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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA NA IC AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca - Indirizzo_1 94012 Barrafranca EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2312 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro il Comune di Barrafranca, Ricorrente_1 , rappr. e difeso dal rag. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo con cui si richiedeva il pagamento della TARI relativa al 2020, per l'importo totale di €. 158,00 comprensivo di sanzioni e interessi.
Parte ricorrente eccepiva:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 in considerazione del difetto di motivazione, e per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
In conclusione chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
Il Comune di Barrafranca non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la parte concludeva come da separato verbale e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 comma 1, della legge n. 212/2000
e sotto tale profilo il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, osserva questo Giudice come non possa essere revocato in dubbio – anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17526 del 9.8.2007 e sentenza n. 11722 del 14.05.2010) – che l'avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo e atto di imposizione di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica, deve possedere tutti i requisiti sostanziali di validità ed efficacia propri di tali atti. Da tale atto devono dunque emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentano al contribuente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa quanto alle possibili contestazioni sull'an e sul quantum dell'imposizione rivendicata. Tra i menzionati requisiti di carattere sostanziale, assume quindi rilievo determinante la motivazione, la cui mancanza e/o insufficienza vizia l'atto stesso di illegittimità per espressa violazione di legge ex art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e ex art. 3 della legge n. 241/1990. Il carattere essenziale dell'elemento motivazionale del provvedimento impositivo, infatti, è consacrato, sul piano normativo, dall'art 7 dell'anzidetta legge n. 212 del
2000 il quale stabilisce: “gli atti dell'Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quando prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”.
Con specifico riferimento alla TARI la Suprema Corte con ordinanza n. 39678 del 13.12 2021 ha delineato i termini minimi necessari per l'assolvimento dell'obbligo motivazionale chiarendo che è necessario indicare, anche se in modo sintetico e facendo ricorso a riquadri, la tipologia, la destinazione e ubicazione dell'immobile, la superficie imponibile e il periodo di riferimento dell'imposta. Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale dell'avviso di pagamento, questa Corte, in composizione monocratica, rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato, come esattamente dedotto da parte ricorrente, risulta essere fortemente deficitario sotto il profilo dell'adeguatezza e specificità in ordine agli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata.
Dall'esame dell'avviso di accertamento per cui è causa, infatti, si evince esclusivamente l'omesso pagamento della TARI 2020 del Comune di Barrafranca, indicando soltanto la tipologia degli immobili oggetto di imposizione, e il numero degli occupanti, senza specificare la superficie in metri quadri accertata, la tariffa applicata suddivisa in “Tariffa Fissa” e “Tariffa Variabile e tutti gli imprescindibili elementi che sono i presupposti dell'imposta richiesta, il che rende impossibile svolgere una compiuta difesa.
La motivazione, infatti, da un lato consente al contribuente di operare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione procedente e, al contempo, gli garantisce il diritto di difesa in giudizio – sancito dall'articolo 24 della Costituzione - ponendolo nella condizione di ripercorrere l'iter logico-giuridico che ha condotto l'Amministrazione finanziaria ad avanzare la pretesa fiscale e così valutare l'opportunità di avviare un contenzioso dinanzi al giudice tributario.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto impugnato essendo privo di adeguata e congrua motivazione va annullato in quanto illegittimo.
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene proposto e accolto non riguarda la debenza della somma, presupponendosi, pertanto, che le somme portate dall' atto impugnato siano dovute.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 19.01. 2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA NA IC AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca - Indirizzo_1 94012 Barrafranca EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2312 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro il Comune di Barrafranca, Ricorrente_1 , rappr. e difeso dal rag. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo con cui si richiedeva il pagamento della TARI relativa al 2020, per l'importo totale di €. 158,00 comprensivo di sanzioni e interessi.
Parte ricorrente eccepiva:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 in considerazione del difetto di motivazione, e per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
In conclusione chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
Il Comune di Barrafranca non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la parte concludeva come da separato verbale e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 comma 1, della legge n. 212/2000
e sotto tale profilo il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, osserva questo Giudice come non possa essere revocato in dubbio – anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17526 del 9.8.2007 e sentenza n. 11722 del 14.05.2010) – che l'avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo e atto di imposizione di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica, deve possedere tutti i requisiti sostanziali di validità ed efficacia propri di tali atti. Da tale atto devono dunque emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentano al contribuente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa quanto alle possibili contestazioni sull'an e sul quantum dell'imposizione rivendicata. Tra i menzionati requisiti di carattere sostanziale, assume quindi rilievo determinante la motivazione, la cui mancanza e/o insufficienza vizia l'atto stesso di illegittimità per espressa violazione di legge ex art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e ex art. 3 della legge n. 241/1990. Il carattere essenziale dell'elemento motivazionale del provvedimento impositivo, infatti, è consacrato, sul piano normativo, dall'art 7 dell'anzidetta legge n. 212 del
2000 il quale stabilisce: “gli atti dell'Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quando prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”.
Con specifico riferimento alla TARI la Suprema Corte con ordinanza n. 39678 del 13.12 2021 ha delineato i termini minimi necessari per l'assolvimento dell'obbligo motivazionale chiarendo che è necessario indicare, anche se in modo sintetico e facendo ricorso a riquadri, la tipologia, la destinazione e ubicazione dell'immobile, la superficie imponibile e il periodo di riferimento dell'imposta. Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale dell'avviso di pagamento, questa Corte, in composizione monocratica, rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato, come esattamente dedotto da parte ricorrente, risulta essere fortemente deficitario sotto il profilo dell'adeguatezza e specificità in ordine agli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata.
Dall'esame dell'avviso di accertamento per cui è causa, infatti, si evince esclusivamente l'omesso pagamento della TARI 2020 del Comune di Barrafranca, indicando soltanto la tipologia degli immobili oggetto di imposizione, e il numero degli occupanti, senza specificare la superficie in metri quadri accertata, la tariffa applicata suddivisa in “Tariffa Fissa” e “Tariffa Variabile e tutti gli imprescindibili elementi che sono i presupposti dell'imposta richiesta, il che rende impossibile svolgere una compiuta difesa.
La motivazione, infatti, da un lato consente al contribuente di operare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione procedente e, al contempo, gli garantisce il diritto di difesa in giudizio – sancito dall'articolo 24 della Costituzione - ponendolo nella condizione di ripercorrere l'iter logico-giuridico che ha condotto l'Amministrazione finanziaria ad avanzare la pretesa fiscale e così valutare l'opportunità di avviare un contenzioso dinanzi al giudice tributario.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto impugnato essendo privo di adeguata e congrua motivazione va annullato in quanto illegittimo.
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene proposto e accolto non riguarda la debenza della somma, presupponendosi, pertanto, che le somme portate dall' atto impugnato siano dovute.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 19.01. 2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez