Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6188 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME6 188 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagamento SEZIONE SECONDA CIVILE corrispettivo appalto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G. N. 1550/99 Cron.13736 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rep. 2257 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere Ud.07/12/00Dott. Giovanna SCHERILLO - - Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente FT2 SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLEAR SCARL, in persona del legale rappresentante CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Amm.re Unico pro tempore Ing. PAOLO CECI, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio | elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso ILCOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 0000 lo studio dell'avvocato MAZZONI ICILIO, che lo 13 MAG 2001. difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente LIRE 3000
contro
CANCELLERIA IMP EDILE CALDERARO L & C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato CG502248. ILARIA A., difesa dall'avvocato MARTINI LEONE, giusta 2000 delega in atti;
B CG509223 2033 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 203/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito 1'Avvocato Icilio MAZZONI, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 14.7.1982 l'Impresa Edile Caldararo L. e C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Solear s.r.l. deducendo: che con contratto 2.6.81 aveva assunto in appalto la realizzazione delle opere in cemento armato relative al fabbricato sito in Roma, largo UR (nche, di proprietà della convenuta, a partire dal piano di calpestio del terzo solaio, fino alla copertura, per il corrispettivo, relativo alla sola superficie coperta, di L. 16.500 al m.c.; FT2 che, eseguiti su richiesta della Solear anche i parapetti dei balconi ed altri lavori, aveva ricevuto, sull'importo complessivo dei lavori effettuati di 1. 128.398.583, la somma di L. 104.495.134, restando creditrice di L. 23.903.409, invano richieste alla convenuta. Chiedeva, pertanto, la condanna della medesima al pagamento di detta residua somma, oltre interessi e rivalutazione. costituitasi, La società Solear s.r.l., che ilaffermando contestava la domanda corrispettivo pattuito per la superficie coperta era di L. 16.500 al mq. e non al mc.1 come sostenuto dall'attrice; e deducendo, non solo che 3 quest'ultima non aveva completato le opere ed effettuata la consegna, ma che erano stati riscontrati gravi vizi nelle opere eseguite, per l'accertamento dei quali aveva dato corso alla procedura di accertamento tecnico preventivo, svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice, alla restituzione delle somme ricevute in eccesso, nonché al risarcimento danni. Espletata l'istruttoria, nel corso della quale. venivano eseguite due consulenze tecniche il FT2 Tribunale, con sentenza 25 novembre 1992 10 giugno 1992, accertati i rispettivi crediti delle parti derivanti dal contratto di appalto, operata la società al la compensazione, condannava pagamento, in favore dell'Impresa AR, della residua somma di L. 2.159.142, oltre il 10% annuo a decorrere dal 14.7.82 per interessi legali di mora fino al saldo e per risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. fino al 15.12.1990; respingeva la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'attrice e compensava fra le parti le spese di lite. Su impugnazione principale della Solear ed incidentale dell'Impresa AR, la corte di 4 appello di Roma, con sentenza 27 gennaio 1998 respingeva entrambe le impugnazioni. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che, in ordine all'unità di misura cui correlare il corrispettivo unitario, le due scritture in mano alle parti differiscono proprio nell'indicazione dell'unità di misura, risultando vistosamente corretto, previa abrasione l'esemplare prodotto dall'impresa appaltatrice. Secondo la corte, quindi, correttamente il configurato la determinazione Tribunale ha FT2 del corrispettivo pattuito, come dell'ammontare interpretazione della volontà delle problema di parti, volontà che, sempre correttamente il primo giudice avrebbe individuato nella determinazione del metro cubo quale unità di misura, secondo quanto usualmente avviene e ciò non tanto in considerazione della antieconomicità dell'altro criterio (a mq.), quanto in considerazione del comportamento tenuto dai contraenti nell'esecuzione del contratto, posto che l'appaltatrice ha chiesto 105.000.000 ed ottenuto pagamenti parziali per L. sulla base di conteggi effettuati con l'unità di misura del m.c., espressamente indicato con il riferimento "vuoto per pieno" relativo alle 5 misurazioni espresse in relazione al volume e non alla superficie. Quanto alla determinazione dell'ammontare del eseguiti credito maturato per i lavori dall'appaltatrice, credito fondato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute dalla insufficienti in ragione della ricorrente (Solear) del calcolo svolto dal natura presuntiva consulente, afferma la corte che il Tribunale ha sufficientemente motivato la sua decisione in quanto ha dato atto delle reiterate ispezioni fatte FT2 dal consulente nel cantiere, in contraddittorio delle parti, rispondendo alle osservazioni dei periti di parte e dei procuratori delle stesse, specificando (il Tribunale) altresì che le valutazioni del consulente sono state effettuate sulla sola documentazione presentata dall'Impresa AR, non avendo la committente provveduto a produrre la propria. Corretta, secondo la corte d'appello, è anche la valutazione del primo giudice in ordine ai vizi dell'opera ed ai conseguenti danni;
valutazioni effettuate sulla base delle risultanze prese indell'accertamento tecnico preventivo, esame dal consulente d'ufficio che ha risposto alle 6 critiche delle parti e dei periti, sostanzialmente confermando la natura dei difetti dell'opera, la valutazione economica degli stessi, svolta in forma analitica. Quanto, infine, alla mancata applicazione della penale per il ritardo, secondo la corte d'appello non merita censure la decisione del primo giudice perché il mancato completamento dell'opera, affermato dalla stessa committente nella comparsa di risposta in primo grado, impedisce il riconoscimento dell'invocato risarcimento mediante T2 la corresponsione della penale. F Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la SOC. Solear a.r.l.. Resiste con controricorso 1' Impresa Edile AR L. e C. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la SOC. Solear a.r.l., a motivi di impugnazione: 1) - la violazione dell'art. 1362 C.C. in per avere la relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in termini di corte d'appello, ponendo volontà la interpretazione della delle parti alla pattuizione del questione relativa 7 corrispettivo d'appalto, erroneamente assunto, quale unità di misura cui correlare il corrispettivo unitario per il calcolo delle opere in cemento armato, il m.c. e non già il m.q., nonostante: A) - il riferimento al m.c., quale unità di misura, fosse frutto di una alterazione del documento Cartacco in mani dell'Impresa AR, come accertato dalla perizia calligrafica, che soltanto in quella copia (e non quindi in quella a mani della ricorrente) aveva riscontrato due FT2 abrasioni sottostanti le sovrapposte parole "cubo" e "cubi"; B)- la comune intenzione delle parti dovesse evincersi dal senso letterale delle parole che, nel testo originario, una volta accertata l'alterazione del documento da parte dell'Impresa AR, non poteva che essere "quadrato" e "quadrati", atteso su di che il testo base, comune ai due esemplari e portava essi riprodotto in foto _ copia, nell'esemplare esibito dalla Solear le parole "quadrato" e "quadrati"; C) - il senso letterale delle parole di cui al documento in mani alla ricorrente (committente) fosse del tutto coerente con gli artt. 13 e 14 del 8 capitolato speciale d'appalto, dove era espressamente prevista, per i solai e le coperture a tetto, la valutazione a m.q.; D) la valutazione del comportamento delle parti fosse privo di rilevanza ermeneutica, non sussistendo alcun motivo (di fronte alla certezza della pattuizione contrattuale) per il quale la committente fosse tenuta а notare che, nei conteggi, il prezzo unitario era effettuato a m.c. "pieno per vuoto"; né potendo rilevare il riferimento del C.T.U. al prezzo corrente, dal FT momento che tale prezzo non teneva conto della specificità del contratto in questione e, quindi, delle “economie" sul prezzo derivanti dalla comoda localizzazione del cantiere dalla sua attrezzatura tecnica;
