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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TT SE, LA
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3525/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M300076 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 3527/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84043 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M300076 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6196/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento
TF907M300076/2025 – notificato in data 17.1.2025 -, con il quale, contestato, relativamente al periodo d'imposta 2018, gli veniva intimato il pagamento di euro 33.853,00.
A tal fine, premesso che:
a) l'atto impugnato scaturiva dall'avviso di accertamento TF903M301626/2024, con il quale l'amministrazione finanziaria accertava, per l'anno d'imposta 2018, nei confronti della Società_1, ricavi non dichiarati per euro 138.015,00 a seguito di ricostruzione analitico-induttiva effettuata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, determinando, a fronte di una perdita dichiarata di euro 11.676,00, il reddito d'impresa conseguito dalla società in euro 42.415,00 e, quindi, un maggior reddito di euro 54.091,00;
b) che la Società_1 veniva ad ascriversi nell'alveo delle società di capitali a ristretta base partecipativa, essendo composta da due soli soci (segnatamente: esso ricorrente, con una quota del 75%, e Ricorrente_2
, per il restante 25%);
c) che, quindi, con l'avviso di accertamento TF907M300076/2025, l'Agenzia accertava, ai sensi degli artt.
44, lett. e), d.P.R. 917/1986 e 41-bis d.P.R. 600/1973, il reddito di capitali corrisposto ai soci pari agli utili conseguiti nell'anno, Utili che venivano determinati in euro 54.091,00, da assoggettare, ai sensi dell'art. 27
d.P.R. 600/1973, alla ritenuta d'imposta nella misura del 26%, pari ad euro 14.064,00;
tutto ciò premesso, nell'eccepire la illegittimità dell'atto impugnato, si riportava ai motivi posti a fondamento del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TF903M301626/2024 notificato alla società.
Con autonomo ricorso, anche la sig.ra Ricorrente_2 invocava l'annullamento dell'avviso di accertamento TF907M300076/2025 richiamando i motivi di impugnazione posti a fondamento del ricorso proposto avverso l'avviso notificato alla società. In entrambi i casi, instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Con ordinanza resa in data 17.12.2025, la Corte, ritenuta la sussistenza del profilo della connessione oggettiva, disponeva la riunione dei due procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Come è noto, nel caso di ristretta base sociale ovvero a base familiare, la giurisprudenza ritiene legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, qualora l'accertamento operato nei confronti della società abbia ad oggetto il recupero di maggiori ricavi, dal momento che è possibile ritenere che la disponibilità finanziaria creata possa essere stata oggetto di successiva distribuzione ai soci. In particolare,
l'utilizzabilità, in siffatta ipotesi, del richiamato mezzo di prova logico-deduttivo previsto dall'art. 2727 c.c., trova la sua giustificazione in due fattori: nella complicità tra soci, che normalmente contraddistingue compagini societarie di questo tipo;
nella maggiore conoscibilità degli affari societari, atteso lo scarso numero dei soci. Infatti, nelle molteplici pronunce in cui è intervenuta sul tema, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la presunzione in esame non realizza una violazione del divieto di presunzioni di secondo grado
(praesumptio de praesumpto), inammissibili ai sensi dell'art. 2727 c.c., in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì, come detto, dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (Cassazione sentenze nn.
25939/08, 1906/08, 3896/08).
Ed allora, poiché nel caso in esame la compagine sociale è costituita da due soli soci (i fratelli Ricorrente_1 e Ricorrente_2), privi, tra l'altro, di redditi dichiarati nell'anno oggetto di accertamento, con l'avviso TF907M300076/2025 legittimamente l'amministrazione finanziaria accertava, ai sensi degli artt. 44, lett. e),
d.P.R. 917/1986 e 41-bis d.P.R. 600/1973, il reddito di capitali corrisposto ai soci pari agli utili conseguiti nell'anno, che venivano determinati in euro 54.091,00 (soggetto, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 600/1973, alla ritenuta d'imposta nella misura del 26%, pari ad 14.064,00). A tale determinazione si perveniva in ragione:
a) delle informazioni tratte dalle interrogazioni effettuate presso l'Anagrafe Tributaria, da cui era possibile evincere che la società aveva comunicato lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e di gioielli, nonché quella di riparazione di orologi e gioielli presso gli esercizi commerciali siti in Albanella alla Indirizzo_1 (dal 22.10.2004 al 6.12.2018) e alla Indirizzo_2 (dal 6.12.2018) e alla Indirizzo_3 (dal 23.10.2019);
b) dal bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2018, da cui emergeva uno stato patrimoniale indicante rimanenze finali pari ad euro 278.915,00, a fronte di un totale attivo di euro 301.886,00, ed un conto economico indicante l'acquisto di merci per euro 70.650,00, a fronte di ricavi delle vendite pari a soli euro 53.866,00, nonché un incremento delle rimanenze di merci per euro 35.393,00, con conseguente emersione del costo del venduto in euro 35.257,00 e di un indice di ricarico applicato di 1,53.
