TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 357
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esecuzione del giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, dato che la sentenza azionata era stata notificata e il termine per l'ottemperanza era infruttuosamente decorso. L'Amministrazione non ha contestato l'inadempimento.

  • Accolto
    Distrazione delle spese legali

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore attoreo con distrazione, tenendo conto della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Penalità di mora per inottemperanza

    La domanda è accolta in applicazione dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dalla notifica della sentenza.

  • Rigettato
    Penalità di mora per inottemperanza a favore del difensore

    La domanda non è accolta per ragioni di equità sostanziale, in quanto l'obbligazione ha titolo nel provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da garanzie, con possibilità per il difensore di rivalersi sul proprio rappresentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 357
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 357
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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