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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10476/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.20 sono presenti l'avv. Mara Calogera Favari in sostituzione dell'avv.
RAGUSA CLAUDIO per parte ricorrente . Nessuno è presente per l' CP_2
L'avv. Favari fa presente che l' non ha provveduto a sospendere le trattenute e CP_2 non ha rimborsato le somme indebitamente trattenute e, pertanto, si oppone alle richiesta di cessazione della materia del contendere. Chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10476 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RAGUSA CLAUDIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. DOA ALESSANDRO
- resistente - oggetto: indebito pensionistico avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di indebito.
Condanna l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione cat. CP_2
AS 078-550004030361; condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate CP_2
in € 1.500,00 , oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Claudio Ragusa.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: - di essere percettore di una pensione sociale pari ad € 700,22 circa Cat. AS 078-
550004030361;
- di avere ricevuto una lettera raccomandata datata 21.11.2023 con la quale l'
[...]
gli comunicava il recupero della somma di € 1.252,20 Controparte_3
indebitamente percepita sulla sua pensione, cat. AS. N. 04030361, per il periodo dal
01.07.2023 al 31.08.2023 in quanto “non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di Residenza”;
- che con la stessa comunicazione l' avvertiva il ricorrente che avrebbe provveduto CP_2
“a partire dalla prima rata utile a trattenere il 20% della pensione” (anche se in realtà dal mese di settembre sino al mese di novembre 2023 l' tratteneva l'intera pensione e CP_3
non il 20%, mentre dal mese di dicembre 2023 veniva erogata la pensione con una trattenuta mensile di € 150,00;
- di avere proposto, in data 23.11.2023, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
sede di Palermo, chiedendo l'annullamento del provvedimento di indebito;
CP_2
- di avere ricevuto, in data 06.02.2024, comunicazione di rigetto del ricorso amministrativo con le seguenti motivazioni:
“- Il ricorrente è risultato irreperibile a decorrere da 07 /2023 e, in forza di ciò, l' CP_2
ha accertato il pagamento di un indebito per i mesi di luglio e agosto 2023 pari a complessivi € 1.252,20 sulla prestazione assistenziale in godimento; Con successiva ricostituzione numero Domus 2120975100151, l' ha ripristinato la prestazione per il CP_2
2023 in conseguenza del venir meno dello Stato di irreperibilità, ma il credito per il 2023
è stato utilizzato a parziale compensazione con un maggiore debito emerso nello stesso provvedimento di ricostituzione per l'anno 2018 conseguente alla mancata comunicazione dei redditi. Lo stato di irreperibilità è cessato ma il debito contestato nel ricorso permane ed è dovuto” ;
conveniva in giudizio l' per sentire “Accertare e dichiarare che l' ha sospeso CP_2 CP_2
Nu illegittimamente l'erogazione della pensione sociale Cat. 078-550004030361, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2023, in quanto il giorno 01 luglio 2023 ed il giorno 01 agosto 2023 era residente nel Comune di Palermo. Accertare e dichiarare che L' deve CP_2
restituire al sig. la somma di € 1.252,20 in quanto la prestazione era dovuta Parte_1 e non sussisteva irreperibilità. Accertare e dichiarare che il sig. possedeva Parte_1
per l'anno 2018 i requisiti economici richiesti dalla legge e per effetto che nessun indebito sussiste a suo carico e conseguentemente ordinare all' la restituzione di tutte le somme CP_2
trattenute. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 5.005,26 avanzata dall' nei confronti del sig. Accertare e CP_2 Parte_1
dichiarare l'irripetibilità della somma di € 5.005,26 erogata dall' in favore del sig. CP_2 [...]
per il periodo 01.01.2018 -31.12.2018, o per il diverso periodo, o per il diverso Parte_1
importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, e conseguentemente annullare il relativo provvedimento restitutorio. Condannare l' al pagamento di spese e CP_2
compensi di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio dichiarando di CP_2
avere provveduto, in via di autotutela, a ripristinare la prestazione relativa al 2018 e di avere annullato, per l'effetto, l'indebito relativo a detto periodo, così come quantificato nella ricostruzione del 2.11.2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente rappresentava che l' nonostante il CP_2
provvedimento in autotutela, aveva continuato a trattenere le somme dalla pensione e non aveva provveduto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione e dalle difese spiegate dal ricorrente e dalle dichiarazioni rese dall' è emerso che le somme non dovevano essere corrisposte dal ricorrente, tanto è vero CP_2
che l' ha dichiarato di avere provveduto all'annullamento dell'indebito in autotutela, CP_2
continuando, nonostante tutto a trattenersi le somme.
Per tale motivo il ricorso merita accoglimento e l' va condannato alla restituzione di CP_2
quanto indebitamente trattenuto ed alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 07/10/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10476/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.20 sono presenti l'avv. Mara Calogera Favari in sostituzione dell'avv.
