuto riguardo alle specifiche allegazioni delle parti in merito alla vicenda contrattuale in esame, solo in parte pagina 11 di 21 fondato. Risulta infatti dalle allegazioni svolte dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, non contestate specificamente in alcun modo dalla convenuta, che, dopo il primo periodo di regolare esecuzione del contratto tra le parti, nell'inverno 2018-2019, “stante l'approssimarsi della stagione invernale ed in mancanza della consueta chiamata da parte delle imprese convenute, nel mese di ottobre
2019 si recava presso il cantiere mobile in Rondissone ed in quella circostanza il signor CP_5
, incaricato presso gli consegnava un documento in duplice copia Controparte_7 Parte_1 denominato “dichiarazione di cessazione del contratto” con il quale (legale CP_6 rappresentante della avrebbe comunicato (verosimilmente all'A.T.I.) la cessazione Controparte_1 del contratto di appalto n. 263/18 “specificando che nulla è più reciprocamente dovuto dalle Parti successivamente al saldo della fattura relativa al SAL finale (doc. 10). Stante quanto riferito in quella sede, il servizio oggetto del contratto per cui è causa sarebbe stato di lì in poi reso da una impresa facente capo a . Persona_1
Orbene, seppure è vero che il contratto, per la sua esecuzione, presupponeva comunque una chiamata di intervento della parte committente, posto che il servizio affidato all'appaltatrice, descritto all'art.
1.1 del contratto come “servizio di sgombero neve e spargimento di cloruri”, era condizionato dalle condizioni metereologiche in atto, è anche vero, per contro – come pure fondatamente allegato dall'odierna appellante -, che “a carico dell'ATI vi era l'obbligo di pagare il corrispettivo per i servizi resi e nella misura resa, mentre la chiamata rappresentava solo una modalità di esecuzione della prestazione da rendersi da parte della Controparte_1
La chiamata cioè, rientrava nello schema organizzativo della possibile esecuzione del contratto e ciò in virtù dell'alea legata alle condizioni meteorologiche, alea accettata dal subappaltatore.
Pertanto, la mancata chiamata non può configurare inadempimento, né meno che mai, inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto” (così in atto di citazione in appello, pag. 5).
Nondimeno, all'art. 4 del contratto, era previsto, pure indicativamente, un importo presunto del contratto pari ad € 25.000,00 per ogni periodo annuale di vigenza e l'appaltatrice aveva in effetti maturato, nel primo anno di esecuzione, un corrispettivo complessivo di poco meno di € 19.000,00.
È del tutto inverosimile perciò l'assunto esposto dall'appellante, secondo cui “l'annualità 2019/2020 non richiedeva alcuna necessità di ulteriori mezzi di intervento, e pertanto non era necessario l'intervento del mezzo della . Controparte_1
Da un lato, infatti, il servizio comprendeva lo spargimento di sale sul tratto autostradale riguardato e, dunque, pure a fronte della variabilità delle precipitazioni invernali, detto servizio almeno, ove non affidato nelle more a terzi, deve presumersi almeno in certa misura certamente necessario;
dall'altro pagina 12 di 21 l'indicazione di un corrispettivo pure presunto del contratto, a fronte degli obblighi assunti dall'appaltatrice di predisporre e provvedere alla manutenzione dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, con massima tempestività ed efficienza, quali imposte dalle penali pure previste tra le parti
(v. art. 18 del contratto), con conseguente necessità di apprestare un'organizzazione adeguata, giustifica almeno una seria aspettativa di operatività del rapporto, e quindi di reddito, a prescindere dall'andamento meteorologico della stagione.
La condotta attuata quindi dalla parte committente, nel comunicare informalmente all'appaltatrice già all'inizio del secondo periodo annuale di operatività del contratto, allorché ormai maturato il suo rinnovo in carenza di tempestivo recesso a norma dell'art. 12.2 del contratto tra le parti, da inoltrarsi a mezzo raccomandata o pec almeno novanta giorni prima “della data di avvio del servizio invernale successivo”, integra non già inadempimento – come erroneamente ritenuto dal Tribunale -, non essendo previsto – appunto – un obbligo di chiamata d'intervento da parte del committente se non quale presupposto per la concreta operatività del rapporto, ma certamente viene a configurare un atto di sostanziale recesso dal contratto, attuato peraltro in tempi e con modalità del tutto irrituali per consentire il mancato rinnovo automatico del contratto.
Detta condotta deve qualificarsi, dunque, quale recesso unilaterale dal contratto, sempre consentito al committente ex art. 1671 c.c. in quanto non derogato da specifiche e contrarie pattuizioni tra le parti.
Né rileva ai fini di una diversa qualificazione della condotta attuata dalla parte subappaltante che infine, il 30 marzo 2020, la abbia comunicato a mezzo pec alla che “visto le Pt_2 Controparte_1
previsioni meteorologiche avverse previste per la prima settimana di Aprile, il servizio per la stagione invernale 2019/2020 è prorogato fino alle ore 06:00 di domenica 05 Aprile 2020, esclusivamente per gli spargitori, le pale ed i mezzi attrezzati con lama carreggiata” (v. documento n. 12 di parte attrice in primo grado).
La comunicazione integra infatti una richiesta di intervento solo tardiva e certamente contraria al canone fondamentale ex art. 1375 c.c. cogente nella esecuzione del contratto, posto che già, con comunicazione del proprio difensore a mezzo pec in data 19.03.2020, la stessa subappaltatrice aveva contestato alla controparte di essersi resa inadempiente al contratto in relazione alla seconda annualità di efficacia ( v. documento n. 11 di parte attrice in primo grado ), denunciando di aver subito in conseguenza i danni oggetto quindi della domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio.
Il recesso esercitato dalla subcommittente ex art. 1671 c.c. comporta, dunque, come da previsione normativa, il solo obbligo di tenere “indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
pagina 13 di 21 Meritano pertanto accoglimento, nei termini innanzi evidenziati il primo ed il quinto motivo di gravame.
Risultano per contro radicalmente – e con ogni evidenza – infondati il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione formulati dall'appellante , nel ribadire le plurime eccezioni di inadempimento già opposte in primo grado a giustificazione della mancata attuazione del rapporto per la seconda annualità.
Lamenta infatti l'appellante che l'appaltatrice abbia omesso di documentare di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio appaltatole all'inizio della stagione 2019 e per non essersi presentata in cantiere all'avvio della stagione invernale. E, tuttavia, risulta dalla mera lettura dell'art.
2.3 del contratto che :
La Società ora appellata ha peraltro quale oggetto sociale l'attività di ristrutturazione di edifici e l'esecuzione di lavori edili in genere, nonché ogni altra attività connessa all'edilizia ed alla manutenzione ( v. visura camerale in atti al documento n. 1 di parte attrice in primo grado ); previsione palesemente ampia e comprensiva, che ben può includere anche la gestione del “servizio di sgombero neve e spargimento di cloruri” previsto quale oggetto del contratto tra le parti.
Era previsto inoltre da contratto che:
pagina 14 di 21 pagina 15 di 21 pagina 16 di 21 La previsione contrattuale richiamata, come espressamente convenuta tra le parti, comporta, dunque, a carico dell'appaltatrice una serie di oneri – e non di obblighi – di documentazione, di cui, peraltro, taluni soltanto da soddisfare nuovamente con cadenza annuale ed altri invece da ottemperarsi una volta soltanto all'avvio dell'esecuzione del contratto, laddove, per contro, l'unico obbligo previsto – al punto
7.6 richiamato – suppone invece esplicita richiesta della Committente e/o della Subappaltante che in specie non risulta mai formulata per l'anno 2019.
Non è dato ravvisare quindi, pure a fronte dei rilievi svolti dall'odierna appellante, inadempimento alcuno della stessa subappaltatrice, posto che, come già innanzi evidenziato, risulta pure, in considerazione di specifica allegazione della parte attrice in merito, non contestata dalla controparte, che, anche in carenza di un preciso obbligo della subappaltatrice al riguardo, “nel mese di ottobre 2019 il signor si recava presso il cantiere mobile in Rondissone”. CP_5
pagina 17 di 21 Dovendosi quindi addivenire alla liquidazione dell'indennizzo dovuto alla subappaltatrice a seguito di recesso della subappaltante ex art. 1671 c.c., ben possono ritenersi fondati il sesto ed il settimo motivo di gravame formulati dall'odierna appellante.
La norma richiamata prevede infatti dovuto all'appaltatore mero indennizzo delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
In specie, peraltro, parte appellata ha del tutto omesso di provare, o di offrire almeno prova alcuna, delle spese sostenute per l'organizzazione apprestata in vista della prosecuzione del rapporto tra le parti almeno per il secondo anno di operatività del contratto, non essendo intervenuta tempestiva comunicazione finalizzata ad evitarne il rinnovo tacito annuale. Risultano infatti del tutto irrilevanti al fine le prove orali pure irritualmente reiterate dall'appellata nel gravame.
Né potrebbe fondatamente addivenirsi ad una liquidazione di dette spese in via equitativa, in applicazione analogica del dettato ex art. 1226 c.c. in materia risarcitoria.
Ed infatti, secondo principi ampiamente consolidati in materia, “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025 ).
Deve ribadirsi quindi che “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” ( Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 ).
Entrambe le parti hanno del resto concordemente allegato che per l'annualità 2019-2020 la
[...]
non fu mai chiamata ad intervenire per il servizio oggetto del contratto in esame e non Controparte_1
svolse quindi prestazione alcuna in sua attuazione.
