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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSOLINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 34, 89126
REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv. MUSOLINO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSANI CP_1 P.IVA_1
PETRA elettivamente domiciliato in VIA OSTIENSE 131/L 00154 ROMA presso il difensore avv. BASSANI PETRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13/24, R.G. 7439/2023, emesso in data 02.01.2024 dal Tribunale di Modena, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 22.836,85 oltre interessi legali, spese e onorari del procedimento monitorio, a titolo di restituzione di un prestito personale.
L'opponente, in particolare, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della
[...]
in quanto la società non aveva fornito prova, in particolare, Parte_2 pagina 1 di 4 dell'inclusione del contratto tra quelli oggetto delle operazioni di cessione;
la mancata prova del credito e della sua liquidità, posta l'inadeguatezza degli estratti conto forniti, disconoscendo la firma apposta sulla promessa di pagamento (doc. 9 fascicolo monitorio); in ogni caso, che il riconoscimento del debito sarebbe valevole solo verso Findomestic s.p.a., creditore originario.
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla mandataria Parte_2
sostenendo la propria legittimazione attiva e l'assolvimento Controparte_2 della prova del credito ingiunto, anche a fronte della mancata specifica contestazione del contratto nell'an e nel quantum. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma c.p.c.
All'udienza del 17.7.2024 il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e, rilevato che per la materia in oggetto l'espletamento della mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda, veniva assegnato alle parti termine per promuovere il relativo procedimento il quale, come da verbale in atti, aveva esito negativo.
La causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Deve ritenersi dimostrata la titolarità del diritto di credito in capo alla Parte_2
in particolare, risulta che abbia acquisito i crediti da la
[...] Pt_2 Controparte_3 quale - a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte di prima Controparte_4 cessionaria del credito - aveva a sua volta acquisito i crediti dall'originario titolare del credito, Findomestic s.p.a.
La prova delle cessioni intervenute è stata fornita mediante la produzione delle
Gazzette Ufficiali (docc. 5, 6 fascicolo monitorio), nonché attraverso la produzione e l'allegazione delle dichiarazioni di cessione (doc. 3, contratto di cessione da CP CP Findomestic a e doc. 7, dichiarazione di che il portafogli di crediti ceduti a comprende la posizione di , nonché della lista dei crediti Pt_2 Parte_1 CP ceduti da a (doc. 2 comparsa di risposta). Pt_2
Rispetto all'eccepita indeterminatezza dell'oggetto dei negozi di cessione di crediti, si rileva che risultano indicati gli elementi sufficienti a individuare anche per relationem l'inclusione nella cessione del credito per cui è causa, osservandosi che
è sufficiente che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile.
Pertanto, alla luce di una valutazione complessiva dei documenti, del principio di non (specifica) contestazione e di indici presuntivi, può quindi ritenersi raggiunta la prova della inclusione nella cessione anche del presente credito e, dunque, della titolarità attiva in capo all'attore, anche considerato che parte opponente si è limitata ad eccepire il difetto di prova, senza allegare, ad esempio, richieste di pagamento da parte della cedente o di altri soggetti cessionari. pagina 2 di 4 Sulla prova del credito e della sua liquidità, essa risulta anzitutto dalla documentazione contrattuale non oggetto di specifico disconoscimento (completa di estratti conto) e dalla mancata specifica contestazione nell'an e nel quantum, essendosi la parte opponente limitata ad eccepire il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte opposta, senza fornire allegazioni analitiche sulle somme richieste.
Quanto alla promessa di pagamento (doc. 9 fascicolo monitorio), si osserva che il disconoscimento è del tutto generico (pag. 4 citazione), essendosi la parte limitata ad eccepire la falsità della firma apposta, senza nulla argomentare in modo specifico: “Ai fini del disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica, non sono necessarie formule sacramentali. Tuttavia, il disconoscimento deve avvenire mediante una dichiarazione chiara e specifica indicante in cosa la copia differisce dall'originale o negando l'esistenza stessa dell'originale. In quest'ultimo caso, la negazione dell'originale soddisfa il grado di specificità richiesto” Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/01/2025, n. 260.
Rispetto alla circostanza che la promessa fosse indirizzata alla parte cedente e non alla parte opposta-cessionaria: “La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988
c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga
l'indicazione della "causa debendi": in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/12/2016, n. 26334 (rv. 642768-01).
Ad ogni buon conto, anche a non ritenere utilizzabile tale promessa, la prova può dirsi comunque raggiunta in ragione dell'assenza di specifiche contestazioni sull'an ed il quantum del credito, della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di alcuna contestazione e prova dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere confermato.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, sussiste una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c. dell'opponente, il quale ha agito – quantomeno – con colpa grave sollevando eccezioni del tutto generiche.
Le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 9912 del 2018) hanno statuito che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che pagina 3 di 4 la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 1.000,00 (cfr.
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 13/2024, R.G.
