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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 8680/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gennaro Vesuviano - Piazza Margherita 22 80040 San Gennaro Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15961/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 25/09/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200095286865000 IMU 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n. 07120200095286865000 relativa all'IMU anno 2012), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso
Con l'impugnata sentenza n. 15961/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli respingeva il ricorso condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare, tale sentenza è stata impugnata dall'ufficio, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata. L'appellante in particolare ha insistito sui prodotti atti ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 231-252 della Legge n.197/2022 (Rottamazione- quater) e pagamento delle prime rate.
Si è costituita l'Ader concludendo per l'inammissibilità dell'appello, la sua estinzione e comunque infondatezza.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello - peraltro nel merito infondato per la correttezza della sentenza impugnata in ragione della documentata presenza di plurimi atti interruttivi (notifica del 2017, istanza di rateizzo del 2020, istanza di defage del 2023), che hanno impedito il decorso del termine quinquennale prima della notifica della cartella impugnata (06/12/2024) e dunque il mancato effetto estintivo connesso all'invocato spirare del termine prescrizionale anche alla luce della cd. sospensione ID (da ultimo il D.L. n. 41/2021) - va dichiarato, nei sensi che seguono, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come emerge dalle concorde prospettazione fattuali delle parti mediante il deposito (posteriore rispetto alla proposizione del ricordo di primo grado, ivi non dedotta e sollevata, senza motivi aggiunti, solo nel corso dello stesso e con l'atto di appello), di documentazione comprovante l'intervenuta l'ammissione (e la regolare prosecuzione con pagamento delle prime rate) all'iter ex articolo 1, commi 231-252 della Legge n.197/2022 (Rottamazione- quater).
Al riguardo, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 86/2026; 3417/25; ed, in particolare, 1871/2024) in linea con quella di legittimità ivi richiamata, – esaminato nel merito l'appello - va dichiarato, nei sensi che seguono, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come implicitamente richiesto dalla parte appellate mediante la prodotta successiva documentazione. Del resto in tali termini si
è recentemente espressa la Suprema Corte (Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024) che - con condivisibile argomentazione e dopo aver preliminarmente dato atto che il ricorrente, come nel caso di specie, ha depositato in data 31/10/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, L. n. 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. (…), optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali;
ii) che in data 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate
OS ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione
(v. doc. 2 allegato all'istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale - rileva quanto segue: "2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L.
n. 197/2022. 3. Sebbene l'Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. (l'istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all'Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass.
n. 13923 del 2019).
4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018),
e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell'art. 13-quater D.P.R. n. 115 del 2002
(Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018)".
La Corte di legittimità quindi conclude nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ogni dubbio interpretativo circa il momento in cui si perfeziona la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio
è stato definitivamente superato dall'intervento del Legislatore. L'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, convertito con L. n. 108/2025, ha fornito una norma di interpretazione autentica del citato comma 236, stabilendo che:
“1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata [...], l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio
[...] 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 [...] comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.”
La Suprema Corte, prendendo atto di tale intervento normativo, ha confermato che per dichiarare l'estinzione del giudizio è sufficiente, come nella specie, la prova del versamento della prima rata, senza necessità di attendere il completamento dell'intero piano di pagamento.
Del resto, anche la sospensione del giudizio in ossequio al dato legislativo de quo, alla cui stregua (comma
236) "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti" - può essere intesa nel senso che, accanto alla definizione della causa con statuizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, coesiste (ed in ciò
l'effetto sospensivo improprio) la possibilità di reviviscenza dell'integrale originaria pretesa fiscale in caso di non integrale pagamento. In tal senso, eventualmente si riespande l'efficacia degli atti impugnati nel presente giudizio.
Stante il disposto di legge, la definizione in rito e la complessità/novità delle questioni trattate, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio nei sensi in motivazione;
compensa le spese del giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 8680/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gennaro Vesuviano - Piazza Margherita 22 80040 San Gennaro Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15961/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 25/09/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200095286865000 IMU 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n. 07120200095286865000 relativa all'IMU anno 2012), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso
Con l'impugnata sentenza n. 15961/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli respingeva il ricorso condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare, tale sentenza è stata impugnata dall'ufficio, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata. L'appellante in particolare ha insistito sui prodotti atti ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 231-252 della Legge n.197/2022 (Rottamazione- quater) e pagamento delle prime rate.
Si è costituita l'Ader concludendo per l'inammissibilità dell'appello, la sua estinzione e comunque infondatezza.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello - peraltro nel merito infondato per la correttezza della sentenza impugnata in ragione della documentata presenza di plurimi atti interruttivi (notifica del 2017, istanza di rateizzo del 2020, istanza di defage del 2023), che hanno impedito il decorso del termine quinquennale prima della notifica della cartella impugnata (06/12/2024) e dunque il mancato effetto estintivo connesso all'invocato spirare del termine prescrizionale anche alla luce della cd. sospensione ID (da ultimo il D.L. n. 41/2021) - va dichiarato, nei sensi che seguono, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come emerge dalle concorde prospettazione fattuali delle parti mediante il deposito (posteriore rispetto alla proposizione del ricordo di primo grado, ivi non dedotta e sollevata, senza motivi aggiunti, solo nel corso dello stesso e con l'atto di appello), di documentazione comprovante l'intervenuta l'ammissione (e la regolare prosecuzione con pagamento delle prime rate) all'iter ex articolo 1, commi 231-252 della Legge n.197/2022 (Rottamazione- quater).
Al riguardo, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 86/2026; 3417/25; ed, in particolare, 1871/2024) in linea con quella di legittimità ivi richiamata, – esaminato nel merito l'appello - va dichiarato, nei sensi che seguono, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come implicitamente richiesto dalla parte appellate mediante la prodotta successiva documentazione. Del resto in tali termini si
è recentemente espressa la Suprema Corte (Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024) che - con condivisibile argomentazione e dopo aver preliminarmente dato atto che il ricorrente, come nel caso di specie, ha depositato in data 31/10/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, L. n. 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. (…), optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali;
ii) che in data 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate
OS ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione
(v. doc. 2 allegato all'istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale - rileva quanto segue: "2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L.
n. 197/2022. 3. Sebbene l'Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. (l'istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all'Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass.
n. 13923 del 2019).
4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018),
e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell'art. 13-quater D.P.R. n. 115 del 2002
(Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018)".
La Corte di legittimità quindi conclude nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ogni dubbio interpretativo circa il momento in cui si perfeziona la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio
è stato definitivamente superato dall'intervento del Legislatore. L'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, convertito con L. n. 108/2025, ha fornito una norma di interpretazione autentica del citato comma 236, stabilendo che:
“1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata [...], l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio
[...] 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 [...] comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.”
La Suprema Corte, prendendo atto di tale intervento normativo, ha confermato che per dichiarare l'estinzione del giudizio è sufficiente, come nella specie, la prova del versamento della prima rata, senza necessità di attendere il completamento dell'intero piano di pagamento.
Del resto, anche la sospensione del giudizio in ossequio al dato legislativo de quo, alla cui stregua (comma
236) "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti" - può essere intesa nel senso che, accanto alla definizione della causa con statuizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, coesiste (ed in ciò
l'effetto sospensivo improprio) la possibilità di reviviscenza dell'integrale originaria pretesa fiscale in caso di non integrale pagamento. In tal senso, eventualmente si riespande l'efficacia degli atti impugnati nel presente giudizio.
Stante il disposto di legge, la definizione in rito e la complessità/novità delle questioni trattate, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio nei sensi in motivazione;
compensa le spese del giudizio.