Sentenza 28 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI OPOO ITALIANO0 100 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA + LA CORTE SUPRIMA ASSAZIONE Oggetto diritto di proweta SEZIONE SECONDA CIVILE accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MAIL PresidenteDott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 1736/00 Dott. ANco CRISTARELLA ORESTANO 4614/00 Cron. 2606 - Consigliere - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 281 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.11/10/01 Dott. ANco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente €1.55 13000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA GI, ZA OR JUNIOR, entrambi DF013388 rapp.ti dalla genitrice esercente la patria potestà RC MA, elettivamente domiciliati in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di UFFICIO COPE MARIO COLI, giusta CASSAZIONE, difesi dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE delega in atti;
per diritti 3,10 it 28 GEN 2002- ricorrenti IL CANCELLERE
contro
NO, ZA AF, ZA EL, ZA CANCELLERIA 2001 ZA NA, DO LA;
1357 - intimati DF013389 -1- " e sul 2° ricorso n° 04614/00 proposto da: ZA EL, ZA NO, ZA AF, ZA NA, DO LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALORI, difesi dall'avvocato ALFONSO VALORI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
ZA GI, ZA OR JR in persona della madre RC MA;
: intimati avverso la sentenza n. 456/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 30/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. ANco Paolo FIORE;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato VALORI Alfonso, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito -2- l'incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1984, con scrittura privata del 29 settembre, registrata in Pesaro e sottoscritta da IT BA, questi dichiarava "per la verità e per conseguente effetto che 1'appartamento inogni Pesaro P.zza Redi n. 20 acquistato dal Sig. Baioc- chi GI per atto autenticato nelle firme dal Notaio IO Marchionni in data 23 ottobre 1971 è per una metà di proprietà del proprio fratello BA IO NG, e ciò per averne ricevuto il pattuito compenso. Si obbliga pertanto ad ogni richiesta del suddetto ad intestare tale diritto ad esso spettante ovvero alle persone che egli nomine- rà". Nello stesso anno 1984, con scrittura privata del 1° ottobre, redatta in Pesaro e sottoscritta per accettazione anche da IT e IO BA, IO NG BA dichiarava "per la verità e per ogni conseguente effetto che l'appartamento sito in Torre Annunziata Via Vesuvio 17, ricevuto in permuta dal Sig. BA IT per atto Notaio Enrico Marchionni di Gabicce Mare in data 29 settembre 1984, è per 2/3 (1/3 ciascuno) di pro- prietà dei fratelli IT e IO e ciò per averne ricevuto il pattuito corrispettivo. Si 4 obbliga pertanto ad ogni richiesta dei suddetti ad intestare tali diritti ad essi medesimi ovvero alle persone che gli stessi nomineranno". Con successivi e distinti atti di citazione, IO NG BA, nonché NL BA e IT BA JU, questi ultimi due quali eredi del defunto IT BA, in persona della madre esercente la potestà genitoriale, MA AR, proponevano, di poi contestando ciascuno pretesa avversaria, reciproche domande di la accertamento della loro comproprietà degli immobili م sopraindicati: il primo, con riguardo all'immobile, ي di cui alla scrittura privata del 29 settembre 1984; e i secondi, con riguardo all'immobile, di cui alla scrittura privata del 1° ottobre 1984. Riunite le cause, con sentenza del 27 settembre/12 ottobre 1994, il Tribunale di Pesaro respingeva la domanda di IO NG BA ed accoglieva, invece, quella di NL BA e IT BA Junior, dichiarando che questi ultimi avevano acquistato la proprietà per 1/3 ciascuno dell'immobile di Torre Annunziata, di cui alla scrittura privata del 1° ottobre 1984. Le spese di lite erano poste a carico di IO NG BA. 5 IS BA, AN BA, AE BA, NA BA e RC NI, quali eredi di IO NG BA, deceduto nel frattempo, interponevano gravame. NL BA e IT BA JU, in persona della madre esercente la potestà genitoria- le, MA AR, resistevano al gravame e, al contempo, anch'essi impugnavano la decisione. Con sentenza dell'11/30 novembre 1998, la Corte d'appello di Ancona riformava in parte la decisione di primo grado, rigettando anche la domanda di NL BA e IT BA JU e compensando totalmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza, NL BA e IT BA JU, in persona della madre esercente la potestà genitoriale, MA AR, hanno proposto ricorso per cassazione, in forza di due motivi. IS BA, AN BA, AE BA, NA BA e RC NI hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale condizionato, in forza di un unico e articolato motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevato che i ricorsi sono stati riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale di NL BA e IT BA JU. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia "accolto una domanda per un motivo mai proposto dall'appellante", che non avrebbe appunto censurato la pronuncia di primo grado, lì dove affermava che "non solo il convenuto non aveva disconosciuto la propria sottoscrizione nell'atto di trasferimento, ma addirittura negli scritti difensivi aveva riconosciuto che l'immobile di BA di cui è causa era di comproprietà NL e BA IT JU in ragione di 1/3 così come dagli stessi richiesto". Il motivo è infondato. Con esso motivo, infatti, cogliendone l'effettivo significato, al di là delle improprietà espresse (la sentenza impugnata non ha accolto alcuna domanda, ma ha invece respinto anche la domanda dei ricorrenti, accolta in primo grado..), i ricorrenti si dolgono, ma infondatamente, che la Corte di merito abbia deciso il rigetto della loro domanda, senza che le controparti avessero specificamente impugnato la diversa decisione, adottata al riguar- do dal giudice di primo, che, per l'appunto, aveva accolto quella domanda, dichiarando che essi ricorrenti avevano acquistato la proprietà per 1/3 ciascuno dell'immobile di Torre Annunziata, giusta scrittura privata del 1° ottobre 1984. Ed invero, l'esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta, evidenzia che l'impugnazione proposta dai resistenti avverso la pronuncia di primo grado investiva anche il predetto capo di decisione, mediante specifica critica delle relative ragioni, incentrate sull'effetto traslativo della scrittura privata del 1° ottobre 1984, effetto traslativo -questo- disconosciuto dalla Corte di merito, che, per 1' appunto, ha negato che quella scrittura privata (al pari dell'altra, in data 29 settembre 1984) negoziale reale о pur avesse 'autonoma valenza W anche obbligatoria.." . In effetti, l'atto d'appello dei resistenti espone, segnatamente, che la decisione di primo grado "omette, completamente, di motivare sulla questio- pur proposta da controparte e fatta propriane, 8 dalla difesa del BA IO NG, della efficacia traslativa о meno delle due scritture private in discorso.." e conclude, poi, in via subordinata, per il rigetto delle pretese avversa- rie, nella "ipotesi che codesta On.le Corte sia dell'avviso che le due scritture, per cui oggi è causa,.. non abbiano natura ed efficacia di atto traslativo". Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1470, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 C.C., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti assumono रेche la scrittura del 1° ottobre 1984 *contiene tutti gli elementi essenziali di un atto di compra- vendita in quanto BA IO in essa dichiara di aver ricevuto il pattuito corrispettivo per la vendita a favore dei fratelli BA IO e BA IT, in ragione di 1/3 ciascuno, dei diritti di proprietà sull'immobile di Torre Annun- ziata.." e, poi, sostengono che vi è anche palese ' di motivazione per difetto e contraddittorietà avere equiparato le due scritture 1.10.84 e 29.10.94 nonostante l'una fosse sottoscritta da tutte le parti e l'altra da una sola parte, poi defunta". Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. E' inammissibile, appunto, nella parte in cui denuncia violazione di norme di diritto, mediante la mera contrapposizione di una propria interpreta- nella scrittura zione del negozio raffigurato ottobre 1984 rispetto a quella privata del 1 ° esposta nella sentenza impugnata, senza apprezzabi- le specificazione dei canoni ermeneutici in concre- to violati e, ancor più, senza alcuna indicazione del punto e del modo in cui la Corte di merito si sia da essi canoni discostata, così investendo il merito delle valutazioniinammissibilmente espresse da tale giudice (v. Cass. n. 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94). E' infondato, poi, nella parte in cui denuncia difetto e contraddittorietà di motivazione, posto che sul contestato punto della equiparazione delle scritture private in questione la sentenza impugna- ta esprime specifiche e in sé non contraddittorie argomentazioni, appunto sottolineando che: "Nessuna delle scritture costituisce estrinsecazione formale e diretta della volontà negoziale delle parti volta a disporre il trasferimento o l'obbligo di trasfe- rimento della proprietà immobiliare. Al contrario, e riconoscono entrambe fanno riferimento 10 l'esistenza di accordo già concluso e già eseguito in parte mediante il versamento del prezzo pattui- to, laddove l'obbligo di intestazione del diritto riguardava all'evidenza la necessità di una ripro- duzione formale del consenso utile alla pubblicità del trasferimento. Entrambe le scritture fanno prova del consenso contrattuale altrimenti concluso ma non lo incorporano, sì che da un lato esse non hanno autonoma valenza negoziale reale o pur anche obbligatoria e dall'altro il consenso pregresso manca del requisito di forma necessario ex art. 1350 c.c. per la validità del contratto". Sul ricorso incidentale di IS BA, AN BA, AE BA, NA BA e RC NI. Con unico ed articolato motivo, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, i ricorrenti incidentali si dolgono che la Corte di merito abbia respinto l'appello proposto avverso la decisione di primo grado, nel capo di rigetto della loro doman- da, volta ad ottenere l'accertamento della compro- prietà dell'immobile sito in Pesaro, di cui alla scrittura privata del 29 settembre 1984. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, 1'infondatezza innanzi accertata del ricorso principale priva il ricorso incidentale del dovuto interesse siccome quest'ultimo ricorso, rivolto verso altro capo della sentenza impugnata, è stato espressamente subordinato dalla parte proponente all'accoglimento del ricorso principale. 129,11 Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, 30,89 deve rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi 160,10 invece inammissibile il ricorso incidentale.. 806T 6,0 Ragioni di equità giustificano la totale compensa- 6,10 zione delle spese del giudizio di cassazione tra le 6 1 parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso 1'11 ottobre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. con. est. Il presidente Баврые IL CANCEWVIERE C1 AN AT CONTE BUPREMA CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA presso l'Agenzia Si attesta la registrazione Homa 28 E 2002 delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 versate € 166,10 apposta in calce alla capia autentica France Latania serie 4 al n. 1873 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12