Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1965, n. 53
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 marzo 1965
Art. 2.
Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente e' altresi' assegnato un contributo di lire L. 1.075.000.000.
Entrata in vigore il 16 marzo 1965