Ebbene, da tali fonti emerge una complessiva inattendibilità dei risultati dichiarati. Da esse, invero, si rileva una situazione aziendale nettamente sbilanciata, con un volume d'affari significativamente sottodimensionato rispetto ai soli acquisti tracciati. La inverosimiglianza di quanto dichiarato, inoltre, appare ancora più evidente se si considera che, pur non avendo la società dichiarato risultati d'esercizio positivi negli ultimi anni, i Ricorrente_1_2 - i quali non godono di altre fonti reddituali – hanno assunto oneri e spese, sia in nome della società, sia per soddisfare esigenze personali. Oneri e spese, che rappresentano elementi certi di capacità reddituale superiore rispetto ai risultati economici dichiarati, pressoché nulli, che, a rigore, certificherebbero un costante ed inesorabile depauperamento patrimoniale della società, il quale, peraltro, non è stato provato dai ricorrenti.
In ragione di tali evidenze, pertanto, legittimamente l'amministrazione finanziaria, sussistendone i presupposti, procedeva ai sensi degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972, con conseguente ricostruzione del reddito e del volume d'affari sulla base dei dati raccolti.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92 in euro 3.200,00 oltre accessori se dovuti, come per legge. Così deciso in Salerno il 17 dicembre 2025 Il LA Il
Presidente Dr Sergio Marotta Dr F.Mario Fiore
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TT SE, LA
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3525/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M300076 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 3527/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84043 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M300076 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6196/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento
TF907M300076/2025 – notificato in data 17.1.2025 -, con il quale, contestato, relativamente al periodo d'imposta 2018, gli veniva intimato il pagamento di euro 33.853,00.
A tal fine, premesso che:
a) l'atto impugnato scaturiva dall'avviso di accertamento TF903M301626/2024, con il quale l'amministrazione finanziaria accertava, per l'anno d'imposta 2018, nei confronti della Società_1, ricavi non dichiarati per euro 138.015,00 a seguito di ricostruzione analitico-induttiva effettuata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, determinando, a fronte di una perdita dichiarata di euro 11.676,00, il reddito d'impresa conseguito dalla società in euro 42.415,00 e, quindi, un maggior reddito di euro 54.091,00;
b) che la Società_1 veniva ad ascriversi nell'alveo delle società di capitali a ristretta base partecipativa, essendo composta da due soli soci (segnatamente: esso ricorrente, con una quota del 75%, e Ricorrente_2
, per il restante 25%);
c) che, quindi, con l'avviso di accertamento TF907M300076/2025, l'Agenzia accertava, ai sensi degli artt.
44, lett. e), d.P.R. 917/1986 e 41-bis d.P.R. 600/1973, il reddito di capitali corrisposto ai soci pari agli utili conseguiti nell'anno, Utili che venivano determinati in euro 54.091,00, da assoggettare, ai sensi dell'art. 27
d.P.R. 600/1973, alla ritenuta d'imposta nella misura del 26%, pari ad euro 14.064,00;
tutto ciò premesso, nell'eccepire la illegittimità dell'atto impugnato, si riportava ai motivi posti a fondamento del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TF903M301626/2024 notificato alla società.
