CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 98
CGARS
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'esclusione per modalità di presentazione della domanda

    Il Collegio ritiene che l'esclusione sia palesemente sproporzionata, considerando l'identità dell'ufficio protocollo, il ridotto numero di partecipanti, l'utilizzo della consegna a mano da parte della maggioranza dei candidati, le difficoltà nell'uso del protocollo interno e l'assenza di ricorso al soccorso istruttorio. Le forme non possono essere fini a se stesse ma devono semplificare l'attività amministrativa.

  • Accolto
    Mancato ricorso al soccorso istruttorio

    Il Collegio ritiene che, date le circostanze, un intervento di soccorso istruttorio sarebbe stato possibile e avrebbe evitato l'esclusione dei candidati.

  • Accolto
    Interpretazione dell'avviso di selezione

    Il Collegio ritiene che le modalità previste dal bando debbano essere chiare, precise e univoche per evitare dubbi applicativi. L'esclusione basata su una rigida interpretazione delle forme è illegittima.

  • Accolto
    Immediata lesività della clausola del bando

    Il Collegio ritiene che le censure relative all'interpretazione e applicazione della clausola del bando non siano soggette a onere di immediata impugnazione, ma possano essere sollevate contestualmente all'atto lesivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 98
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 98
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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