contraddittoria 2) l'omessa, insufficiente e motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c. - per avere la corte d'appello, nel ritenere sufficientemente motivata la decisione del primo giudice, rimessosi valutazioni espresse dal C.T.U., in ordine alle all'ammontare del credito dell'Impresa AR e dei danni reclamati dalla soc. Solear, erroneamente affermato: A) la congruità del credito vantato dalla 9 AR, solo in base a presunzione derivante dall'assenza di documentazione avversaria, così procedendo ad una inammissibile inversione e dando, quindi, perdell'onere probatorio, provate, senza alcuna verifica della loro entità e della loro adeguatezza, "aggiunte", "misure errate", "varianti" (mai patteggiate né accettate) che l'Impresa asserisce di aver fornito, senzà alcuna dimostrazione;
B) - la validità della valutazione dei danni FT2 effettuata dal primo giudice sulla base dei vizi e difetti riscontrati, senza tener conto della incidenza sull'ammontare di tali danni, quale lucro cessante, dei vizi irreparabile (quali quelli attinenti alla idoneità statica estetica e strutture esaminate), vizi funzionale delle individuati: nella minore quantità di calcestruzzo usata e nello spessore del ferro, inferiore a quello pattuito ed a quello stabilito dalla legge;
nell'avvallamento dei solai;
e quindi senza considerare il deprezzamento generale dell'immobile connessO all'esistenza di un pericolo stabile permanente;
il costo del ripristino dei ponteggi irregolari;
la data di fine dei lavori abbondantemente procrastinata;
10 e falsa applicazione 3)- la violazione C.C. per avere la corte d'appello dell'art. 1382 - escluso l'applicabilità della penale erroneamente contrattualmente per ogni giorno di prevista ritardo nella consegna dell'opera, a causa del mancato completamento della stessa, nonostante la mancata consegna fosse, di per sé, produttiva, anche in caso di mancato completamento dell'opera, di quei danni che si intendeva sanzionare con la penale. Il ricorso è infondato. T2 F Quanto al primo motivo corretta è stata l'impostazione dei giudici di merito che hanno ritenuto costituire un problema di interpretazione quello della della volontà delle parti individuazione dell'ammontare del corrispettivo pattuito per le opere in cemento armato eseguite dalla Solear s.r.l.. La censura proposta, infatti, nella sua pur ampia articolazione, sostanzialmente contesta l'interpretazione, data dalla corte d'appello, della suddetta volontà, sul presupposto che, data l'accertata contraffazione della scrittura in mani della Solear, quanto, risultante dalla scrittura in mani della committente costituisca la genuina 11 espressione della volontà delle parti sul punto della individuazione dell'ordine di misura pattuito, in base al quale calcolare il corrispettivo. Tale censura non può essere condivisa. Premesso, infatti, che l'interpretazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito, cui è istituzionalmente attribuita, è censurabile legittimità per vizi di motivazione in sede di punti decisivi della controversia, riguardanti #12 oltre che per violazione dei criteri ermeneutici stabiliti dalla legge;
nella presente fattispecie la corte d'appello, nell'aderire all'opinione espressa dal Tribunale, ha correttamente motivato la sua decisione, ponendo a fronte della indicazione "mq." contenuta nel documento integro, il comportamento univoco di entrambe le parti, in senso contrario al documento: e cioè da un lato la Solear che ha richiesto il pagamento sulla base di conteggi effettuati a metro cubo, evidenziando per unitario calcolato a "m.3" iscritto il prezzo e dall'altro l'impresa "vuoto per pieno"; effettuato pagamenti per AR, che ha calcolati a "m.3" su un totale di 105.000.000 128.398.583 richiesti, senza sollevare alcuna 12 obiezione. in base a tale raffronto, Nell'individuare, volontà delle parti, quella quale comune determinante nel metro cubo l'unità di