7439/2023, emesso in data 02.01.2024 dal Tribunale di Modena a favore di
[...]
già provvisoriamente esecutivo. Parte_2
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
€ 761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
3. CONDANNA al pagamento della somma di € 1.000,00, ex art. Parte_1
96 c.p.c.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSOLINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 34, 89126
REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv. MUSOLINO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSANI CP_1 P.IVA_1
PETRA elettivamente domiciliato in VIA OSTIENSE 131/L 00154 ROMA presso il difensore avv. BASSANI PETRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13/24, R.G. 7439/2023, emesso in data 02.01.2024 dal Tribunale di Modena, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 22.836,85 oltre interessi legali, spese e onorari del procedimento monitorio, a titolo di restituzione di un prestito personale.
L'opponente, in particolare, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della
[...]
in quanto la società non aveva fornito prova, in particolare, Parte_2 pagina 1 di 4 dell'inclusione del contratto tra quelli oggetto delle operazioni di cessione;
la mancata prova del credito e della sua liquidità, posta l'inadeguatezza degli estratti conto forniti, disconoscendo la firma apposta sulla promessa di pagamento (doc. 9 fascicolo monitorio); in ogni caso, che il riconoscimento del debito sarebbe valevole solo verso Findomestic s.p.a., creditore originario.
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla mandataria Parte_2
sostenendo la propria legittimazione attiva e l'assolvimento Controparte_2 della prova del credito ingiunto, anche a fronte della mancata specifica contestazione del contratto nell'an e nel quantum. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma c.p.c.
All'udienza del 17.7.2024 il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e, rilevato che per la materia in oggetto l'espletamento della mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda, veniva assegnato alle parti termine per promuovere il relativo procedimento il quale, come da verbale in atti, aveva esito negativo.
La causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Deve ritenersi dimostrata la titolarità del diritto di credito in capo alla Parte_2
in particolare, risulta che abbia acquisito i crediti da la
[...] Pt_2 Controparte_3 quale - a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte di prima Controparte_4 cessionaria del credito - aveva a sua volta acquisito i crediti dall'originario titolare del credito, Findomestic s.p.a.
La prova delle cessioni intervenute è stata fornita mediante la produzione delle
Gazzette Ufficiali (docc. 5, 6 fascicolo monitorio), nonché attraverso la produzione e l'allegazione delle dichiarazioni di cessione (doc. 3, contratto di cessione da CP CP Findomestic a e doc. 7, dichiarazione di che il portafogli di crediti ceduti a comprende la posizione di , nonché della lista dei crediti Pt_2 Parte_1 CP ceduti da a (doc. 2 comparsa di risposta). Pt_2
Rispetto all'eccepita indeterminatezza dell'oggetto dei negozi di cessione di crediti, si rileva che risultano indicati gli elementi sufficienti a individuare anche per relationem l'inclusione nella cessione del credito per cui è causa, osservandosi che
è sufficiente che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile.
Pertanto, alla luce di una valutazione complessiva dei documenti, del principio di non (specifica) contestazione e di indici presuntivi, può quindi ritenersi raggiunta la prova della inclusione nella cessione anche del presente credito e, dunque, della titolarità attiva in capo all'attore, anche considerato che parte opponente si è limitata ad eccepire il difetto di prova, senza allegare, ad esempio, richieste di pagamento da parte della cedente o di altri soggetti cessionari. pagina 2 di 4 Sulla prova del credito e della sua liquidità, essa risulta anzitutto dalla documentazione contrattuale non oggetto di specifico disconoscimento (completa di estratti conto) e dalla mancata specifica contestazione nell'an e nel quantum, essendosi la parte opponente limitata ad eccepire il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte opposta, senza fornire allegazioni analitiche sulle somme richieste.
Quanto alla promessa di pagamento (doc. 9 fascicolo monitorio), si osserva che il disconoscimento è del tutto generico (pag. 4 citazione), essendosi la parte limitata ad eccepire la falsità della firma apposta, senza nulla argomentare in modo specifico: “Ai fini del disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica, non sono necessarie formule sacramentali. Tuttavia, il disconoscimento deve avvenire mediante una dichiarazione chiara e specifica indicante in cosa la copia differisce dall'originale o negando l'esistenza stessa dell'originale. In quest'ultimo caso, la negazione dell'originale soddisfa il grado di specificità richiesto” Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/01/2025, n. 260.
Rispetto alla circostanza che la promessa fosse indirizzata alla parte cedente e non alla parte opposta-cessionaria: “La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988
c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga
l'indicazione della "causa debendi": in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/12/2016, n. 26334 (rv. 642768-01).
Ad ogni buon conto, anche a non ritenere utilizzabile tale promessa, la prova può dirsi comunque raggiunta in ragione dell'assenza di specifiche contestazioni sull'an ed il quantum del credito, della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di alcuna contestazione e prova dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere confermato.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, sussiste una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c. dell'opponente, il quale ha agito – quantomeno – con colpa grave sollevando eccezioni del tutto generiche.
Le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 9912 del 2018) hanno statuito che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che pagina 3 di 4 la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 1.000,00 (cfr.
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 13/2024, R.G.
7439/2023, emesso in data 02.01.2024 dal Tribunale di Modena a favore di
[...]
già provvisoriamente esecutivo. Parte_2
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
€ 761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
3. CONDANNA al pagamento della somma di € 1.000,00, ex art. Parte_1
96 c.p.c.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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