Resta quindi da valutare congruo indennizzo del mero lucro cessante ex art. 1671 c.c. da indennizzarsi in favore della subappaltatrice.
pagina 18 di 21 Anche al riguardo la parte attrice in primo grado si è limitata ad allegare piuttosto laconicamente che,
“tenuto conto di quanto incassato dall'esponente nella prima annualità contrattuale (pari ad euro
18.944,17), in ragione del fatto che l'attività richiesta all'odierna attrice non sarebbe mutata nelle stagioni successive – il trattamento antigelivo è d'obbligo ogni anno – pur tenendo conto di un margine di incertezza in ordine all'attività “straordinaria” richiesta all'esponente nelle stagioni successive a quella in cui il servizio è stato reso, occorre ritenere che il danno economico subito dalla
[...]
ammonti ad una somma netta non inferiore a 46.584,00 euro. CP_1
Peraltro, nel denegato e non creduto caso che il sopra menzionato criterio non sia ritenuto valido in ragione del recesso esercitato da controparte (recesso la cui validità si contesta fermamente per tutte le ragioni sopra esposte) il danno dovrà essere stimato tenuto conto dell'annualità 2019/2020 nella quale si colloca l'inadempimento di controparte che ha illegittimamente e per fatti concludenti interrotto ogni relazione con l'esponente” ( v. atto di citazione, pag. 20 ).
L'assunto richiamato è tuttavia palesemente inconferente, non potendosi avere riguardo, per la valutazione del lucro cessante ai ricavi maturati dalla subappaltatrice per la prima annualità in corso all'atto dell'esercizio del recesso della sub-committente,
E, tuttavia, può ritenersi almeno con certezza che la abbia accusato un Controparte_1
pregiudizio in conseguenza della mancata attuazione del rapporto per la suddetta annualità, avuto riguardo alla non scarsa rilevanza economica di tale rapporto, quale desumibile – essa sì – dal volume di affari conseguito nell'anno precedente e dallo stesso valore pur solo presunto del contratto.
Tenuto conto quindi di un indice medio di redditività pari al 10% del fatturato d'impresa, secondo stima necessariamente prudenziale in via equitativa, può ritenersi quindi congruo un indennizzo per lucro cessante ex art. 1671 c.c. pari ad € 2.000,00, così determinato per arrotondamento rispetto ai ricavi maturati dall'odierna appellata nell'unica annualità di operatività del contratto tra le parti.
Venendo comunque in considerazione una prestazione indennitaria e non risarcitoria, sul predetto importo, maturato per effetto del recesso della sub-committente e liquidato giudizialmente in carenza di accordo negoziale alcuno tra le parti, sono dovuti unicamente interessi moratori ex art. 1284, comma I,
c.c. dalla data della domanda giudiziale – 23.11.2020 – sino al saldo.
Venendo quindi a riforma pure parziale della sentenza impugnata, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un pagina 19 di 21 criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Ritiene la Corte al riguardo che, addivenendosi in specie ad accoglimento della domanda subordinata attorea formulata in primo grado, sussiste comunque preminente soccombenza della parte convenuta ora appellante, seppure le spese dei due gradi del giudizio debbano liquidarsi in riferimento al valore effettivo della controversia, rapportato all'entità dell'indennizzo che si viene a riconoscere in favore di per il primo grado con i criteri già indicati nella sentenza impugnata e non Controparte_1
contestati nel gravame (in applicazione di valori medi, ridotti ai valori minimi per la sola fase istruttoria) e nel gravame in applicazione di valori medi in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore per le sole fasi di studio della controversia ed introduttiva.
Ed infatti, poiché l'odierna appellata ha rifiutato nel giudizio di gravame proposta conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore, accettata dalla controparte, che avrebbe comportato in suo favore il riconoscimento della pretesa azionata in misura superiore a quella che si viene ad accogliere in forza della presente sentenza, in applicazione del dettato ex art. 91, comma I, ultima parte c.p.c., non possono porsi a carico della parte soccombente le spese della fase decisionale in appello, mentre la fase istruttoria non ha avuto effettivo svolgimento nel gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello in esame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 4671/2023 del Tribunale di Torino, depositata in data 21.11.2023, così provvede:
1) condanna e quale titolare Parte_1 Parte_8 Parte_4
della ditta individuale DO AN di DO DO, in solido fra loro, al pagamento in favore di di indennizzo ex art. 1671 c.c. di € 2.000,00, oltre interessi Controparte_1
moratori al saggio ex art. 1284, comma I, c.c. dalla data della domanda giudiziale – 23.11.2020
– sino al saldo;
pagina 20 di 21 2) condanna e quale titolare Parte_1 Parte_8 Parte_4
della ditta individuale DO AN di DO DO, in solido fra loro, al rimborso in favore di delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano per il Controparte_1
procedimento di primo grado in complessivi in € 2.126,00 e per il gravame in complessivi €
1.072,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 21 di 21