Con autonomo ricorso, anche la sig.ra Ricorrente_2 invocava l'annullamento dell'avviso di accertamento TF907M300076/2025 richiamando i motivi di impugnazione posti a fondamento del ricorso proposto avverso l'avviso notificato alla società. In entrambi i casi, instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Con ordinanza resa in data 17.12.2025, la Corte, ritenuta la sussistenza del profilo della connessione oggettiva, disponeva la riunione dei due procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Come è noto, nel caso di ristretta base sociale ovvero a base familiare, la giurisprudenza ritiene legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, qualora l'accertamento operato nei confronti della società abbia ad oggetto il recupero di maggiori ricavi, dal momento che è possibile ritenere che la disponibilità finanziaria creata possa essere stata oggetto di successiva distribuzione ai soci. In particolare,
l'utilizzabilità, in siffatta ipotesi, del richiamato mezzo di prova logico-deduttivo previsto dall'art. 2727 c.c., trova la sua giustificazione in due fattori: nella complicità tra soci, che normalmente contraddistingue compagini societarie di questo tipo;
nella maggiore conoscibilità degli affari societari, atteso lo scarso numero dei soci. Infatti, nelle molteplici pronunce in cui è intervenuta sul tema, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la presunzione in esame non realizza una violazione del divieto di presunzioni di secondo grado
(praesumptio de praesumpto), inammissibili ai sensi dell'art. 2727 c.c., in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì, come detto, dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (Cassazione sentenze nn.
25939/08, 1906/08, 3896/08).
Ed allora, poiché nel caso in esame la compagine sociale è costituita da due soli soci (i fratelli Ricorrente_1 e Ricorrente_2), privi, tra l'altro, di redditi dichiarati nell'anno oggetto di accertamento, con l'avviso TF907M300076/2025 legittimamente l'amministrazione finanziaria accertava, ai sensi degli artt. 44, lett. e),
d.P.R. 917/1986 e 41-bis d.P.R. 600/1973, il reddito di capitali corrisposto ai soci pari agli utili conseguiti nell'anno, che venivano determinati in euro 54.091,00 (soggetto, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 600/1973, alla ritenuta d'imposta nella misura del 26%, pari ad 14.064,00). A tale determinazione si perveniva in ragione:
a) delle informazioni tratte dalle interrogazioni effettuate presso l'Anagrafe Tributaria, da cui era possibile evincere che la società aveva comunicato lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e di gioielli, nonché quella di riparazione di orologi e gioielli presso gli esercizi commerciali siti in Albanella alla Indirizzo_1 (dal 22.10.2004 al 6.12.2018) e alla Indirizzo_2 (dal 6.12.2018) e alla Indirizzo_3 (dal 23.10.2019);
b) dal bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2018, da cui emergeva uno stato patrimoniale indicante rimanenze finali pari ad euro 278.915,00, a fronte di un totale attivo di euro 301.886,00, ed un conto economico indicante l'acquisto di merci per euro 70.650,00, a fronte di ricavi delle vendite pari a soli euro 53.866,00, nonché un incremento delle rimanenze di merci per euro 35.393,00, con conseguente emersione del costo del venduto in euro 35.257,00 e di un indice di ricarico applicato di 1,53.
Ebbene, da tali fonti emerge una complessiva inattendibilità dei risultati dichiarati. Da esse, invero, si rileva una situazione aziendale nettamente sbilanciata, con un volume d'affari significativamente sottodimensionato rispetto ai soli acquisti tracciati. La inverosimiglianza di quanto dichiarato, inoltre, appare ancora più evidente se si considera che, pur non avendo la società dichiarato risultati d'esercizio positivi negli ultimi anni, i Ricorrente_1_2 - i quali non godono di altre fonti reddituali – hanno assunto oneri e spese, sia in nome della società, sia per soddisfare esigenze personali. Oneri e spese, che rappresentano elementi certi di capacità reddituale superiore rispetto ai risultati economici dichiarati, pressoché nulli, che, a rigore, certificherebbero un costante ed inesorabile depauperamento patrimoniale della società, il quale, peraltro, non è stato provato dai ricorrenti.
In ragione di tali evidenze, pertanto, legittimamente l'amministrazione finanziaria, sussistendone i presupposti, procedeva ai sensi degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972, con conseguente ricostruzione del reddito e del volume d'affari sulla base dei dati raccolti.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92 in euro 3.200,00 oltre accessori se dovuti, come per legge. Così deciso in Salerno il 17 dicembre 2025 Il LA Il
Presidente Dr Sergio Marotta Dr F.Mario Fiore