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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 338 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto “Altri contratti atipici ”
pendente tra
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. STILO
CO , che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
e
, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SANTINI CO , che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Causa assunta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice-opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè “lo scrivente patrocinio si richiama all'istanza congiunta depositata in data 11-12 novembre 2025 con cui veniva chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 14/2025 (R.G. 2/2025) e la pronuncia della cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate“.
Per parte convenuta-opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè “la Scrivente difesa si richiama all'istanza congiunta depositata l'11
ottobre 2025 con cui veniva chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
14/2025 (R.G.2/2025) e la pronuncia della cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate. “.
Motivi della Decisione
Con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2025, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2025, emesso dal
Tribunale di Pordenone in data 8 gennaio 2025 (R.G. 2/2025), con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 193.276,61 in favore di Controparte_1
per spese generali e quote di costi pluriennali (affitto
[...]
capannone e uffici, energia elettrica, telefono e internet, pulizie, logistica,
conguaglio quota impiegata amministrativa).
L'opponente deduceva l'insussistenza del credito, l'assenza di titolo e di causa, richiamando un contratto di comodato gratuito per l'uso di una stanza e delle utenze, contestando la fattura n. 84/2024 e la precedente n. 71/2023,
eccependo l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, il risarcimento del danno o indennizzo ex art. 2041 c.c., allegando prove documentali (mail, verbali CdA, fatture pregresse) e sostenendo l'esistenza di accordi sulla ripartizione dei costi.
Venivano depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c. da entrambe le parti:
ribadiva la contestazione del credito, produceva scritture Parte_1
contabili e LUL per dimostrare l'autonomia organizzativa e l'assenza di personale dell'opposta. insisteva Controparte_1
sulla prova del credito, introduceva capitoli di prova testimoniale e contestava le nuove allegazioni avversarie.
In data 10 novembre 2025, le parti depositavano istanza congiunta, dando atto di aver raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'opposta liberava da ogni obbligo di pagamento per cui è causa;
veniva Parte_1
chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Le note conclusive del 17 e 13 novembre 2025 confermavano la richiesta congiunta.
Il thema decidendum era circoscritto alla verifica della sussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e alla legittimità delle domande subordinate di In corso di causa, Controparte_1
tuttavia, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio:
la definizione transattiva ha eliminato ogni utilità concreta della decisione sul merito originario.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere non trova disciplina positiva, ma costituisce fattispecie elaborata dalla giurisprudenza per dare risposta a situazioni in cui, pur non ricorrendo gli estremi della rinuncia alla pretesa sostanziale, il processo diventa privo di funzione per sopravvenuta inutilità della decisione. Essa si applica in ogni fase e grado del giudizio,
d'ufficio o su istanza di parte, quando viene meno l'interesse ad agire e a contraddire, che è condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c.
Nel caso di specie, non si tratta di rinuncia alla domanda o all'azione, bensì di sopravvenuta carenza di interesse alla naturale definizione del giudizio,
determinata dall'accordo intervenuto tra le parti. Tale situazione impone una pronuncia di merito, con sentenza, che dichiari la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto e regolando le spese secondo il criterio indicato dalle parti. Quanto alle spese, la richiesta congiunta di compensazione trova giustificazione nei giusti motivi derivanti dalla definizione transattiva della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2025 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 8 gennaio 2025 (R.G. 2/2025);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 28/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
(atto firmato digitalmente)
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 338 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto “Altri contratti atipici ”
pendente tra
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. STILO
CO , che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
e
, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SANTINI CO , che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Causa assunta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice-opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè “lo scrivente patrocinio si richiama all'istanza congiunta depositata in data 11-12 novembre 2025 con cui veniva chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 14/2025 (R.G. 2/2025) e la pronuncia della cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate“.
Per parte convenuta-opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè “la Scrivente difesa si richiama all'istanza congiunta depositata l'11
ottobre 2025 con cui veniva chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
14/2025 (R.G.2/2025) e la pronuncia della cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate. “.
Motivi della Decisione
Con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2025, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2025, emesso dal
Tribunale di Pordenone in data 8 gennaio 2025 (R.G. 2/2025), con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 193.276,61 in favore di Controparte_1
per spese generali e quote di costi pluriennali (affitto
[...]
capannone e uffici, energia elettrica, telefono e internet, pulizie, logistica,
conguaglio quota impiegata amministrativa).
L'opponente deduceva l'insussistenza del credito, l'assenza di titolo e di causa, richiamando un contratto di comodato gratuito per l'uso di una stanza e delle utenze, contestando la fattura n. 84/2024 e la precedente n. 71/2023,
eccependo l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, il risarcimento del danno o indennizzo ex art. 2041 c.c., allegando prove documentali (mail, verbali CdA, fatture pregresse) e sostenendo l'esistenza di accordi sulla ripartizione dei costi.
Venivano depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c. da entrambe le parti:
ribadiva la contestazione del credito, produceva scritture Parte_1
contabili e LUL per dimostrare l'autonomia organizzativa e l'assenza di personale dell'opposta. insisteva Controparte_1
sulla prova del credito, introduceva capitoli di prova testimoniale e contestava le nuove allegazioni avversarie.
In data 10 novembre 2025, le parti depositavano istanza congiunta, dando atto di aver raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'opposta liberava da ogni obbligo di pagamento per cui è causa;
veniva Parte_1
chiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Le note conclusive del 17 e 13 novembre 2025 confermavano la richiesta congiunta.
Il thema decidendum era circoscritto alla verifica della sussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e alla legittimità delle domande subordinate di In corso di causa, Controparte_1
tuttavia, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio:
la definizione transattiva ha eliminato ogni utilità concreta della decisione sul merito originario.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere non trova disciplina positiva, ma costituisce fattispecie elaborata dalla giurisprudenza per dare risposta a situazioni in cui, pur non ricorrendo gli estremi della rinuncia alla pretesa sostanziale, il processo diventa privo di funzione per sopravvenuta inutilità della decisione. Essa si applica in ogni fase e grado del giudizio,
d'ufficio o su istanza di parte, quando viene meno l'interesse ad agire e a contraddire, che è condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c.
Nel caso di specie, non si tratta di rinuncia alla domanda o all'azione, bensì di sopravvenuta carenza di interesse alla naturale definizione del giudizio,
determinata dall'accordo intervenuto tra le parti. Tale situazione impone una pronuncia di merito, con sentenza, che dichiari la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto e regolando le spese secondo il criterio indicato dalle parti. Quanto alle spese, la richiesta congiunta di compensazione trova giustificazione nei giusti motivi derivanti dalla definizione transattiva della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2025 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 8 gennaio 2025 (R.G. 2/2025);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 28/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
(atto firmato digitalmente)