misura cui rapportare il prezzo unitario, la corte d'appello lungi dal violare il criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 c. civ., si è ad esso adeguata. Tale norma, infatti, nell'imporre di non limitarsi al significato letterale delle parole, pone l'obbligo di accertare la comune intenzione FT2 delle parti attraverso una valutazione paritetica del dato letterale e del comportamento complessivo delle parti (v. sent. 12758/93). Ne consegue che, in caso di contrasto fra i suddetti dati, necessario privilegiare il comportamento delle parti che, per essere ad esse comune, deve considerarsi espressione dell'intento di entrambe. Al contrario, dando la prevalenza al dato letterale si finirebbe, nel caso di comportamento comune contrastante con quel dato, come è nella specie, con l'imporre ad una parte l'interpretazione sostenuta dall'altra. Il motivo va, pertanto, respinto. Quanto al secondo motivo, non sussiste il vizio 13 di motivazione dedotto. Infatti, con riferimento al profilo sub A) del motivo, la prova della congruità del credito vantato dalla impresa AR, è stata ritenuta sussistente dalla corte d'appello, in adesione al giudizio espresso dal Tribunale, in quanto, da un lato, le valutazioni espresse dal C.T.U., cui la adeguata, sono state formulate nel corte si è rispetto del contraddittorio delle parti, tenendo conto dei rilievi formulati dai rispettivi FT2 procuratori e dai periti di parte;
e dall'altro lato in quanto, la mancata produzione della documentazione da parte della committente, ha implicitamente indotto la corte d'appello a ritenere, allo stesso modo del Tribunale, del tutto generiche le contestazioni della ricorrente in ordine ai conteggi effettuati dalla impresa appaltatrice. Quanto al profilo sub B) del motivo in esame, la corte d'appello, nel concordare con il giudizio del Tribunale in ordine alla esaustività degli elaborati del C.T.U.; e nel far proprie le del consulente (il quale nel conclusioni supplemento di perizia del 9.2.90 ha spiegato che in considerazione delle anomalie pag. 17 - 14 riscontrate, è stata applicata una percentuale di svalutazione del tutto indipendente dalle opere di risanamento previste), ha in tal modo dimostrato di aver tenuto conto, contrariamente all'assunto della deprezzamento subito dall'intero ricorrente, del immobile. In ordine al costo del ripristino dei ponteggi irregolari, del quale la ricorrente lamenta che la corte d'appello non avrebbe tenuto conto, trattasi di questione che non risulta espressamente trattata 12 né dal giudice di primo grado, né specificamente F nei motivi di appello, per cui su di essa la corte d'appello non aveva obbligo di motivare. In ordine, infine, al terzo motivo di ricorso, la censura è inammissibile per essersi formato il nel giudicato sulla pronuncia del Tribunale che, negare il diritto della Solear al conseguimento della penale, ha posto a fondamento della decisione, tra l'altro, il fatto decisivo che la scadenza contrattuale del 10.9.81 era stata superata d'intesa fra le parti, avendo la committente conferito all'impresa appaltatrice anche l'incarico di "gettare il distacco” nel mese di ottobre. Trattandosi di ratio di per sé idonea a sostenere la decisione di rigetto, non impugnata 15 con l'atto di appello, ogni censura sul punto è preclusa. Il ricorso va, pertanto, respinto e la al ricorrente, soccombente, va condannata pagamento, in favore della controparte, delle spese liquidate come in Fπ2 giudizio, del presente dispositivo.
P.Q.M.
condanna la La Corte rigetta il ricorso;
in favore della ricorrente al pagamento, controparte, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 178900 oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. 80000 Francesca Trombetta est. 330000 Pres. k. сура IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico UFFICIO DELLE. ENTRATE ROMA 2 Lelezco Registrato in data 2.5 LUG. 2001 35843 versate £ 330.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA l 4. - 3 MAG. 2001 ic a Roma IL CANCELIERE C1 (lire inceut p. Il Dirigento A a Servizi aln. DI FILIPPO)) Il Responsabile servizio Atti Giudiziari (D.ssa Maria G (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FILIPPO .ssa M/Grazia 16