RAGUSA CLAUDIO per parte ricorrente . Nessuno è presente per l' CP_2
L'avv. Favari fa presente che l' non ha provveduto a sospendere le trattenute e CP_2 non ha rimborsato le somme indebitamente trattenute e, pertanto, si oppone alle richiesta di cessazione della materia del contendere. Chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10476 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RAGUSA CLAUDIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. DOA ALESSANDRO
- resistente - oggetto: indebito pensionistico avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di indebito.
Condanna l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione cat. CP_2
AS 078-550004030361; condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate CP_2
in € 1.500,00 , oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Claudio Ragusa.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: - di essere percettore di una pensione sociale pari ad € 700,22 circa Cat. AS 078-
550004030361;
- di avere ricevuto una lettera raccomandata datata 21.11.2023 con la quale l'
[...]
gli comunicava il recupero della somma di € 1.252,20 Controparte_3
indebitamente percepita sulla sua pensione, cat. AS. N. 04030361, per il periodo dal
01.07.2023 al 31.08.2023 in quanto “non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di Residenza”;
- che con la stessa comunicazione l' avvertiva il ricorrente che avrebbe provveduto CP_2
“a partire dalla prima rata utile a trattenere il 20% della pensione” (anche se in realtà dal mese di settembre sino al mese di novembre 2023 l' tratteneva l'intera pensione e CP_3
non il 20%, mentre dal mese di dicembre 2023 veniva erogata la pensione con una trattenuta mensile di € 150,00;
- di avere proposto, in data 23.11.2023, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
sede di Palermo, chiedendo l'annullamento del provvedimento di indebito;
CP_2
- di avere ricevuto, in data 06.02.2024, comunicazione di rigetto del ricorso amministrativo con le seguenti motivazioni:
“- Il ricorrente è risultato irreperibile a decorrere da 07 /2023 e, in forza di ciò, l' CP_2
ha accertato il pagamento di un indebito per i mesi di luglio e agosto 2023 pari a complessivi € 1.252,20 sulla prestazione assistenziale in godimento; Con successiva ricostituzione numero Domus 2120975100151, l' ha ripristinato la prestazione per il CP_2
2023 in conseguenza del venir meno dello Stato di irreperibilità, ma il credito per il 2023
è stato utilizzato a parziale compensazione con un maggiore debito emerso nello stesso provvedimento di ricostituzione per l'anno 2018 conseguente alla mancata comunicazione dei redditi. Lo stato di irreperibilità è cessato ma il debito contestato nel ricorso permane ed è dovuto” ;
conveniva in giudizio l' per sentire “Accertare e dichiarare che l' ha sospeso CP_2 CP_2
Nu illegittimamente l'erogazione della pensione sociale Cat. 078-550004030361, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2023, in quanto il giorno 01 luglio 2023 ed il giorno 01 agosto 2023 era residente nel Comune di Palermo. Accertare e dichiarare che L' deve CP_2
restituire al sig. la somma di € 1.252,20 in quanto la prestazione era dovuta Parte_1 e non sussisteva irreperibilità. Accertare e dichiarare che il sig. possedeva Parte_1
per l'anno 2018 i requisiti economici richiesti dalla legge e per effetto che nessun indebito sussiste a suo carico e conseguentemente ordinare all' la restituzione di tutte le somme CP_2
trattenute. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 5.005,26 avanzata dall' nei confronti del sig. Accertare e CP_2 Parte_1
dichiarare l'irripetibilità della somma di € 5.005,26 erogata dall' in favore del sig. CP_2 [...]
per il periodo 01.01.2018 -31.12.2018, o per il diverso periodo, o per il diverso Parte_1
importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, e conseguentemente annullare il relativo provvedimento restitutorio. Condannare l' al pagamento di spese e CP_2
compensi di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio dichiarando di CP_2
avere provveduto, in via di autotutela, a ripristinare la prestazione relativa al 2018 e di avere annullato, per l'effetto, l'indebito relativo a detto periodo, così come quantificato nella ricostruzione del 2.11.2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente rappresentava che l' nonostante il CP_2
provvedimento in autotutela, aveva continuato a trattenere le somme dalla pensione e non aveva provveduto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione e dalle difese spiegate dal ricorrente e dalle dichiarazioni rese dall' è emerso che le somme non dovevano essere corrisposte dal ricorrente, tanto è vero CP_2
che l' ha dichiarato di avere provveduto all'annullamento dell'indebito in autotutela, CP_2
continuando, nonostante tutto a trattenersi le somme.
Per tale motivo il ricorso merita accoglimento e l' va condannato alla restituzione di CP_2
quanto indebitamente trattenuto ed alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 07/10/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio